L efficacia probatoria del documento informatico Gaetano Bruno - Pietro Falletta. Roma 07 marzo 2019

Documenti analoghi
PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:

Dicembre La Firma Digitale

Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1

ROMA, 11 luglio 2018 Avv. Ernesto Belisario FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. G.U. 16 maggio 2005, n Supplemento Ordinario n.

Il nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.

firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete

Il punto sul processo civile telematico

Perugia, 13 settembre Avv. Maurizio Reale

a cura di Mara Bonitta - I.S. "Malignani" Udine - 21 febbraio 2017

Città di Giugliano in Campania

LA FIRMA DIGITALE DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE

Firme elettroniche e documenti informatici

Profili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata

Informatica Giuridica Sample Test Modulo 4 Gestione Documentale e Dematerializzazione

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Avv. Daniele Lussana convegno del della Commissione Informatica dell Ordine degli Avvocati di Torino

PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Macerata 26 ottobre Documenti Digitali

CARMINE GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

Gea Arcella Notaio in Buja

Gestione Documentale e Dematerializzazione: Sample Test

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA

DOCUMENTI A RILEVANZA FISCALE

CAMERA CIVILE VENEZIANA

COMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO

Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie?

Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata

LE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO. a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro

Allegato 5 Definizioni

Il documento informatico e le firme elettroniche

Documento informatico

Breve introduzione ai documenti informatici e alle attestazioni di conformità delle copie informatiche Ordine degli Avvocati di Mantova

BOZZA Pagina 1 di 11

Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD

La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano del nome e del cognome in calce ad un documento.

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI

AgID, CAD e Linee Guida. Patrizia Gentili. Roma 23 ottobre 2018

La gestione dell istruttoria su pratiche digitali

GESTIONE DOCUMENTALE E DEMATERIALIZZAZIONE. Syllabus Versione 2.0

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche

Documento informatico e firme elettroniche nel CAD

PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H

Corso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio. Il documento informatico

Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza

La nuova normativa italiana in materia di firma elettronica

Lezione. 4 Il valore giuridico del documento informatico

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DELLE FATTISPECIE DISCIPLINATE SIA DALLE REGOLE TECNICHE SUL PROCESSO TELEMATICO CHE DA QUELLE SUL DOCUMENTO INFORMATICO

La copia del documento informatico

Il processo telematico dei professionisti

Dott.ssa Michela Rossi Corso di laurea Giurisprudenza Informatica giuridica 2012/2013

Referenti amministrativi Incontro del 26 ottobre 2015

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT

PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL INQUINAMENTO. Lo sportello IPPC - informatizzazione e presentazione domanda on-line

Servizio di Firma Elettronica Avanzata BMW Bank GmbH Succursale Italiana Caratteristiche tecniche e conformità

Università degli Studi di Bergamo Studio Legale Bellofiore. IL COMMERCIO NELL ERA DIGITALE seminario sugli aspetti economici e legali dell'e-commerce

Michela Rossi La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano delnomeedelcognomeincalceadundocumento.

Firme elettroniche e documento informatico

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE

REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA

INDICE SOMMARIO. Prima parte Guida operativa al Codice dell Amministrazione digitale

Processo Amministrativo Telematico (PAT)

di Gea Arcella notaio in Buja

Master Breve Il responsabile per la transizione al digitale

Prot. n I/1 Foggia, 13/11/2014. Ai Capi Area. Ai Coordinatori Amministrativi SEDE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

ADI e CAD per un amministrazione digitale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La gestione dell istruttoria su pratiche digitali

Il Consulente Tecnico nel Processo Telematico: elementi essenziali e soluzioni operative

Università degli Studi di Napoli Federico II Servizi per l egovernment. La diffusione della firma digitale in Ateneo

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 C A R M E L O L E O T T A

INDICE. Introduzione... Pag. 1. Capitolo I LA PROVA IN GENERALE

La conservazione sostitutiva dei documenti

NORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al )

IL CONTROLLO FORMALE S.I.S.- SISTEMA INFORMATIVO SISMICA BOLOGNA, 28 GENNAIO 2016 /ORE 9:00 13:00. Arch./Ing. Grilli Germano

Vercelli, 6 giugno 2016

- Un documento firmato in modo digitale può essere modificato? No, ed in ogni caso perderebbe la sua validità legale..

Il Timbro Elettronico per i tuoi servizi online: il caso del Comune di Brescia

INDICE SOMMARIO TITOLO II DELLE PROVE. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Documento informatico e firme elettroniche

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali

Master Breve Il responsabile per la transizione al digitale

La gestione dell'istruttoria. su pratiche digitali. (problematiche e soluzioni)

Il quadro normativo (fiscale) di riferimento in tema di fattura elettronica e archiviazione elettronica

GRADAZIONE PROBATORIA DELLE FIRME ELETTRONICHE NEL TUDA

Rubrica legale ICT Security Febbraio 2003 Autore: Riccardo Genghini Studio Notarile Genghini Originali e copie nel mondo digitale

LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Azioni infrastrutturali. (Progetti Speciali)

NORMATIVA DI ARCHIV.IO

Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i Beni culturali Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale

Firma elettronica e firma digitale

04/04/2012 ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE. P.A. e informazioni. Ignoranza informatica nella P.A.

Transcript:

L efficacia probatoria del documento informatico Gaetano Bruno - Pietro Falletta Roma 07 marzo 2019

La disciplina del CAD sull efficacia del documento informatico Art. 20, comma 1-bis Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l efficacia prevista dall articolo 2702 c.c. (ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta) quando: - vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata - è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall AgID ai sensi dell articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all autore. In tutti gli altri casi, l idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. 2

Efficacia probatoria/1 il documento informatico non firmato ricade nell ambito della disciplina di cui all art. 2712 c.c., secondo cui le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime il documento informatico firmato ricade, invece, nella disciplina della scrittura privata ed è dotato dell efficacia prevista dall art. 2702 c.c., ossia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta 3

Efficacia probatoria/2 Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, quindi, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, rectius dal titolare del certificato di firma digitale, sulla base di una presunzione juris tantum circa il legittimo utilizzo del dispositivo, salvo che questi ne dia prova contraria. Il disconoscimento, ammissibile nelle forme della querela di falso o ai sensi dell art. 214 c.p.c., prevede un inversione dell onere della prova: colui il quale disconosce la sottoscrizione dovrà dimostrare, con qualunque mezzo probatorio, di non aver apposto la firma digitale. 4

Sottoscrizione ai fini della validità Art. 21 Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile (atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità) se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all articolo 1350, numero 13) del codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all articolo 20, comma 1-bis, primo periodo 5

Copie informatiche di documenti analogici * Art. 22, comma 1 I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell originale. * Definito all art. 1 lettera i-bis come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (si pensi ad esempio un documento informatico elaborato in XML o una struttura di basi dati popolata dopo indicizzazione). 6

Copie per immagine di documenti analogici * Art. 22, comma 1-bis La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell originale e della copia. * Definito all art. 1 lettera i-ter come il documento informatico avente il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (si pensi ad esempio ad una scansione codificata ad esempio in formato TIFF o jpg,). 7

Art. 22, comma 2 Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71. Art. 22, comma 3 Copie per immagini di documenti analogici Efficacia probatoria Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all originale non è espressamente disconosciuta. 8

Copie analogiche di documenti informatici Efficacia probatoria Art. 23, comma 1 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell originale da cui sono tratte se la loro conformità all originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (attestazione mediante timbro e firma, ad esempio). Art. 23, comma 2 Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. 9

Copie analogiche di documenti informatici Efficacia del contrassegno Art. 23, comma 2-bis Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. 10

Il contrassegno elettronico: cos è sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa L uso del contrassegno soddisfa la specifica esigenza in cui la copia analogica viene prodotta in via telematica su postazione della PA non presidiata ed è usata da parte di un cittadino nei suoi rapporti con altro soggetto privato Non assicura di per sé la corrispondenza della copia analogica al documento originale contenuto nel contrassegno stesso o conservato dall amministrazione che lo ha prodotto, ma costituisce uno strumento mediante il quale è possibile effettuare la verifica della corrispondenza 11

Modelli di contrassegno elettronico PDF417 MAXICODE DATA MATRIX - ECC200 QR-CODE 2D-PLUS WR-CODE 12

Duplicati, copie, estratti informatici di documenti informatici Art. 23-bis, comma 1 I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all articolo 71. (esempio: un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, come quando si copia un documento nel medesimo formato su un supporto diverso, ad es. dal PC a una pen-drive). 13

Duplicati, copie, estratti informatici di documenti informatici Art. 23-bis, comma 2 Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell originale da cui sono tratte se la loro conformità all originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. (esempio: un documento il cui contenuto è lo stesso dell originale ma con una diversa sequenza di valori binari rispetto al documento originario, come quando si trasforma un documento.doc in un documento.pdf). 14

Art. 23-ter, comma 1-bis La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell originale e della copia. Art. 23-ter, comma 3 Documenti amministrativi informatici Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell ambito dell ordinamento proprio dell amministrazione di appartenenza, mediante l utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71. 15

Certificazione di processo (ipotesi di lavoro) L efficacia probatoria di un documento-copia è rimessa, in tutta la normativa vigente, all intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, pertanto ne discende che anche la competenza per la certificazione stessa del processo non potrà che essere parimenti affidata ad un notaio o ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Al contrario, se la certificazione di processo è svolta internamente senza il ricorso al pubblico ufficiale, allora il valore probatorio della copia informatica ottenuta può essere disconosciuto in giudizio. 1. Analisi e progettazione 2. Normalizzazione 3. Scannerizzazione 4. Indicizzazione 5. Certificazione del processo Analisi delle esigenze del committente Analisi dell archivio Presa in carico della documentazione, Riorganizzazione fascicolo Digitalizzazione immagini Verifica e segnalazione incongruenze Acquisizione dati Verifica qualità immagine Controllo e verifica corrispondenza contenuto e forma 16

Certificazione di processo (ipotesi di lavoro) Come nella metrologia legale, è attraverso il legame tra conformità della copia campione e relativo procedimento di formazione che consentirà di avere una sorta di presunzione di efficacia probatoria privilegiata delle copie realizzate nel periodo intermedio tra una certificazione (positiva) e l altra. Quindi in definitiva, il notaio attesta la certificazione di alcune copie campione per confronto diretto appartenenti al medesimo lotto di documenti analogici sottoposti a processo di digitalizzazione e testimonia il processo utilizzato per realizzarle, avvalendosi della descrizione attestata dalla procedura certificata ISO 9001. 1. Analisi e progettazione 2. Normalizzazione 3. Scannerizzazione 4. Indicizzazione 5. Certificazione del processo Analisi delle esigenze del committente Analisi dell archivio Presa in carico della documentazione, Riorganizzazione fascicolo Digitalizzazione immagini Verifica e segnalazione incongruenze Acquisizione dati Verifica qualità immagine Controllo e verifica corrispondenza contenuto e forma 17

Ergo... La normativa in materia di documenti informatici è molto più completa e sicura di quella relativa ai documenti analogici. La emissione di un documento informatico richiede la presenza della firma digitale, creando quindi un collegamento inscindibile tra il soggetto che ha apposto la firma e l oggetto. Altrettanto non avviene con riguardo ai documenti analogici, circostanza che genera incertezza relativamente all autenticità dei documenti fiscali ad esempio. 18

Equivalenza giuridica Il contesto normativo attuale fornisca le garanzie idonee ad assicurare la completa equivalenza giuridica tra il documento analogico e il documento digitale (art. 2215-bis c.c.). Tutta la documentazione esistente può quindi formare oggetto di conservazione a norma (i documenti tradizionali, quali le fatture, i contratti, la corrispondenza, ecc., i libri e le scritture contabili) e ciò è possibile sia se i documenti siano già esistenti sul tradizionale supporto cartaceo sia se nascano direttamente come documenti informatici. 19

Grazie per l attenzione www: servizio documentali Contatti stampa: stampa@agid.gov.it