ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: PRESIDENTE, CORTE COSTITUZIONALE E AUTONOMIE LOCALI

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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: PRESIDENTE, CORTE COSTITUZIONALE E AUTONOMIE LOCALI Presidente della Repubblica: Al vertice dell organizzazione costituzionale c è il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica. Il concetto di capo dello Stato sta a significare la garanzia del buon funzionamento globale del sistema costituzionale dello Stato stesso. Il Presidente nel ruolo di garante deve svolgere 2 compiti: Di controllo degli altri organi; Di attivarsi contro la loro inerzia; Funzione: La funzione del Presidente non è politica, egli infatti deve restare imparziale fino a quando le parti operano lealmente rispetto alla Costituzione. Elezione e durata in carica: Il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune e da tre delegati per ogni regione (art.83 cost.). Qualsiasi cittadino uomo o donna può essere eletto alla carica di Presidente della Repubblica purché abbia 50 anni e goda di diritti civili e politici (art.84 cost.). Non viene eletto dal popolo come in altri paesi, ma dal Parlamento. I membri del Parlamento in seduta comune possono votare chiunque. Il Presidente neo-eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti alle camere. Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile. Se non viene rieletto entra di diritto come senatore a vita. Poteri di garanzia: Il Presidente come garante della Costituzione: Nei confronti delle camere al Presidente spetta: Lo scioglimento delle camere (art.88 cost.); Indire nuove elezioni e fissare la prima riunione; Inviare alle camere dei messaggi per richiamare l attenzione su problemi di rilievo; Promulgare o rinviare la legge alle camere; Nei confronti del Governo:

Nominare il Presidente del Consiglio e i Ministri (art.92 cost.); Autorizzare la presentazione dei disegni di legge del Governo; Emanare i decreti aventi valore di legge; Nominare gli altri funzionari dello Stato; Presiedere il consiglio supremo di difesa; Comandare le Forze Armate; Nei confronti della Magistratura: Concedere la grazia con clemenza penale (amnistia, indulto); Nominare 5 giudici della Corte Costituzionale; Presiedere il CSM; Nei confronti del corpo elettorale: Indire le elezioni e il Referendum; Il presidente come rappresentante dell unita nazionale ha: Poteri onorifici (conferire le onorificenze della Repubblica e nominare i senatori a vita); Poteri nei rapporti con gli altri Stati (riceve gli ambasciatori, ratifica i trattati internazionali, dichiara lo stato di guerra); Potere di esternazione; Gli atti del Presidente della Repubblica sono suoi decreti d.p.r. firmati da lui e controfirmati da un ministero. Art. 89 Cost. : nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministeri proponenti che ne assumono la responsabilità e gli atti che hanno valore legislativo e sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Corte Costituzionale: E un organo di garanzia e l insieme delle sue competenze prende il nome di giustizia costituzionale. E disciplinata dagli articoli 134-137 della Costituzione. Composizione: E composta da 15 giudici nominati per un terzo ciascuno da: Presidente della Repubblica; Parlamento in seduta comune; Supreme Magistrature;

I giudici a sua volta stanno in carica 9 anni e non è possibile rieleggerli sono scelti tra: Avvocati con più di 20 anni d esercizio; Magistrati anche a riposo; Professori universitari; Molto vaste sono le garanzie d indipendenza della corte. Il mandato di Giudice costituzionale è incompatibile con qualsiasi altra attività. La Corte è un organo collegiale. Ogni decisione dopo la discussione in udienza pubblica è elaborata in camera di consiglio con la presenza di almeno 11 Giudici e si delibera a maggioranza. Le decisioni della Corte sono sentenze, obbligatorie e definitive e non possono essere impugnate davanti ad altri organi. Solo il Parlamento potrebbe modificando la norma della costituzione riferita alla sentenza emessa. Compiti: Alla Corte spetta il ruolo di: Giudice delle leggi; Giudice dei conflitti istituzionali; Giudice penale; Giudice dell ammissibilità del referendum abrogativo; Il giudizio di costituzionalità della legge (è la competenza di maggior importanza poiché tutte le leggi più significative passano dalla corte) ha per oggetto: Leggi statali e regionali; Atti aventi forza di legge; I procedimenti di controllo di costituzionalità della legge (la Corte non può agire di sua iniziativa ma deve attendere che la proposta arrivi dall esterno) sono: In via incidentale, inizia da un qualsiasi giudizio di fronte a un qualunque giudice ed è un procedimento dove è necessario che la questione sia rilevante in giudizio, non infondata. In via principale, riguarda le controversie sulla leggi promosse dallo Stato contro le Regioni o dalle Regioni contro le leggi statali per difendere le proprie competenze legislative. I vizi di costituzionalità sono: Materiali;

Formali; Di incompetenza; Le sentenze possono essere: Di rigetto; Di accoglimento; Le altre funzioni sono: 1. Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni. La Corte tramite la sentenza stabilisce a chi spetta il potere o come tale potere deve essere esercitato e annulla l eventuale atto illegittimo. 2. Giudizio sui reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica. 3. Giudizio di ammissibilità al Referendum abrogativo. Autonomia locali: Autonomia vuol dire il diritto delle comunità locali di organizzarsi in enti pubblici distinti dallo Stato con proprie funzioni nell interesse pubblico. Gli enti pubblici diversi dallo Stato sono: 1. Regioni; 2. Province; 3. Comuni; Regioni: Si dividono in Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario, vediamo le differenze sia sul contenuto che sulla natura giuridica: 1. Gli statuti speciali, contengono per ciascuna delle 5 regioni (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Valle d Aosta) l intera disciplina della loro autonomia e l organizzazione dei poteri regionali. Sono contenuti in leggi costituzionali, non possono essere abrogati o contraddetti da leggi ordinarie. La l. cost. 18-10-2001 n.3: Stabilisce che le Regioni speciali con la legge da approvarsi a maggioranza assoluta, impugnabile di fronte alla corte costituzionale e sottoponibile a referendum possano determinare la propria forma di Governo in armonia con la Costituzione e i principi dell ordinamento e della Repubblica. 2. Gli statuti ordinari (per le 15 regioni restanti) hanno più limiti. Si limitano ad organizzare i poteri regionali e in base all art 123 Cost. determinano in armonia con la Costituzione, la forma di Governo e i principi

fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Gli atti degli statuti ordinari sono approvati e modificati dal Consiglio regionale con una procedura speciale. Organi delle regioni in base all art. 121 cost.: 1. Consiglio regionale: E l organo deliberativo della Regione. La durata è di 5 anni. Esercita poteri legislativi e statutari e di controllo sulla Giunta. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e rispetto al parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali. 2. Presidente della Giunta regionale: E il vertice della Regione. E eletto dai cittadini della Regione appartenente salvo l elezione da parte del Consiglio a suffragio universale e diretto. Può nominare e revocare i membri della Giunta. Dirige le politiche della Giunta e rappresenta la Regione. 3. Giunta regionale: E l organo esecutivo della Regione. Esercita funzioni di direzione politica e amministrazione. Potestà legislativa: Art.117 Cost. La potestà legislativa tanto dello Stato quanto delle Regioni deve rispettare la Costituzione e i vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali (limiti generali comuni). Oltre questi limiti le Regioni hanno i limiti generali della legislazione regionale, non può: Mettere in pericolo l unità e l indivisibilità della Repubblica. Superare il limite del proprio territorio. Violare le norme del proprio statuto e alcuni principi costituzionali generali dell attività pubblica. L art. 117 è anche il punto di riferimento per stabilire le competenze: Competenze statali esclusive. Competenze concorrenti dello Stato e delle regioni. Competenze esclusive della Regione.

Comuni: Il Comune è la forma di autogoverno delle popolazioni. E l organizzazione pubblica più vicina ai singoli cittadini. La sua disciplina è riscontrabile negli art. 117 e 114 della Costituzione. Organi del Comune: Consiglio comunale: Il Consiglio è l organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo a cui spettano le delibere di maggior importanza. E composto da 12 a 60 consiglieri a seconda della popolazione che vengono eletti dai cittadini e stanno in carica per 5 anni. Sindaco: E il capo della organizzazione comunale svolge un ruolo di grande rilievo ed è il rappresentante legale del Comune. Firma gli atti del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, è responsabile dell esecuzione delle delibere comunali. Giunta: E l organo esecutivo del comune. E presieduta dal Sindaco e composta dagli assessori scelti dal Sindaco stesso. Il compito principale è quello di preparare le delibere del Consiglio comunale e una volta approvate di portarle a esecuzione e tutte le deliberazioni che non sono riservate al Consiglio o al Sindaco. Le competenze degli assessori sono determinate dall atto della nomina nel documento programmatico che viene votato dal Consiglio e dalle materie che gli sono state assegnate. Il capo degli uffici di burocrazia è il Segretario comunale. Elezioni degli organi comunali: 1. Nei comuni con meno di quindicimila abitanti: Ogni candidato alla carica di Sindaco si presenta in collegamento con una lista di candidati a consiglieri comunali. E eletto Sindaco il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa, cioè il maggior numero di voti. Alla lista collegata al sindaco è attribuito un cospicuo premio di maggioranza. 2. Nei comuni con più di quindicimila abitanti: Si ha la possibilità di scindere il voto tra Sindaco e lista di candidati.

Viene eletto il candidato che ha la maggioranza assoluta dei voti (ballottaggio). Anche in questo caso viene attribuito un premio di maggioranza alla lista corrispondente al Sindaco eletto. Il sindaco e i consigli durano in carica 5 anni. I Sindaci si possono rieleggere solo una volta. Tuttavia può essere anche inferiore tramite la mozione di sfiducia al sindaco e quindi lo scioglimento automatico del consiglio. Può essere disposto lo scioglimento per: Atti contrari alla Costituzione; Gravi motivi di ordine pubblico; Mancata approvazione del bilancio; Dimissioni o decadenza del Sindaco. Funzioni: Art. 13 TU (testo unico sull ordinamento degli enti locali) svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Province: La provincia è un ente pubblico formato da vari comuni ma non per questo è un organo superiore. E un ente intermedio perché posto a metà tra Comuni e Regioni. L organizzazione è molto simile a quella dei Comuni, anche la Provincia è composta: Consiglio; Giunta; Presidente; Esistono delle differenze tecniche che derivano dal fatto che l elezione dei Consiglieri provinciali avviene nei collegi uninominali e quindi non esistono vere e proprie liste di candidati e non sono ammessi voti di preferenza. Nella provincia l ufficiale del governo è il Prefetto. Funzioni: Previste dalla l. n. 142/1990 riguardano i seguenti settori: Difesa del suolo: Risorse idriche e energetiche; Beni culturali; Trasporti e strade; Flora, fauna e parchi naturali; Caccia e pesca;

Smaltimento dei rifiuti; Sanità e igiene pubblica; Raccolta di dati; Oggi il Governo Monti con la spending rewiev, il decreto con cui il governo taglierà, tra le altre cose, il numero delle province, accorperà quelle province che hanno meno di 350 mila abitanti o con un estensione inferiore ai 2.500 chilometri quadrati. Sono salve dalla soppressione le province sede di capoluogo di Regione. Nel suo comunicato il Governo scrive entro il 1 gennaio 2014, cioè dopo le prossime elezioni. Il Governo ha scritto che invierà la sua decisione alle Regioni. Una volta ricevuta la comunicazione dalle Regioni, il tempo necessario ad abolire le province dipenderà dalla procedura che il Governo deciderà di seguire. Se le abolirà per decreto potrebbe essere immediata, mentre se decidesse di seguire il percorso della legge costituzionale i tempi si allungherebbero molto e probabilmente toccherebbe al prossimo governo gestire il voto.