OSSERVATORIO REGIONALE SUI RAPPORTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE DELLA REGIONE SCHEDE TECNICHE 5.9 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IDRICI 1
1. Ambito di applicazione Il D.Lgs. 152/99, modificato e integrato dal D.Lgs. 258/00 tutela le acque dall inquinamento obbligando tutti i titolari di scarichi a chiedere l Autorizzazione ed imponendo dei valori limite alle quantità di materie (metalli, solventi, oli, batteri ecc.) che, immessi nelle acque in concentrazioni superiori a detti limiti, causerebbero un sicuro inquinamento del patrimonio idrico. È importante distinguere tra scarico domestico, industriale e urbano, poiché soggetti ad obblighi diversi: acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; acque reflue domestiche: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono tali anche gli scarichi di attività alberghiere, turistiche, sportive, scolastiche, sanitarie, mense aziendali o anche bagni di insediamenti industriali, e comunque ogni altra attività, anche commerciale, i cui scarichi presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche. Lo scarico di acque reflue domestiche è sempre ammesso, quando l insediamento si trova in area asservita da pubblica fognatura, purché siano rispettati i regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato scarichi provenienti da abitazioni e comunque derivanti da uso umano e domestico; acque reflue urbane: si tratta delle acque che confluiscono, tramite canalizzazione, alla pubblica fognatura; si tratta quindi di acque reflue domestiche, eventualmente anche di acque reflue industriali (depurate per rientrare nei limiti per lo scarico in fognatura) e acque meteoriche (acque piovane). 2. Adempimenti La disciplina degli scarichi idrici presuppone l obbligo dell Autorizzazione prima della loro attivazione. La stessa va richiesta per: i nuovi scarichi; gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione; gli stabilimenti che hanno subìto ampliamenti o modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico. Procedimento L Autorizzazione va presentata al Comune, se lo scarico è in pubblica fognatura, alla Provincia, in tutti gli altri casi. Per l espletamento dell istruttoria tecnica l ente può avvalersi del supporto dell ARPAC i cui tecnici analizzano la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere integrazioni documentali e chiarimenti, ed effettuano appositi sopralluoghi. A conclusione dell istruttoria tecnica viene rilasciato parere endoprocedimentale. L ente competente, in conformità al parere, è obbligato a rilasciare l Autorizzazione entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale periodo, la domanda si intende respinta. Documentazione richiesta Acque reflue industriali La domanda di autorizzazione agli scarichi dovrà essere indirizzata alla Provincia se lo scarico avviene in acque superficiali o sul suolo laddove previsto da normativa, al Comune se in pubblica fognatura. Ai fini della verifica della conformità degli scarichi alla normativa ambientale è necessaria una relazione tecnica contenente: descrizione del lay-out produttivo con indicazione delle materie prime utilizzate; descrizione sul funzionamento dell impianto di depurazione delle acque, firmata da tecnico abilitato, articolata per fasi; planimetria della rete idrica separata possibilmente in scala 1:200, firmata da tecnico abilitato, riportante: 2
reti di scolo separate dei diversi scarichi (acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche); indicazione del recapito finale e localizzazione dei punti di immissione degli scarichi; indicazione del pozzetto di ispezione e di campionamento; configurazione della rete di approvvigionamento idrico, con l indicazione del punto di prelievo e di eventuali pozzi; presenza o meno di un sistema di raccolta, canalizzazione e convogliamento delle acque di dilavamento dei piazzali, con indicazione e perimetrazione di eventuali aree adibite a stoccaggio di materie prime e/o rifiuti materiali o a parcheggio. Descrizione delle misure di disinquinamento previste; verifica del rispetto dell art. 33del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (rispetto del regolamento emanato dal gestore del servizio idrico integrato in tema di scarichi in reti fognarie). Acque reflue domestiche Nel caso di progetti di insediamenti produttivi, di beni e servizi con scarico in rete fognaria bisognerà verificare se: lo scarico proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; in questo caso rientra nella definizione di scarico di acque reflue domestiche; lo scarico non proviene solo da servizi igienici, cucine e mense, ma anche da attività produttive, è necessaria una istruttoria tecnica sulle caratteristiche chimico- fisiche dello scarico e la relativa portata, per verificare che tali scarichi siano assimilabili a quelli reflui domestici ai sensi dell art. 28 c.7 del D.Lgs.152/99 e s.m.i. e pertanto compatibili per qualità e per quantità con i sistemi di depurazione finale. In questo caso è necessario presentare apposita domanda di autorizzazione. Se l insediamento si trova in area non servita da rete fognaria il recapito finale delle acque domestiche e/o assimilabili potrà avvenire in acque superficiali o sul suolo esclusivamente nei casi previsti dalla normativa. La domanda dovrà essere indirizzata alla Provincia competente per territorio e allegata all istanza in materia edilizia. Ai fini della verifica della conformità ambientale dell impianto, per la tutela dei corpi idrici è necessario presentare una relazione tecnica descrittiva del lay-out produttivo con elenco delle materie prime utilizzate, del ciclo di depurazione dell impianto e dei sistemi di depurazione adottati nonché una planimetria della rete idrica possibilmente in scala 1:200, firmata da tecnico abilitato, riportante: le differenti reti di scolo delle acque disegnate con tratti differenti o a colori (acque dei servizi igienici, cucine/mense, acque meteoriche e di attività produttive); localizzazione dei sistemi di depurazione (fossa Imhoff, pozzetto degrassatore); individuazione dei pozzetti di ispezione e campionamento; ubicazione dell area destinata allo stoccaggio di materie prime e rifiuti eventualmente prodotti. Per il dimensionamento dell impianto di depurazione di scarichi di natura domestica si dovrà fare riferimento al numero di utenti. Per la scelta dell impianto di depurazione si potrà optare tra quello più opportuno in base al numero degli utenti ed allo stato dei luoghi. Acque reflue urbane Nei progetti di nuovi insediamenti la rete idrica deve essere separata tenendo divise le acque bianche (meteoriche) dalle acque nere (domestiche e/o industriali); Agli elaborati progettuali relativi all impianto va allegata planimetria della rete idrica possibilmente in scala 1:200 firmata da tecnico abilitato contenente: la separazione delle reti di scolo che deve risultare distinta, con tratto o colore diverso; l indicazione del recapito finale; l individuazione dei pozzetti di ispezione, caditoie, vasche di depurazione biologica, nonché degli altri eventuali impianti di depurazione. Il pozzetto terminale di campionamento, immediatamente a monte del recapito finale, deve essere di materiale leggero facilmente sollevabile e in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento; 3
l indicazione delle aree esterne di deposito di materie prime o rifiuti e i sistemi di raccolta e/o trattamento degli inquinanti derivanti dal loro dilavamento; descrizione dei sistemi di prevenzione e sicurezza non solo per evitarne il dilavamento, ma anche per contenere eventuali spargimenti accidentali. Tutti gli accorgimenti e le misure riportati negli elaborati grafici devono essere descritti in una apposita relazione da allegare agli atti. 3. Oneri È previsto il pagamento dei diritti sanitari relativo al costo delle analisi di laboratorio effettuate. 4. Scadenze/rinnovi L Autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza va richiesto il rinnovo secondo le normali procedure. In questo caso lo scarico sarà provvisoriamente mantenuto in esercizio, nel rispetto di quanto prescritto nella precedente autorizzazione. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo dovrà essere concesso in modo espresso entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla data di scadenza, allo scadere del quale lo scarico dovrà cessare immediatamente. In caso di modifiche relative alla quantità o alla tipologia degli scarichi è necessario richiedere una nuova autorizzazione. La prima Autorizzazione viene rilasciata provvisoriamente per 6 mesi; l ARPAC effettua tre campionamenti di acqua; se i risultati di almeno due campionamenti sono conformi ai limiti di legge, l ente preposto concede l Autorizzazione definitiva, che deve tuttavia essere richiesta 15 giorni prima della scadenza dell Autorizzazione provvisoria. 5. Sanzioni Sanzioni amministrative Se lo scarico supera i valori limite di emissione fissati dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. nelle tabelle di cui all All. 5, ovvero i diversi valori limiti stabiliti dalle Regioni a norma dell art. 28, c.2 del suddetto decreto, ovvero quelli fissati dall autorità competente a norma dell art. 33, c.1 o dell art. 34, c.1, la sanzione prevista varia da 2.582,00 a Se l inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all art. 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla L. 394/91, la sanzione amministrativa non è inferiore a Se si effettua o si mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell art. 33, c.1, è prevista la sanzione da 00 a Se si effettua l immersione in mare dei materiali indicati all art. 35, c.1, ll. a) e b), ovvero si svolge l attività di posa in mare cui al c.5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, la sanzione varia da!" # $% & '$ $)(*! 10.329,00. Fino all emanazione della disciplina regionale di cui all art. 38, c.2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all art. 62, c.10 è punibile con una sanzione da +-,/.0 12 243 +5,768.0 912 276 Per chi non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall art. 48, c.2, la sanzione varia da +, 6:.0 9/12 253;+,/. 6 0 9,71 2 2 6 Per chi viola le prescrizioni concernenti l installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni è prevista una sanzione da +<.62 = >1 2243?+@,768.0 9/1 2 2 6 Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta a un quinto. Per chi non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell art. 39, c.1, l. b), la sanzione varia da + 1.032,00 a +.> 6A.. 1 22 6 L inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree 4
di salvaguardia è sanzionabile da BDCEGFHI IKJ<BDC7L8EMF N/H II7L L inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento (D.P.R. 236/88), impone una sanzione da B-CEFH I I4JOB 5.164,00. Sanzioni penali Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l autorizzazione sia stata sospesa o revocata, oppure chi effettua scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente e non ottempera alle disposizioni di cui all art. 62, c. 12, è punito con l arresto da due mesi a due anni o ammenda da BPE L I Q RH IISJTB 7.746,00. Quando il comportamento suddetto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabb. 5 e 3/A dell All.5, la pena è dell arresto da tre mesi a tre anni. Chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabb. 5 e 3/A dell All. 5, senza osservare le prescrizioni dell autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell autorità competente, ovvero viola le prescrizioni concernenti l installazione e la gestione dei controlli in automatico o l obbligo di conservazione dei risultati degli stessi è punito con l arresto fino a due anni. Chi, nell effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nelle tabelle o dalle Regioni o dalle Province autonome o dall autorità competente a norma dell art.33, c.1, in relazione alle sostanze indicate nella tab.5 dell All. 5, è punito con l arresto fino a due anni e con l ammenda da BURL CVRHI I a B 25.822,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tab. 3A dell All.5, si applica l arresto da sei mesi a tre anni e l ammenda da B-C7L8EF N/HI I a B*EI7LQ WE H II7L Le sanzioni precedenti si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti sopra. Il titolare di uno scarico che non consente l accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo è punito con la pena dell arresto fino a due anni. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 29 e 30 è punito con l arresto sino a tre anni. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell art. 15, cc. 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell art.14, ovvero non ottemperi ai provvedimenti adottati dall autorità competente ai sensi dell art. 14, c.3, è punito con l arresto sino a due anni o con l ammenda da B<Q L F/EXC7H II-JYB 36.151,00. Si applica la pena dell arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. La sanzione precedente si applica anche a chiunque effettui, in violazione dell art. 48, c.3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettui l attività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell autorizzazione di cui all art. 18, c. 2, l. p-bis) del D.Lgs. 22/97. Chiunque effettui l utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all art. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all ordine di sospensione dell attività impartito a norma di detto articolo è punito con l ammenda da B<ELIQRH II4J ZU[ \ [ ] ^ _` `4acbXadfe g hijilkmnlaporq d a4hfsdth dda7\ La stessa pena si applica a chiunque effettua l utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. 5
6. Normativa di riferimento Normativa nazionale D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall inquinamento, a norma dell articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128. D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Normativa regionale L.R. 29 luglio 1998, n. 10, Istituzione dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. 7. Enti titolari Amministrazione comunale se lo scarico è in pubblica fognatura Amministrazione provinciale tutti gli altri casi 6