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Jobs Act. In vigore i primi due decreti delegati in materia di contratto di lavoro a tutele crescenti e di sostegno al reddito per i casi di disoccupazione involontaria Confindustria Centro Sicilia Circolare n. 48 del 9 marzo 2015 Il Direttore 1. Premessa Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 54 del 6-3-2015) e sono in vigore dal 7 marzo 2015 i primi due decreti legislativi di riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014, n. 183. I due provvedimenti, che riprendono le linee generali delineate dal Governo - sostanzialmente condivise da Confindustria - introducono nell ordinamento il contratto di lavoro a tutele crescenti e le nuove misure di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione involontaria, con l obiettivo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, rendere più conveniente per le imprese il contratto a tempo indeterminato in termini di oneri diretti e indiretti e, contestualmente, più flessibili i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché di assicurare tutele adeguate e uniformi per coloro che siano fuoriusciti involontariamente dal mercato del lavoro. Questi primi incisivi interventi di riforma sono, appunto, contenuti nel: D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati; D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Nei paragrafi seguenti viene fornita una prima illustrazione dei contenuti dei citati provvedimenti, partendo dall analisi del contratto a tutele crescenti e dalla contestuale organica revisione della disciplina dei licenziamenti, individuali e collettivi, facendo un cenno anche alla recente misura di esonero dai contributi previdenziali dettata dalla Legge di stabilità 2015 in relazione alle nuove assunzioni stabili disposte nel corso del 2015 dai datori di lavoro privati. L illustrazione prosegue con la descrizione delle nuove forme di tutela dettate per i lavoratori fuoriusciti involontariamente dal mercato del lavoro e si conclude con un riferimento agli ulteriori interventi di riforma del mercato del lavoro in corso di approvazione da parte del Governo. 2. La disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e le nuove norme sui licenziamenti Il decreto n. 23/2015 introduce il contratto a tutele crescenti che, in linea con quanto previsto dalla legge delega, regola i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati a decorrere dall entrata in vigore del testo legislativo. La nuova disciplina contrattuale trova, quindi, applicazione: per tutte le assunzioni disposte a far data dall entrata in vigore del decreto attuativo (quindi, dal 7 marzo 2015), con la sola esclusione dei dirigenti; 1

per tutti i lavoratori già in forza in aziende che, a seguito di una nuova assunzione a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti, superino il requisito dimensionale dei 15 dipendenti (art. 18, co. 8 e 9, Legge n. 300 del 20 maggio 1970). In questa specifica ipotesi, pertanto, la disciplina del contratto a tutele crescenti si applicherà anche ai rapporti di lavoro già in essere prima della pubblicazione del decreto attuativo in esame; nei casi di conversione dei rapporti di apprendistato e dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato, avvenuti dopo l entrata in vigore delle nuove norme. L aspetto più innovativo e qualificante del decreto in commento è riconducibile alla profonda revisione della disciplina sui licenziamenti, sia individuali che collettivi. Al riguardo, recependo anche le richieste di Confindustria, il decreto 23/2015 individua - in via tassativa - le fattispecie di licenziamento discriminatorio e rafforza l impianto delineato dalla L. n. 92/12 (c.d. Legge Fornero) sotto due profili: estende l ambito di applicazione della tutela economica che diviene, oramai, la vera e propria tutela di riferimento in caso di licenziamento illegittimo; predetermina la misura dell indennizzo sulla base dell anzianità di servizio del lavoratore con conseguente possibilità di prevedere con certezza la misura della sanzione. Per quanto riguarda la disciplina dei licenziamenti individuali, il decreto mantiene la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro (c.d. tutela reale ) nei soli casi di: a) licenziamenti discriminatori (a norma dell art. 15, L. 300/1970), nulli (nei casi disposti dalla legge) e inefficaci poiché intimati dal datore di lavoro in forma orale; b) licenziamenti disciplinari contestati sulla base di un fatto materiale risultato insussistente. In tali ipotesi, il datore di lavoro è inoltre condannato al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività), e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. Quanto alla reintegra, il lavoratore è tenuto a riprendere servizio entro trenta giorni dall invito del datore di lavoro, a pena di risoluzione di diritto del rapporto, fatta salva la facoltà di chiedere al datore - in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro - entro il medesimo termine (oppure entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di nullità o inefficacia del licenziamento) un indennità pari a quindici mensilità non assoggettata a contribuzione previdenziale. L esercizio di tale facoltà determina la risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Negli altri casi, in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, vale a dire a fronte di casi di cosiddetti licenziamenti ingiustificati, viene riconosciuta esclusivamente la tutela risarcitoria (c.d. obbligatoria ), la cui entità è certa in quanto commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice che non potrà più valutare, ai fini della reintegrazione, in ordine alla proporzionalità tra l inadempimento commesso dal lavoratore e l adozione del licenziamento da parte del datore di lavoro. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro mensilità. Tale indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale. 2

Per le ipotesi di licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali (sempre che non ricorrano i presupposti per la tutela reale ), in quanto intimati senza osservare il requisito di motivazione (di cui all'art. 2, co. 2, L. n. 604 del 1966) o violando la procedura sancita dallo Statuto dei lavoratori per comminare sanzioni disciplinari (di cui all'art. 7, L. n. 300 del 1970), la sanzione risarcitoria per il datore di lavoro è pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di dodici mensilità. Anche questa indennità è esente da oneri contributivi. Coerentemente con i principi e le disposizioni della nuova disciplina in materia di licenziamento, infine, il decreto 23/2015 mantiene ferma la tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro nelle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, qualora venga dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. In tal caso, al lavoratore spetterà anche un indennità risarcitoria commisurata al periodo di illegittima estromissione, comunque, non superiore a dodici mensilità. Con l intento di ridurre il contenzioso in materia, viene poi introdotto un nuovo meccanismo volto a risolvere le controversie relative al licenziamento attraverso l offerta di un importo (esente da imposizione fiscale e contributiva) già definito dalla legge, a titolo conciliativo, che il datore di lavoro potrà effettuare entro i termini di impugnazione del licenziamento stesso (60 giorni). L accettazione dell offerta, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare, estingue ogni questione attinente al licenziamento e comporta la rinuncia all impugnazione. In quest ultimo caso, il decreto delegato predetermina l ammontare dell assegno di conciliazione nella misura di una mensilità per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore, con una misura minima di due mensilità e una massima di diciotto mensilità: tali importi sono inferiori a quelli che il lavoratore potrebbe ottenere all esito di un giudizio, ma il loro trattamento fiscale di favore e lo stesso rischio del giudizio dovrebbero incentivare il ricorso allo strumento conciliativo. Al riguardo, si segnala che permane la criticità, già evidenziata da Confindustria, secondo cui il trattamento fiscale e previdenziale di favore, previsto per la somma da offrire in caso di licenziamento, non è stato esteso anche alle altre somme che il datore di lavoro potrebbe offrire al lavoratore per conciliare tutte le altre questioni che potrebbero sorgere in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro cessato (ad es. richiesta di differenze retributive, ferie non godute, ecc.). Tali ultime somme sono infatti soggette al regime fiscale ordinario. Per quanto riguarda la disciplina dei licenziamenti collettivi, il decreto 23/2015 stabilisce che, in caso di violazione delle procedure di cui all art. 4, comma 12, L. 223/1991, o dei criteri di scelta di cui all art. 5, comma 1, L. 223/1991, si applica sempre il regime dell indennizzo monetario previsto per i licenziamenti individuali (da un minimo di quattro ad un massimo di ventiquattro mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l osservanza della forma scritta, la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. Per le piccole imprese (che non superano il requisito occupazionale dei 15 dipendenti) la reintegra nel posto di lavoro rimane solo per i casi di licenziamento nullo, discriminatorio e intimato in forma orale (sono, quindi, esclusi i licenziamenti disposti in presenza di un fatto materiale insussistente). In tutti gli altri casi di licenziamenti ingiustificati è, infatti, prevista un indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di due e un massimo di sei mensilità. Inoltre, per espressa disposizione di legge, la nuova disciplina ex decreto 23/2015 si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Tali soggetti, per quanto concerne i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono espressamente 3

esclusi dall ambito di applicazione dell art. 18 dello Statuto dei lavoratori, a norma dell art. 4, co. 1, L. n. 108/1990. 3. L esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dalla Legge di stabilità 2015. Cenni. In riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2015, si segnala che l Inps, con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ha emanato le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015). L esonero contributivo in oggetto ha la natura dell incentivo all occupazione, riducendo il costo del lavoro in favore dei datori di lavoro privati che assumono nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La misura spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato e sempre che, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell art. 2359 c.c. Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. La misura dell esonero è pari all ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua. L applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, così come resta ferma l applicazione degli istituti e degli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro. La durata dell incentivo è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Nel rinviare alla lettura della circolare Inps per gli opportuni approfondimenti, si segnala infine che il Legislatore, introducendo tale nuova forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ha contestualmente soppresso i benefici concessi ai datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che assumevano, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo (art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990). 4. Le nuove forme di tutela per i lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro: Naspi, Asdi e Dis- Coll Il decreto legislativo n. 22/2015, concernente la normativa in materia di ammortizzatori sociali, disciplina tre nuove forme di tutela per i lavoratori fuoriusciti involontariamente dal mercato del lavoro: a) la Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego); b) l Asdi (assegno di disoccupazione); c) la Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata). 4

Per quanto riguarda la Naspi, il decreto 22/2015 precisa che tale tutela di sostegno al reddito, sotto forma di indennità mensile di disoccupazione, si applica a tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificheranno a decorrere dal 1 maggio 2015 e che interesseranno lavoratori dipendenti che hanno cumulato: almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro precedenti l inizio del periodo di disoccupazione, e almeno trenta giornate effettive di lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione. La Naspi sostituisce dunque le prestazioni di Aspi e mini-aspi precedentemente introdotte dalla Legge Fornero (art. 2, L. n. 92/2012) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015. Rispetto alla normativa precedente, la disposizione amplia la platea dei potenziali beneficiari, collegando la durata del trattamento sostitutivo del reddito alla storia contributiva dei lavoratori interessati e non più ai requisiti anagrafici. La tutela spetta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta all esito del tentativo di conciliazione svolto nell ambito della procedura di licenziamento di cui all art. 7, L. n. 604/1966 e s.m.i. Sono invece esclusi dall ambito applicativo i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (Otd e Oti). Come anticipato, l ammontare dell indennità è commisurato alla retribuzione imponibile a fini previdenziali degli ultimi quattro anni. La base retributiva della Naspi sono, infatti, gli ultimi quattro anni di impiego (anche non continuativo) rapportati al numero di settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente di «4,33». Entrando nel dettaglio dei criteri di calcolo, se la retribuzione mensile non supera la soglia di 1.195 euro, l assegno sarà pari al 75% della stessa retribuzione, mentre nel caso di retribuzione mensile superiore alla soglia fissata per legge, l assegno sarà composto da un importo base pari al 75% di 1.195 euro (896,25 euro) incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione effettiva e il predetto importo soglia. La Naspi, nel 2015, non può comunque eccedere 1.300 euro. Dopo i primi quattro mesi di fruizione, l importo del trattamento viene ridotto del 3% al mese. In una prima fase transitoria, la durata della prestazione è stabilita in un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni di lavoro (quindi, da un minimo di sei settimane e mezzo fino ad un massimo di due anni), con esclusione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 in poi, si applicherà invece il regime di durata ordinario, secondo cui l assegno mensile di disoccupazione non potrà comunque essere corrisposto per più di settantotto settimane. Con riferimento a quest ultimo punto, non è stata recepita la proposta di Confindustria di mantenere la durata della Naspi a ventiquattro mesi anche a regime. L erogazione del trattamento di Naspi avviene a seguito di presentazione di una domanda all Inps in via telematica, entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro - a pena di decadenza - ed è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione 5

lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale, nonché ad ulteriori misure volte al reinserimento nel tessuto produttivo che saranno oggetto di decreto attuativo. Sul punto, va inoltre sottolineato che non è stata prevista alcuna rimodulazione o omogeneizzazione delle aliquote Aspi tra i diversi settori, confermando così l'attuale disparità di trattamento tra le imprese, in particolare tra imprese industriali e quelle commerciali e artigiane. Il decreto 22/2105, al fine di incentivare iniziative di autoimprenditorialità, prevede altresì la possibilità per gli aventi diritto alla Naspi di richiedere la liquidazione anticipata, in un unica soluzione, dell importo complessivo del trattamento di sostegno al reddito di propria spettanza e non ancora erogato. In tal caso, la domanda di erogazione anticipata della Naspi deve essere presentata all Inps per via telematica entro trenta giorni dall inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale si intende prestare attività di socio-lavoratore. Specifiche disposizioni sono poi dettate con riguardo al regime di compatibilità tra la percezione della Naspi e i casi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di intrapresa di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché alle cause di decadenza dal beneficio (tra cui, perdita dello stato di disoccupazione, raggiungimento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato, ecc.). Esaurito il trattamento di Naspi, chi non ha trovato impiego e si trova in una condizione economica di bisogno potrà usufruire dell Assegno di disoccupazione - Asdi, introdotto in via sperimentale per il solo anno 2015. L Asdi mira, infatti, a fornire una tutela di sostegno al reddito ai disoccupati in particolari condizioni di necessità (lavoratori con minorenni a carico e lavoratori in età prossima al pensionamento) che, entro il 31 dicembre 2015, abbiano fruito della Naspi per l intera sua durata. La durata dell assegno mensile, pari al 75% dell ultima indennità Naspi percepita, è di sei mesi, fino ad esaurimento delle risorse dello specifico fondo destinato al finanziamento della misura. La corresponsione dell Asdi è condizionata - a pena di decadenza - all adesione del lavoratore ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti servizi per l impiego e finalizzato a percorsi di ricerca attiva del lavoro, di orientamento e formazione professionale e di reinserimento nel mercato del lavoro. L operatività della tutela è tuttavia rimessa ad un decreto ministeriale di prossima emanazione, che dovrà definire gli aspetti attuativi della disciplina. Il decreto 22/2015, in via sperimentale per il 2015 e in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, estende le tutele sociali anche ai collaboratori che perdono il lavoro, riconoscendo loro una nuova forma di ammortizzatore sociale, l Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - Dis-Coll. L indennità mensile, applicabile agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L erogazione dell indennità è riconosciuta, a seguito di domanda presentata in via telematica all Inps entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ai collaboratori in possesso dei seguenti requisiti: 6

stato di disoccupazione; tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno precedente l evento di disoccupazione alla data del predetto evento; un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro. Il suo importo è rapportato al reddito imponibile a fini previdenziali relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione. Le modalità di calcolo della Dis-Coll, sulla base del reddito medio mensile come sopra determinato, sono analoghe a quelle già illustrate con riferimento alla Naspi. L indennità non può superare l importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate nel periodo comprendente l anno solare precedente la cessazione del rapporto di collaborazione e tale evento, e non può eccedere i sei mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione del collaboratore rimasto privo di occupazione ad iniziative di politiche attive e di riqualificazione professionale, nonché ad ulteriori misure di ricerca attiva di occupazione e di reinserimento, rimesse ad un successivo decreto ministeriale. Allo stesso modo, la conferma di tale misura di sostegno al reddito per gli anni successivi al 2015 dipende dallo stanziamento delle relative risorse con successivo provvedimento legislativo. Da ultimo, il decreto 22/2015 introduce una misura di politica attiva - anch essa non immediatamente operativa - a favore del lavoratore licenziato ingiustificatamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, ossia il c.d. contratto di ricollocazione : questo contratto ha ad oggetto un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro in favore del lavoratore disoccupato, a fronte del riconoscimento di un voucher (o dote individuale di ricollocazione ), da utilizzare presso un agenzia per il lavoro pubblica o privata, per favorire le sue possibilità di ricollocazione. L'ammontare della dote individuale è proporzionato al profilo personale di occupabilità del singolo lavoratore disoccupato, e può essere incassato dal soggetto accreditato soltanto a risultato occupazionale ottenuto. Il decreto 22/2015 rimette alla competenza delle Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, l attuazione e il finanziamento del contratto di ricollocazione. 5. Gli ulteriori interventi di riforma previsti dal Jobs Act Da ultimo, si segnala che sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 e trasmessi alle competenti Commissioni di Camera e Senato per l espressione del relativo parere (da rilasciare entro trenta giorni), due schemi di decreti legislativi volti a dare attuazione ad altre parti del pacchetto di riforme del c.d. Jobs Act. Gli schemi dei decreti delegati in questione contengono, infatti: 7

un testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni; nuove norme in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tali provvedimenti, peraltro, non esauriscono le misure previste dal Jobs Act, che comprende un radicale intervento sulle politiche attive, la ridefinizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il riordino dei servizi ispettivi e del mercato del lavoro, i temi della previdenza complementare e quelli della semplificazione, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro. Ciò alla luce del fatto che il progressivo ed imminente venir meno dell'indennità di mobilità (31.12.2016) e il progressivo allontanamento dell'età pensionabile mantiene intatto un grave vulnus sia per i lavoratori (che perdono uno strumento di accompagnamento alla pensione), sia per le imprese (che vedono aumentare le criticità inerenti la gestione dei processi di ristrutturazione e riconversione). Gli ulteriori provvedimenti attuativi del Jobs Act di prossima approvazione e gli aspetti operativi e interpretativi connessi alle nuove norme di riforma del mercato del lavoro saranno oggetto di successivi interventi di analisi e commento da parte di Confindustria Centro Sicilia. Per informazioni rivolgersi a: Riferimento: Graziano Passarello Telefono: 0934 541045 E-mail: g.passarello@confindustriacentrosicilia.it 8