D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 231/2007



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D.Lgs. 231/2001 D.Lgs. 231/2007 ODV e ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO Gruppo di lavoro «il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino Torino, 14 aprile 2014

SOMMARIO 1. RIFERIMENTI NORMATIVI 2. ESONERO EX ART. 12 CO. 3-BIS D.LGS. 231/2007 3. ADEMPIMENTI ODV EX ART. 52 D.LGS. 231/2007 4. SOGGETTI DESTINATARI DEL D.LGS. 231/2007 5. MODALITA VIGILANZA ODV ADEMPIMENTI DI AV R SOS 6. OBBLIGHI ODV TITOLO III D.LGS. 231/2007

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.LGS. 231/2001 ODV Art. 6 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:.. b) il compito di VIGILARE sul funzionamento e l'osservanza dei MODELLI di CURARE il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

D.LGS. 231/2001 ODV Art. 6 :(segue) 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). (1) (1) Comma inserito dall'art. 14, co. 12, L. 183/2011 dall'1.1.2012.

D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo III Soggetti destinatari degli obblighi (Artt. 10-14) TITOLO II DEGLI OBBLIGHI Capo I Obblighi di Adeguata Verifica Capo II Obblighi di Registrazione Capo III Obblighi di Segnalazione (AV) (R) (SOS) TITOLO III MISURE ULTERIORI Limitazioni uso contante Divieto di conti anonimi o con intestazione fittizia TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI (Art. 52 ODV) TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo III Soggetti destinatari degli obblighi: ART. 12 Professionisti 3-bis I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono ESONERATI dagli obblighi di cui al TITOLO II, capi I, II e III. Comma inserito dall art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 151/2009

D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI ART. 52 Organi di controllo 1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto VIGILANO, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze (1), sull'osservanza delle norme in esso contenute. (1) Le parole ", ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze," sono state inserite dall'art. 30, co.1-a), D.Lgs. 151/2009.

D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI ART. 52 Organi di controllo 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;

2. (segue) D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI ART. 52 Organi di controllo c) comunicano, entro trenta giorni, al MEF (ora RTS) le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore (1) le infrazioni alle disposizioni contenute nell art.36 di cui hanno notizia. (1) Le parole "autorità di vigilanza di settore" sono così sostituite alla precedente "UIF" dall'art. 30, co.1- b), D.Lgs. 151/2009.

D.LGS. 231/2007 - ANTIRICICLAGGIO TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI ART. 55 Sanzioni penali 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

2. ODV - ESONERO EX ART. 12 CO. 3-BIS D.LGS. 231/2007

ODV - ESONERO art. 12 co. 3- bis TITOLO II DEGLI OBBLIGHI Capo I (AV) Capo II (R) Capo III (SOS) TITOLO III MISURE ULTERIORI Artt. 49-51 TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLI Comunicazioni art. 52 TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

3. ADEMPIMENTI ODV EX ART. 52 D.LGS. 231/2007

ODV OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ex art. 52 co. 2 Alle Autorità di vigilanza del settore (Banca d Italia, Consob, Isvap ecc.) le violazioni delle disposizioni emanate dalle stesse, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all art. 11 a fini di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; la violazione delle disposizioni inerenti gli obblighi di Registrazione dei dati nonché di conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite dalla clientela.

ODV OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ex art. 52 co. 2 Al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le violazioni delle disposizioni inerenti l obbligo di Segnalazione Operazioni Sospette, sia omesse che tardive, da parte dei soggetti di cui agli artt. 10 co. 2, 11, 13 e 14; Alle RTS (Ragionerie territoriali dello Stato) (1) le violazioni delle disposizioni che inerenti le limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore e il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia; (1) MEF nota 3.10.2012 prot. 77009

ODV SANZIONI ex art. 55 In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione: alle Autorità di vigilanza del settore al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato alle RTS è prevista come sanzione penale: la reclusione fino a un anno e la multa da 100 a 1.000 euro.

4. SOGGETTI DESTINATARI DEL D.LGS. 231/2007

TITOLO I Capo III Soggetti destinatari degli obblighi ART. 10 co.2 Soggetti tenuti solamente agli obblighi del Titolo II Capo III: SOS a) società di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:

TITOLO I Capo III Soggetti destinatari degli obblighi e) segue: ART. 10 co.2 1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; 3) 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; 5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS; 5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della L. 18.6. 2009, n. 69; f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g)

TITOLO I Capo III Soggetti destinatari degli obblighi ART. 11 - INTERMEDIARI FINANZIARI Soggetti tenuti a tutti gli obblighi del Titolo II: AV R SOS 1. a) Banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) Istituti di moneta elettronica; c-bis) Istituti di pagamento; d,e,f) SIM; SGR; SICAV; g) imprese di assicurazione nei rami di cui all'art. 2, co.1, CAP; h) agenti di cambio; i) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) intermediari finanziari ex art.106 TUB; m-bis) società fiduciarie ex art. 199 D.Lgs. 58/98; n) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

TITOLO I Capo III Soggetti destinatari degli obblighi ART. 11 - INTERMEDIARI FINANZIARI Soggetti tenuti a tutti gli obblighi del Titolo II AV R SOS 2. a) società fiduciarie ex L. 23.11.1939, n. 1966; b) Microcredito e Confidi (artt. 111 e 112 TUB); c) cambiavalute; 3. a) promotori finanziari iscritti ex art. 31 TUF; b) intermediari assicurativi ex art. 109, co. 2, a) b) del CAP che operano nei rami di cui al co. 1, g); c) mediatori creditizi iscritti ex art. 128-sexies, co. 2, TUB; d) agenti in attività finanziaria ex artt.128-quater, co. 2,6,7 TUB.

TITOLO I Capo III Soggetti destinatari degli obblighi ART. 13 - REVISORI LEGALI Soggetti tenuti agli tutti gli obblighi del Titolo II: AV R SOS Società di Revisione su enti di interesse pubblico

TITOLO I Capo III Soggetti destinatari degli obblighi ART. 14 - ALTRI SOGGETTI Soggetti tenuti agli obblighi del Titolo II a) recupero di crediti per conto terzi, (licenza art. 115 TULPS); b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, (licenza art. 134 TULPS); c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6.6.1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni e requisiti di legge; e, ebis) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare.

5. MODALITA VIGILANZA ODV ADEMPIMENTI DI AV R SOS

TITOLO II Capo I Obblighi di Adeguata Verifica ARTT. 15 35 Gli obblighi di AV sono differenziati per tipologia di soggetto: Intermediari finanziari Revisori legali Altri soggetti, in particolare per le attività di gioco Possono essere: Semplificati Rafforzati Possono essere assolti da terzi nelle ipotesi tassative previste nel Capo I Sez. IV.

TITOLO II Capo I Obblighi di Adeguata Verifica ARTT. 15 35 Gli obblighi di AV della clientela consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

TITOLO II Capo II Obblighi di Registrazione ARTT. 36 40 Gli obblighi di Registrazione sono differenziati per tipologia di soggetto: Intermediari finanziari Revisori legali Altri soggetti Gli obblighi di Registrazione non sono necessari nelle ipotesi di soggetti tenuti agli obblighi semplificati di AV

TITOLO II Capo II Obblighi di Registrazione ARTT. 36 40 I soggetti tenuti agli obblighi di Registrazione devono: conservare la documentazione richiesta per l AV e per la registrazione delle operazioni per un periodo di 10 anni, salvo deroghe previste per l attività di gestione dei giochi on line, registrare nell AUI i dati e le informazioni nei tempi e secondo le specifiche tecniche e modalità previste per le diverse tipologie di soggetto destinatario degli obblighi: dal D.Lgs. 231/2007 dai regolamenti attuativi dalle Autorità di vigilanza

TITOLO II Capo III Obblighi di SOS ARTT. 41 48 I soggetti indicati negli articoli 10 co. 2, 11, 12, 13, 14 sono tenuti a inviare alla UIF una SOS "quando sanno sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il contenuto delle SOS è definito dalla UIF con proprie Istruzioni. La modalità di SOS è regolamentata per tipologia di soggetto agli artt. 42 44.

TITOLO II Capo III Obblighi di SOS ARTT. 41 48 La segnalazione viene effettuata - secondo uno schema segnaletico uniforme per tutti i segnalanti - attraverso il canale telematico, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d Italia. L individuazione delle operazioni sospette è agevolata da indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati dalle autorità competenti (Banca d'italia, Ministero della Giustizia, Ministero dell'interno), nonché da schemi di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario, emanati e diffusi dalla UIF.

TITOLO II Capo III Obblighi di SOS Per i provvedimenti di Banca d Italia Sito: Banca d Italia-Vigilanza-Contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo-antiriciclaggio e antiterrorismo- Normativa-Nazionale http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/normativa /nazionale Per gli schemi di comportamento anomalo di UIF Sito: Banca d Italia-UIF-Prevenzione del riciclaggio- Segnalazione di operazioni sospette-normativa-circolari e provvedimenti http://www.bancaditalia.it/uif/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ

TITOLO II Capo III Obblighi di SOS Indicatori di anomalia Provvedimento Banca d'italia 30.1.2013 per le società di revisione su enti di interesse pubblico Provvedimento Banca d'italia 24.08.2010 per gli intermediari finanziari Decreto 16.4.2010 del Ministero della Giustizia per i professionisti Decreto 17.2.2011 del Ministero dell Interno per operatori non finanziari (altri soggetti).

6. OBBLIGHI ODV TITOLO III - D.LGS. 231/2007

TITOLO III MISURE ULTERIORI ARTT. 49 51 L art. 49 ha previsto dei limiti all utilizzo dei contanti, in particolare: ha vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, limite aumentato a 2.500 euro per i cambiavalute; ha vietato il trasferimento anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati; ha precisato che il trasferimento può essere eseguito per il tramite di Banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

L art. 50 ha vietato: TITOLO III MISURE ULTERIORI ARTT. 49 51 l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri. L art. 51 ha previsto: un obbligo di comunicazione alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (1) delle infrazioni alle disposizioni del Titolo III, da parte dei soggetti destinatari della normativa. L art. 12 co. 3 bis: Non prevede l esonero degli obblighi di cui al Titolo III per l ODV (1) MEF nota 3.10.2012 prot. 77009

TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI ART. 55 Sanzioni penali 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SANZIONATORIE Sanzioni amministrative ART. 58 Violazioni del Titolo III Art. 58 commi 7 e 7bis: La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 % al 30 % dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro.

TITOLO III MISURE ULTERIORI In caso di omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati (ex art. 51) le sedi RTS competenti sono 6 (1) : Roma - Milano - Napoli - Genova - Bologna Bari. La comunicazione dell ODV deve indicare: - le caratteristiche dell infrazione - le generalità del soggetto che ha commesso l infrazione - le generalità del segnalante (o dei segnalanti) - circostanze in cui il segnalante ha rilevato o ha avuto notizia dell infrazione. La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A/R entro 30 giorni dal giorno in cui l ODV ne ha acquisito notizia. (1) CM 16.1.2012 N. 2/RGS punto 5.