La SICAF mobiliare principali profili fiscali. Avv. Enrico Pauletti. Milano, 25 marzo 2015



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La SICAF mobiliare principali profili fiscali Avv. Enrico Pauletti Milano, 25 marzo 2015 1

Premessa - Introduzione della SICAF Introduzione con il D. Lgs. n. 44/2014 di recepimento della Direttiva AIFM nel nostro ordinamento della figura della società di investimento a capitale fisso (c.d. SICAF ) mediante (i) inclusione nella definizione di OICR (art. 1, comma 1, lett. l) del TUF) quali i fondi comuni di investimento, le SICAV e le SICAF e (ii) previsione di una specifica definizione di SICAF OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (art. 1, comma 1, lett. i-bis) del TUF) Revisione dei limiti alla riserva di attività propria della gestione collettiva del risparmio, prevedendo che: L esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE, e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano (art. 32-quater, comma 1 del TUF) Conseguentemente, i veicoli societari di investimento (c.d. Investment Company) precedentemente utilizzati per attività riconducibili nell ambito della riserva di attività devono, a seguito della riforma, adottare le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari per conformarsi alla Direttiva AIFM

Premessa - Introduzione della SICAF In particolare, la SICAF, in quanto FIA volto all esercizio dell attività di gestione collettiva del risparmio, si caratterizza per la presenza degli elementi illustrati nel documento ESMA/611/2013; essenzialmente: organismo di investimento collettivo raccolta del risparmio pluralità di investitori politica di investimento predeterminata Per espressa previsione normativa (art. 32-quater, comma 2, del D. Lgs.), le nuove disposizioni non trovano applicazione in capo tra l altro alle società di partecipazione finanziaria, ossia alle società il cui scopo essenziale è la realizzazione di strategie imprenditoriali finalizzate alla crescita di valore nel lungo periodo degli investimenti e che non prevedono il disinvestimento delle partecipazioni. operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell Unione europea; oppure non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari.

Premessa - Introduzione della SICAF Le società di investimento che, nella sostanza, presentano tali caratteristiche devono adeguarsi alle nuove previsioni regolamentari adattando il loro statuto e trasformandosi in SICAF (al riguardo, il termine inizialmente previsto dall art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 44/2014 è stato rinviato al 31.12.2014 e quindi successivamente prorogato al 30.4.2015). A seguito della pubblicazione dei provvedimenti attuativi (che hanno previsto lo slittamento del termine per alcuni adempimenti al 31.12.2015) sarà ora possibile procedere alla trasformazione ovvero agli altri adeguamenti ritenuti necessari. L introduzione delle SICAF, quali OICR di diritto italiano, determina importanti effetti fiscali sia (i) strutturali, relativi alla fiscalità applicabile al veicolo e ai suoi partecipanti che (ii) transitori, relativi agli effetti fiscali della eventuale trasformazione in SICAF delle ordinarie società di investimento

Aspetti fiscali strutturali La fiscalità della SICAF Il regime fiscale applicabile alle SICAF (mobiliari) è quello proprio delle SICAV La SICAF (in quanto OICR residente nel territorio dello Stato) è soggetto passivo IRES quale ente non commerciale (ai sensi dell art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR) La SICAF mobiliare (sempre in quanto OICR), tuttavia, se istituita in Italia (e perciò quivi residente ai fini fiscali) e se soggetta a vigilanza prudenziale è esente da IRES (ai sensi dell art. 73, comma 5-quinquies del TUIR) la maggior parte dei redditi di natura finanziaria percepiti non sono soggetti a ritenuta (la SICAF è lordista ). Solo su alcuni proventi la ritenuta è applicata a titolo di imposta La SICAF è soggetto passivo IRAP (art. 3 del D. Lgs. n. 446/1997) che liquida su un imponibile dato dalla differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori

Aspetti fiscali strutturali La fiscalità della SICAF Rilievi particolari riguardano la residenza fiscale degli OICR (e quindi della SICAF) Criteri di residenza delle società e degli enti soggetti ad IRES (art. 73, comma 3, del TUIR) Sede legale Sede dell amministrazione Oggetti sociale Il presupposto deve essere verificato per la maggior parte del periodo di imposta. E sufficiente che si verifiche uno solo dei presupposti. Criterio della residenza degli OICR (art. 73, comma 3, del TUIR) Luogo della istituzione Il caso della SICAF (OICR societario) Sempre in tema di residenza è stato chiarito (circ. 21/E del 2014) che la gestione in Italia di una SICAF di diritto estero non implica l attrazione in Italia della residenza dell OICR né la sussistenza in Italia di una S.O. della SICAF estera Allo stesso modo, in caso di gestione di una SICAF italiana da parte di un gestore estero, ciò non dà luogo di per sé la sussistenza di una S.O. in Italia della società di gestione estera

Aspetti fiscali strutturali La fiscalità dei soci della SICAF I soci della SICAF sono soggetti alle disposizioni tributarie relative ai redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR nonostante la SICAF sia costituita nella forma della società per azioni; non risultano dunque applicabili ai soci della SICAF le nome relative ai redditi derivanti dalla partecipazione in società di capitali soggette a IRES (i.e. dividendi/plusvalenze). Inapplicabilità del regime della participation exemption in sede di cessione della partecipazione (circolare n. 36/E del 2004) Ai sensi dell art. 26-quinquies del DPR n. 600/1973 sui proventi derivanti dalla partecipazione alla SICAF (non immobiliare) fiscalmente residente in Italia si applica una ritenuta del 26% La ritenuta è applicata dalla SGR (in caso di gestione esterna) o dalla SICAF (in caso di gestione interna) ovvero dai soggetti incaricati della negoziazione delle azioni, per il caso di utili realizzati in sede di cessione, riscatto o liquidazione delle azioni. Nel caso di SGR estera la ritenuta è applicata dalla stessa o da un rappresentante fiscale da essa nominato (circ. 21/E/2104) La ritenuta è applicata a titolo di imposta nel caso di persone fisiche residenti non titolari di redditi d impresa e per i soggetti esclusi o esenti dall IRES, nonché nel caso di soggetti residenti in Paesi «black list»; a titolo di acconto nel caso di imprenditori individuali, società di persone, società di capitali (in questa fattispecie, i soci includono il provento nel loro imponibile, scomputando la ritenuta pagata a titolo di acconto). La ritenuta non è applicata sui proventi realizzati dai partecipanti non residenti in Italia e residenti in un Paese incluso nella white list nonché nei confronti di altre tipologie di investitori istituzionali

Aspetti fiscali di diritto transitorio TRASFORMAZIONE La riconducibilità di una Investment Company tra le SICAF, che ne comporti l'adeguamento ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 44/2014, determina il passaggio al regime fiscale proprio degli enti non commerciali, con la conseguente "decommercializzazione" delle attività, alla stregua di quanto previsto dall'art. 171, comma 1, del TUIR in tema di trasformazione eterogenea Conseguentemente, i beni relativi all'impresa posseduti dalla società (commerciale) trasformanda (solo fiscalmente, in ente non commerciale, a seguito dell autorizzazione da parte di Banca d Italia) si considereranno realizzati in base al loro valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR (con applicazione della Pex se ne ricorrono i presupposti) Da quanto precede, deriva che, in assenza di un intervento legislativo di diritto transitorio, che disciplini il passaggio al nuovo regime, in capo alla SICAF è ragionevole ritenere trovino applicazione le ordinarie disposizioni previste dal TUIR relative agli atti di realizzo a titolo oneroso degli strumenti finanziari facenti parte dell'attivo patrimoniale, tra cui l'art. 87 del TUIR con riferimento alle plusvalenze delle partecipazioni che possiedono i requisiti per la participation exemption, nonché quelle che prevedono l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse

Aspetti fiscali di diritto transitorio CONSOLIDATO La trasformazione in ente non commerciale determina la cessazione del (eventuale) regime di tassazione consolidata a cui il veicolo partecipi in qualità di consolidata (ovvero l'interruzione integrale del regime di tassazione ove il veicolo rivesta il ruolo di consolidante) con possibili effetti rilevanti in relazione alla attribuzione delle perdite fiscali apportate al consolidato SOCI Il regime transitorio produce effetti di rilievo anche in capo ai soci. È infatti previsto che, in caso di trasformazione eterogenea, le riserve di utili ante trasformazione siano considerate distribuite, e quindi assoggettate a tassazione nei confronti dei soci, con il regime degli utili da partecipazione in società soggette all'ires, se non iscritte in bilancio con indicazione della loro origine (cfr. art. 171, comma 1, TUIR). Tra le riserve di utili oggetto di specifica indicazione nel primo bilancio della SICAF (e conseguente trattamento come riserve di utili assoggettate a IRES) dovrebbero altresì essere inclusi gli utili che il veicolo di investimento consegue per effetto del realizzo virtuale a valore normale dei beni (tipicamente strumenti finanziari), avuto presente che anche tali utili, seppure figurativi, sono conseguiti in regime di impresa, con l'effetto che la loro distribuzione deve essere assoggettata a tassazione secondo il regime tipico degli utili da partecipazione.

Aspetti di diritto transitorio Distribuzioni di utili, tratti da riserve formate prima della trasformazione, eseguite dopo la trasformazione. Dubbi su: applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prevista dall'art. 47, comma 1, TUIR presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve formatesi ante trasformazione rispetto ai risultati conseguiti successivamente Questioni di ancor più difficile soluzione de iure condito si pongono relativamente al caso in cui, successivamente alla trasformazione, si verifichino atti di realizzo delle azioni della SICAF, atteso che l'art. 171 TUIR non contiene alcuna disposizione che preservi l'applicazione del regime applicabile alle plusvalenze/minusvalenze da partecipazioni in società soggette all'ires per la parte di plusvalore/minusvalore generato in regime di impresa a seguito della trasformazione oggetto di cessione sarebbero quote di OICR (anziché azioni o strumenti finanziari ad esse assimilati), sicché l'intera plusvalenza potrebbe essere considerata imponibile ai fini IRES (e in taluni casi ai fini IRAP) per il suo intero ammontare Possibilità di rifarsi, per i principi, alla disciplina dettata per il caso delle SIIQ (peraltro solo parzialmente soddisfacente)?