REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CASA COMUNALE. (Approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 04/02/2015)



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REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CASA COMUNALE (Approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 04/02/2015)

INDICE: Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Addetti al controllo dell ingresso principale Art. 3 Accesso agli uffici di front-office (piano terra) Art. 4 Accesso agli uffici di back-office e degli amministratori (piani superiori) Art. 5 Accesso amministratori e dipendenti Art. 6 Accesso giornalisti Art. 7 Accesso autorità Art. 8 Accesso del pubblico per matrimoni, manifestazioni, cerimonie, Consiglio Comunale, incontri pubblici Art. 9 Gestione chiavi degli accessi esterni ed interni del municipio Art. 10 Tutela dei dati personali Art. 11 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CASA COMUNALE Art.1 Oggetto, principi e finalità 1) Il presente disciplinare regolamenta l accesso alla sede municipale ai fini della riduzione dei rischi derivanti dall ingresso di soggetti non autorizzati, per la tutela della sicurezza delle persone, dell edificio, delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro. 2) L accesso e la permanenza all interno della sede municipale è consentito esclusivamente, negli orari di apertura previsti. 3) Ai possessori di badge è vietato fare accedere altre persone. Art. 2 Addetti al controllo 1) Gli operatori addetti alla portineria effettuano i controlli necessari per garantire il rispetto del presente regolamento: - identificano i visitatori che accedono agli uffici dei piani superiori, ne trattengono un documento di riconoscimento, ne registrano l accesso, ne rilasciano badge temporaneo, ne restituiscono il documento; - autorizzano l accesso ai piani superiori, senza identificazione, nei casi previsti dal presente regolamento; - informano i visitatori dell obbligo di esposizione del badge; - provvedono, nei casi di presenza ingiustificata di persone nel municipio, fuori degli orari previsti, al loro allontanamento; - gestiscono le chiavi di tutti gli ingressi esterni, dei corridoi, dei servizi e delle scale del municipio.

Art. 3 Accesso agli uffici di front-office del piano terra 1) L accesso dei visitatori agli uffici di front-office del piano terra del municipio è consentito liberamente nei giorni e negli orari di apertura degli stessi. 2) Particolari modalità di accesso possono essere previste per motivi di sicurezza o per una migliore tutela della riservatezza delle persone. Art. 4 Accesso visitatori agli uffici dei piani superiori 1) L accesso dei visitatori agli uffici posti ai piani superiori del municipio è consentito dagli addetti alla portineria, previo riconoscimento personale e consegna di un documento d identificazione. Questo verrà loro restituito al momento dell uscita. Ai visitatori è consegnato un badge temporaneo che dovrà essere esposto in modo ben visibile e restituito a fine visita. Art. 5 Accesso degli amministratori e dei dipendenti 1) L accesso degli amministratori e dei dipendenti del Comune di Nola agli uffici posti ai piani superiori del municipio è consentito attraverso il riconoscimento personale o mediante l uso di un badge nominativo. Art. 6. Accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi 1) L accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, per lo svolgimento della propria attività professionale, è consentito o a mezzo di un tesserino non nominativo che indica la testata di riferimento o, in mancanza, il Sindaco, su proposta del Segretario Generale, autorizza il rilascio di badges non nominativi alle testate giornalistiche accreditate. Art. 7 Accesso delle autorità 1) L accesso delle autorità, inclusi i parlamentari, i presidenti ed i componenti delle giunte degli enti pubblici e agenzie regionali ecc., è consentito mediante riconoscimento personale senza che debba essere consegnato il documento d identità. Le segreterie del Sindaco, degli Assessori, del Consiglio Comunale, provvedono a comunicare previamente al servizio di portineria gli appuntamenti con tali autorità. 2) Alle autorità di cui al comma precedente, agli amministratori delle società partecipate o altri soggetti rappresentanti di istituzioni, di forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale e/o in Giunta Comunale che intrattengono frequenti ed ordinari rapporti con l Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati badge non nominativi, per l accesso agli uffici comunali. Il rilascio è autorizzato dal Sindaco su proposta del Segretario Generale.

Art. 8 Accesso del pubblico per matrimoni, manifestazioni, cerimonie, sedute del Consiglio Comunale, incontri pubblici. 1) L accesso del pubblico alla sala di rappresentanza o alla sala del Consiglio Comunale, per la partecipazione ai matrimoni, è effettuato senza necessità di riconoscimento personale. L accesso è limitato a dette sale ed all atrio ad esse antistante e per il tempo strettamente necessario per le celebrazioni e le conseguenti formalità di prassi. 2) L accesso del pubblico alla sala di rappresentanza e alla sala consigliare, per la partecipazione a manifestazioni, convegni, conferenze stampa, ecc. è consentita senza necessità di riconoscimento personale, ma solo con la semplice richiesta. L accesso è limitato a dette sale ed all atrio antistante, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell evento. 3) L accesso per visite scolastiche (previamente programmate) agli uffici posti ai piani superiori del municipio è consentito dagli addetti alla portineria, mediante riconoscimento personale e consegna di un documento d identificazione degli accompagnatori. 4) Non possono essere introdotti nel municipio oggetti o strumenti che possono recare disturbo alle attività istituzionali. Art. 9 Gestioni delle chiavi per l accesso interno ed esterno 1) Sono abilitati alla detenzione e all'uso delle chiavi di tutte le porte esterne, di accesso ai corridoi e alle scale del Municipio, gli addetti alla portineria ed il responsabile individuato dalla ditta così come da contratto di gestione del servizio di pulizia del Comune. 2) Una copia delle chiavi di accesso al municipio è depositata presso il Comando di Polizia Municipale. 3) E vietata la detenzione e l uso non autorizzato delle chiavi per l accesso esterno, ai corridoi, alle scale, da parte degli amministratori e dei dipendenti. Questi, in caso di inadempienza, sono soggetti al vigente codice disciplinare. 4) Il Sindaco, su proposta del Segretario Generale, può autorizzare altri amministratori o dipendenti all uso delle chiavi per l accesso al municipio, solo per particolari esigenze o circostanze. L utilizzo deve essere limitato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività istituzionali. L utilizzatore deve assicurare la chiusura dell ingresso al municipio durante la sua permanenza. Art. 10 Tutela dei dati personali 1) Gli addetti alla portineria ritirano i documenti d identità esclusivamente ai fini del riconoscimento e della registrazione dei dati personali. 2) I documenti sono conservati sino alla loro restituzione in modo tale da garantire la riservatezza e l integrità dei dati contenuti. 3) I dati registrati sono conservati per sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione o per aderire a specifiche richieste investigative dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 4) I dati registrati possono essere comunicati all autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per esigenze investigative.

5) Presso la portineria è affissa informativa relativa al trattamento dei dati personali di coloro che accedono al municipio, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali. Articolo 11 Entrata in vigore 1) Il presente disciplinare è pubblicato all albo pretorio ed entra in vigore con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto comunale. 2) il presente regolamento annulla e sostituisce qualsiasi altra disposizione con esso confliggente.