Parma, 14 gennaio 2016. OGGETTO: Lavoro dipendente all estero di un pilota di aerei residente in Italia



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 123/E

Profili fiscali dei rapporti di lavoro all estero

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 471/E QUESITO

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

RISOLUZIONE N. 248/E

La residenza delle persone fisiche nei rapporti Italia Svizzera Castellanza, 25 novembre 2008

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 117/E

TRASFERIMENTI DI RESIDENZA NEI PAESI CONSIDERATI «PARADISI FISCALI» FISCO E TRIBUTI

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Servizio INFORMATIVA 730

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 76/E QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 110/E

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Restando a disposizione per l approfondimento dei casi concreti, porgiamo i migliori saluti.

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

Servizi generici B2B. Le circostanze rilevanti

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

RISOLUZIONE N. 67/E QUESITO

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015

Residenza by investment. Guido Ascheri ragioniere commercialista in Londra e Nizza

RISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008

RISOLUZIONE N. 236/E

Indagini bancarie aperte a tutti.

News per i Clienti dello studio

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORDINE DEL GIORNO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

Onlus ed enti non commerciali

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Roma, 30 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Fiscal News N La gestione degli immobili esteri in UNICO La circolare di aggiornamento professionale

Ministero dell Interno

STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

Roma, 28 gennaio 2009

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

Circolare Informativa n. 2/2013

Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

(Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

CAPITOLO II GLI INTERESSI PASSIVI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Compensi per incarichi amministrativi ricoperti da lavoratori dipendenti all estero

Roma, 22 ottobre 2001

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

730, Unico 2015 e Studi di settore

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

CIRCOLARE N. 11 /E INDICE. Premessa Redditi dell anno Determinazione dell imposta sostitutiva...4

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

Oggetto: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 5/E dell 11 Marzo 2013: rapporto tra IMU e imposte sui redditi - chiarimenti

RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO

Transcript:

CIRCOLARE DI STUDIO 4/2016 Parma, 14 gennaio 2016 OGGETTO: Lavoro dipendente all estero di un pilota di aerei residente in Italia La circolare esamina il trattamento fiscale dei redditi percepiti da una persona fisica residente in Italia per attività di lavoro dipendente prestata a favore di una compagnia aerea straniera, in qualità di pilota. Oltre alla normativa italiana contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) che prevede, quale regola generale, che vengano assoggettati a tassazione in Italia tutti i redditi sia italiani che esteri prodotti da una persona fisica residente in Italia, occorre esaminare le convenzioni contro le doppie imposizioni per verificare se, per la particolare tipologia di reddito in esame (reddito prodotto all estero da un pilota di aerei) siano previste norme particolari. Prima di esaminare il caso in esame, tuttavia, si ritiene utile ricordare che, come regola generale, in caso di doppia imponibilità del medesimo reddito (tassato sia in Italia in quanto paese di residenza del contribuente che all estero in quanto paese di produzione del reddito), la normativa italiana permette di attenuare gli effetti negativi della doppia tassazione, prevedendo il cosiddetto meccanismo del credito d imposta, che consente al contribuente italiano di scomputare dalle imposte italiane le imposte pagate all estero sullo stesso reddito. Inoltre, qualora sia operante una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l Italia e il paese nel quale viene prodotto il reddito, la norma contenuta nella Convenzione prevale su quella nazionale. In materia di redditi da lavoro dipendente, l articolo 15 del Modello OCSE delle Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni (al quale rimandano le principali Convenzioni stipulate dall Italia) prevede, al paragrafo 1, che gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato (Italia) riceve in corrispettivo di un attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell altro Stato (nel nostro esempio utilizziamo come stato estero la Francia). Se l attività è quivi svolta (Francia), le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato (Francia) 1

La regola generale, quindi, è che il reddito da lavoro dipendente è tassato (soltanto) nel paese di residenza (Italia), a meno che non sia prodotto nello stato estero (Francia), nel quale caso viene tassato (anche) in quest ultimo stato (Francia). A questo proposito, la locuzione anche, ancorché non espressamente indicata nel testo della Convenzione si desume dai principi di interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni contenuti nel commentario al modello OCSE e dalla circostanza che, mancando la locuzione soltanto, i redditi di lavoro dipendente prodotti all estero non sono tassati esclusivamente nello Stato estero (Francia) ma anche nello Stato di residenza del contribuente (Italia). Tale conclusione, peraltro, è coerente con la normativa interna in base alla quale la tassazione nello Stato in cui è svolta l attività di lavoro (Francia) non preclude l eventuale tassazione nello Stato di residenza (Italia) del dipendente (artt. 3 e 51 del Tuir). L articolo 15 del Modello OCSE prosegue poi, al paragrafo 2, affermando che nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato (Italia) riceve in corrispettivo di un attività dipendente svolta nell altro Stato (nel nostro esempio, continuiamo ad utilizzare come stato estero la Francia) sono imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se: a) il beneficiario soggiorna nell altro Stato (Francia) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell altro Stato (Francia), e c) l onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell altro Stato (Francia). Nello specifico, il citato comma 2 dell articolo 15 della Convenzione intende evitare la doppia tassazione in tutti quei casi in cui l attività di lavoro dipendente prestata all estero dal contribuente italiano ha natura transitoria. In questo senso, infatti, la Convenzione esclude espressamente la tassazione nello stato estero (Francia) in tutti quei casi in cui il contribuente italiano, pur lavorando nello stato estero (Francia), vi soggiorna per meno di 183 giorni nell anno solare e non ha, come datore di lavoro, un impresa (Francese) residente in quello stato. L esenzione prevista dal comma 2 si potrebbe prestare, tuttavia, a facili elusioni nel caso di attività da lavoro dipendente prestate da piloti di aerei, a motivo delle particolari modalità di esercizio dell attività prestata: considerato il tempo passato in volo, infatti, è facile eludere il tetto dei 183 giorni e, analogamente, il reddito potrebbe venir fittiziamente pagato da una società residente in uno stato diverso da quello in cui il dipendente ha la propria base operativa. A tal fine, all articolo 15 del Modello OCSE è stato inserito il paragrafo 3 che, superando il paragrafo 2, affronta in maniera specifica la questione connessa all individuazione dello Stato in cui debba essere tassato il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui questo venga percepito da un pilota di aeromobili in traffico internazionale che presta il proprio 2

servizio per una compagnia aerea estera. In particolare, il paragrafo in questione stabilisce che: Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo ( ) di aeromobili ( ) utilizzati in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell impresa (Francia). Ad un primo esame, l interpretazione della norma potrebbe non essere agevole e, anzi, ha indotto più di un commentatore a leggere il paragrafo 3 nel senso di escludere a tassazione in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti all estero (Francia) da un contribuente Italiano che lavora per una compagnia straniera (Francese). Si vuole invece, in questa sede, proporre una lettura differente, più restrittiva: poiché, infatti, la parte finale del paragrafo 3, è strutturata in maniera del tutto identica a quella del paragrafo 1 del medesimo articolo 15, si ritiene che le medesime conclusioni a cui si è giunti per il paragrafo 1 valgano anche per il paragrafo 3; in particolare, questo significa che, mancando nel paragrafo 3 la locuzione soltanto il reddito da lavoro dipendente prodotto da un pilota di aeromobili per voli internazionali, fiscalmente residente in Italia che svolge la propria attività come dipendente di una compagnia aerea estera (Francese), sia tenuto a dichiararne il reddito sia in Italia che nello stato estero (Francia). Per evitare la doppia imposizione, il contribuente italiano potrà poi dedurre dalle imposte liquidate in Italia (calcolate sulla base del proprio reddito mondiale ), l imposta pagata in Francia. Ovviamente, l assoggettamento sia in Italia che all estero sussiste solo nel caso in cui il lavoratore continui a mantenere il proprio status di contribuente italiano. Può, infatti, accadere che, per effetto del lavoro prestato all estero, il soggetto italiano finisca con il perdere la residenza (fiscale) italiana, trasferendo all estero, oltre che la residenza anagrafica, anche il centro dei propri interessi e affari. Non è infrequente, infatti, il caso in cui il lavoratore chiamato a lavorare all estero si trovi a spostare nel paese ove presta l attività lavorativa sia la residenza anagrafica (per ovvie ragioni logistiche) che il centro dei propri interessi e affari: abitazione, famiglia, utenze e investimenti che andrebbero così a sommarsi al fatto di avere, nello stato estero, il proprio datore di lavoro. In tale situazione è legittimo interrogarsi se il la persona fisica continui a mantenere il proprio status di soggetto fiscalmente residente in Italia o non venga invece a configurarsi uno spostamento della residenza fiscale nel nuovo stato estero. A questo riguardo, è necessario premettere che, secondo la normativa italiana, ai fini delle imposte sul reddito si considerano fiscalmente residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. 3

I tre criteri per la determinazione della residenza fiscale sono dunque i seguenti: iscrizione nell anagrafe dei residenti; domicilio (luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi); residenza (luogo in cui la persona ha la dimora abituale). Essendo tali requisiti tra loro alternativi, è sufficiente che si verifichi anche uno solo di essi per la maggior parte del periodo d imposta, affinché un soggetto si qualifichi come fiscalmente residente in Italia. Ad esempio, la sola cancellazione dall Anagrafe della popolazione residente e l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE) non costituisce elemento determinante al fine di escludere il domicilio o la residenza in Italia; domicilio e residenza possono essere desunti con qualsiasi mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici nel caso in cui il cittadino mantenga la sede dei suoi affari ed interessi in Italia. Tra i diversi elementi utili a comprovare l effettivo trasferimento all estero della residenza e del domicilio vi sono: la sussistenza della dimora abituale nel paese estero, sia personale che dell eventuale nucleo familiare; lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese d immigrazione; fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari pagati nel Paese estero; l assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.; la mancanza in Italia di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. Nel caso in cui, attraverso la normativa interna non si riesca a chiarire lo Stato di residenza di un soggetto, l articolo 4 del Modello OCSE prevede le c.d. tie-breaker rules ovvero un elenco di test che applicati in successione progressiva consentono di stabilire in quale Stato il contribuente debba considerarsi residente. La disposizione individua i seguenti criteri: abitazione permanente; centro degli interessi vitali; soggiorno abituale; nazionalità; accordo tra le autorità competenti dei due Paesi contraenti. 4

Tali fattori devono essere applicati secondo l ordine in cui sono elencati, che rappresenta, pertanto, un vero e proprio ordine gerarchico quindi, si dovrà terminare la propria ricerca della residenza non appena uno dei test ottiene un risultato positivo. Considerata la complessità della materia, si suggerisce di contattare lo Studio per ogni approfondimento circa la corretta applicazione delle norme in commento. Federico Bottrighi Luca Montali 5