Competenze ed appropriatezza delle prestazioni. Daniele Dondarini Responsabile della Segreteria ANTOI



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Competenze ed appropriatezza delle prestazioni Daniele Dondarini Responsabile della Segreteria ANTOI

Responsabilità professionale ed autonomia del Tecnico Ortopedico D.M. 665 del 1994 - definizione del profilo professionale Legge 42 del 1999 Legge 10 agosto 2000 n. 251 Tutte le norme del c.c. relative al contratto con i professionisti

Quali funzioni ed atti professionali? Criteri guida positivi Contenuto profili professionali Contenuto della formazione di base e post base Codice deontologici Criteri limite negativi Atto medico Altre competenze professionali

Su prescrizione medica costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura protesi, ortesi e ausili sostitutivi correttivi e di sostegno di natura funzionale o estetica di tipo meccanico utilizzo energia esterna o mista rilevamento su paziente di misure e modelli

In piena autonomia addestra il disabile all uso delle protesi ed ortesi in collaborazione con il medico svolge assistenza tecnica per fornitura, sostituzione, riparazione di protesi ed ortesi responsabile dell organizzazione, pianificazione e qualità atti professionali

Tecnico Ortopedico una professione intellettuale Le professioni intellettuali sono quelle attività caratterizzate dall importanza assunta dalla cultura e dall intelligenza del soggetto che la svolge ed eseguite nel rispetto della piena autonomia, con ampi poteri discrezionali affidati al professionista stesso. Queste professioni sono disciplinate dal codice civile, nell ambito della disciplina del lavoro autonomo, dall art 2229 all art. 2238.

Obbligazione di mezzi e di risultato Nel contratto d opera l attività lavorativa è volta al raggiungimento di un determinato risultato, nel contratto d opera intellettuale la prestazione consiste in un determinato comportamento rispetto ad un risultato stabilito dal cliente. La prima viene definita come obbligazione di risultato in quanto è a questo che si fa riferimento per proporre eventuali azioni di responsabilità, la seconda è considerata un obbligazione di mezzi che comporta la necessità di dimostrare che l attività non è stata svolta con la diligenza necessaria a tutelare in modo adeguato il cliente.

Responsabilità e colpa professionale Il concetto di colpa professionale si ricava da quello di diligenza, in quanto il primo rappresenta la negazione del secondo. Infatti, la colpa professionale ricorre ogni volta in cui il professionista abbia tenuto un comportamento che non può essere considerato idoneo a permettere il raggiungimento delle finalità poste dal cliente e alle quali deve fare riferimento il soggetto incaricato nell esecuzione della prestazione. Il professionista può essere considerato colpevole in relazione a tre tipologie di comportamento che vengono indicate come negligenza, imperizia e imprudenza.

La negligenza non è riconducibile alla semplice mancanza di diligenza, ma richiede che siano stati compiuti una serie di comportamenti negativi che hanno caratterizzato l operato del professionista. Gli atteggiamenti che solitamente vengono considerati in relazione a tale fattispecie sono la dimenticanza, la svogliatezza e la pigrizia, che assumono rilevanza in quanto precludono l attuazione di determinate azioni. Questi comportamenti sono riscontrabili nella pratica tutte quelle volte in cui si possa identificare una mera omissione da parte del professionista.

L imperizia è riconducibile alla mancanza di competenze da parte del soggetto incaricato. In relazione all esercizio delle professioni intellettuali, la cultura e l esperienza del professionista costituiscono parte integrante della prestazione cui si è obbligato, con la conseguenza che il professionista è tenuto ad acquisire e a conservare le competenze necessarie e che l attività che svolge, deve essere ispirata ai principi tecnici generalmente accettati. Il soggetto incaricato è tenuto ad offrire una prestazione che corrisponda ai canoni previsti nella definizione della diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto.

Il professionista, nello svolgimento dell incarico, deve tralasciare di attuare comportamenti che possono rivelarsi incompatibili con il raggiungimento del risultato desiderato dal cliente. Conseguentemente, deve adottare i normali criteri di soluzione, evitando di adottare procedure innovative che comporterebbero un aumento ingiustificato dei rischi a carico del cliente. Il prestatore d opera deve quindi mantenere un comportamento accorto nella scelta dei mezzi più idonei al conseguimento del risultato migliore. Il concetto di imprudenza rappresenta quindi il limite massimo oltre al quale non può spingersi la discrezionalità del professionista.

L errore professionale Per limitare il campo di responsabilità del prestatore d opera intellettuale è stato introdotto il concetto di errore professionale che indica un comportamento diverso da quello che avrebbe richiesto la situazione considerata ma che non è colposo. L errore professionale si identifica quindi con un comportamento non adatto alla situazione concreta, posto in essere da un professionista che abbia agito diligentemente, nel rispetto delle conoscenze del professionista medio appartenente a quella categoria e delle informazioni a lui note nel momento della redazione della relazione finale, ma non conforme alle tecniche diffuse nella pratica e agli aggiornamenti della scienza.

Responsabilità per prodotto difettoso Responsabilità da prodotto difettoso DLgs. 224/ 88 Dir. 374/ 85 Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità

Cos è un prodotto difettoso Non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle seguenti caratteristiche: avvertenze caratteristiche palesi istruzioni comportamenti ragionevolmente prevedibili tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione (Dir. 374/85/CEE)

Obblighi di cui alla direttiva 93/42/CE può essere immesso in commercio solo un prodotto sicuro (marcato CE/dichiarazione del fabbricante).. che rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all Allegato I (analisi dei rischi/progettazione..) Fascicolazione tecnica/istruzioni per l uso Fabbricante e subfornitore

Mancata prescrizione medica Responsabilità nel caso di realizzazione del dispositivo medico senza prescrizione medica RESPONSABILITA PENALE sentenza tribunale Mantova 135/2011 vendita di protesi ed ortesi senza prescrizione medica RESPONSABILITA CIVILE la mancanza di prescrizione è sicuramente un aggravante giudizio sbilanciato a favore del paziente

Tendenze in sanità pubblica e privata Controllo della spesa Semplificazione del sistema (medici ed infermieri) Mancanza di esclusività di taluni atti professionali e sovrapposizione tra professionisti sanitari Abusivismo professionale (art.348) e professioni non sanitarie Sovrapposizioni in ambito orto-protesico (farmacie, podologi, fisioterapisti, procacciatori di affari) Accreditamento erogatori Aggiornamento ECM Ritardi su norma per Ordini ed Albi

Professionisti in Europa Passaporto professionale Libera circolazione Comparazione EQF Riconoscimento di titoli esteri

Commissione regionale formazione sanitaria - Regione Toscana Core Competence del Tecnico Ortopedico Il Tecnico Ortopedico è il professionista sanitario che, su diagnosi medica, nel rispetto del piano terapeutico/riabilitativo individuale, previa autonoma e diretta valutazione tecnico/clinica del paziente, progetta, realizza, adatta, applica ed opera la fornitura e la messa in servizio di tutti i dispositivi medici esoscheletrici, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, sia essi di natura funzionale o posturale, che abbiano funzione sostitutiva, correttiva, compensativa e di sostegno dell apparato locomotore, nonché gli ausili tecnici a tal fine prodotti, compresi i sistemi di seduta.

Commissione regionale formazione sanitaria - Regione Toscana Il T.O. addestra il paziente all'uso delle protesi, delle ortesi e degli ausili applicati, opera in autonomia tutti gli interventi, di assistenza e riparazione dei dispositivi medici prodotti e/o adattati al fine di garantirne l efficienza e la sicurezza d uso. Indica e propone sulla base delle proprie responsabilità e conoscenze tecnico-professionali la necessità del rinnovo di protesi, tutori, ortesi ed ausili tecnici non più efficienti, in condizioni d usura critiche o a termine del ciclo di vita.

Commissione regionale formazione sanitaria - Regione Toscana Partecipa in équipe multiprofessionalealla redazione del piano terapeutico/riabilitativo e all individuazione dei dispositivi medici e dei relativi requisiti tecnici utili al raggiungimento del fine prefissato. È responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni e presta attività e consulenza tecnico professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Il T.O. nella qualità di professionista sanitario, segnala al medico le situazioni anomale osservate al fine di migliorare la qualità della vita del paziente e agevolare le attività delle persone che lo assistono.

Revisione Nomenclatore protesica bozza Ministeriale «di un professionista abilitato all esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria» Allegato 2c: che deve fare il professionista metalmeccanico? adattamento su paziente per busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare allestito su misura, lavorazione su misura per modifica ortesi per dita, lavorazione su misura per modifica ortesi per mano, lavorazione su misura per modifica ortesi per gomito-polso-mano, lavorazione su misura per modifica di ortesi per caviglia-piede, lavorazione e/o adattamento per ortesi per ginocchio, lavorazione su misura per ortesi per anca, adattamento su paziente per ortesi statico dinamica per arti inferiori

D.M. 332/99 allegato I «.il prodotto finito realizzato su misura dal tecnico ortopedico» «da parte del tecnico ortopedico in merito alla scelta dei componenti» «autonomamente o in collaborazione con altre figure professionali unite in "équipe multidisciplinare", il tecnico ortopedico» «gli obiettivi terapeutici e riabilitativi non sono a carico del tecnico ortopedico...»

Si individui chiaramente il tecnico ortopedico con il proprio nome e cognome

Ciò che il Ministero separa. le gare d appalto riuniranno! Le prestazioni dell allegato 2C sono, chiaramente accessorie, alle forniture di ausili di serie e tali due prestazioni (fornitura e servizio) verranno riunite nel contesto di una garad appaltocosìcome,ovviamente,nonsifaunagaraper l acquisizione di una apparecchiatura senza chiedere, unitamente, il servizio di installazione della stessa.

IMPLEMENTARE L ALLEGATO 2C E SPECIFICARE CHE TUTTI GLI ATTI PROFESSIONALI SUI PRESIDI RIABILITATIVI DEVONO ESSERE APPANNAGGIO DEL T.O. IN FORZA ALLE IMPRESE ACCREDITATE DEL TERRITORIO

E pensabile, allora, che i dispositivi riabilitativi vadano a gara? Gli elenchi proposti vanno emendati!

Accreditamento degli erogatori Chi ha più sedi, filiali e fa recapiti, domicili e presenze presso le sedi cliniche deve avere un numero proporzionale di Tecnici Ortopedici! Chi realizza più dispositivi e chi eroga più servizi non può avere lo stesso numero di Tecnici Ortopedici di chi realizza meno dispositivi o di chi eroga meno servizi!

Accreditamento degli erogatori Ogni erogatore dovrà presentare un organigramma delle risorse professionali attive nelle diverse sedi operative e fuori da esse, elencando i tecnici ortopedici ed il personale specializzato riconducibile ad ogni sede operativa ed ai servizi esterni, con descrizione delle presenze nelle diverse sedi e dell attività professionale e/o funzionale eseguita.

Accreditamento degli erogatori Se i tecnici ortopedici fossero impiegati con rapporto professionale, deve essere redatto apposito contratto professionale che espliciti giorni ed orari di presenza ed il contratto deve essere depositato presso la Camera di Commercio competente per territorio. Personale specializzato: il personale tecnico specializzato, va occupato per le attività non riconducibili agli atti professionali del tecnico ortopedico e, se impiegato in produzione, agire sotto la supervisione del Tecnico Ortopedico.

Elenchi regionali dei tecnici ortopedici Presso le Regioni sono istituito gli elenchi dei Tecnici Ortopedici operanti con indicazione della loro posizione nei confronti degli erogatori e dei contratti in essere presso le diverse sedi operative. Per potersi iscrivere i Tecnici Ortopedici devono essere in regola con le disposizioni normative vigenti ancheinmateriadiecm.

Grazie per la vostra attenzione!