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ha pronunciato la presente

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Decisione N del 21 marzo 2014

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

Transcript:

COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 20/11/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il Ricorrente chiede la corresponsione dell interesse promozionale del 4%, non applicato dall Intermediario per mancanza dei requisiti richiesti. Più precisamente, il ricorrente ha rappresentato di aver deciso di aderire ad una promozione offerta dall intermediario convenuto, che prevedeva l applicazione di un tasso creditore del 4% sulle somme depositate sul conto corrente. Pertanto, dopo aver chiesto conferma della possibilità di usufruirne al Direttore della filiale, e avendo avuto conferma in tal senso, decideva, in data 30/03/2012, di aprire il conto corrente, versando un assegno circolare di 185.000. Il cliente non riceveva alcuna comunicazione successiva finché, in sede di liquidazione delle competenze maturate al 31/12/12, si avvedeva che gli era stato riconosciuto il tasso ordinario dello 0,25%. La parte attrice sporgeva reclamo alla convenuta in data 9/01/2013, sollecitando una risposta con ulteriori note del 09/04/13, del 09/07/13 e del 02/12/13, senza ottenere alcun riscontro, se non una mera comunicazione di presa in carico della pratica con lettera del 09/08/13. Con ricorso pervenuto il 28/01/2014, il ricorrente ha chiesto all Arbitro: Pag. 2/6

intervenire [ ] affinché definiscano, senza ulteriori indugi, il reclamo presentato in data 09.04.2013 ; chiedere all[ intermediario] la corresponsione degli interessi maturati e dovuti nella misura del 4% sulla somma versata ; chiedere all[ intermediario] anche il risarcimento del danno morale per il disagio sopportato in considerazione dell'età avanzata e del raggiro subito. Nelle proprie controdeduzioni, presentate il 03/04/2014, la resistente si è difesa affermando che: - la promozione [ ] citata dal[ ] ricorrente, prevedeva alcune condizioni d'accesso necessarie, ma non sufficienti al riconoscimento effettivo degli interessi promozionali. - Ciò significa che il cliente doveva presentare, al 31 marzo 2012, talune condizioni (riferite ai rapporti accesi dal 01/12/2011 come nel caso del ricorrente) per avere semplicemente accesso all'iniziativa e, successivamente, garantire il mantenimento di determinati ulteriori requisiti specificati dettagliatamente nel foglio informativo. - Il tasso in promozione viene riconosciuto al verificarsi delle seguenti condizioni: a) al 31/3/2012: la giacenza media* rilevata sul conto nel periodo 1/1/2012-31/3/2012 deve risultare di almeno 3.000,00; b) al 30/11/2012: 1. la giacenza media* rilevata sul conto nel periodo 1/1/2012-30/11/2012 deve risultare di almeno 3.000,00; 2. la somma delle giacenze medie* rilevate nel periodo 1/1/2012-30/11/2012 sui tutti i conti correnti [ ] intestati al cliente non si deve ridurre di oltre 3.000,00 rispetto a quella rilevata sugli stessi conti correnti nel periodo 1/1/2011-30/11/2011; 3. non si deve verificare una riduzione superiore a 3.000,00 del patrimonio detenuto dal cliente in prodotti del Gruppo [intermediario] rispetto al 30/11/2011. 4. per poter usufruire della promozione è necessario che il conto risulti attivo al 31/12/2012. - La giacenza media corrisponde alla media da inizio anno dei saldi creditori per valuta presenti sul conto corrente nel periodo di osservazione. - L'adesione alla promozione era automatica per i clienti che avessero avuto determinati requisiti d'ingresso al 31/03/2012 (cfr precedente punto a). - Relativamente alla presente fattispecie, la mancata applicazione del tasso promozionale sul conto corrente in esame per l'anno 2012, trova causa nel mancato superamento delle condizioni per l'accesso verificate in data 31/03/2012. - E' emerso infatti, in tale occasione, che la giacenza media del conto corrente [ ] non è risultata essere di almeno di 3.000,00 nel periodo 01/01/2012-31/03/2012, ma di 0,00. Ne consegue pertanto che gli interessi promozionali del 4% sul conto corrente per l'anno 2012 non potevano essere applicati poiché il ricorrente non era in possesso neanche dei requisiti indispensabili all'accesso all'iniziativa in questione. - sul rapporto in esame, è stata versata, come da nota del [ricorrente], una somma consistente tramite l'accredito dell'assegno circolare di altro Intermediario (dell'importo di 185.000,00), ma tale operazione è avvenuta soltanto il 30/03/2012 (con valuta 02/04/2012, in linea con quanto indicato nel Foglio Informativo All.1), e ciò non è stato sufficiente a raggiungere l'incremento necessario della giacenza media, condizione necessaria ed imprescindibile per poter accedere alla promozione 4,00%. - [la convenuta] ha provveduto a fornire sull'iniziativa, alla clientela che intendesse beneficiarne, adeguata consulenza presso gli Uffici [ ], istituendo appositi strumenti Pag. 3/6

di calcolo. Presso gli Uffici [ ], infatti, era presente sin dal 19/01/2012 e fino al 31/03/2012 (data in cui si verificava la possibilità di accesso) il cosiddetto" simulatore", il cui utilizzo aveva lo scopo di fornire, in termini di consulenza, il necessario supporto al cliente per l'iniziativa in esame. - una breve sintesi delle condizioni previste dall'iniziativa commerciale, che comunque rimandava il lettore ad una più attenta e dettagliata consultazione dei fogli informativi a disposizione presso gli Uffici [ ] e sul sito internet. L intermediario resistente ha chiesto che l Arbitro voglia: rigettare il ricorso [ ] per non essersi verificata responsabilità d'alcun tipo in capo a [all Intermediario] nella vicenda rappresentata; Alla luce delle considerazioni in diritto riportate, rigettare la richiesta di condanna [ ] al riconoscimento degli interessi promozionali (al 4,00%) riferiti agli incrementi di giacenza media compresi tra 3.000,01 e 200.000,00 euro per l'anno 2012 sul conto corrente [ ], ed al risarcimento prospettato per danni morali subiti. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Il ricorrente chiede che il Collegio accerti il diritto al riconoscimento dell interesse attivo del 4% sulle somme depositate. Il foglio informativo prevede che, al fine del riconoscimento della promozione, erano necessarie due categorie di condizioni (il c/c è stato aperto in data 30/03/12): La resistente afferma che la mancata applicazione del tasso promozionale al conto corrente del ricorrente è dipeso dal mancato rispetto della condizione c.d. di accesso e, Pag. 4/6

nello specifico, dal fatto che il ricorrente ha provveduto all apertura del conto in data 30/03/12 (venerdì) tramite versamento di un assegno circolare di 185.000, accreditato con data valuta del 2/4/12 (lunedì) e, pertanto, la giacenza media del periodo 01/01/12-31/03/12 è risultata pari a zero. L Intermediario rappresenta che i tempi di accredito dell assegno risultano in linea con quanto previsto dal foglio informativo. Il ricorrente lamenta, inoltre, di non essere stato avvertito, nel corso del rapporto, sull eventualità di non godere della promozione, sebbene già alla data dell apertura del conto corrente non potesse più usufruirne. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della vertenza, deve rilevarsi che, come anche in altre occasioni si è avuto modo di affermare in relazione a vicende analoghe, le condizioni dell offerta promozionale dell intermediario non sono di indiscutibile chiarezza e potrebbero, in linea teorica, confondere la clientela. A tale proposito, questo Collegio non può che reiterare all intermediario la raccomandazione di esprimere in termini sufficientemente chiari le proprie offerte al pubblico, soprattutto quando il pubblico potrebbe non cogliere con immediatezza alcuni profili o alcune condizioni dell offerta. Al di là di quanto appena rilevato, tuttavia, non si può non rilevare che la promozione dell intermediario, seppure non in modo cristallino, sottolinea la necessità di soddisfare determinati requisiti che, nel caso di specie, non sono stati osservati. Tuttavia, le circostanze peculiari all origine del caso di specie mettono in evidenza una rilevanza della condotta dell intermediario in punto di doveri di protezione e informativa atipica verso il proprio cliente, al quale avrebbe dovuto comunicare che, aprendo il conto ed effettuando il versamento in un determinato momento, costui non avrebbe in nessun caso potuto godere dell offerta promozionale, in quanto non sarebbe mai riuscito a soddisfare il requisito d accesso richiesto. E noto che, in caso di violazione dell obbligo di buona fede nel corso delle trattative e nella formazione del contratto, la parte danneggiata, qualora il contratto sia stato validamente concluso, conserva intatta possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti. La giurisprudenza più recente ha ormai chiarito che il risarcimento, qualora, nonostante la condotta contraria alla buona fede di una delle parti, il contratto sia stato concluso, deve essere ragguagliato al "minor vantaggio o al maggiore aggravio economico" determinato dal contegno sleale di una delle parti (Cass. 11 luglio 1976, n. 2840; 16 agosto 1990, n. 8318), salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento "da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto" (Cass. 29 marzo 1999, n. 2956). Ora, pare a questo Collegio che, da un complessivo esame della vicenda sopra descritta e della documentazione fornita dalle parti del presente procedimento, sia possibile ravvisare una condotta contraria a buona fede dell intermediario resistente ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1337 cod. civ. Vi sono, infatti, elementi sufficienti che consentono verosimilmente di concludere nel senso di una non sufficiente trasparenza in ordine alle caratteristiche delle operazioni e delle relative promozioni. Dalle osservazioni che precedono, discende la fondatezza delle pretese formulate dal ricorrente; sulla scorta di quanto appena evidenziato, questo Collegio ritiene si debba procedere ad una quantificazione del danno patito dal ricorrente, individuandolo nella differenza di tasso tra quanto promesso nell offerta promozionale e quanto effettivamente erogato al medesimo. Quanto al danno morale richiesto deve, a questo proposito, ricordarsi, come anche in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 39/2010), che, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Pag. 5/6

sentenza n. 26972/2008, non è ammissibile, nel nostro ordinamento, l autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell art. 2059 c.c.; ove, invece, nel danno esistenziale si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, in virtù del divieto posto dall art. 2059 c.c.. Ora, dovendo applicare il principio appena illustrato e considerando che il ricorrente non ha lamentato alcuna lesione di diritti della persona di rango costituzionale, il Collegio non può che non accogliere la relativa richiesta risarcitoria. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la differenza di tasso tra quanto promesso nell offerta promossa e quanto effettivamente erogato al medesimo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6