Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Documenti analoghi
TITOLO VI Disposizioni relative ai gruppi di imprese. Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla legge delega

Proposte sulla crisi del gruppo. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione Procedure Concorsuali (Presidente R. Rordorf) ALLEGATO E

IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012

CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.)

Economia e Gestione delle Imprese Industriali Avanzato lez. 8-9 il quadro normativo italiano

INDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag.

IL PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.

LA CRISI D IMPRESA VISTA DAL CREDITORE

CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI

INDICE INTRODUZIONE LA CRISI DI IMPRESA E LE RAGIONI DEL DIRITTO FALLIMENTARE. pag. (M. SCIUTO) INDICE DEGLI AUTORI PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv.

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI.

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I LE CRISI D IMPRESA

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche

a cura di VANESSA PESENTI

INDICE-SOMMARIO. Autori... Avvertenze... Prefazione di ANTONIO PIRAS... PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I LE CRISI D IMPRESA

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I GARANZIA PATRIMONIALE E DISCIPLINA DELL IMPRESA IN CRISI

SOMMARIO CAPITOLO II GLI ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE 32

Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

La liquidazione giudiziale

SOMMARIO CAPITOLO I LE MISURE DI ALLERTA E LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE CAPITOLO II

Diritto commerciale I. Lezione del 02/11/2016

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

ART. 64 ATTI A TITOLO GRATUITO ART. 65 PAGAMENTI

SCHEDE ADEMPIMENTI PUBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il volume è aggiornato con le novità normative apportate al concordato preventivo dal c.d. decreto del fare

Il ruolo del Dottore Commercialista e la crisi d impresa

INDICE SOMMARIO. Parte I

Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa

RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (L. 7 Agosto 2012 N. 134)

INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

La relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3 comma L.F.

L'ITER DI UNA RIFORMA A META' DEL GUADO

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. XI CAPITOLO I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI EX ART.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

INDICE GENERALE. Premessa... Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI

CAPO IV - MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI Art. 12 (Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)

INDICE. Prefazione di Renato Rordorf PARTE I PROFILI DELLE PROCEDURE CONCORDATE DELL IMPRESA IN CRISI 1

la crisi di impresa e le soluzioni legislative L istituto...21 Orientamenti...57

PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni generali

INDICE - SOMMARIO. Prefazione... pag. PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Scelta Vincente Formazione. Scelta Vincente

LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

PRONTUARIO ADEMPIMENTI PUBBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

LINEE GUIDA DELLA RIFORMA FALLIMENTARE ED EFFETTI SULL ATTIVITA DEL PROFESSIONISTA

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

Indice. Ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI)

Il concordato di gruppo

47 1. Lo stato d insolvenza La manifestazione dell insolvenza: gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori

PROCEDURE CONCORSUALI

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Lo stato di pre-crisi e di crisi dell impresa

La Crisi dell Impresa Commerciale

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCI

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO

Circolare N. 154 del 09 Novembre 2016

2012 Decreto Sviluppo Emanazione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento permangono alcuni dubbi e perplessità:

La liquidazione dell attivo e le azioni di ripristino del patrimonio

CRISI D IMPRESA E DIRITTO FALLIMENTARE Gestione della Crisi Economico-Finanziaria e della Procedura Fallimentare

Procedure concorsuali e responsabilità del professionista

Premessa...» 5 Presentazione...» 7

INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA

CODICE DELLA CRISI E DELL INSOLVENZA

1. Interruzione dell attività, esercizio provvisorio fallimentare e danno arrecato

INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO I. I patrimoni dedicati. 2. Patrimonio separato, patrimonio di destinazione e patrimonio autonomo.

DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

L' amministrazione controllata

CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012,

CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

INDICE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO... 5

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

DIRITTO FALLIMENTARE

Ristrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica

INDICE. 1 I rapporti giuridici pendenti nel fallimento

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA CRISI DI IMPRESA

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

TRIBUNALE DI LIVORNO sezione fallimentare

Newsletter del

18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105

PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL INSOLVENZA. Roma Via dei Due Macelli, 47 Telefono: Fax:

IL PROFESSIONISTA NELLA RIFORMANDA DISCIPLINA DELLA CRISI D IMPRESA E DELL INSOLVENZA

NOTE DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INSOLUTI

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1

GRUPPO IVA. Novità introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016)

Corso di Alta Formazione in. Crisi d impresa e sue possibili soluzioni. Programma

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ARTT Alberto Zorzi

Concordato in bianco e obblighi informativi

Transcript:

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI Disposizioni relative ai gruppi di imprese dott.ssa Fabiola Di Francesco Pescara, 16 maggio 2019 Sede ODCEC di Pescara

GRUPPI DI IMPRESE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Nella realtà imprenditoriale: fenomeni di società tra loro collegate sotto il profilo gestionale ed economico La crisi investe molte (tutte) le società facenti parte di un gruppo La Legge Fallimentare non considerava i gruppi d imprese, se non limitatamente alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: L. 95/1979 Legge Prodi D.Lgs 270/1999 Prodi bis Codice della Crisi d Impresa -Titolo VI artt. 284-292

Art. 2 C.c.i. Definizione «I Gruppi d Impresa» h) «gruppo di imprese»: l insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

Codice della Crisi d Impresa delinea due alternative: i) Coordinamento tra le procedure avviate separatamente; ii) Instaurazione di unica procedura per le imprese del gruppo Requisito di valutazione: maggior soddisfazione per i creditori Codice della Crisi d Impresa introduce un unitaria disciplina per l accesso agli strumenti di risoluzione della crisi: 1. Concordato preventivo 2. Accordo di ristrutturazione dei debiti 3. Piano attestato di risanamento 4. Liquidazione giudiziale

CONCORDATO ED ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO Art. 284 C.c.i. Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo Presentazione di un unica domanda d accesso alle procedure di: i) concordato preventivo (art. 40 C.c.i.) ii) accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57,60,61 C.c.i.). Piani o accordi reciprocamente collegati e interferenti Art. 284, comma 5,C.c.i.: proporre piani attestati di risanamento ovvero più piani tra loro collegati contenenti i requisiti di cui all art. 56 C.c.i. che assicurino il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ciascuna Impresa.

Semplificazione: Trattazione dinanzi un unico tribunale individuato in base a criteri c.d. certi e volti ad eliminare possibili distorsioni Art. 27 C.c.i. Competenza per materia Imprese in amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione: Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese -art. 1 D.lgs. 168/2003- Altri procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza: Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Art. 286 C.c.i. Competenza per territorio Imprese del gruppo hanno il proprio Comi nella medesima circoscrizione: Tribunale di tale circoscrizione Imprese del gruppo con Comi in circoscrizioni differenti: Tribunale della circoscrizione in cui ha il centro degli interessi principali della società, ente o persona fisica che esercita l attività di direzione e coordinamento o che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all ultimo bilancio approvato

Art. 284, comma 4, C.c.i. La domanda di accesso alla procedura dovrà contenere: illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti; informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese; il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497- bis C.c.; bilancio consolidato di gruppo Art. 285, comma 1 e 2, C.c.i. Possibilità di continuare talune imprese del gruppo e/o di liquidarne altre. Operazioni infragruppo con il trasferimento di risorse tra le varie società sempre nel rispetto del maggior soddisfacimento dei creditori e con la condizione che un professionista indipendente ne attesti l importanza di tali operazioni ai fini della continuazione dell attività

Art. 286 C.c.i. Procedura Tribunale competente al momento dell accoglimento della domanda: nomina un unico Giudice Delegato nomina unico Commissario il quale potrà, altresì chiedere alle autorità competenti informazioni per accertare l esistenza di collegamenti di gruppo. dispone unico fondo spese di giustizia (fermo restando che i costi saranno ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione alle masse attive). I creditori -eventualmente suddivisi per classi- con esclusione delle società infragruppo votano contestualmente ma separatamente la proposta. Il concordato risulta approvato in caso di approvazione delle proposte concordatarie delle singole imprese secondo le maggioranze previste dall art. 109 C.c.i. Impossibilità di risoluzione, ad omologa avvenuta, quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, salvo il caso risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Art. 287 - Liquidazione giudiziale di gruppo «Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.» Requisiti territoriali nella liquidazione: tutte le imprese del gruppo hanno il proprio Comi nella medesima circoscrizione: Tribunale di tale circoscrizione; imprese del gruppo hanno il proprio Comi in circoscrizioni giudiziarie diverse: Tribunale dove è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale; se la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato in relazione al Comi della società o ente o persona fisica che esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

Unico Giudice Delegato Unico Curatore Differenti Comitati dei Creditori Compiti del curatore: i) indicare nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell art. 213 C.c.i. le modalità di liquidazione delle singole imprese; ii) quando ravvisa l'insolvenza di un impresa del gruppo, non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, segnare tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza.

Il Curatore è legittimato ai sensi dell art. 290 C.c.i. ad ottenere l annullamento delle operazioni infragruppo: atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, senza l onere della prova consilium fraudis dell impresa beneficiaria; esperire azione revocatoria (ex art. 166 C.c.i.) nei confronti di altre imprese del gruppo con il raddoppio dei tempi previsti; esercitare azioni di responsabilità ex art. 2497 C.c. nei confronti dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento; proporre le denunce di cui all art. 2409 C.c. nei confronti di amministratori e sindaci delle imprese del gruppo (anche non assoggettate alla procedura) I crediti che la società, l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori -Art. 292 C.c.i.-

SINGOLE PROCEDURE DI GRUPPO Il Codice della crisi d impresa consente alle Imprese del gruppo anche di ricorrere individualmente a strumenti di gestione della crisi. Art. 288 C.c.i.: Obblighi informativi e di cooperazione tra organi della procedura riguardanti imprese di un medesimo gruppo Art. 289 C.c.i.: Domanda di accesso ad una procedura da parte di una società del gruppo dovrà contenere: i) informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese; ii) iii) indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile; bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. Inoltre, ciascun curatore sarà legittimato alla richiesta di informazioni alle autorità competenti (CONSOB).

Grazie dell attenzione!