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Deliberazione n. SCCLEG/ 14/2011/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS; componenti: Roberto TABBITA, Giovanni DATTOLA, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Maria Elena RASO, Antonio ATTANASIO, Paolo CREA, Paola COSA, Luigi CASO, Riccardo VENTRE (relatore), Raimondo POLLASTRINI, Laura d AMBROSIO. nell adunanza del 7 Luglio 2011 visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; visto il Testo Unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto testo unico; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con Provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24.6.2011 (G.U. n. 153 del 4.7.2011);

2 vista la deliberazione n. 250 in data 23 dicembre 2010 del Consiglio di Presidenza, con la quale sono stati individuati i Consiglieri Delegati delle cinque Sezioni regionali di controllo che integrano il collegio della Sezione per l anno 2011, ai sensi dell art. 3, comma 2 del suddetto regolamento; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; visto il DPCM in data 21 marzo 2011 (protocollo Cdc n. 2883 del 13/04/2011), concernente il conferimento dell incarico di funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell art. 19, commi 6 e 10 del D. Lvo n. 165/2001 alla Dott.ssa Antonella VALERIANI; visto il rilievo istruttorio dell Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei Beni culturali n. 9192 del 18 maggio 2011; vista la risposta dell Amministrazione in data 8 giugno 2011, pervenuta all Ufficio di controllo il 20 giugno 2011; vista la nota n. 16306496 del 28/06/2011, con cui il Magistrato istruttore propone al Consigliere delegato richiesta di deferimento all Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del citato provvedimento; vista la nota n. 16306762 in pari data, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali ha deferito alla Sezione l atto sopracitato; vista l ordinanza in data 01/07/2011, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 7 luglio 2011 il Collegio per

3 l esame della questione proposta; vista la nota n. 0014894 del 01/07/2011, con cui il dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione della predetta adunanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Gabinetto; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale e Dipartimento della funzione pubblica; al Ministero dell economia e delle finanze Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; udito il relatore, Consigliere Riccardo VENTRE; intervenuti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, il Dirigente Dott.ssa Maria BARILA ; per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Consigliere Francesco VERBARO e il dott. Sebastiano CONTI NIBALI; per il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la dott.ssa Ines RUSSO Ispettore generale IGOP e il dott. Alessandro BACCI Dirigente; per l Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il dirigente dott. Giuseppe SINIBALDI e la dott.ssa Daniela DE VINCENZO; In sede di adunanza ha presentato nota illustrativa il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale; con l assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di Segretario di adunanza. Ritenuto in

4 FATTO In data 13 aprile 2011 è pervenuto all'ufficio, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il D.P.C.M. con il quale viene conferito un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell' art. 19, commi 6 e 10, dlgs. n.165/2001 e ss.mm. alla dott.ssa Antonella VALERIANI per la durata di tre anni, decorrenti dal 21 marzo 2011. In esito all'esame del provvedimento l'ufficio medesimo, con rilievo n. 9192 in data 18 maggio 2011, ha manifestato perplessità in ordine alla legittimità dell atto, osservando che: gli incarichi conferibili ai sensi del comma 10, dell' art. 19 del dlgs. n. 165/01 sono quelli destinabili a personale avente la qualifica dirigenziale o, anche ad estranei, purchè in presenza della vacanza del posto in organico e in assenza di dirigenti di ruolo privi di incarico (cfr. delib. N. 17/2009/P); allo stato attuale non risulta esistente alcun posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Segretariato Generale né, tantomeno, del Ministero del lavoro in generale; il d.l. n. 78/10 convertito dalla L. n. 122/10 prevede - all'art. 7, comma 6 - che gli incarichi dirigenziali di livello generale presso i collegi degli Enti soppressi cessino con l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dello stesso art. 7 (tale provvedimento non risulta essere stato adottato); L'Amministrazione, con nota prot. Ol/Gab/0005901/1.26.2 dcll'8.6.2011, pervenuta all Ufficio il 20.6.2011. ha formulato una

5 articolata risposta, nella quale sostiene che l'incarico attribuito alla dott.ssa Valeriani è previsto direttamente dalla legge, ossia dall'art. 7, comma 6 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze nell ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene pertanto l Amministrazione che ai fini della configurazione del posto di livello dirigenziale generale nell ambito dell ordinamento del Ministero, occorre aver riguardo all evento della trasformazione del posto corrispondente all incarico di componente del collegio dei sindaci, che si è determinato con la soppressione dell IPSEMA a far data dalla entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 7. La posizione di livello generale per lo svolgimento di funzioni di consulenza, studio e ricerca, sempre secondo l Amministrazione, sarebbe quindi prevista direttamente dalla legge con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo complesso, a far data dall entrata in vigore del predetto decreto legge n. 78 del 2010. Le argomentazioni dell Amministrazione non sono apparse idonee, ad avviso dell Ufficio, a far ritenere superati i dubbi sollevati in sede istruttoria, in ordine alla legittimità del decreto de quo.

6 Ritiene infatti l Ufficio che l art.7, comma 6, del citato decreto legge nel disporre che i posti corrispondenti all incarico di componente del collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo, siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale, per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministro - ha inteso solamente evitare che i componenti del Collegio sindacale dell'ente soppresso perdessero la propria qualifica dirigenziale e non che fosse operato di fatto un aumento "permanente" della pianta organica. E stato altresì rilevato che i posti previsti nei collegi di revisione di cui si discute sono posti di fuori - ruolo istituzionale, utilizzabili, quindi, solo a quei fini e tenuti distinti dall'organico del Ministero. I predetti fuori ruolo non sono paragonabili ai posti in organico, in quanto possono essere utilizzati soltanto finché permane la necessità di svolgere le funzioni per le quali sono stati istituiti. Pertanto il Magistrato istruttore con relazione in data 28 giugno 2011 prot. n. 16306495 ha rimesso gli atti al Consigliere delegato per il deferimento della questione alla Sezione del controllo. Il Consigliere delegato con nota 16306762 in data 28 giugno 2011 ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione del controllo per la sottoposizione della questione all esame collegiale. Il Presidente della Sezione con ordinanza in data 1 luglio 2011 ha convocato l odierna adunanza nel corso della quale i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato hanno prodotto memoria. I dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell intervento orale hanno in buona sostanza ribadito le argomentazioni

7 già rappresentate in sede di risposta scritta al rilievo ed illustrato il contenuto della memoria depositata in sede di adunanza. La dott.ssa Russo in rappresentanza della Ragioneria Generale ha illustrato la memoria, anch essa depositata, in data odierna, sostenendo, in sintesi, che con il provvedimento in esame, viene conferito un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell art. 19, commi 6 e 10, del d.lgs n. 165/2001 su un posto di funzione istituito in base all art.7, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2010. Considerato in DIRITTO La questione portata all esame del Collegio verte sulla legittimità del DPCM di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell art. 19, commi 6 e 10 del d.lgs n. 165/2001 e ss.mm. - alla dott.ssa Valeriani su un posto di funzione che l Amministrazione ritiene istituito in base all art. 7, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2010. L Ufficio di controllo, cui l atto è stato inviato per il prescritto controllo di legittimità, ha ritenuto tale incarico non attribuibile attesa l inesistenza del posto nell ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto l art.7, comma 6, del citato decreto legge - nel disporre che i posti corrispondenti all incarico di componente del collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo, siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale, per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministro - ha inteso solamente evitare che i componenti del

8 Collegio sindacale dell'ente soppresso perdessero la propria qualifica dirigenziale e non che fosse operato di fatto un aumento "permanente" della pianta organica. Tale questione attinente alla differente interpretazione fornita dall Amministrazione e dall Ufficio di controllo all art. 7, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, secondo cui I posti corrispondenti all incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell economia e delle finanze, nell ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è strettamente connessa al DPR 7 aprile 2011 di Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui è allegata la tabella relativa alla dotazione organica, ancora al vaglio dell Ufficio di controllo ed anch esso sottoposto, nell adunanza odierna all esame di questa Sezione. Su tale ultimo provvedimento, con deliberazione in pari data, questa Sezione ha ammesso al visto il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con esclusione del comma 2, dell articolo 2 del testo. La disposizione non ammessa al visto prevede che presso il Ministero sono individuati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale ai sensi dell art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di cui uno presso il Segretariato generale, in

9 attuazione di quanto previsto dall art. 7, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Orbene, la non ammissione al visto ha come diretta conseguenza che i tre posti di cui al citato art. 2, comma 2, del provvedimento di riorganizzazione non esistono nell organico del Ministero: pertanto il provvedimento di conferimento dell incarico dirigenziale alla dott.ssa Valeriani manca del suo presupposto fondamentale ed indispensabile, ossia l esistenza e la vacanza del posto. Tale motivo risulta assorbente di ogni altra illegittimità del provvedimento dedotta e contestata. P.Q. M. La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento di conferimento dell incarico di funzioni dirigenziali di livello generale, ai sensi dell articolo 19, commi 6 e 10, del D.Lvo n. 165/2001, nei confronti della dott.ssa Antonella Valeriani. Il Presidente (Pietro De Franciscis) Il Relatore (Riccardo Ventre) Depositata in segreteria il 3 agosto 2011 Il Dirigente Dott.ssa Paola Lo Giudice