Novità fiscali del 17 settembre 2007. In evidenza: risarcimenti alle imprese danneggiate: si tassano nel periodo d'imposta in cui ne è certa l'esistenza ed è quantificabile l'importo di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 16 settembre 2007 1) TFR: L INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2007 L ISTAT ha reso noto che l indice dei prezzi al consumo per il mese di agosto 2007 è pari a 130,4 punti. L incidenza percentuale della differenza rispetto all indice in vigore al 31 dicembre 2006 è pari a 1,557632. Il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell 1,5% annuo. Per conseguenza l indice di rivalutazione del TFR relativo al mese di agosto 2007 è risultato pari a 2,168224. 1
2) DETRAZIONE IVA SULLA RIVENDITA DELL AUTO: CIRCOLARE DI ASSONIME Nella rivendita di auto con Iva detratta al 40%, spetta, comunque, una corrispondente riduzione della base imponibile. Lo ha sostenuto l Assonime, con la circolare n. 51/2007, nella quale viene spiegato che tale assunto, in atto non è previsto in maniera esplicita dal nostro sistema fiscale, ma che, comunque, si può desumere dalle regole comunitarie, per cui è già applicabile anche nel nostro paese. Tra l altro, il problema delle rivendite di auto costituisce un autentico ostacolo sulla presentazione delle istanze di rimborso IVA delle autovetture, a tal fine l Assonime ha chiesto un chiarimento ufficiale sul significato da attribuire alle istruzioni al modello, che prevedono l applicazione dell Iva sull intero prezzo, anche in caso di detrazione al 40%. Secondo l Assonime, tali indicazioni vanno limitate alle vendite effettuate fino al 13.9.2006, mentre per quelle successive si dovrebbero applicare i principi generali, che dispongono un abbattimento corrispondente a quello operato in sede di detrazione. Tutto ciò a ridosso di pochi giorni dalla scadenza prevista per la presentazione dell istanza di rimborso dell IVA sulle auto: Il 20.09.2007. 3) REGIONE SICILIA: L ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E AUMENTATA 2
ALL 1,4% Per l anno d imposta 2007, in Sicilia, l addizionale regionale IRPEF resta elevata all 1,4%. Lo ha comunicato l Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Sicilia, precisando anche che, per il 2007, l IRAP va calcolata maggiorando, di un punto percentuale, l aliquota, ordinaria o ridotta, eccettuati comunque i regimi di esenzione, e che per le amministrazioni pubbliche rimane invariata l aliquota dell 8,5%. (Comunicato 07/09/2007 Assessorato Bilanci e Finanze Regione Sicilia) 4) AGEVOLAZIONI AREE SVANTAGGIATE: GLI IMMOBILI STRUMENTALI VANNO ESCLUSI DAGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI La previsione, contenuta nell art. 1, commi 271-279, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), consistente nel credito d imposta rivolto sugli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate, non può essere estesa anche agli immobili strumentali all attività produttiva. Ciò poiché questi beni costituiscono beni infissi al suolo, esclusi dall art. 1, comma 273, dal novero degli impianti agevolabili. 3
Per modificare tale previsione (inclusione, tra i beni agevolabili, anche degli immobili) occorre la preventiva notifica alla Commissione europea della modifica dell aiuto, secondo quanto previsto dall ordinamento comunitario. Lo ha chiarito il Ministero dell Economia e delle finanze, in risposta all interrogazione parlamentare n. 3-00886/2007. Tale ministero ha inoltre precisato: I tempi dell iter per il rilascio dell autorizzazione della Commissione europea: La pronuncia definitiva sull agevolazione si potrà avere solo dopo l approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, notificata alla stessa Commissione europea il 12.6.2007; Riguardo, infine, la necessità di sospendere l agevolazione in attesa dell autorizzazione della Commissione europea, l art. 1, comma 279, citato subordina l efficacia delle norme sulle agevolazioni alla preventiva autorizzazione della Commissione europea: Pertanto le agevolazioni previste spettano anche per gli investimenti effettuati nell anno di imposta 2007, purché realizzati successivamente alla data di autorizzazione della Comunità europea. 4
5) CATASTO TERRENI VARIAZIONI COLTURALI: RETTIFICHE D UFFICIO IN AUTOTUTELA L Agenzia del Territorio, con il Comunicato del 14.09.2007, ha reso noto l elenco dei Comuni catastali per i quali si è provveduto d ufficio in autotutela, alla rettifica degli aggiornamenti delle particelle per i quali si è accertata la presenza di incongruenze nell attribuzione delle qualità catastali e dei relativi redditi. Inoltre, gli elenchi delle particelle o porzioni di particella interessate, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché l eventuale simbolo di deduzione, sono consultabili anche sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it. 6) IMPOSTA DI REGISTRO: L AVVISO DI RETTIFICA DELLA RENDITA INCLUDE ANCHE IL CONTENUTO DELL ATTO DI CLASSAMENTO Riguardo l imposta di registro, in caso di attribuzione automatica della rendita (ex art. 12, D.L. n. 70/1988, convertito in Legge n. 154/1988) e di successiva rettifica, non occorre precedere, prima della notifica dell avviso di liquidazione, alla separata notifica o comunicazione dell atto di classamento dell immobile con attribuzione della relativa rendita catastale. Ma affinché si verifichi ciò occorre il rispetto della seguente condizione: 5
Necessita che l atto di liquidazione, con il quale l Ufficio procede al recupero della maggiore imposta, recepisca l atto di classamento in modo tale da consentirne, comunque, la conoscenza al contribuente e, quindi, l impugnazione unitamente allo stesso avviso di liquidazione. E quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Trib., con la Sentenza n. 18123 del 27.08.2007. 7) LE ALIQUOTE IVA SULLE CESSIONE DI ALGHE E PIANTE MARINE Per la vendita del decotto concentrato di alghe e piante marine si applica l aliquota Iva ordinaria del 20%. Mentre per la commercializzazione di alghe e di alghe in polvere si applica l aliquota agevolata del 10%. Quello che conta a tal fine è la classificazione dei codici nella tariffa doganale. Lo ha precisato l Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 252 del 14.09.2007. 6
8) RISARCIMENTI ALLE IMPRESE DANNEGGIATE: SI TASSANO NEL PERIODO D IMPOSTA IN CUI NE È CERTA L ESISTENZA ED E QUANTIFICABILE L IMPORTO Gli indennizzi assicurativi spettanti a seguito di calamità naturali concorrono a formare il reddito imponibile nel momento in cui il risarcimento è certo ed é determinabile nel suo ammontare. Non conta, quindi, il momento dell effettiva percezione. I costi di manutenzione e riparazione sostenuti a causa della catastrofe confluiscono nel plafond di spese deducibili. Infine, il trattamento Irap della parte di indennizzo relativa al costo del personale impiegato per ripristinare l attività produttiva dipende dalle modalità seguite per la sua contabilizzazione. Lo ha precisato l Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 251 del 14.09.2007. Il fatto Una società, che ha subito danni ingenti e perdite a causa di un alluvione verificatasi nel settembre 2006, ha chiesto, all Amministrazione finanziaria, di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare agli indennizzi assicurativi e alle spese di manutenzione e riparazione sostenute a causa dell evento. 7
In particolare, la società ha evidenziato che gli indennizzi assicurativi possono essere determinati nella loro interezza soltanto nei primi mesi del 2007, mentre è già definito l ammontare dei danni minimi sicuramente oggetto di risarcimento. Di tale ultimo importo, il 50% è stato erogato nel 2006; l altra metà sarà corrisposta dopo. Il parere dell Agenzia delle Entrate Su tale caso, l Agenzia delle Entrate ha precisato che, normativamente (art. 109 del Tuir), non rileva il momento dell effettiva percezione dell indennizzo, ma, invece, il verificarsi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità dell ammontare. Alla luce di ciò, il 100% dell indennizzo riconosciuto per i danni minimi (poiché il relativo importo è già conosciuto dal contribuente) deve concorrere alla formazione del reddito d impresa relativo all esercizio 2006. Riguardo la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione sostenute a seguito dell alluvione, la citata risoluzione ha, inoltre, chiarito che la deduzione viene consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dall art. 102, comma 6, del Tuir. Pertanto, tali costi rientrano nella determinazione del plafond di spese deducibili (5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quali risulta all inizio dell esercizio dal registro dei beni ammortizzabili). Infine, il trattamento Irap della quota di indennizzo (sul costo del personale 8
impiegato negli interventi di recupero per il ripristino della normale attività produttiva) dipende dalle modalità seguite per contabilizzare la somma. In particolare: Se l indennizzo viene riportato nella voce A5 Altri ricavi e proventi del conto economico, concorre a formare la base imponibile Irap. Qualora, invece, il suddetto indennizzo assicurativo sia stato indicato nella voce E20 Proventi e oneri straordinari, allora va assoggettato a Irap soltanto se correlato a componenti negativi del valore della produzione di periodi d imposta precedenti o successivi. Vincenzo D Andò 17 Settembre 2007 9