Decisione N del 23 dicembre 2016

Documenti analoghi
COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 11 settembre 2015

Decisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena

Decisione N del 20 aprile 2017

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

Decisione N. 911 del 29 gennaio 2016

Decisione N del 08 settembre 2015

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

Decisione N del 26 luglio 2016

Decisione N del 23 febbraio 2017

TRIBUNALE DI. Atto di pignoramento presso terzi. Il sig., C.F. nato a il e. residente in rappresentato e difeso, giusta mandato steso in calce

Decisione N del 19 luglio 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Per. a ed ivi residente alla (C.F.: ),

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 04 luglio 2016

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Decisione N del 08 ottobre 2015

Decisione N del 03 febbraio 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Decisione N del 20 novembre 2014

Decisione N del 25 febbraio 2015

Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) PREMESSO

Decisione N del 08 settembre 2015

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO

Decisione N del 22 dicembre 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. (Estensore)

Decisione N del 15 luglio 2016

COLLEGIO DI PALERMO. Membro designato dalla Banca d'italia. (PA) SERIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA FATTO. Con ricorso n del 26 gennaio 2010, la ricorrente, rappresentata dal coniuge, titolare

Decisione N del 20 luglio 2016

COLLEGIO DI TORINO. Membro designato dalla Banca d'italia. (TO) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.874

Decisione N del 20 aprile 2015

Decisione N del 16 maggio 2017

Formula Pignoramento presso terzi dopo la legge 162/2014. Di Filippo PISTONE

COLLEGIO DI ROMA. Presidente

CIRCOLARE N. 1/E. Roma, 12 febbraio 2014

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv.. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

Decisione N del 05 dicembre 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Collegio di Napoli, 03 giugno 2010, n.480

Decisione N del 21 luglio 2017

Decisione N del 23 maggio 2017

Divieto di compensazione con ruoli scaduti: controllo delle Entrate

Decisione N del 25 febbraio 2015

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]

COLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA REL POZZOLO

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Decisione N del 03 agosto 2016

Decisione N del 25 febbraio 2015

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CAMBURSANO

Decisione N del 26 luglio 2016

CITTA DI ALESSANDRIA

Decisione N del 24 giugno 2016

Decisione N del 13 giugno 2016

Decisione N del 12 dicembre 2013

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Decisione N del 05 dicembre 2014

Decisione N del 08 settembre 2015

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»

Decisione N del 23 dicembre 2016

Decisione N. 981 del 03 febbraio 2016

Decisione N del 27 aprile 2016

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

REGISTRO GENERALE N.16 DEL

Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Decisione N del 12 maggio 2016

Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.877

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Transcript:

COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) SILVETTI (RM) PAGLIETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MONTESI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI Nella seduta del 28/10/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente dichiara di essere titolare di un rapporto di conto corrente acceso presso la banca convenuta e di aver emesso in data 17/03/2016 un assegno bancario (tratto su detto conto) a favore dell agente di riscossione per l importo di euro 9.448,42 per il pagamento di 2 rate relative a due cartelle esattoriali che aveva rateizzato. Afferma, inoltre, che in data 21/03/2016 disponeva un bonifico bancario dell importo di euro 9.500,00 da un conto corrente acceso presso altro intermediario per coprire detto assegno e che subito dopo, nel contattare telefonicamente la resistente per comunicare l avvenuta predisposizione del bonifico (e garantire così la copertura dell assegno) veniva a conoscenza della notifica il 16/03/2016 di un pignoramento presso terzi del conto da parte del medesimo agente riscossore ai sensi dell articolo 72-bis del DPR 602/73, notificato alla società solo in data 25/03/2016. In conseguenza di tale pignoramento il conto veniva bloccato e l assegno veniva trasmesso al notaio per la levata del protesto, trattandosi di assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione. Infatti, al momento della predetta notifica del pignoramento il saldo del conto ammontava ad euro 235,99. La società, quindi, asserisce di aver incrementato ulteriormente il conto con la somma di euro 6.100,00 in data 25/03/2016 e di aver effettuato il pagamento richiesto dalla banca dell importo facciale Pag. 2/6

dell assegno emesso nonché degli accessori per l importo complessivo di euro 10.646,68, al fine di evitare la segnalazione in CAI. Lamenta, infine, il persistente blocco del conto per un ammontare di euro 15.777,29 nonostante la scadenza del termine di 60 gg. previsto nell atto di pignoramento per il pagamento in favore del creditore procedente, nonché l addebito di interessi e competenze. Alla luce della ricostruzione dei fatti fornita chiede, in primo luogo, la corresponsione di euro 1.194,38 per il pagamento di oneri accessori, in quanto se fosse stata prontamente informata del pignoramento del conto non avrebbe emesso l assegno in questione. Inoltre chiede la somma di euro 294,77 a titolo di interessi moratori per l impossibilità di disporre della giacenza del conto, di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all iscrizione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti ed euro 1.923,20 a titolo di spese legali. L intermediario con le proprie controdeduzioni chiede che il ricorso venga respinto. Per quanto riguarda il difetto di informativa sull avvenuto pignoramento, sottolinea che non sussiste alcun obbligo giuridico in capo alla banca di informare il soggetto pignorato, perché anche tale soggetto riceve la notifica dell atto di pignoramento. In particolare, la ricorrente afferma di aver ricevuto l atto solamente in data 25/03/2016 senza fornire alcuna prova al riguardo. Afferma, poi, la legittimità del blocco apposto al conto, in quanto la banca, in qualità di terzo pignorato, è tenuta per legge a ciò, vincolando non soltanto la giacenza presente sul conto al momento del pignoramento, ma altresì tutte le somme che vi arrivino in futuro. In tale prospettiva ritiene che sia corretto che la somma di euro 9.500,00, bonificata dalla ricorrente in data 22/03/2016, sia stata pignorata. Con riferimento alla doglianza secondo cui la banca avrebbe trattenuto indebitamente le somme anziché bonificarle all agente riscossore nel termine di 60 gg. previsto dall atto di pignoramento, al di là del fatto che legittimato a muovere tali contestazioni sembrerebbe essere il creditore e non il debitore, la banca osserva che comunque tali somme sono state bonificate al creditore in data 29/06/2016. Rileva, peraltro, che successivamente la Commissione Tributaria emetteva un ordinanza di sospensione del pignoramento che le veniva comunicata in data 07/07/2016 e fissava l udienza per il trattamento del merito della controversia al 17/11/2016. Infine, parte resistente sostiene la legittimità della propria condotta con riferimento all assegno emesso dalla ricorrente con riferimento a fondi indisponibili. DIRITTO Dall esame dei fatti, così come sono stati ricostruiti dalle parti, emerge che la controversia verte in particolare su due questioni differenti ancorché connesse. La prima riguardante la condotta della banca a seguito dell avvenuto pignoramento. La secondo sulla mancata informativa della banca al debitore esecutato circa l avvenuto pignoramento del conto che avrebbe evitato l emissione dell assegno, poi risultato scoperto. Con riferimento alla prima questione il ricorrente contesta il comportamento della banca in merito al mancato versamento della somma pignorata in favore del creditore procedente nel termine di 60 gg. dalla ricezione del pignoramento presso terzi con persistente blocco del conto. Tale comportamento non avrebbe consentito all'istante di pagare il proprio debito né di disporre della giacenza eventualmente esistente. Chiede, quindi, il pagamento di euro 294,77 a titolo di interessi moratori per non aver potuto disporre della somma. Pag. 3/6

Tale domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti. In forza della normativa che regola la posizione del terzo pignorato in caso di pignoramento da parte dell'agente di riscossione si rileva che quest'ultimo al momento della notifica dell'atto di pignoramento è tenuto a provvedere al pagamento nei termini previsti fino a concorrenza del credito previsto. Infatti, l'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 nel prevedere una disposizione di carattere speciale rispetto alla disciplina ordinaria prevista nel codice di procedura civile attinente al processo esecutivo prevede che "l atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme". Peraltro non può trascurarsi che ai sensi dell'art. 546 c.p.c. il terzo pignorato assume gli obblighi del custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà. Tali elementi inducono ad escludere che la condotta della banca nel caso di specie sia stata illegittima. La banca, posto che non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento al creditore procedente, non avrebbe potuto consentire al proprio cliente di tornare nella disponibilità del proprio conto anche in considerazione della pendenza di una controversia davanti alle Commissioni Tributarie avente ad oggetto la debenza del tributo a carico dell'attuale ricorrente, nella quale si legge che le somme già pignorate dovranno essere da Voi trattenute sino a nostra nuova comunicazione. Conferma di quanto sopra si ricava anche da quanto affermato nella decisione n. 8227 del 30/10/2015 dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro secondo il quale una volta ricevuta la notificazione dell atto di pignoramento contenente l intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell art. 546 c.p.c. Del resto nel medesimo art. 546 c.p.c. è previsto in favore del debitore esecutato la possibilità di chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi al giudice dell'esecuzione. Spettava, pertanto, alla società ricorrente rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione della somma pignorata senza nulla a pretendere dall intermediario sotto tale profilo. Diversamente deve concludersi in merito al rilievo che la banca, non avendo informato il proprio cliente della notifica di pignoramento, avrebbe assunto una condotta contraria a buona fede e correttezza. In proposito, la banca eccepisce che controparte non ha fornito l effettiva prova dell avvenuta notifica in un tempo successivo rispetto alla data in cui è avvenuta per la banca. Al riguardo si rileva che con la circolare del 20 luglio 2011 il Ministero della Giustizia ha suggerito nel caso del pignoramento presso terzi la notifica dapprima al terzo, per evitare tempestive sottrazione del credito da parte del debitore esecutato. Pertanto il fatto affermato dalla ricorrente trova corrispondenza nella prassi adottata per tale tipo di notifiche. Pag. 4/6

Ciò posto, con riferimento alla condotta assunta dall istituto di credito, sebbene il citato art. 72-bis DPR 602/1973 non preveda nulla circa gli obblighi informativi gravanti sul terzo pignorato, si ricorda che questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che il formale rispetto delle disposizioni in tema di pignoramento presso terzi ex d.p.r. 602/1973 non può esaurire il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima doveri di trasparenza e informazione (cfr. decisione nn. 252/2011 e 2813/2012). E, quindi, in forza dei generali obblighi contrattuali gravanti sulla banca in favore dei propri clienti che si rinviene un dovere informativo in caso di avvenuto pignoramento del conto, così da consentire ai medesimi clienti di acquisire consapevolezza circa l indisponibilità del proprio denaro anche tenendo in considerazione l immediata ottemperanza che il provvedimento giudiziale subisce ad opera degli intermediari. Nel caso di specie tale obbligo non risulta essere stato osservato. Accertata la sussistenza di una condotta illegittima della banca e scendendo nel merito della richiesta di risarcimento del danno si ritiene che vada corrisposta la somma di euro 1.194,38 corrispondente a quanto effettivamente pagato a titolo di oneri accessori per evitare l iscrizione in CAI. Non può, al contrario, accogliersi la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per euro 20.000,00, in quanto parte ricorrente, non assolvendo al proprio onere probatorio, non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere fondata tale richiesta. Né può liquidarsi il danno in via equitativa, poiché la liquidazione in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Collegio di Roma, decisine n. 713/2013). Infine, la complessità della controversia è tale da consentire di accogliere parzialmente la richiesta di rifusione delle spese legali che possono essere corrisposte nella misura di euro 250,00. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dispone che l intermediario corrisponda la somma di euro 1.194,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di euro 250,00 per spese di assistenza professionale. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 5/6

firma 1 Pag. 6/6