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PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo

La legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, modificato dalla l. 267 del 2012 Ambito: tale procedure trova applicazione laddove le situazioni non sia soggette o assoggettabili alla procedura fallimentare o alle altre procedure concorsuali. Questo nuovo strumento non è alternativo alle procedure di cui al r.d. 267/42, perché ha proprio un ambito di applicazione diverso.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO: è lo stato di sovraindebitamento del debitore. Definizione (art. 3): quella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltá di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacitá ad adempierle regolarmente.

La procedura si applica al debitore e al consumatore Def.: consumatore è la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attivitá imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ruolo fondamentale è svolto dagli organismi di composizione della crisi (art. 15), e possono essere: - Enti pubblici, con particolari requisiti e determinati dal Ministero giustizia - Organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato - Segretariato sociale - Ordini professionali (avvocati, commercialisti etc)

Funzioni dell organismo di conciliazione 1) assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione 2) verifica la veridicita dei dati contenuti nella proposta nei documenti allegati 3) attesta la fattibilitá del piano 4) esegue le pubblicitá ed effettua le comunicazioni a mezzo pec disposte dal giudice 5) quando disposto dal giudice, l organismo svolge le funzioni di liquidatore 6) puó svolgere la funzione di gestore per la liquidazione

Gli strumenti della composizione Il debitore puó avvalersi solo dell accordo, mentre il consumatore dell accordo e del piano Il debitore puó proporre ai creditori, con l ausilio dell organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che: - deve assicurare il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili - deve prevedere scadenze e modalitá di pagamento dei creditori Il consumatore puó proporre ai creditori un accordo, con le caratteristiche prima enunciate, oppure puó presentare un piano

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: 1) è soggetto a procedure concorsuali diverse 2) ha giá fatto ricorso, nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 3) ha subito per cause a lui imputabili, l impugnazione dell accordo, o la revoca dell omologazione 4) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale

La proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri La proposta viene depositata presso il tribunale del luogo dove vi è la residenza/o sede principale il debitore; per il consumatore vale la regola della residenza La proposta entro 3 gg deve essere presentata all agente della riscossione e agli uffici fiscali Deve essere depositato con la proposta anche l elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, attestazione di fattibilita del piano, elenco spese proprie e della famiglia, scritture contabili ultimi 3 anni.

Alla proposta di piano è allegata una relazione dell organismo di composizione della crisi. Il giudice puó concedere un termine perentorio non superiore a 15gg per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti Il giudice previa verifica della sussistenza dei requisiti fissa immediatamente con decreto l udienza. Ai fini dell omologazione è necessario che l accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il 60% Risolte eventuali contestazioni, il giudice omologa l accordo e ne dispone la pubblicazione

L accordo cessa di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente entro 90gg dalle scadenze il pagamento L accordo è revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni die creditori. Il giudice provvede d ufficio con un decreto che è reclamabile. L accordo è risolto se interviene la dichiarazione di fallimento del debitore.

Il piano del consumatore Se la proposta del consumatore soddisfa tutti i requisiti, il giudice, verifica l assenza di atti in frode ai creditori, e fissa immediatamente con decreto l udienza, disponendo la pubblicitá per i creditorti. Se il piano supera la fattibilitá, se si esclude che il consumatore aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, il giudice omologa il piano. Il piano viene revocato se il consumatore non esegue integralmente i pagamenti dovuti, se risultano compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Rimedi dei creditori I creditori hanno 2 rimedi nei confronti dell accordo: 1) l azione di annullamento 2) la risoluzione Il tribunale su istanza del creditore puó annullare l accordo quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o sottratta o dissimulata parte dell attivo. Entro 6 mesi dalla scoperta Ciascun creditore puó chiedere la risoluzione dell accordo se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall accordo o se l esecuzione dell accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

La liquidazione del patrimonio In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore puó chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. La domanda è proposta al tribunale del luogo di residenza o della sede principale, vanno allegati l inventario dei beni e una relazione dell organismo di composizione della crisi, e se ne da notizia all agente della riscossione e agli uffici fiscali La domanda è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Il legislatore ha disciplinato l ipotesi di conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in liquidazione. La conversione è pronunciata con decreto dal giudice su istanza dle debitore o di uno dei consumatori nelle seguenti ipotesi: - annullamento dell accordo o cessazione degli effetti dell omologazione -cessazione dell accordo o revoca - cessazione del piano o revoca - risoluzione dell accordo

Il giudice se la domanda soddisfa i requisiti e verificata l assenza di atti inf rode ai creditori negli ultimi 5 anni dichiara aperta la procedura di liquidazione e con decreto: 1) Nomina il liquidatore 2) Dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari 3) Stabilisce le forme di pubblicita della procedura 4) Ordina la consegna o rilascio dei beni del patrimonio di liquidazione La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e per 4 anni successivi alla domanda.

Il liquidatore verifica l elenco dei creditori e l attendibilita della documentazione, forma l inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori che possono partecipare alla liquidazione attraverso una domanda di partecipazione da proporre con ricorso. Il liquidatore esamina le domande e predispone progetto di stato passivo e lo comunica ai creditori; in assenza di osservazioni il liquidatore approva lo stato passivo; altrimenti predispone un nuovo progetto. Il liquidatore deve elaborare un programma di liquidazione che deve assicurare la ragionevole durata della procedura, prima del completamento della procedura deve informare il debitore, i creditori e il giudice. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazioni il tribunale con cedreto dichiara la chiusura della procedura

Ricorrendo alcuni requisiti il debitore puó essere ammesso alla liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile.