I Licenziamenti nel contratto a tutele crescenti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale

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I Licenziamenti nel contratto a tutele crescenti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale Avv. Guglielmo Burragato - Partner Studio legale Ichino - Brugnatelli e Associati Milano, 23 novembre 2018 Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.48100102 www.ichinobrugnatelli.it

La norma dichiarata incostituzionale - Art. 3 comma 1, D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015: predeterminava automaticamente gli indennizzi dovuti in caso di licenziamento illegittimo nel contratto a tutele crescenti, in misura pari a 2 mensilità di retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio

LA MODIFICA Indennizzo in caso di licenziamento illegittimo L indennizzo non è più commisurato automaticamente all anzianità di servizio: spetta al Giudice liquidarlo tra il minimo di 6 ed il massimo di 36 mensilità (minimo 3 e massimo 6 per piccole imprese). La commisurazione automatica all anzianità di servizio resta per il momento - per gli indennizzi dovuti per i vizi formali del licenziamento (1 mensilità all anno con minimo di 2 e massimo di 12 mensilità). Non viene modificato l indennizzo massimo per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti, che resta di 6 mensilità

Offerta di conciliazione La commisurazione automatica all anzianità di servizio permane ai fini della quantificazione della somma esente da imposizione fiscale che è possibile offrire al lavoratore licenziato per evitare il giudizio: 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 3 mensilità ed un massimo di 18

GLI EFFETTI PRATICI Torna la discrezionalità del Giudice - Aumentano le incertezze ed i rischi per le aziende Si depotenzia l efficacia dell offerta di conciliazione - Aumenta il contenzioso La Corte Costituzionale restituisce al Giudice del Lavoro il potere toltogli dal Jobs Act con la commisurazione automatica dell indennizzo all anzianità di servizio L aspettativa di indennizzo dei lavoratori licenziati in regime di tutele crescenti con bassa anzianità (cioè quasi tutti, oggi) cresce a dismisura: tutti possono ambire al risarcimento massimo di 36 mensilità, e l offerta di conciliazione defiscalizzata di 3 / 4 mensilità (cioè il massimo possibile, negli anni 2018/2019) perde gran parte della sua attrattiva

GLI EFFETTI PRATICI Datori di lavoro che superano il limite di 15 dipendenti per effetto di nuove assunzioni Per questi datori di lavoro la disciplina del contratto a tutele crescenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti precedentemente al 7 marzo 2015 (art. 1, comma 3, D.Lgs 23/2015). Pertanto il datore di lavoro che assume dopo il 7 marzo 2015 il 16 dipendente passa da un rischio di indennizzo massimo in in caso di licenziamento illegittimo di 6 mensilità ad un rischio 6 volte superiore, di 36 mensilità di retribuzione, anche per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (paradossalmente è meno svantaggiato chi aveva oltrepassato la soglia dei 15 dipendenti prima del 7 marzo 2015, che per gli assunti prima di quella data vedrà applicarsi l art. 18 post-fornero, con limite di indennizzo massimo di «sole» 24 mensilità!). Il superamento della barriera dei 15 dipendenti è sempre più disincentivato

GLI EFFETTI PRATICI Il contratto a tutele crescenti diventa complessivamente più «conveniente» per il lavoratore rispetto a quello assistito dal vecchio art. 18? Casi recentissimi di richiesta giudiziale di applicazione del nuovo massimale di indennizzo

POSSIBILI ULTERIORI FUTURI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA SCIA DELLA SENTENZA N. 194? Ulteriori denunce di incostituzionalità? L affermazione dalla Corte Costituzionale, secondo cui la liquidazione dell indennizzo dovuto in caso di licenziamento illegittimo va fatta dal Giudice caso per caso e non può essere predeterminata rigidamente dalla legge è potenzialmente foriera di ulteriori denunce di incostituzionalità, per esempio in materia di: - indennizzo previsto per vizi formali del licenziamento nel contratto a tutele crescenti (art.4 d. lgs. 23/2015); - obbligo per il Giudice di omettere la valutazione circa la sproporzione del licenziamento disciplinare (art. 2 comma 1 d.lgs. 23/2015).

Effetti sul contratto a tempo determinato E facilmente prevedibile che in misura ancora maggiore rispetto ad oggi, e nonostante il Decreto Dignità - il contratto a termine diverrà la forma abituale dell ingresso del lavoratore in azienda

Grazie per l attenzione. Avv. Guglielmo Burragato