vivi è disciplinato dagli artt. 2555-2562 c.c., e può avere per titolo giuridico Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme:



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La cessione descrizione dell istituto La cessione d azienda è un contratto di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con il quale l imprenditore trasferisce il complesso aziendale (azienda o un ramo d azienda), contro un corrispettivo, in denaro, in quote o in azioni preesistenti di società (art. 2556 del cod. civ.). La cessione è l'unica operazione straordinaria che non ha subito modifiche (sul fronte della regolmentazione civilistica) a seguito della riforma societaria Il trasferimento della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi è disciplinato dagli artt. 2555-2562 c.c., e può avere per titolo giuridico la vendita, la donazione o la permuta. Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme: trasferimento della ditta (art. 2565); trasferimento del marchio (art. 2573); mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art. 2112).

Le motivazioni della cessione (per il venditore) dismissione di un area di business non più strategica reperimento di liquidità riorganizzazione societaria (intragruppo) (per l acquirente - strategia di crescita c.d. esterna ) ingresso in nuovi settori diversificazione del portafoglio di business eliminazione di un concorrente possibilità di individuare e delimitare con precisione i contorni del ramo, escludendo passività potenziali e elementi patrimoniali non rientranti nel core business oggetto di acquisizione Le finalità della cessione la cessione d azienda dazienda consiste nel trasferimento della proprietà di un azienda: il corrispettivo è rappresentato dal pagamento di un prezzo. Oggetto del trasferimento deve essere un complesso di beni e risorse organizzati al fine della produzione di impresa; non costituisce cessione d azienda la cessione anche di una pluralità di beni che non configuri un coordinato sistema autonomamente in grado di esercitare tale attività. AZIENDA o Σomma singoli beni?

L azienda oggetto di cessione L azienda L identificazione della nozione di azienda risulta fondamentale per poter verificare il concretizzarsi o meno dell operazione di cessione d azienda ; tale qualificazione comporta, infatti, differenti conseguenze, sia di ordine civilistico, relativamente ai rapporti giuridici in essere, sia ai fini dell inquadramento fiscale agli effetti dell imposizione diretta e indiretta

L azienda oggetto di cessione NON NELL ACCEZIONE ECONOMICO-AZIENDALE Secondo l ottica aziendalistica il termine azienda è qui usato impropriamente; sarebbe stato più opportuno utilizzare il concetto di impresa: cessione di impresa. Ogni tentativo di forzatura volto ad inquadrare nella cessione d azienda il concetto aziendalistico di azienda porterebbe a definire i confini dell oggetto di trasferimento in senso molto ampio. SI L ACCEZIONE CIVILISTICA EX ART. 2555 C.C. l Azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa L azienda come complesso (e non somma) di beni L azienda è definita dal legislatore civilistico come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio impresa», distinguendosi nettamente dai singoli beni che la compongono: il trasferimento di alcuni o della totalità di questi ultimi, infatti, non comporta automaticamente o necessariamente il contestuale trasferimento dell'azienda, che può invece proseguire perseguendo i suoi scopi con altri beni. L "azienda" non si identifica quindi con una semplice "somma" dibenidestinati all'esercizio dell'impresa, bensì con un complesso" organico di elementi funzionalmente idonei a conseguire lo scopo in vista del quale la combinazione fra essi è stata posta in essere: l azienda, più che essere l oggetto dell attività, rappresenta il «mezzo» col quale l'imprenditore esercita la propria attività economica.

L azienda come complesso (e non universalità) di beni Il «complessop dei beni organizzati dall'imprenditore» ricomprende la totalità delle «cose» dell'impresa, mobili o immobili, materiali o immateriali, che contribuiscono direttamente e complementarmente a realizzare la funzione unitaria e globale dell'azienda. Non è necessario che la titolarità dell'azienda coincida con la titolarità della proprietà. L'imprenditore che ha disponibilità, a vario titolo, dei beni aziendali organizza la produzione, dirige il complesso e si assume ogni rischio economico conseguente. Un bene non di proprietà non viene meno allo scopo unitario: la sua funzione, rispetto al complesso organico aziendale, è identica. Ne consegue direttamente la differenza rispetto al concetto di universalità dei beni mobili ( universitas rerum ), contemplata espressamente dall'art. 816 C.C.: l'azienda comprende beni collegabili all'imprenditore in forza di diritti reali e di godimento (proprietà, usufrutto, ecc...), ma anche in forza di forme contrattuali che ne garantiscono l'utilizzazione o la semplice disponibilità (locazione, leasing, ecc...), sussistendo l'azienda ogni qual volta tali beni, materiali o immateriali, siano collegati e coordinati per l'esercizio dell'attività d'impresa. L azienda e i rapporti giuridici Due opposte teorie si sono sviluppate giuridicamente in ordine alla "definizione" di azienda. LA TESI FUNZIONALE O ONNICOMPRENSIVA - Secondo i sostenitori i dll della tesi funzionale /onnicomprensiva, gli elementi costitutivi, quindi essenziali per la qualificazione giuridica dell'azienda e conseguentemente per il suo trasferimento, sono i beni in senso stretto unitamente ai rapporti giuridici il cui trasferimento è disciplinato dagli artt. 2555, 2559, 2560 c.c., nonché dall'art. 2112 c.c. I fautori di tale tesi affermano che il mancato trasferimento dei rapporti di credito/debito esistenti impedirebbe il concretizzarsi della cessione d azienda. LA TESI ORGANIZZATIVA - Di diverso avviso sono i sostenitori della tesi "organizzativa", secondo i quali il tenore ltt letteralel dll' dell'art. t2555 c.c. non consente un'interpretazione t i estensiva dell'espressione "complesso di beni organizzati": ne consegue che i contratti, i crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta non fanno parte dell' azienda, trasferendosi solo per effetto del trasferimento di questa sempreché non sussistano pattuizioni diverse. Non sono pertanto considerati beni, e quindi non costituiscono parte essenziale dell azienda, i rapporti di credito e di debito regolati separatamente dagli artt. dal 2558 al 2560 c.c. nonché le prestazioni dei dipendenti (art. 2112 c.c.).

L azienda e i rapporti giuridici LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - La Cassazione aderisce alla tesi c.d. organizzativa, oga atva, Laa cessione del "complesso dei beni organizzati ati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" si risolve nel trasferimento dell'azienda di cui la norma civilistica indicata nell'art. 2555 C.C. definisce sinteticamente, ma efficacemente la nozione. Omissis Né, al fine di identificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o nel ramo) e non nei singoli beni è indispensabile la successione in tutti, o in alcuni, dei rapporti, creditori debitori esistenti. Questi "possono" essere in atto ma possono non esserlo, atteso che il complesso di beni finalizzati alla produzione e - quindi, l'azienda - resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità produttiva, indipendentemente dalla esistenza, in capo al cedente, di rapporti creditori debitori. Affermazione, questa, consentita dalla stessa disciplina della successione nei contratti in caso di cessione dell'azienda (art. 2558 C.C.). Conclusivamente, la connotazione qualificante ai fini che interessano la decisione del ricorso è la potenzialità produttiva dei beni trasferiti in un contesto organizzato dall'imprenditore per la produzione e trasferiti ad altro imprenditore per una produzione anche diversa purché il quadro organizzativo non sia dismesso. Le condizioni per la configurabilità dell azienda La cessione di un complesso aziendale deve avere ad oggetto un azienda o un suo ramo già formatosi in capo al cedente. L insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare, almeno potenzialmente, come complesso aziendale anche per il cessionario. L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione alla obiettiva attitudine dei beni organizzati dall imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende.

Le condizioni per la configurabilità dell azienda Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo ramo della medesima. Ai fini dell'esistenza esistenza di un trasferimento di azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni aziendali siano trasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complesso alienato risulti idoneo all'esercizio di un'impresa. Un complesso aziendale si configura tale anche se risulta necessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere alla successiva integrazione dei beni componenti con altri fattori produttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimento dell attività. Gli eventuali beni integrativi devono però essere di secondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditoriale deve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni. Le condizioni per la configurabilità dell azienda Per poter essere definiti azienda (o ramo di azienda"), i beni oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto di complementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio di complementarietà dei beni, nel quadro della loro complessiva organizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto, da effettuarsi caso per caso.

Le condizioni non rilevanti E irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già stata utilizzata dal cedente per l'esercizio di un'attività d'impresa dimpresa. Non occorre il trasferimento della ditta unitamente all azienda. Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla cedente L attualità/effettività tti dll della gestione, requisito iit idi indispensabile per l'esistenza dell'impresa non è ritenuto necessario per la sussistenza dell'azienda. Non costituisce quindi condizione necessaria l esistenza dell avviamento inteso come qualità di un complesso aziendale funzionante. Le condizioni non rilevanti Non occorre che l'attività che l'acquirente intende svolgere coincida con quella precedentemente svolta dal venditore tramite il complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta invece indispensabile che il quadro organizzativo che avvince i beni trasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindi mantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra i beni finalizzato alla produzione.

Il contratto di cessione La forma del contratto di cessione L'art. 2556, co. 1, prevede che «per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda: devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto». In sostanza, la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam. Per alcuni beni, come gli immobili, i beni mobili registrati, i marchi, i brevetti, è richiesta la forma scritta ad substantiam. La forma scritta ad substantiam si ritiene necessaria, anche nel caso in cui l'immobile, elemento costitutivo dell'azienda, sia di proprietà di terzi locatori ed il contratto tt di affitto abbia durata ultranovennale. l Il secondo comma dell'art. 2556 prevede che il trasferimento debba risultare da contratti in forma di atto pubblico odiscrittura privata autenticata che devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese, nel termine di 30 gg. a cura del notaio rogante o autenticante. La forma scritta e il successivo deposito sono necessari per la pubblicità del contratto, e quindi per poter opporre ai terzi l'avvenuto passaggio di proprietà e non per la sua validità.

La forma del contratto di cessione È opportuno distinguere la forma prevista ai soli fini del contratto (scrittura privata) dalla forma prevista per la validità e l'opponibilità del trasferimento dei singoli beni dell'azienda, e dalla forma infine prescritta per l'iscrizione nel Registro delle imprese. Dal punto di vista procedurale si rileva che: per la società cedente la cessione d'azienda è un atto di straordinaria amministrazione; si ritiene dunque necessario verificare i poteri dell'organo amministrativo in relazione all'effettuazione della cessione. Se l'oggetto della cessione è l'intera azienda, e la cessione implichi modifiche tali da ravvisare la necessità di procedere al mutamento dell'oggetto sociale, la competenza è dell'assemblea dei soci, che, nelle società per azioni, delibereranno in assemblea straordinaria. con riferimento alla società cessionaria, sembra opportuno portare all'attenzione dell'assemblea dei soci eventuali progetti di acquisizione d'azienda nei casi in cui l'acquisizione medesima comporti sostanziali alterazioni nella struttura aziendale. L oggetto del contratto di cessione Non è richiesto che i beni oggetto di trasferimento siano dettagliatamente individuati. Occorre, invece, che il contratto individui inequivocabilmente nelle sue caratteristiche distintive l azienda oggetto di cessione. E pertanto opportuno precisare i beni che, nonostante il collegamento funzionale all azienda ceduta, rimangono eventualmente invece in capo al cedente. Nella prassi il più delle volte si procede ad una precisa elencazione dei beni oggetto di cessione (sotto forma di inventari, che vengono allegati all'atto di cessione), se non altro per delimitare aree di possibile contenzioso. Solitamente sono previste garanzie: per il pagamento dilazionato del corrispettivo per le eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell attivo per l eventuale contenzioso con l Amministrazione Finanziaria

Il contratto di cessione Rientra nella categoria dei contratti di compravendita della quale condividono la disciplina civilistica: possibilità di risolvere il contratto in caso di apprezzabile diminuzione di valore o inidoneità all uso (artt. 1490 ss. c.c.) Possibilità di apporre la clausola arbitrale per la rapida definizione di un eventuale contenzioso tra le parti Il contratto di cessione deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la pubblicità consente di opporre ai terzi l avvenuto passaggio di proprietà p Il divieto di concorrenza L art. 2557, c.1, c.c., (norma derogabile) dispone che chi aliena l azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall iniziare una nuova impresa, che per l oggetto, l ubicazione ed altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. Si fa riferimento all idoneità, quindi anche al danno solo potenziale. La norma sottende un obbligazione di non fare ed è posta a tutela dell avviamento E oggetto di protezione non solo l area larea dell azienda al momento della cessione, bensì anche le espansioni (oggettive e spaziali) per cui è già stato predisposto un programma o che corrispondono ad una attività già virtualmente compresa nell azienda ceduta. Tale divieto non può essere esteso all'ipotesi di cessione di quote sociali (Cassazione, sent. 23.4.1980, n. 2669).

La successione nei contratti e il recesso L art. 2558, c.1, c.c., stabilisce che, se non è pattuito diversamente, l acquirente dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale. La norma introduce il principio dell automatismo del subentro del cessionario nei contratti relativi all azienda stessa, fatta salva, per giusta causa, lapossibilità di recesso (non retroattivo, secondo la dottrina prevalente) del contraente ceduto, dal momento in cui viene dichiarato. Non occorre il consenso del terzo contraente, richiesto invece dalla regola generale dell art. 1406 c.c.; tuttavia è riconosciuto il diritto di recedere (art. 2558) dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, oggettivamente determinabile. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità sopra prospettata l'alienante è responsabile nei confronti del contraente ceduto per l'eventuale risarcimento del danno. La successione non opera in caso di patto contrario. La successione nei contratti e il recesso La giusta causa: si intende un pregiudizio che il terzo contraente può subire per effetto della cessione (ovvero il contratto non sarebbe stato concluso, o si sarebbe concluso con modalità diverse). In questo caso il terzo contraente deve dimostrare che, se avesse stipulato il contratto con il cessionario, lo avrebbe fatto a condizioni diverse o addirittura non lo avrebbe stipulato. Il principio di subentro nei contratti vale solo per i contratti a prestazioni corrispettive, per i quali le prestazioni non siano interamente adempiute da entrambe le parti; diversamente si hanno, a seconda dei casi, un debito ouncredito dell azienda ceduta, regolato a parte da apposite norme.

La sorte dei crediti L art. 2559 c.c. dispone che, in relazione ai crediti ceduti, la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione; tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede l alienante. È possibile che le parti escludano tutti o parte dei crediti. In mancanza di una specifica pattuizione, ogni credito relativo all'azienda si trasferisce automaticamente al cessionario. Si rileva che è prassi comune elencare nell'atto di cessione i crediti che si trasferiscono ed è indispensabile precisare se, per i crediti ceduti, il cedente assuma o meno una garanzia sugli stessi. La sorte dei debiti L art. 2560 c.c. dispone che l alienante non è liberato dai debiti inerenti all esercizio dell azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Quindi il venditore per il solo fatto di aver alienato l'azienda non è liberato dalle obbligazioni assunte. Il subentro dell'acquirente dell'azienda mediante l'accollo dei debiti (art. 1273 e.e.) richiede il preventivo consenso del creditore. Per salvaguardare l acquirente, dei debiti del ramo o ceduti assieme al ramo risponde anche l acquirente, se risultano: inerenti l'azienda; sorti antecedentemente all'acquisto dell'azienda; evidenziati nelle scritture contabili. Il terzo che voglia far valere le proprie ragioni di credito nei confronti dell acquirente deve dimostrare l iscrizione del debito nei libri sociali. Come già per i crediti è bene elencare nell'atto di cessione anche i debiti in maniera analitica; sarà inoltre opportuno precisare che l'acquirente risponderà solo per i debiti ivi elencati, escludendo la responsabilità solidale per i debiti non specificati.

La successione nei contratti di lavoro I contratti di lavoro (art. 2112 c.c.): in caso di trasferimento d azienda il rapporto di lavoro continua con l acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, co. 1). La norma è inderogabile. Si evidenzia l obbligo in solido di cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (art. 2112, co. 2). L acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa acquirente (art. 2112, co. 3);. Il dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento (art. 2112, co. 1); Il trasferimento dell azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento (art. 2112, co. 4). Per i trasferimenti di aziende con più di 15 dipendenti, sono previsti obblighi informativi nei confronti delle organizzazioni sindacali. Con le procedure dettate dagli artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. I contratti di lavoro Comunicazioni sindacali (art. 47 L. 428/1990) Obbligo di informare le rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima dell operazione, per le aziende con più di 15 dipendenti Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l alienante e l acquirente hanno l obbligo di avviare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione si intende esaurita.

La successione nei contratti di locazione immobiliare I contratti di locazione immobiliare (art. 2558 e 1594, c.1, cc c.c. e eart. 36, L. 27.7.1978, 7 n. 392 in tema di locazione degli immobili): il conduttore può cedere il contratto di locazione o sublocare l immobile, anche senza il consenso del locatore, purché unitamente all intera azienda, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il locatore può opporsi entro 30 giorni e solo per gravi motivi Il locatore può agire nei confronti del cedente solo se il cessionario (nuovo conduttore) risulta inadempiente i (beneficio i della preventiva escussione) Trasferimento della ditta e del marchio Particolari norme sono disposte per il trasferimento della ditta e del marchio. Nello specifico: nel caso di trasferimento della ditta l'art. 2565 c.c. stabilisce che la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. La norma vuole evitare che possa essere ingenerata confusione nei consumatori; nel caso di trasferimento del marchio, l'art. 2573 c.c. dispone che «il marchio può essere trasferito o concesso», e inoltre dispone che «quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda». Il fine della norma è di salvaguardare la funzione distintiva del marchio, prevedendo la possibilità di inganno e di frodi circa la provenienza del prodotto da una costante fonte produttiva.

Il perimetro dell azienda Gli accordi ricognitivi Nella prassi negoziale per trasferire unità aziendali particolarmente complesse, il prezzo di vendita viene fissato il prezzo di vendita sulla base della composizione patrimoniale ad una certa data prevedendo nel contempo la ricognizione entro una scadenza prefissata, all atto dell immissione del cessionario nella effettiva disponibilità dell azienda trasferita. Il prezzo di vendita è così opportunamente conguagliato in relazione alla dinamica patrimoniale nel frattempo intervenuta

Gli accordi ricognitivi Nell atto di cessione viene definito il prezzo con riferimento ad un certo patrimonio netto, ma le parti si accordano nel senso di rettificare il prezzo stesso laddove - alla data dell immissione del cessionario nella gestione dell azienda - il valore del patrimonio stesso risulti effettivamente diverso da quello risultante dall atto iniziale. Qualora risulti una variazione del valore del patrimonio netto trasferito (e quindi del corrispettivo), l inventario sottoscritto dalle parti deve essere registrato entro 20 giorni dalla sua formazione, dando così origine al presupposto per un ulteriore prelievo ai fini dell imposta di registro o, nel caso contrario, all istanza di rimborso (entro 3 anni dal giorno del pagamento). Le valutazioni di cessione

La cessione d azienda : la valutazione Il corrispettivo, pur essendo fortemente influenzato dalla forza contrattuale delle parti, viene determinato sulla base di un bilancio straordinario che valuta l azienda come un insieme coordinato e funzionante, capace di produrre reddito. Si perviene quindi ad un valore economico, differente rispetto al valore risultante dal bilancio d esercizio (capitale di funzionamento) che invece non considera l avviamento in maniera opportuna. La valutazione del complesso aziendale (azienda o ramo d azienda) oggetto di cessione ha prevalentemente finalità interne La normativa civilistica, infatti, non prevede l obbligo della perizia estimativa, ad eccezione dell ipotesi di acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti - art. 2343 bis. Cod. Civ. (concetto di azienda ) - dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. La perizia estimativa L alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato art. 2343 bis c.c. In tal modo si evita l elusione della perizia - prevista per il conferimento d azienda - ove si voglia realizzare il medesimo risultato mediante l immediata cessione dell azienda ad una società neo-costituita.

Bilanci e scritture contabili Le rilevazioni contabili Il trasferimento degli elementi patrimoniali avviene a COSTI e COSTI, dopo le ordinarie scritture di assestamento relative al bilancio intermedio del ramo/azienda oggetto di cessione. Dall unitaria operazione di cessione scaturisce quindi un unico elemento differenziale: una plusvalenza (straordinaria), oppure una minusvalenza (straordinaria)

Le rilevazioni contabili Relativamente alle rimanenze di magazzino, si procede a: 1) assestare le rimanenze finali, sulla base dei principi civilistici del costo e della prudenza 2) registrare l uscita del magazzino, come per tutti gli altri elementi patrimoniali, al valore netto contabile. In tal modo l operazione di cessione non genera alcun risultato operativo: l effetto reddituale rimane correttamente nell area dei componenti straordinari Le scritture contabili della società cedente Diversi VARI CONTI APERTI ALLE PASSIVITA DELL AZIENDA (O RAMO) CEDUTO (inclusi i fondi rettificativi di poste attive) a Diversi. CREDITO V/CESSIONARIO MINUSVALENZA (SE <0).. a VARI CONTI APERTI ALLE ATTIVITA DELL AZIENDA (O RAMO D AZIENDA) CEDUTO a BENI IN RIMANENZA (ES MERCI) C/VENDITE a PLUSVALENZA (SE >0)....

Le scritture contabili della soc.cessionaria Diversi a VARI CONTI APERTI ALLE ATTIVITA DELL AZIENDA (O RAMO) per il valore già al netto dei fondi rettificativi Diversi. MERCI C/ACQUISTI. AVVIAMENTO. a VARI CONTI APERTI ALLE PASSIVITA DELL AZIENDA (O RAMO). a DEBITO V/CEDENTE. LA Esercitazione 55

Le cessioni: esercitazione La CEDI SFA intende cedere a terzi la propria azienda ad eccezione di talune poste evidenziate nel seguito. La cessione ha effetto al 1/7/2008 Si evidenziano, nel seguito, le scritture contabili del cedente e del cessionario 56 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE Situazione contabile alla data del 1/7/2008 CONTI SALDI DARE SALDI AVERE fabbricati 470.000,00 f.do amm. fabbricati 80.000,00 impianti 724.000,00 f.do amm. impianti 214.000,00 mobili e attrezzature 35.000,00 f.do amm.mob.e attrezz. 15.000,00 automezzi 100.000,00 f.do amm. automezzi 20.000,00 clienti 200.000,00 f.do sval. crediti 10.000,00 crediti diversi 11.000,00 cassa 13.000,00 acquisti 700.000,00 spese prest. servizi 50.000,00 retribuzioni 190.000,00 oneri sociali 100.000,00 magazzino c/rim iniz. 280.000,00 spese diverse 10.000,00000 00 oneri finanziari 40.000,00 banche c/c passivo 100.000,00 mutuo passivo 50.000,00 fornitori 145.000,00 debiti per TFR 94.000,00 capitale sociale 200.000,00 riserve 495.000,00 vendite 1.500.000,00 TOTALE 2.923.000,00 2.923.000,00 57

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE La CEDI SFA (cedente) dovrà procedere a: - 1) assestare il risultato infrannuale sulla base del principio di competenza economica; - 2) definire il prezzo di cessione dei beni; - 3) redigere il bilancio di cessione e determinare il valore dell'eventuale avviamento - 4) calcolare la plusvalenza di cessione - 5) chiudere i conti accesi alle attività e alle passività cedute. 58 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 59

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 60 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 61

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 62 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE 1/7-31/12/2008 1/7-31/12/2008 31/12/2008 63

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE L ires contempla la fiscalità corrente (e differita, in caso di rateizzazione della plusvalenza), in misura pari al 27,5% della plusvalenza realizzata 64 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CEDENTE Seguono le scritture (31/12/2008): - chiusura dei conti accesi ai ricavi d esercizio DIVERSI a CONTO ECONOMICO - chiusura dei conti accesi ai costi d esercizio CONTO ECONOMICO a DIVERSI - determinazione del risultato d esercizio CONTO ECONOMICO a UTILE d ESERCIZIO. - chiusura dei conti accesi alle attività S.P.FINALE a DIVERSI - chiusura dei conti accesi al passivo DIVERSI a S.P. FINALE 65

Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CESSIONARIO 66 Le cessioni: LE SCRITTURE DEL CESSIONARIO Magazzino c/acq. 67