Maggio 2005. ABI Position Paper



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Position Paper in risposta al Documento di consultazione del Comitato di Basilea sull applicazione di Basilea II alle attività di Trading e Trattamento degli effetti del Double Default Maggio 2005 ABI Position Paper

Sommario Premessa... 3 The treatment of counterparty credit risk and cross-product netting... 4 Approval to adopt an internal modelling method under EDA... 4 Internal Modelling Method (IMM)... 5 Il coefficiente Alfa... 5 Effective EPE... 6 Eligible collateral under EPE computation... 6 Risk Neutral vs. actual distributions... 7 Margin agreements... 7 Model Validation... 7 Stress testing... 8 Integrity of Modelling Process... 8 Standardized Method (SM)... 8 Il Coefficiente beta... 8 Credit Conversion Factor... 9 Collateral... 9 Altre considerazioni... 9 The treatment of Double Default... 10 Aspetti generali... 10 Protection providers... 11 Obligors... 12 Correlation parameters... 13 Maturity effects... 13 Ulteriori considerazioni... 13 Double recovery effects... 13 Calculation of expected losses... 14 Stress testing... 14 Pillar 2... 14 Short Term Maturity Adjustment... 15 Improvements to the current trading book regime... 16 Perimetro del trading book... 16 Modellizzazione del rischio di evento e del rischio di default... 17 Trattamento delle posizioni poco liquide... 19 Altre considerazioni... 19 A proposed capital treatment for unsettled and failed trades... 20 2/20

Premessa Gli Uffici dell ABI, al fine di elaborare la posizione del sistema bancario italiano con riferimento al documento di consultazione del Comitato di Basilea The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects, hanno raccolto dagli Associati i diversi punti di vista e le diverse proposte sugli aspetti trattati nel documento stesso. Sulla base delle osservazioni pervenute, nonché delle attività svolte da alcuni appositi gruppi di lavoro interbancari, è stato predisposto dall ABI l allegato position paper che è stato trasmesso alle Autorità di Vigilanza nazionali, alla Comitato di Basilea e, in versione leggermente modificata, alla Commissione Europea. 3/20

The treatment of counterparty credit risk and cross-product netting Appare opportuno evidenziare che, pur condividendo l obiettivo dei regulators di promuovere presso le istituzioni finanziarie lo sviluppo di metodologie di valutazione e analisi sempre più avanzate, occorre porre particolare attenzione affinché a tale sforzo conseguano risparmi tali da giustificare gli investimenti necessari per lo sviluppo delle analisi richieste. In questa ottica, la calibrazione dei parametri moltiplicativi alfa e beta appare giocare un ruolo di rilevante importanza. Approval to adopt an internal modelling method under EDA Il consultative document prevede che per i derivati OTC, per cui la banca non riceve l approvazione ad utilizzare il modello interno, la stessa può ottenere l approvazione ad utilizzare il metodo standard o altrimenti deve usare il metodo del valore corrente (CEM). La proposta prevede la possibilità di usare congiuntamente tutte e tre le metodologie a livello di gruppo, mentre tale opzione sarebbe invece preclusa alle singole entità legali. Tale approccio non pare ottimale alla luce del fatto che la realtà operativa, soprattutto per una banca commerciale, non prevede un trattamento uniforme su portafogli diversi. Ad esempio l operatività di vendita di derivati alla clientela è una attività assai diversa da quella dei derivati di Tesoreria o di copertura o ALM. Anche per quanto riguarda gli accordi di netting, sono in numero limitato per le controparti corporate mentre più diffusi sull interbancario (ed enti finanziari in genere). Considerato che i diversi approcci utilizzabili hanno una diversa complessità computazionale, sarebbe opportuno prevedere una maggiore flessibilità di applicazione dei modelli e, pur non consentendo arbitraggi regolamentari, è auspicabile che sia concesso che si possano utilizzare metodologie differenziate, anche all interno della medesima legal entity. Sarebbe inoltre particolarmente utile prevedere la possibilità dell uso combinato dei modelli non solo all interno di un gruppo di prodotti, ma anche all interno della stessa controparte. E infatti sempre più diffusa nel Trading Book la presenza di derivati OTC di difficile modellizzazione ai fini del calcolo dell EPE (si pensi ad esempio a contratti di Equity Swap in cui una gamba è rappresentata da una opzione esotica legata a un paniere di asset). Dato che con una stessa controparte di consueto si hanno più contratti in derivati OTC di diversa natura, sarebbe preferibile avere la possibilità di applicare il modello interno per tutti i contratti per i quali la modellizzazione lo consente e il metodo standard (o il metodo del valore corrente) per i restanti contratti indipendentemente dalla legal entity. 4/20

Internal Modelling Method (IMM) Il coefficiente Alfa Nel consultation document si propone un coefficiente Alfa pari a 1.4, con possibilità per i singoli supervisors di incrementarlo, e nel caso in cui tale coefficiente venga stimato internamente, viene stabilito in floor pari a 1.2. Ciò pare particolarmente penalizzante. Il livello del coefficiente alfa di 1.4 proposto appare assai penalizzante perché stimato in base ad ipotesi che presuppongono una ridotta granularità e diversificazione delle controparti in portafoglio nonché della numerosità dei fattori di rischio. Questo contrasta con le proprietà dei portafogli reali delle Banche. Nel caso di sviluppo di modello per la stima interna di tale parametro, che richiede costi e risorse, l imposizione di un floor a 1.2, potrebbe non giustificare i costi implementativi, anche considerando che un modello interno potrebbe verosimilmente determinare livelli più bassi di 1.2. I principali operatori di mercato (tra cui l ISDA), infatti, hanno avviato una interessante discussione su questo tema e in particolare hanno stimato un coefficiente alfa intorno inferiore al floor imposto. L effetto penalizzante che ne determinerebbe potrebbe costituire, quindi, un disincentivo per le Banche ad affinare la metodologia utilizzata per la stima del fattore maggiorativo alpha e di conseguenza del Capitale Economico. Va inoltre considerato che il valore del fattore Alfa, essendo determinato come rapporto tra il capitale economico derivante da una full simulation (fattori di rischio di credito e mercato) dell esposizione delle controparti e il capitale economico basato sull EPE, dipende dalla composizione del portafoglio, ed in particolare dal numero di controparti, dal tipo di contratti e dalle loro scadenze. Inoltre, come detto, il coefficiente in parola risulta anche determinato dalla metodologia utilizzata per la stima dell EPE: il suo valore infatti tiene conto del rischio derivante dalla granularità adottata nella stima dell esposizione. Di conseguenza, quanto maggiore sarà la granularità adottata tanto minore sarà il fattore maggiorativo necessario per tener conto del rischio derivante da questa. Ciò premesso, appare più opportuno che non venga indicato alcun floor al parametro alpha, lasciando al Supervisor, in sede di validazione del modello, autorizzare un valore di alpha coerente con le caratteristiche di portafoglio della specifica banca. In alternativa, si potrebbe prevedere che la normativa determini distinti valori di alpha, ciascuno dei quali legato a determinate caratteristiche di portafoglio e metodologia adottata per la stima dell EPE, così da lasciare flessibilità alle singole banche. 5/20

Effective EPE Il requisito di stima giornaliera dell EPE appare piuttosto oneroso e di dubbia utilità: appare opportuno interpretare il requisito nei termini di un calcolo su base giornaliera per i primi giorni della time bucket ma con periodicità di reporting meno frequente. La regolamentazione prevede una rigida identificazione dei bucket temporali sui quali occorre determinare il profilo di EE. Tale scelta appare troppo vincolante e non in linea con la best practice: infatti, per ottimizzare la stima di EPE, il raggruppamento degli strumenti per classi di bucket dovrebbe essere opportunamente tarato sulle posizioni detenute e sulla struttura dei portafogli della banca. In particolare, al fine di tenere conto di contratti con short maturities, si potrebbe ipotizzare di utilizzare intervalli temporali di diversa t ampiezza, (ad esempio, time bucket settimanale fino ai tre mesi, mensile fino all anno, trimestrale tra il 1 e 2 anno, semestrale fino al 5 e poi annuale). Aumentando quindi i buckets temporali di breve scadenza si riesce a cogliere in modo più puntuale l evoluzione del profilo dell EE per i contratti che presentano scadenze a breve. Le tempistiche di introduzione appaiono troppo stringenti: soprattutto il requisito che prevede che, per l approvazione del modello, sia registrato il suo effettivo utilizzo nell anno precedente appare difficile da soddisfare, date le scadenze effettive previste dall introduzione della normativa. Sarebbe pertanto auspicabile prevedere, in una prima fase transitoria, una certa discrezionalità per le singole autorità di vigilanza nell applicazione di tale previsione. In termini di collaterale, è stato ipotizzato come periodo di rischio sulle controparti collateralizzate un riferimento minimo di 2 settimane. Tale periodo dovrebbe essere in linea con la market practice, secondo al quale viene normalmente utilizzato un riferimento temporale di 10 giorni. Infine, il calcolo dell EPE lorda e netta - ossia l evidenza separata dell impatto del collateral - appare poco applicabile alle Securities Financial Transactions e, in particolare, ai contratti di pronti contro termine. Inoltre, l effettuazione di stress test anche con riferimento alla EPE lorda pare comportare un carico di lavoro ingiustificato, tenuto conto della natura stessa delle Securities Financial Transactions e delle operazioni in derivati collateralizzati. Si segnala inoltre che valutare il rollover risk attraverso l esplicitazione di ipotesi di rollover potrebbe portare a stime non rappresentative dell EPE. Al riguardo si ritiene che la definizione stessa dell Effective EPE come valore medio ponderato dei valori massimi assunti dall EE sia sufficientemente cautelativa e in grado di tenere conto in misura adeguata del rischio derivante dal roll-over. Eligible collateral under EPE computation Per le banche che utilizzano l approccio IRB, tutti i tipi di financial e commodity collateral dovrebbero rientrare nel calcolo dell EPE. Per quanto riguarda la 6/20

riconoscibilità di un collateral sembra opportuno applicare, ed eventualmente rafforzare, le regole previste al paragrafo 509 dell Accordo 1 piuttosto che tracciare un limite in termini di qualità creditizia 2. Risk Neutral vs. actual distributions Il consultation paper suggerisce che la metodologia da applicare per il calcolo dell EPE dovrebbe essere quella di usare la distribuzione risk neutral ai fini di pricing dei Derivati OTC e l actual distribution per la stima, ad esempio tramite simulazioni, delle misure di rischio, evidenziando tuttavia che nessuna delle due appare nella prassi più idonea dell altra. Ciò considerato, si conferma l opportunità di non prevedere all interno delle norme previsioni specifiche sulla distribuzione da adottare, lasciando la scelta di utilizzare una distribuzione dei fattori di rischio piuttosto che un altra (risk-neutral o actual) alla discrezionalità della banca stessa, previa approvazione da parte della competente autorità di vigilanza. Margin agreements Con riferimento all ipotesi in cui il netting set è soggetto ad accordi di marginazione tra le parti e il modello interno tiene conto di tale circostanza, il valore di EE così calcolato può essere utilizzato direttamente per calcolare la EAD. Si segnala tuttavia un disallineamento tra il calcolo della EAD che, per il primo anno, si basa sulla definizione di Effective EPE, e quello della formula dell Accordo che contempla solo l utilizzo dell Expected Exposure. Sarebbe pertanto opportuno una maggiore coerenza, emendando la formula generale, ovvero uno specifico chiarimento circa l utilizzo. Model Validation Requisito per la validazione del Modello Interno è l abilità di simulare variazioni nei fattori di rischio (tassi d interesse, tassi di cambio, indici azionari ) su orizzonti temporali maggiori di 1 anno, potenzialmente fino alla maturity del contratto. Ciò comporta, ad esempio, per i tassi d interesse, l analisi delle serie storiche per la stima dei vettori di mean reversion level e mean reversion coefficient e la scelta del processo stocastico che meglio descrive il moto dei fattori di rischio nel tempo. Si tratta, in sintesi, di adottare modelli matematiciprobabilistici basati su ipotesi che potrebbero risultare non robuste all aumentare di. t Tale requisito potrebbe da un lato rappresentare un disincentivo all adozione del Modello Interno, dall alto portare a scelte metodologiche, con conseguenti valutazioni di profili di EE, non pienamente rappresentativi. Si pensi, ad esempio, alla possibilità - come previsto nei contratti ISDA in derivati OTC - di 1 Esistenza di un valore certo di mercato e rivalutazione periodica. 2 Ad esempio alcuni titoli investment grade possono risultare altamente illiquidi e non consentire una valutazione giornaliera. 7/20

fissare una clausola che permette alle controparti di chiudere il contratto anticipatamente (c.d. Break Clauses). In questi casi infatti il contratto viene preso in considerazione sino alla data della possibile chiusura anticipata, indipendentemente dalla scadenza contrattuale. Si potrebbe, pertanto, ipotizzare di formulare un requisito meno stringente, richiedendo l abilità di simulare variazioni nei fattori di rischio (tassi d interesse, tassi di cambio, indici azionari ) su orizzonti temporali maggiori di 1 anno, ad esempio fino a 5 anni. Stress testing E previsto che le banche abbiano in piedi idonei processi di stress testing e, nell ambito di questi, deve essere valutata its solvency target over the life of all contracts in each netting set. Considerato che uno stesso netting set può essere costituito da contratti con maturity molto differente (da 1 anno a 30 anni) sarebbe opportuno avere maggiori e più chiare indicazioni su quali stress test usare a tale scopo. Integrity of Modelling Process Viene indicato di utilizzare serie storiche di dati di mercato di almeno 3 anni per stimare matrici di volatilità e correlazione al fine di cogliere un intero ciclo economico. Tuttavia, si ritiene che i valori di mercato più recenti siano maggiormente significativi e rappresentativi, di conseguenza si suggerisce di dare la possibilità di stimare le matrici di volatilità e correlazione mediante serie storiche di 1 anno e adottando metodologie quali l EWMA che permette, attraverso l utilizzo di pesi decrescenti con il tempo, di dare maggior rilevanza alle osservazioni più recenti, in analogia con le metodologie in uso nei modelli interni per la stima del rischio generico di Trading Book. Standardized Method (SM) Il Coefficiente beta Appare importa sottolineare, quale considerazione generale, l opportunità che il coefficiente beta sia definito in base ad evidenze empiriche, così da incentivare lo sviluppo di un modello interno di misurazione del CCR. In tal senso, occorre ricordare l implicita forte prudenzialità della metodologia, che si basa sulla non compensabilità di diversi hedging sets (es: tassi e cambi). Il parametro beta dovrebbe incorporare, tra gli altri, gli effetti di modelling error e bad state economy. Tuttavia, se da un lato il modelling error potrebbe essere trascurabile per portafogli delta invariant, dall altro l effetto di bad state economy sarebbe già almeno parzialmente incorporato nella formula che non prevede la considerazione dell effetto diversificazione tra gli hedging sets. 8/20

Quanto al valore stabilito del coefficiente Beta, fissato pari a 2, il livello risulta maggiore a quello fissato per il coefficiente alpha, pari a 1.4, per tenere conto del fatto che l effective EPE stimato tramite il modello interno potrebbe assumere un valore maggiore rispetto all EAD. Tuttavia, nel determinare Beta, sarebbe opportuno tener conto anche delle ipotesi adottate nel modello Standard che portano ad una stima di EAD che incorpora aspetti prudenziali nella valutazione del rischio. Ci riferisce, in particolare, alla circostanza che una posizione aperta per un orizzonte temporale breve, ad esempio un giorno, rimane aperta e invariata per l intero orizzonte temporale di stima dell EAD e che non viene riconosciuta alcuna riduzione del rischio dovuta al margining. Credit Conversion Factor Pur comprendendo la necessità di standardizzare il trattamento dei derivati dal momento che la determinazione dei Credit Conversion Factors (CCF) è dipendente dalle condizioni di mercato, qualora non si voglia lasciare spazio per una determinazione interna, previa approvazione della metodologia, occorre almeno prevedere ristime periodiche di tali coefficienti al fine di avvicinarli, alle reali condizioni di mercato. Collateral Il consultation document non da indicazioni circa il trattamento del collateral nello Standardized Model. Data la rilevanza del tema sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza circa la possibilità di procedere a ridurre l EAD, grazie alla computazione nella relativa formula del valore di mercato del collateral. Altre considerazioni Pare opportuno evidenziare, con riferimento ai derivati di credito, come non siano dettagliate le modalità implementative relative alla riconoscibilità della copertura quando questa è ottenuta con un internal deal da banking a trading book - e quando si procede a negoziare la copertura anche con più controparti. In particolare, sarebbe al riguardo opportuno avere chiarimenti circa le condizioni di riconoscibilità della copertura - e quindi di inclusione nel double default - ed i criteri di individuazione del protection provider di riferimento. Sempre in tema di derivati di credito, si segnala che la previsione di un add-on per i CDS con reference obligation qualificata, pari al 5%, appare elevato e, peraltro, peggiorativa rispetto alla situazione attuale. 9/20

The treatment of Double Default Aspetti generali Si apprezza l iniziativa di proporre una metodologia per misurare il double default ritenendo che l attuale trattamento non consenta di beneficiare pienamente della mitigazione del rischio dovuta alla presenza di una protezione del credito. L approccio del substitution celing delineato nel Revised Framework del giugno 2004, infatti, aveva lasciato aperti molti punti importanti, tra i quali: l assenza di incentivi all acquisizione di garanzie personali per crediti con alto standing creditizio; la mancanza di risk sensitiveness nei confronti di crediti con basso standing creditizio; la non coerenza con i principi metodologici di calcolo delle probabilità. Si ritiene, tuttavia, che l approccio proposto dal Comitato di Basilea sia eccessivamente rigido nella definizione dell ambito di applicazione e conservativo nelle ipotesi sottostanti. Primissime simulazioni evidenziano come l approccio nella sua definizione attuale risulti particolarmente conservativo per le controparti subinvestment e, in taluni casi, anche per la fascia bassa dell investment grade, per le quali comporta requisiti patrimoniali superiori rispetto all approccio di sostituzione. 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Grafico 1 Garante AA, Fatturato garantito >50 Milioni Euro Ipotesi: - 45% LGD per garante e garantito - M = 1 - Garante è una AA (0,03% PD) - Fatt. garantito > 50 M Euro 6,0% 5,0% 4,0% Grafico 2 Garante A-, Fatturato garantito >50 Milioni Euro Ipotesi: - 45%LGD per garant e e garant it o - M = 1 - Garante è una A - (0,17%PD) - Fatt. garantito > 50 M Euro 2,0% 1,5% K_Sostituzione K_DoubleDefault 3,0% K_Sostituzione K_DoubleDefault 2,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- 3,0% 2,5% 2,0% Grafico 3 Garante AA, Fatturato garantito <5 Milioni Euro Ipotesi: - 45% LGD per garante e garantito - M = 1 - Garante è una AA (0,03% PD) - Fatt. garantito <= 5 M Euro 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% Grafico 4 Garante A-, Fatturato garantito <5 Milioni Euro Ipotesi: - 45%LGD per garant e e garantito - M = 1 - Garant e è una A - (0,17%PD) - Fatt. garantito <= 5 M Euro 3,0% 1,5% K_Sostituzione K_DoubleDefault 2,5% 2,0% K_Sostituzione K_DoubleDef ault 1,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- 10/20

Inoltre, nel caso in cui l esposizione garantita sia una small business retail, l utilizzo della formula del corporate (par. 231 232) per il calcolo del capitale appare eccessivamente penalizzante e risulta addirittura disincentivante rispetto all ipotesi di sostituzione. Protection providers Il trattamento del double default nel documento di consultazione può essere applicato solo in presenza di (a) garanzie rilasciate da istituzioni finanziarie, (b) di protection providers che abbiano rating pari o superiore ad A- 3. La combinazione dei due criteri (tipo di providers e rating del medesimo) appare eccessiva in quanto la buona qualità creditizia del protection provider è garantita di per sé dalla limitazione dell applicazione del double default a tipologie che sono, per motivi regolamentari e per motivi di accesso al credito, già vincolati a mantenere un adeguato livello di rating 4. Ipotizzando che per motivi prudenziali si condivida la scelta di aggiungere al tipo di provider una ulteriore condizione, si fa notare che il rating da solo non sia un criterio rilevante nel determinare la relazione tra obligor e protection seller, ma intervengono altri elementi 5. Tra l altro l applicazione di una soglia di riconoscimento crea ovviamente un eccessiva variabilità del requisito di capitale in funzione del rating del garante (cliff effects) e non appare chiaro come comportarsi nel caso in cui un garante scenda al di sotto di tale limite di rating. Ancora, da un punto di vista tecnico, sembrerebbe più opportuno fissare dei limiti unicamente in termini di PD (piuttosto che legarsi allo specifico rating esterno almeno pari ad A-), perché la classe di rating può basarsi su criteri differenti tra banca e banca e rappresentare un rischio diverso a seconda della fase del ciclo economico in cui ci si trova. Tutto ciò premesso, si propone di ampliare il range dei garanti ammessi all impiego del double default comprendendo tutti gli eligible guarantor individuati per le garanzie personali/credit derivatives 6 negli approcci 3 Il requisito (a) sembra essere imposto al fine di garantire la minimizzazione del wrong-way risk (ossia l esistenza di una correlazione tra il garante ed il garantito dovuta alla dipendenza delle loro performance da fattori economici comuni). Il requisito (b) ipotizza evidentemente che la correlazione tra fornitore della protezione e obbligato principale aumenti nel caso in cui il rating del garante sia inferiore ad A-. 4 Semmai tale combinazione, pur con i limiti che verranno illustrati nei prossimi capoversi potrebbe essere giustificata nel caso dell estensione dei protection providers (cfr. più avanti nel documento). 5 Per quanto riguarda, ad esempio, le operazioni in derivati di credito, generalmente all aumentare della rischiosità del protection seller aumenta il grado di collateralizzazione, richiesto dal protection buyer. 6 Per i soli credit derivatives, le principali controparti delle banche che acquistano protezione sono le compagnie di assicurazione ed i fondi di investimento. Ridurre il range degli eligible guarantors per 11/20

Standard/IRB Foundation (nel rispetto dei requisiti ivi previsti). In particolare, l esclusione a priori dal riconoscimento della protezione degli Stati Sovrani oltre a risultare eccessivamente prudenziale renderebbe non valorizzata a pieno la copertura di strumenti di garanzia pubblici che in Europa hanno ben operato nel facilitare l accesso al credito alle PMI 7. Auspichiamo a tal proposito che sia consentito alle banche di dimostrare alla propria autorità di vigilanza la possibilità di riconoscere al trattamento del double default anche gli stati sovrani che presentano una correlazione con l obligor pari o inferiore a quella fissata nel documento di consultazione (ρ og =0.6). Inoltre l esclusione complessiva dei garanti Corporate, appare poco coerente alla luce dei criteri di derivazione analitica dei risk weight nell IRB che a parità di PD non fanno differenza in termini di rischio tra esposizioni Corporate ed esposizioni verso Banche e Governi. Potrebbe essere giustificato imporre alla categoria di protection providers Corporate un requisito aggiuntivo 8. Ciò secondo la logica per cui la correlazione tra fornitore della protezione e obbligato principale aumenti nel caso in cui il rating del garante sia inferiore ad A-. Da ultimo, si auspica che in caso di operazioni in derivati di credito - il requisito per il protection seller corporate, basato sul rating (o meglio sulla PD) venga eliminato, qualora all interno del contratto vi siano clausole che impongano al protection seller, qualora si verifichi un suo downgrading, di ampliare il livello di collateralizzazione dello strumento. Obligors Il trattamento del double default può essere applicato esclusivamente nel caso di esposizioni verso: - corporate (incluse le SME ma escluso lo specialised lending) - small business classificate come retail La decisione di escludere dagli obligors le istituzioni finanziarie sembra eccessivamente prudenziale. Mentre in un contesto nazionale riteniamo possa esistere un effettiva correlazione tra istituzioni finanziarie, avanziamo qualche perplessità nel momento in cui si prende in considerazione un contesto più ampio. Ad esempio nel caso di esposizioni verso istituzioni finanziarie domestiche garantite da istituzioni finanziarie straniere la correlazione tra i due soggetti non necessariamente risulta elevata e quindi potrebbero essere rispettati i presupposti per l applicabilità del trattamento del double default. tali forme tecniche risulta eccessivamente penalizzante e non rispecchia il buon fine delle operazioni di questo tipo effettuate sul mercato dei credit derivatives. 7 A solo titolo di esempio si segnalano il FEI e la SACE. 8 Da un punto di vista prudenziale, potrebbe cioè essere giustificato imporre tale requisito, anche in presenza di operazioni collaterizzate, quale misura per contrastare il potenziale wrong-way-risk tra, ad esempio, garanti corporate e garantiti previsti dal documento di consultazione. 12/20

Si auspica a tal proposito una maggiore flessibilità nel riconoscimento degli obligors, consentendo alle banche di dimostrare alla propria autorità di vigilanza la presenza di una correlazione tra determinate istituzioni finanziarie pari o inferiore a quella fissata nel documento di consultazione (ρ og =0.6) tale da consentire il trattamento del double default. Correlation parameters La calibrazione dei parametri di correlazione, in particolare di ρ g appare alquanto severa. Nel trattamento del double default ρ g è infatti fissata allo 0.7 contro una ρ o, prevista nei metodi IRB, pari al massimo a 0.24. Pur ammettendo la possibilità che ρ g possa risultare superiore alla correlazione prevista nell IRB, essendo stimata su un portafoglio comprendente oltre che le istituzioni finanziarie anche le controparti corporate e sovereign, riteniamo che 0,7 sia un valore troppo penalizzante. Rileviamo inoltre che un eccessiva prudenzialità, e quindi un limitato beneficio in termini di requisito regolamentare, possa produrre, data la formula di calcolo di K DD, l effetto controintuitivo di disincentivare la copertura delle esposizioni verso le controparti più rischiose. Auspichiamo quindi una revisione dei parametri di correlazione, in particolare di ρ g, a maggior ragione nel caso in cui dovessero essere ampliato l insieme dei protection providers, come da noi richiesto. Maturity effects Rileviamo che, oltre agli aspetti eccessivamente prudenziali sopra indicati, anche l aggiustamento per la maturity risulta conservativo nel momento in cui si considera la PD minima tra garante e obligor. Ulteriori considerazioni Double recovery effects L impostazione del documento trascura completamente la possibilità di considerare l effetto della double recovery, cioè del fatto che, in presenza di un esposizione garantita, la LGD possa essere inferiore a quella del garante. Si ritiene che la pratica di recuperare sia dal garante che dal garantito non sia diffusa. Ciò avviene perché di solito il garante è capiente, tuttavia se non lo fosse, le banche escuterebbero anche il garantito. La LGD da considerare in effetti è quella del garante. La possibilità prevista che si utilizzi LGD del garantito è remota visto che le condizioni di eleggibilità della garanzia già prevedono una escussione del garante a prima richiesta. Si auspica la possibilità di riconoscere il trattamento del double recovery mediante stime interne di LGD per le banche che adottano il 13/20

metodo AIRB e una riduzione della LGD regolamentare nel metodo FIRB, ciò poiché nella prassi bancaria, il recupero avviene sia nei confronti del debitore principale che del garante e non esclusivamente nei confronti di uno di essi come attualmente ipotizzato. Sarebbe verosimile che, ad esempio, a fronte di LGD garante = LGD garantito = 45%, la LGD in caso di default del garantito sia minore, a causa della somma dei rimborsi del garante e del garantito. Peraltro, la linearità che lega LGD ed assorbimento patrimoniale permetterebbe di avere un effetto diretto su quest ultimo. Le motivazioni per cui tale modalità di considerare la double recovery non viene ammessa (cfr. par. 213 del consultative document) andrebbero meglio chiarite. Calculation of expected losses Si condivide la proposta di assumere pari a zero la perdita attesa sulla quota di esposizione garantita. Stress testing L applicazione dello stress test al trattamento formulato sul double default richiede un attenzione particolare, poiché le PD associate alle Financial Institution mostrano un andamento con forti salti di discontinuità. Pillar 2 Per quanto riguarda il Pillar 2, si ritiene di difficile attuazione quanto previsto nel par. 239, in quanto per la banca creditrice è piuttosto irrealistico poter sapere se la banca garante ha una concentrazione di esposizioni verso società operanti nel settore di appartenenza del debitore originario. 14/20

Short Term Maturity Adjustment Pur apprezzando il tentativo di introdurre un requisito regolamentare "ridotto" per talune esposizioni a breve termine, riteniamo che la scelta dell'aggiustamento della maturity non sia concettualmente appropriata per catturare il rischio connesso a esposizioni con una vita residua inferiore all'anno. L'aggiustamento per la maturity, infatti, così come concepito dal Comitato di Basilea, è definito come una proxy per catturare le perdite in caso di downgrade delle esposizioni con maturity superiore all'anno. Ciò posto, e concordando che non vi è modo agevole a questo punto dei lavori di introdurre un aggiustamento se non per via della maturity, si osserva che il principio del non relationship (quando non si verifica una pressione sulla banca creditrice di effettuare il roll over della stessa transazione con lo stesso cliente) sulle operazioni di breve termine che dovrebbe coinvolgere sia le operazioni nel primo e nel secondo gruppo appare piuttosto vago e di difficile realizzazione. In particolare, si fa notare che la capacità della banca di conoscere tempestivamente il merito creditizio della controparte con cui si trova ad operare è spesso connesso, proprio al rapporto di relationship che si crea con un cliente. Richiesta a) Sarebbe utile abbandonare la prospettiva del non relationship per puntare maggiormente sulla presenza di specifici trigger nella documentazione del contratto, come ad esempio l effettiva facoltà della banca di poter rientrare tempestivamente nel suo credito, qualora il merito creditizio della controparte scendesse al di sotto di un livello stabilito.. Si condivide la lista di macrocategorie di operazioni previste, per quanto si suggerisce di includere in maniera esplicita il denaro caldo. Si evidenzia come la valutazione della commercial willingness da parte di un Ente Creditizio di chiudere un operazione in caso di deterioramento della qualità creditizia rappresenti un elemento difficile da identificare in maniera oggettiva. 15/20

Improvements to the current trading book regime A titolo di considerazione generale, si ritiene opportuno segnalare come le nuove regole proposte relative al trading book possano condurre, per i motivi che saranno di seguito indicati, ad un aumento, non commisurato al reale rischio sottostante, del capitale economico richiesto a fronte del rischio di mercato del trading book. Inoltre alcune regole sembrano discostarsi delle pratiche operative interne alle banche, fattore questo in contrasto con la filosofia che ha sempre animato l Accordo di Basilea, volta a promuovere la convergenza tra questi due aspetti. Perimetro del trading book Il consultation document, sebbene identifichi a livello generale le posizioni che possono appartenere al trading book 9, pone successivamente alcune eccezioni a questa regola generale. In particolare vengono escluse, anche se rispettano la definizione generale, alcune specifiche operazioni 10 destinate a ricevere un coefficiente di patrimonializzazione calcolato secondo le regole del rischio di credito. Tale approccio pone, a nostro avviso, alcune criticità. In primo luogo si segnala che a causa dell esclusione di certi tipi di operazioni, non vengono distinti nel trading book gli asset totalmente coperti - per i quali è coperto sia il rischio generico di mercato sia il rischio di credito specifico - da quelli parzialmente coperti o non coperti affatto. Secondariamente, si evidenzia che il trattamento degli asset esclusi per i quali verrebbero utilizzati risk weights separati derivanti dal rischio di credito o dalle regole per la cartolarizzazione genera una misura poco sensibile al rischio, dato che viene così ignorato l effetto di diversificazione del rischio idiosincratico e l eventuale copertura del rischio emittente. Inoltre, le coperture delle operazioni del trading book devono essere espressamente incluse nel calcolo del VaR in modo coerente agli assets coperti. 9 Posizioni in strumenti finanziari e commodities detenute per coprire altri elementi del trading book o con fine di negoziazione, dove per posizioni detenute ai fini di negoziazione si intendono quelle intenzionalmente destinate ad una vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di lucrare a breve termine sulle differenze di prezzo effettivamente realizzatesi o di quelle stimate, oppure di assicurarsi profitti derivanti da operazioni di arbitraggio sui mercati; esse possono includere fra le altre posizioni in proprio o posizioni derivanti da servizi alla clientela o dall attività di market making 10 Cartolarizzazioni di esposizioni creditizie che non sono cartolarizzate a breve, cartolarizzazioni di esposizioni prive di rating o con rating inferiore a BBB- o dedotte dal capitale, secondo quanto previsto dalle regole che riguardano il trattamento delle cartolarizzazioni, a causa di insufficienti informazioni per misurare il loro rischio 16/20

Manca infine una quantificazione del concetto di breve termine ai fini dell esclusione di certe cartolarizzazioni. Ciò premesso, si propone di consentire alle banche di considerare nel calcolo del VaR tutte le posizioni del trading book, comprese quelle ora escluse, prevedendo tuttavia che ove la banca non riesca a dimostrare che il suo modello di VaR è sufficientemente robusto allo scopo, i risk weighted asset aggiuntivi generati dalle posizioni escluse siano almeno pari a quelli calcolati secondo le regole del rischio di credito, ove appropriate. Si segnala, infine, che la norma non pare dare indicazioni in merito alla possibilità di includere nel trading book posizioni in hedge funds e se queste siano soggette a requisiti di capitale per il rischio di credito. Modellizzazione del rischio di evento e del rischio di default L attuale normativa prevede la possibilità di determinare il requisito sui rischi di mercato, scomposto in diverse componenti, sulla base sia di una metodologia standard sia di un modello interno basato sul VaR. In particolare le componenti che determinano il requisito complessivo possono essere raggruppate in due macro categorie: rischio generico e rischio specifico per i titoli di capitale e di debito. La componente di rischio specifico al suo interno dovrebbe ricomprendere sia la componente di rischio idiosincratico sia la componente di rischio evento. In considerazione del fatto che la sola componente di rischio idiosincratico può essere inclusa all interno del VaR, alle banche che adottano il modello interno è stata data la possibilità di utilizzare un fattore moltiplicato volto a sostituire la componente di rischio evento. Ai fini dell ottenimento della validazione del modello interno ogni banca deve dimostrare di avere oltre a una serie di requisiti quantitativi anche requisiti di tipo qualitativo e tra questi importanza fondamentale è rivestita dall effettivo utilizzo gestionale del dato di VaR. L utilizzo gestionale del VaR è possibile solo quando il dato di rischio rispecchia le stesse condizioni e ipotesi di mercato utilizzate dagli operatori di front office. In coerenza con quanto sopra, la maggior parte dei modelli di market risk management sviluppati ricomprende al loro interno la componente di rischio generico e, per il rischio specifico, la sola componente di rischio idiosincratico (rischio di credit spread). Normalmente, in tali modelli, il VaR viene generalmente determinato sulla base di un holding period pari a 1 giorno ed un intervallo di confidenza pari al 99%. Ai fini del calcolo del requisito, il VaR, così determinato, viene opportunamente corretto e riscalato su un holding period di 10 giorni. La nuova normativa prevede una nuova metodologia per il calcolo del rischio evento, mutuata da quella IRB, e la determinazione del nuovo requisito su tale rischio sulla base di ipotesi diverse da quelle attualmente previste per il VaR. Il 17/20

rischio evento dovrebbe infatti essere calcolato sulla base di un holding period pari ad 1 anno ed intervallo di confidenza pari al 99.9%. L autorità di vigilanza dovrà pertanto introdurre una nuova formula per la determinazione del requisito patrimoniale complessivo e, qualora le banche decidano di richiedere la validazione di una sola delle componenti di rischio dovrà comunque garantire la coerenza tra le singole componenti ed il dato complessivo. Al fine di garantire la coerenza con quanto già sviluppato dalle principali istituzioni finanziare, dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità di scomporre l attuale requisito sul rischio specifico titoli di debito in due distinte componenti: una per il rischio idiosincratico che potrebbe essere eventualmente integrato all interno del VaR; una per la componente di rischio evento. Alla luce di quanto sopra evidenziato, potrebbe essere valutata l opportunità di prevedere un approccio a blocchi per i diversi rischi, separando i rischi di mercato, il rischio idiosincratico ed il rischio evento e prevedendo la possibilità di utilizzare modelli standardizzati o avanzati per ciascuno di essi. Si osserva inoltre che per un portafoglio di trading non è realistico considerare le posizioni invariate per un periodo di tempo pari ad anno. Si suggerisce pertanto di considerare l orizzonte temporale proposto per il calcolo del nuovo requisito sul rischio evento, non come tempo necessario allo smobilizzo, ma solo come periodo di tempo sul quale misurare le perdite economiche potenziali (assumendo quindi rischio costante, ma le posizioni movimentate). Tecnicamente il VaR dovrebbe essere, quindi, un VaR calcolato su un holding period giornaliero o a 10 giorni successivamente riscalato a un anno ai fini della determinazione del requisito. Quanto poi al metodo proposto per riscalare il VaR ad un anno, tramite la radice quadrata del tempo, non risulta adeguato per un portafoglio di trading che tipicamente contiene posizioni con rendimenti non distribuiti in modo normale. A tal fine potrebbe ipotizzarsi l introduzione di una tavola di fattori di conversione che tengano conto delle c.d. fat tails dei fattori di mercato idiosincratici, incorporando per tale via il rischio di default. I fattori di conversione dovrebbero ovviamente essere tali da creare una misura sufficientemente grande da coprire il rischio di default con il richiesto intervallo di confidenza. Si segnala poi che la richiesta contenuta nel paragrafo (738 a) che quando la volatilità di mercato sale la stima del VaR debba immediatamente aumentare contraddice la richiesta di considerare un periodo storico di 1 anno al fine di simulare il VaR. Questo perché, assumendo un invarianza delle posizioni e una stabilità delle correlazioni, il VaR può aumentare solo se le volatilità che entrano nel calcolo aumentino: infatti, anche se si prevede un aggiornamento delle volatilità settimanale, può succedere che le volatilità storiche usate per calcolare 18/20

il VaR calino anche se nell ultima settimana si sono registrate le più alte volatilità di mercato degli ultimi sei mesi 11. Infine, si rileva che la proposta di effettuare un backtesting per il VaR relativo al rischio specifico distinto da quello relativo al rischio generico, appare piuttosto complessa e onerosa. Trattamento delle posizioni poco liquide Con particolare riferimento alla valutazione più prudente della liquidità delle posizioni del trading book, è opportuno sottolineare come l inclusione di una tale norma introdurrebbe un ulteriore elemento di volatilità nel calcolo del Patrimonio di Base. I fattori che dovrebbero essere presi in considerazione per valutare le posizioni oggetto della nuova norma dipendono infatti dalle condizioni di mercato valide al momento dell analisi ma per loro stessa natura instabili (ad es. tempi stimati per coprire la posizione, volatilità dello spread bid/ask ecc). Su tale specifica questione, si evidenzia l opportunità che la normativa fornisca indicazioni di dettaglio in merito alla frequenza con la quale effettuare la valutazione di appropriatezza delle posizioni meno liquide, nonché alla possibilità di stabilire standard interni per qualificare le posizioni meno liquide. Altre considerazioni Nell ambito della standardized methodology, sono state introdotte nuove percentuali di assorbimento del capitale per il rischio specifico relative a emittenti Governativi e altri emittenti. Al riguardo si segnala che non appare giustificata la previsione di un ratio patrimoniale pari al 12 per cento per le categorie con merito di credito esterno inferiore a B- e di un livello inferiore, pari all 8 per cento, per gli emittenti senza rating. Con riferimento, invece, all internal model, si prevede che i modelli siano validati da adeguati soggetti terzi indipendenti dal processo di sviluppo degli stessi. Al riguardo sarebbe opportuno che la norma fornisca indicazioni ulteriori che consentano alle banche, da un punto di vista strettamente organizzativo, di individuare in maniera corretta la struttura che possa effettuare tali validazioni. 11 Ad esempio, se si assume che la banca aggiorni le sue stime settimanalmente e che usi una finestra di 750 giorni per stimare la volatilità, può capitare che la volatilità dei 5 giorni che escono dalla finestra di dati e che si riferiscono a tre anni prima sia più alta di quella dei 5 giorni che entrano; in questo caso il VaR può anche risultare inferiore a quello della settimana precedente. 19/20

A proposed capital treatment for unsettled and failed trades In primo luogo appare opportuno sottolineare che, sebbene le nuove regole proposte per il trattamento delle unsettled transactions comportino una sostanziale revisione dell attuale impostazione di vigilanza regolamentare - introducendo maggiori oneri in termini di requisiti patrimoniali e costi di sviluppo per quanto attiene l implementazione dei sistemi IT - la nuova impostazione sia sostanzialmente condivisibile. Tuttavia, appare opportuno segnalare che la deduzione integrale dal capitale dell esposizione di rischio riveniente da transazioni in ritardo di regolamento - per le operazioni in DVP dopo il 5 giorno successivo alla settlement date e per le operazioni non-dvp a partire dal 2 giorno successivo alla data di prevista ricezione appare eccessivamente penalizzante. La deduzione integrale, infatti, sottintende che l operazione failed porti con certezza al default della controparte e, quindi, al mancato recupero dell intera esposizione. Al riguardo si segnala che, almeno nell esperienza del sistema di regolamento italiano, tutte le operazioni in fail vengono comunque regolate 12. Più nello specifico, si evidenzia che non risulta chiaro se per determinare la distinzione fra normal e longer settlement lag occorra esclusivamente tenere conto delle condizioni contrattuali e se, quindi, rientrino fra le longer settlement lag tutte le operazioni a termine (ad esempio FX Swap e Outright) negoziate per una valuta superiore a T+5. 12 Nel sistema Express II, infatti, le operazioni failed non garantite sono negli ultimi mesi state regolate entro un minimo di 6 giorni (marzo 2004) and un massimo di 21 giorni (novembre 2004) (fonte statistiche disponibili sul sito www.montetitoli.it). 20/20