IL TRUST CORSO BASE. Avv. Stefano Loconte



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CORSO BASE Avv. Stefano Loconte

CARATTERISTICHE GENERALI Istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di common law che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364. Nasce dall esigenza di affidare il proprio patrimonio ad un soggetto (nel quale si ripone la propria fiducia), perchè lo conservi durante la propria assenza o in un periodo in cui il proprietario è impossibilitato a farlo. Sebbene il trust abbia alcuni caratteri in comune con istituti previsti dal diritto italiano esso non è però riconducibile ad un analogo istituto esistente nel nostro sistema.

CARATTERISTICHE GENERALI Nei paesi di common law è istituto diffusamente utilizzato, perchè caratterizzato da un ampia versatilità, che lo rende idoneo a svolgere una molteplicità di funzioni. Nei paesi di civil law, invece, la presenza di tale istituto è ostacolata dalla differente concezione del diritto di proprietà, il quale, nella nostra concezione, non è compatibile con quel complesso di posizioni soggettive che fanno capo sia al trustee che al beneficiario e di quella flessibilità e capacità di adattamento alle singole esigenze del caso concreto cui invece il trust risponde

CARATTERISTICHE GENERALI Per questo, le finalità realizzate in common law per mezzo del trust sono state perseguite, nel nostro ordinamento, ricorrendo ad istituti di diritto interno che hanno alcune caratteristiche in comune con i trust (ad es., la fondazione, il mandato senza rappresentanza, il negozio fiduciario, il fondo patrimoniale), senza, però, ottenere i medesimi risultati garantiti dall utilizzo del trust. Solo in seguito alla ratifica della Convenzione dell Aja dell 1.7.85, avvenuta con la L. n. 364/869, il trust è diventato un istituto che, seppur non disciplinato dal diritto italiano, è da esso riconosciuto.

LA CONVENZIONE DELL AJA E IL RICONOSCIMENTO L 1.7.85, a L Aja, viene stipulata una Convenzione di diritto internazionale, volta ad armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust ed a favorire il riconoscimento dell istituto nelle giurisdizioni di civil law che non lo riconoscessero.

LA RATIFICA DA PARTE DELL ITALIA. Con la ratifica della Convenzione dell Aja, realizzata dall Italia in forza della L. 16.10.89, n. 364, entrata in vigore l 1.1.92, il nostro Paese: si è impegnato, ex art. 11 della Convenzione, a riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei trusts che possiedano le caratteristiche enucleate dalla stessa Convenzione; Individua, in conformità a quanto disposto dagli artt. 6-9 della Convenzione, la legge applicabile ai trusts; Avalla i requisiti minimi e le caratteristiche del trust richiesti dalla Convenzione (dagli artt. 2-5). Nonostante la ratifica della Convenzione, però, l Italia non ha mai provveduto a dettare un espressa disciplina dell istituto, sicchè la Convenzione dell Aja costitutisce tuttora la fonte a cui è necessario fare riferimento per reperire indicazioni su requisiti minimi, caratteristiche essenziali, nonchè sulla disciplina del trust.

DEFINIZIONE Non esiste una definizione di trust data dalla legge italiana. In base alla Convenzione dell Aja, il trust può essere definito come il rapporto giuridico istituito da una persona (il disponente o settlor), con atto tra vivi o mortis causa, in virtù del quale, taluni beni siano posti sotto il controllo di un determinato soggetto (il trustee) che li gestisce per uno scopo prestabilito e nell interesse di un beneficiario.

ATTO ISTITUTIVO Contiene le disposizioni che regolano i rapporti tra i soggetti del trust e la gestione del patrimonio segregato. ATTO DISPOSITIVO È l atto con cui il settlor vincola i beni in trust ed è, generalmente, a titolo gratuito.

N.B. Gli atti di disposizione (l atto dispositivo) dei beni in trust non devono essere necessariamente contestuali all atto istitutivo ma possono essere posti anche successivamente.

SOGGETTI NECESSARI: 1) disponente (settlor): trasferisce i propri beni in trust 2) trustee: diviene titolare dei beni in trust EVENTUALI: 1) beneficiario: soggetto nei cui interessi i beni devono essere gestiti 2) guardiano: soggetto che deve supervisionare l attività del trustee.

SOGGETTI SETTLOR DISPONENTE Costituisce in trust i beni spogliandosene Determina lo scopo, le regole di funzionamento e la durata del trust Nomina il primo Trustee Individua i beneficiari Generalmente nomina il primo Guardiano

SOGGETTI SETTLOR DISPONENTE Non ha poteri di gestione del trust Non ha il potere di decidere la risoluzione del trust Non ha il potere di revocare direttamente il Trustee ma può chiedere la rimozione in via giudiziale in caso di violazione di legge o di comportamento manifestamente irragionevole.

SOGGETTI TRUSTEE E proprietario dei beni apportati al trust e deve amministrarli discrezionalemente, nell interesse dei Beneficiari (trust discrezionale): acquisto in regime di segregazione patrimoniale e con una disponibilità finalizzata. É un fiduciario atipico: non risponde a chi lo ha nominato ma ai beneficiari. Deve amministrare i beni del trust secondo l atto istitutivo e le norme di legge (es. Rendiconto) Generalmente può essere revocato solo in via giudiziale su istanza del Disponente, dei Beneficiari o del Guardiano se agisce in violazione della legge o in modo manifestamente irragionevole.

SOGGETTI BENEFICIARI Sono i soggetti nell interesse dei quali il trust è amministrato; acquistano un diritto nei confronti del Trustee alla corretta esecuzione di quanto stabilito nell atto costitutivo o norma di legge. I primi beneficiari sono generalmente individuati dal Settlor. Possono essere individuati nominativamente o quali soggetti appartenenti ad una lista chiusa o categoria. Successivi beneficiari possono essere nominati dal Trustee all interno della lista o categoria.

SOGGETTI BENEFICIARI Beneficiari del reddito del trust: sono coloro che ricevono la distribuzione dei redditi del trust. Beneficiari del capitale del trust: sono coloro che ricevono la distribuzione del capitale del trust al termine del trust o durante lo stesso. Possono ricevere distribuzioni in denaro ma anche vantaggi in natura (es. diritto di abitare in immobili inclusi tra i beni del trust).

SOGGETTI PROTECTOR GUARDIANO Vigila sull amministrazione del trust con poteri di decisione o di veto Il primo è generalmente nominato dal settlor. A titolo esemplificativo, può essergli dato il potere di: 1) Nominare nuovi Trustee 2) Modificare il compenso del Trustee 3) Approvare il rendiconto del Trustee 4) Modificare la legge regolatrice del Trust 5) Accertare l intervenuta incapacità del Trust.

SOGGETTI PROTECTOR GUARDIANO Può essere stabilita la necessità che il Protector sia sentito o che sia necessario il suo consenso in relazione ad una serie di atti relativi alla gestione del trust, tra cui, a titolo esemplificativo: 1) La risoluzione del trust 2) La nomina di nuovi beneficiari 3) L esclusione di beneficiari 4) La distribuzione liquidazione di parte del (o dell intero) capitale del trust 5) La modifica della sede del trust o della legge applicabile.

APPORTO DEI BENI Costituiscono una massa distinta che non si mescola con il patrimonio del trustee. Devono essere intestati a nome del trustee o di un altra persona per conto di esso. Il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust secondo le indicazioni dettate nell atto istitutivo del trust e le norme di legge.

EFFETTO PRINCIPALE Segregazione patrimoniale I beni non possono essere oggetto di pretese: - da parte dei creditori personali del trustee - da parte dei creditori del disponente - da parte dei creditori dei beneficiari nei trust discrezionali. I beni non rientrano nel regime matrimoniale e successorio nè nella procedura fallimentare.

FUNZIONI Realizzare la separazione tra beni e aziendali e familiari Gestire il passaggio generazionale dell impresa Proteggere il patrimonio personale dall attacco dei creditori Salvaguardare i beni dopo la separazione coniugale Preservare i beni di proprietà di soggetti incapaci Realizzare complesse operazioni commerciali

FUNZIONI ( segue) È un ottimo strumento di pianificazione successoria. Nonchè di pianificazione fiscale, soprattutto in ambito internazionale.

TIPI DI TRUST Si distinguono in: 1)Trust con beneficiari: se istituiti nell interesse di un beneficiario 2)Trust di scopo: se istituiti per un fine determinato Ulteriore distinzione: 1) Trust liberali: con essi si dispone di assets familiari 2) Trust commerciali: es. per disporre la segregazione di attività d impresa.

TRUST DI SCOPO L atto istitutivo non designa alcun beneficiario nè prevede che venga successivamente individuato. Nel modello internazionale, i trust di scopo non charitable sono spesso utilizzati per operazioni finanziarie e commerciali in luogo delle società. In alcuni casi, il trust svolge la funzione di holding finanziaria.

TRUST AUTODICHIARATO Le figure del disponente e del trustee coincidono. La Convenzione dell Aja non esclude, in linea di principio, tale tipo di trust purchè ciò sia consentito dalla legge regolatrice del disponente. Ad esempio, la legge di Jersey (frequentemente nella prassi invocata) consente l istituzione di tali trust.

IL RENDICONTO Quadro normativo: 1) Art. 2 lett. c) della Convenzione dell Aja; 2) Specifiche previsioni della legge regolatrice 3) Contenuto dell atto istitutivo

IL RENDICONTO Obiettivo del rendiconto: dare conto degli adempimenti eseguiti durante il periodo di riferimento. illustrare l andamento della gestione durante il periodo di riferimento evidenziando i risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari.

IL RENDICONTO Redatto nel rispetto dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza, deve dare evidenza: 1) dei criteri adottati per la valutazione e la valorizzazione dei beni in trust 2) delle informazioni di carattere fiscale, se ritenute rilevanti 3) se ritenuta rilevante dal trustee, della concreta modalità di svolgimento dell attività da parte del medesimo (informazioni inerenti le modalità di calcolo del compenso del trustee; eventuali rapporti intercorsi tra il trustee e il fondo in trust ecc.)

IL RENDICONTO Salvo le specifiche previsioni delle singole leggi regolatrici e dei singoli atti istitutivi, la violazione del generale obbligo di rendiconto potrà essere rilevata solo nel caso di totale assenza del rendiconto medesimo e nel caso di mancata presentazione dello stesso, entro un termine congruo, dalla specifica richiesta di rendiconto avanzata dai soggetti legittimati a richiederlo.

IL RENDICONTO Con riferimento alla redazione del rendiconto, non sussistono schemi predefiniti. È demandata all atto istitutivo, in conformità con la legge regolatrice, la formulazione delle modalità e della periodicità con cui effettuare il rendiconto, fermo restando i diritti di informativa inderogabilmente riconosciuti ai beneficiari. A tal proposito, è raccomandabile che l atto istitutivo contenga le suddette disposizioni con chiarezza; in difetto, o laddove le stesse non risultassero sufficientemente chiare, il trustee avrà cura di esplicitare, nelle note illustrative al rendiconti, i criteri che lo hanno indotto a scegliere la specifica forma della rendicontazione.

I DESTINATARI DEL RENDICONTO I destinatari «potenziali» del rendiconto possono essere i soggetti nel cui interesse opera il trustee e, precisamente: 1) i beneficiari 2) il guardiano 3) il revisore 4) lo stesso disponente 5 altri soggetti (es. il coniuge del disponente defunto), che non necessariamente ricoprono la veste di soggetti del trust.

I DESTINATARI DEL RENDICONTO L atto istitutivo potrebbe prevedere che il rendiconto venga fornito solo a determinate categorie degli stessi o solo limitatamente alle parti del rendiconto che direttamente li riguardino. Laddove i beneficiari fossero minorenni, inabili, incapaci, si ritiene che il rendiconto debba essere consegnato al soggetto che ne ha la rappresentanza legale (genitori, tutori). Qualora vi sia l ingresso di un nuovo beneficiario è consigliabile consegnare allo stesso una informativa adeguata i risultati della gestione precedente il suo ingresso.

PERIODICITA DEL RENDICONTO È opportuna una periodicità almeno annuale del rendiconto che, nella generalità dei casi, corrisponderà con l anno solare anche per le necessità di allineamento con gli obblighi fiscali di dichiarazione annuale dei redditi da parte del trust.

LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST Il comma 74 dell art. 1 della Finanziaria 2007 ha modificato l art. 73 del Tuir, includendo i trust tra i soggetti passivi dell imposta sul reddito delle societa.

Ai fini delle imposte sui redditi si distinguono due tipologie di Trust: 1. Trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza al trust stesso (trust trasparenti) 2. Trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust (trust opachi). Un Trust puo essere contemporaneamente trasparente e opaco. Es: l atto istitutivo prevede che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia attribuita ai beneficiari. In tal caso, il reddito accantonato sara tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari sara imputato a questi ultimi. I redditi imputati al beneficiario sono qualificati come redditi di capitale (art. 44, comma 1 lett. g-sexties).

Art. 73 TUIR (come modificati dal comma 74 dell art. 1 della Finanziaria 2007) ha affermato che sono soggetti IRES: 1)I Trust residenti sul territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attivita commerciali (enti commerciali) 2)I Trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali (enti non commerciali) 3)I Trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti)

1) In quanto soggetto passivo IRES il Trust, sia che svolga, sia che non svolga, in maniera esclusiva o principale attivita commerciale, e obbligato a tenere le scritture contabili. 2) Il Trust e tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. 3) Il Trust e tenuto ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all IRAP previsti dal d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Se il trasferimento ha ad oggetto beni merce: ricavo di esercizio ex art. 5, comma 2 Tuir da quantificare sulla base del valore normale ai sensi dell art. 9, comma 3 Tuir. Se il trasferimento ha ad oggetto beni diversi da quelli che generano ricavi, esso generera puls/minusvalenze rilevanti ex art. 58, 86 e 87 Tuir.

Se il trasferimento ha ad oggetto un azienda: art.58,comma1tuir: esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d azienda per causa di morte o per atto gratuito. In tal caso, l azienda e assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Se il trasferimento ha ad oggetto beni diversi da quelli relativi all impresa il trasferimento al Trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, ne in capo al disponente non imprenditore, ne in capo al Trust o al trustee. Per quest ultimo, anche se non imprenditore, non si avranno sopravvenienze attive ex art. 88, comma 3 lett b) Tuir, in quanto i beni trasferiti in Trust non si confondono con il patrimonio del trustee, ma costituiscono un patrimonio separato.

Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del Trust non presenta particolari problemi. Se le cessioni vengono poste in essere nell esercizio della impresa, la discilina fiscale varia in funzione della categoria di appartenenza del bene ceduto. Se le cessioni non sono effettuate nell esercizio dell impresa potrano realizzarsi, ricorrendone i presupposti, le fattispecie reddituali di cui all art. 67 Tuir.

Art. 73, comma 2 Tuir (come modificato dal comma 74, lett. b) art. 1 Finanziaria 2007: Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali.

CARATTERISTICHE: Beneficiario individuato Redditi imputati in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva percezione. I redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al Trust prima della individuazione dei beneficiari, non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione. Qualora, invece, il Trust sia trasparente e il reddito sia imputato ai beneficiari, il credito di imposta spetta ai singoli beneficiari in proporzione al reddito imputato, analogamente a quanto disposto dall art. 165, comma 9, per le societa che hanno optato per il regime della trasparenza. Infine, nel caso in cui il Trust attribuisca solo parte del reddito ai beneficiari e sia, quindi, in parte opaco e in parte trasparente, la detrazione spetta al Trust e ai beneficiari in proporzione al reddito imputato.

Imposta di donazione L art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni ed intergrazioni, dalla L. n. 286/2006 ha istituito l imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l ambito applicativo della stessa alla costituzione di vincoli di destinazione, tra cui rientra anche il trust.

Imposta di donazione C.M. 48/E/2007, al punto 5.2: la costituzione del vincolo di destinazione avvendendo fin dall origine a favore del beneficiario, determina la immediata debenza dell imposta di donazione.

Imposta di donazione C.M. 48/E/2007: per applicare le aliquote ridotte e le franchigie, è sufficiente che il beneficiario sia identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.

Imposta di donazione C.M. 48/E/2007: l imposta di donazione trova applicazione solo nel primo passaggio dal disponente al trustee e non anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari.

Imposta di donazione Nel caso di trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l imposta di donazione sarà dovuta con l aliquota dell 8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ai sensi dell art. 2, co 48, lett. c) D.L. 262/2006.

Imposta di donazione C.M. 48/E/2007: l art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, introdotto dall art. 1. comma 78, L. 296/2006, stabilisce che, nel rispetto di determinate condizioni, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetto all imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

Imposta di donazione L art. 3, comma 4 ter, D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, stabilisce inoltre che, in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all art. 73, comma 1 lett. a) del Tuir, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell art. 2359, primo comma, numero 1) del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l esercizio dell attività d imopresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Imposta di donazione Beneficiari indeterminati C.M. 3/E/2008 ha chiarito che se il trust viene istituito nell interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela, si applica l imposta di donazione nella misura dell 8%. Pur in assenza di ulteriori indicazioni di prassi, sembra legittimo sostenere che, una volta determinati in modo definitivo i beneficiari, sia percorribile la strada del rimborso dell imposta versata in eccesso in sede di istituzione del trust, applicando, per analogia, l art. 42, co 1 lett. f) D. Lgs. 346/90 prevista per l imposta di successione.

Imposta di donazione Trust di scopo C.M. 3/E/2008 ha chiarito che, nel trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l imposta di donazione sarà dovuta con aliquota dell 8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ai sensi dell art. 2, comma 48, lett. c) D.L. 262/2006. La R.M. 4.10.2007, n. 278/E ha ritenuto che il trust a favore di un disabile è qualificabile come trust di scopo.

Imposta di donazione Trust autodichiarato C.M. 3/E/2008 ha chiarito che la disposizione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust inquanto si imprime un vincolo di destinazione a determinati beni. Da ciò consegue che l imposta di donazione troverà applicazione anche nel caso del trust autodichiarato, in cui il disponente assume le funzioni di trustee. Se nel trust autodichiarato il disponente coincide con il trustee non sussiste la segregazione del patrimonio e l imposizione fiscale resta in capo al disponente. Contra, CTR Milano, 4/7/2012, n. 73/158/2012, secondo cui il trust autodichiarato non sconta imposta sulle successioni e donazioni.

Imposta di donazione Trust liquidatorio Il trust liquidatorio può essere un trust di scopo o un trust con beneficiari individuati. Non sussistendo un rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, l Amministrazione finanziaria prevede l imposta di donazione con aliquota dell 8%.

Imposta ipotecaria e catastale (Tesi dell Agenzia delle Entrate) Le imposte ipocatastali sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. La C.M. 48/2007 ha chiarito che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuizione di beni immobili o di diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari. Le ipocatastali sono inoltre dovute nel caso di trasferimenti effettuati durante la vita del trust.

Imposta ipotecaria e catastale (Tesi del Notariato) Secondo lo Studio del Notariato n. 58/2010/T, al contrario, le imposte ipocatastali sono dovute esclusivamente nella fase finale del passaggio dei beni dal trustee ai beneficiari.