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Comune di Avellino Settore Personale N. 129 del 19/10/2018 ANNO DUEMILADICIOTTO DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018. IL RESP. DEL PROCEDIMENTO dott. Gaetana Rescigno IL DIRIGENTE DEL SETTORE Feola dott. Riccardo DATA DI EMANAZIONE NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa. Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 14/11/2018 Dott. Gianluigi Marotta PERVENUTA ALL UFFICIO DETERMINE Il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RACCOLTA UFFICIALE N. D ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO N. 3.156 DATA: 06/11/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO DAL AL IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE Premesso che l art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; Richiamato l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate; Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno; Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al dirigente competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili" nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale; Rilevato che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi; Precisato che l'aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile; Considerato che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni; quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004; Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, per la sola parte stabile di cui all'art. 67, comma 1 e 2,del C.C.N.L. 21.05.2018, al fine di poter riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse e, comunque, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili che se non espletati potrebbero arrecare un danno all'ente (es. turnazioni, reperibilità, ecc.), essendo istituti contrattuali già consolidati tra le parti nel vigente CDI di parte normativa. Evidenziato: il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. Considerato che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre: il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1 gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016; dallo scorso 1 gennaio 2017 con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016; è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate. Ribadito, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 si dovranno seguire le seguenti disposizioni: il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016; non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti; Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al co. 3 che "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di

bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. Preso atto che è ribadito il rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'art. 15, co. 5 del CCNL 1.4.1999, richiamato a sua volta dal co. 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, ai sensi del quale "in caso dì attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzali ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della struttura e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile dalla dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, valutano anche l entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità dì bilancio". Evidenziato che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2018 rispetta i l limiti stabiliti dalle norme; Considerato che il fondo anno 2018, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite; Ritenuto che, dopo avere individuato l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2018, l'importo del fondo dell'anno 2016; Preso atto che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'art. 3, ha previsto, con la modifica all'art. 147 del TUEL, un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali"; Rilevato che l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016; Tenuto conto che con la sottoscrizione del CDI anno 2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.12013, e dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in 1.610.929,00; Preso atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la nuova disciplina fa riferimento all'"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale" determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili; Atteso che spetta all'organo politico di governo valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere all'applicazione della succitata disciplina vincolistica in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili; Considerato che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018, si rende necessario procedere ad una prima determinazione del fondo delle risorse decentrate stabiliti, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

Esaminata la proposta di costituzione del fondo delle risorse stabili, contenente la costituzione provvisoria del fondo relativamente alle risorse decentrate stabili, che viene quantificato in un importo di 1.601.743,00, come si evince dall'allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; Precisato che nell'anno 2016 il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'area delle posizioni organizzative è stato determinato in un importo di 300.000,00, e che, in base alla nuova disciplina introdotta dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, tali risorse, ancorchè finanziate con oneri a carico del bilancio, sono soggette ai limiti imposti sul trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017; Dato atto che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione risulta già impegnato con oneri a carico del bilancio in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018; Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; Visto l'allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa; Accertata la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2018, approvato con delibera di Bilancio di previsione comunale 2018/2020 - Delibera di Consiglio Comunale n. 63/2018. Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1- lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare : - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; - l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; - gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili Visto il Regolamento di contabilità; Dato atto che l art. 1 co. da 463 a 484 della Legge di Bilancio 2017, disciplina il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale che ha sostituito il patto di stabilità Interno e che, tale spesa, è compatibile con tale vincolo DETERMINA 1. di approvare la determinazione delle risorse stabili, relativa la costituzione del fondo relativamente alle risorse decentrate stabili quantificate in 1.601.743,00 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ; 2. di stabilire che la verifica in ordine all'applicazione della disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, è stata effettuata in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili; 3. di dare atto che:

la spesa pari ad 742.000,00 destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storicizzate risultano impegnate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale; la somma per il finanziamento dell'indennità di comparto pari ad 171.000,00 è prevista sui capitoli di bilancio correlati alla retribuzione fondamentale del personale. 4. di procedere all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate stabili per 461.634,42, oltre oneri riflessi per euro 109.869,11 e IRAP per euro 39.238,96, prevista nei rispettivi capitoli di spesa del pers o nale del PEG provvisorio del bilancio 2018. 5. di impegnare il fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato per l'area delle posizioni organizzative per un importo presunto di 30.000,00 con oneri a carico del bilancio. 6. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, quantificato per l'anno 2018 per un importo pari ad 48.000,00 già ridotto come per legge. 7. di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa relativo alla costituzione del fondo delle risorse variabili, previa deliberazione della Giunta comunale e previa sottoscrizione in Delegazione trattante dell'accordo per la contrattazione decentrata integrativa di parte economica per l'anno 2018. 8. di trasmettere il presente provvedimento: al Segretario Generale; al Collegio dei Revisori del Conti per l acquisizione del relativo parere; alle 00.SS. Territoriali e alle RSU Aziendali. 9. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione trasparenza - Personale - contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013. Il Ragioniere Generale Dott. Gianluigi Marotta Il Segretario Generale Dott. Riccardo Feola