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CALCOLO DELL IMU DOVUTA IN ACCONTO - Cliccando su questo link è possibile calcolare l IMU dovuta in acconto.

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LE SCADENZE DEI VERSAMENTI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 18 GIUGNO 2012: 33% dell imposta calcolata applicando l aliquota e la detrazione di base 17 SETTEMBRE 2012: 33% dell imposta calcolata applicando l aliquota e la detrazione di base 17 DICEMBRE 2012: saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal comune, con conguaglio sulle precedenti rate in alternativa 18 GIUGNO 2012: 50% dell imposta calcolata applicando l aliquota e la detrazione di base 17 DICEMBRE 2012: saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal comune, con conguaglio sulle precedenti rate ALTRI FABBRICATI AREE FABBRICABILI 18 GIUGNO 2012: 50% dell imposta calcolata applicando l aliquota e la detrazione di base 17 DICEMBRE 2012: saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal comune, con conguaglio sulle precedenti rate FABBRICATI RURALI ISCRITTI AL CATASTO TERRENI DA DICHIARARE AL CATASTO EDILIZIO URBANO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2012 17 DICEMBRE 2012: saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal comune Non si procede al versamento qualora l imposta annuale sia uguale o inferiore ad 5,00. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e si riferisce ad ogni singolo soggetto passivo. VERSAMENTO DELLA QUOTA IN ACCONTO LE ALIQUOTE E DETRAZIONI Il versamento delle quote in acconto deve essere effettuato con le aliquote e le detrazioni di base fissate dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, nelle seguenti misure: TIPOLOGIA Aliquota di base 0,76 per cento

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, massimo una pertinenza per categoria) 0,4 per cento Aliquota per abitazioni possedute da soggetti residenti in istituti di ricovero o sanitari e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, massimo una pertinenza per categoria) 0,4 per cento Detrazione per singola abitazione principale 200,00 Ulteriore detrazione per ciascun figlio con età inferiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50,00 VERSAMENTO DELLA QUOTA A SALDO Il versamento della quota a saldo deve essere effettuato utilizzando le aliquote e le detrazioni stabilite da ogni singolo comune. Il Comune di Trescore Balneario con deliberazione consiliare n. 11 del 23 aprile 2012 ha fissato le aliquote dell imposta municipale propria per l anno 2012 nelle seguenti misure: TIPOLOGIA Aliquota di base 0,76 per cento Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, massimo una pertinenza per categoria) 0,4 per cento Aliquota per abitazioni possedute da soggetti residenti in istituti di ricovero o sanitari e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, massimo una pertinenza per categoria) 0,4 per cento Detrazione per singola abitazione principale 200,00 Ulteriore detrazione per ciascun figlio con età inferiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50,00 La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Qualora l importo della detrazione risulta maggiore dell imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dell imposta dovuta per le pertinenze.

LA BASE IMPONIBILE * Fabbricati Base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% da moltiplicarsi per i seguenti coefficienti: Categoria Catastale A ad uso residenziale (ad esclusione A/10) C/2 C/6 C/7 Moltiplicatore 160 A/10 80 B 140 C/1 55 C/3 C/4 C/5 140 D (ad esclusione D/5) 60 D/5 80 * Aree fabbricabili Base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. LE MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento dell imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 446, tramite modello F24 al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. E riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base (0,76%). Occorrerà quindi versare per ogni immobile lo 0,38% allo stato e la quota restante al comune. A tale fine sono stati determinati dall Agenzia delle Entrate i seguenti codici tributo, da indicare per ogni singola quota: Codice Tributo 3912 Descrizione IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE 3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili STATO 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati STATO

Il pagamento dell imposta avviene in autoliquidazione e pertanto non verrà inviato alcun conteggio al contribuente, che dovrà provvedere autonomamente. ESEMPI DI CALCOLO Abitazione principale categoria A rendita catastale 650,00 Base imponibile: 650,00 x 1,05 x 160 = 109.200,00 Imposta annua lorda ad aliquota base: 109.200,00 x 0,4% = 436,80 Detrazione annua: 200,00 Imposta annua netta: 236,80 Abitazione non principale categoria A rendita catastale 650,00 Base imponibile: 650,00 x 1,05 x 160 = 109.200,00 Imposta annua ad aliquota base: 109.200,00 x 0,76% = 829,92 Negozio categoria C/1 rendita catastale 650,00 Base imponibile: 650,00 x 1,05 x 55 = 37.537,50 Imposta annua ad aliquota base: 37.537,50 x 0,76% = 285,29 IN EVIDENZA CHI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione. Per gli alloggi assegnati dalle cooperative o dagli istituti per l edilizia residenziale pubblica con patto di futura vendita soggetto passivo è il proprietario fino alla stipula del contratto di compravendita. In caso di espropriazione per pubblica utilità soggetto passivo rimane il proprietario dell immobile fino alla data di emissione del decreto di esproprio. DEFIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale del soggetto passivo è da intendersi l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare DIMORANO ABITUALMENTE e RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Il contribuente deve soddisfare ENTRAMBI i requisiti della residenza e della dimora. In difetto anche solo di un requisito non potrà essere applicata l aliquota riservata all abitazione principale e detrazione. DEFIZIONE DI PERTINENZA DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (es. cantine e/o solai), C/6 (es. box, autorimesse, posti auto) e C/7 (es. tettoie) nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo, purché il proprietario delle pertinenze sia, anche in quota parte, il medesimo dell immobile principale. In caso di possesso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, si considera pertinenziale quella che ha la rendita più alta; Nel caso di pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, ubicate in un luogo diverso da dove risulta situata l abitazione principale, deve essere considerata pertinenziale quella più vicina all abitazione principale. Si precisa che qualora l immobile sia iscritto in catasto insieme all abitazione principale, cioè risulti sulla medesima planimetria e la rendita sia ricompresa in quella totale dell abitazione, è da considerarsi già pertinenza e pertanto, in presenza di altro immobile di medesima categoria non verrà riconosciuta l aliquota dell abitazione principale. I FABBRICATI RURALI Ai sensi di quanto stabilito dall art. 14-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012, i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ad esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 1993 n. 557 (Legge 133/1994) ubicati nel territorio del Comune di Trescore Balneario, in quanto comune classificato montano o parzialmente montano. Si ricorda che possono essere considerati fabbricati rurali strumentali, per effetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione, solo gli immobili classificati in catasto nella categoria D/10, nonché i fabbricati oggetto di domanda di variazione catastale volta al riconoscimento della ruralità presentate ai sensi dell articolo 7, comma 2-bis del D. L. n. 70/2011. ABITAZIONI RURALI: Le abitazioni possedute da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che possiedono i requisiti di cui all art. 3 del D. L. n. 557/1993 sono soggette al versamento dell imposta municipale propria, con l applicazione dell aliquota agevolata (0,4%) e della relativa detrazione ( 200,00) se utilizzate come residenza anagrafica e dimora abituale da parte del soggetto passivo; in caso contrario, l aliquota da applicare è quella dello 0,76% senza alcuna detrazione. LA DICHIARAZIONE PER L IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA La dichiarazione relativa all imposta municipale propria deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con decreto Ministero dell Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano confermate le dichiarazioni presentante ai fini dell imposta comunale sugli immobili se non sono avvenute variazione rispetto a quanto indicato nelle medesime.

Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012 (salvo ulteriori proroghe). Ai fini di agevolare la compilazione della dichiarazione sul sito internet comunale www.comune.trescore-balneario.bg.it è disponibile l applicazione CALCOLATORE I.M.U. tramite la quale è possibile procedere all elaborazione on line della denuncia da presentare (nei casi previsti). CASI PARTICOLARI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE L assegnazione della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il coniuge assegnatario è pertanto tenuto al pagamento dell imposta complessivamente dovuta per la casa coniugale, con l applicazione dell aliquota dello 0,4% e della detrazione prevista per tale tipologia di immobile. ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI Viene assimilata all abitazione principale l unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili con residente presso istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. A tale unità immobiliare può essere pertanto applicata l aliquota agevolata dello 0,4% e la relativa detrazione 200,00. DIRITTO DI ABITAZIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE Ai sensi di quanto previsto dall art. dall art. 540 del Codice Civile al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comuni. Il coniuge superstite è pertanto tenuto al pagamento dell imposta complessivamente dovuta per la casa coniugale, con l applicazione dell aliquota dello 0,4% e della detrazione prevista per tale tipologia di immobile. FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. ABITAZIONE POSSEDUTA IN ITALIA DA SOGGETTI RESIDENTI ALL ESTERO: Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. A tale unità immobiliare può essere pertanto applicata l aliquota agevolata dello 0,4% e la relativa detrazione 200,00.

VERSAMENTI IN CASO DI SUCCESSIONE Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell anno di decesso, purché l imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. VERSAMENTI DI PIU CONTITOLARI I versamenti dell imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. In caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso. CALCOLATORE I.M.U. Ai fini di agevolare il calcolo dell imposta sul sito internet comunale www.comune.trescore-balneario.bg.it è disponibile il CALCOLATORE I.M.U. con produzione in automatico del mod. F24 compilato per il pagamento. Il contribuente cliccando sul bottone può: 1. procedere al calcolo dell imposta municipale propria dovuta inserendo la propria situazione contributiva (rendite catastali, percentuali di possesso, ecc.), ottenendo un prospetto riepilogativo dei calcoli effettuati in base alla situazione inserita; 2. inserire i propri dati anagrafici; 3. procedere alla elaborazione ed alla successiva stampa del mod. F24 che potrà essere direttamente utilizzato per il versamento dell imposta. ULTERIORI INFORMAZIONI Ulteriori informazioni possono essere chieste direttamente a: Ufficio Tributi Tel. 035/955.631 e-mail:tributi@comune.trescore-balneario.bg.it. L Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei giorni: lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30 giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30