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Novità fiscali del 14 aprile 2011: mutui prima casa rinegoziati: detraibili anche gli interessi da conto accessorio;fusioni e riporto interessi passivi: limiti operativi anche all interno del consolidato;moratoria leasing: implicazioni contabili nel bilancio del locatario; recupero spese sui veicoli confiscati: istituito codice tributo per pagare con Modello F23; istituito codice ente, da utilizzare nel Modello F23: identifica l Ente parco dei Nebrodi Pubblicato il 14 aprile 2011 mutui prima casa rinegoziati: detraibili anche gli interessi da conto accessorio;fusioni e riporto interessi passivi: limiti operativi anche all interno del consolidato; moratoria leasing: implicazioni contabili nel bilancio del locatario; recupero spese sui veicoli confiscati: istituito codice tributo per pagare con Modello F23; istituito codice ente, da utilizzare nel Modello F23: identifica l Ente parco dei Nebrodi 1

Indice: 1) Mutui prima casa rinegoziati: detraibili anche gli interessi da conto accessorio 2) Fusioni e riporto interessi passivi: Limiti operativi anche all interno del consolidato 3) Moratoria leasing: implicazioni contabili nel bilancio del locatario 4) Recupero spese sui veicoli confiscati: istituito codice tributo per pagare con Modello F23 5) Istituito codice ente, da utilizzare nel Modello F23: identifica l Ente parco dei Nebrodi 1) Mutui prima casa rinegoziati: detraibili anche gli interessi da conto accessorio Sono detraibili nella misura del 19% anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l abitazione principale. 2

L agevolazione sul mutuo prima casa assorbe anche gli interessi maturati su un conto corrente accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario. La rinegoziazione, infatti, serve a dare ossigeno al contribuente in difficoltà a causa della crisi finanziaria, consentendogli di pagare una rata immune dai tassi d interesse fluttuanti. Lo ha precisato l Agenzia delle Entrate con la risoluzione 43/E del 12.04.2011, scaturita dalla richiesta dell Associazione banche italiane (Abi), interessata a sapere se possono rientrare nella detrazione del 19% anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l abitazione principale. Contratto iniziale e rinegoziazione: due atti per la stessa causa All interno di tale documento viene richiamato il dettato della Convenzione tra Abi e Mef, secondo cui il contratto originario di mutuo e la sua rinegoziazione rispondono alla stessa causa: comprare, costruire o ristrutturare l abitazione principale. Anche il conto accessorio, infatti, è garantito da ipoteca sull immobile, così come quello per cui è prevista la detrazione. L apertura del conto accessorio non comporta per il cliente un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario e le rate continuano a essere addebitate con le vecchie scadenze e in base all importo originario pattuito con la banca. Cosa certifica la banca 3

Gli istituti di credito, nel compilare l attestazione del pagamento degli interessi sul mutuo, devono certificare l importo sia di quelli che risultano dal contratto originario sia di quelli derivanti dal conto accessorio. In conclusione Sono detraibili, pertanto, gli interessi passivi relativi all acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell importo di euro 4.000 previsto dalla legge. Nel caso di specie, l Agenzia delle Entrate, con la citata risoluzione n. 43/E/2011, ha inteso precisare che è detraibile dall Irpef il 19% degli interessi passivi derivanti da mutui stipulati prima del 28.05.2008 per acquistare, costruire o ristrutturare la prima casa che sono stati oggetto di rinegoziazione (ai sensi della convenzione Abi e Ministero dell Economia del 18 giugno 2008 art. 3 del D.L. n. 93/2008 convertito dalla legge 126/2008). La rinegoziazione non comporta un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario ma un prolungamento della sua durata originaria poiché alla sua scadenza naturale la somma che rimane viene restituita attraverso il pagamento della rata fissa risultante dalla rinegoziazione fino alla sua completa estinzione. 4

2) Fusioni e riporto interessi passivi: Limiti operativi anche all interno del consolidato I limiti al riporto di interessi passivi indeducibili, previsti nelle ipotesi di fusione e scissione, scattano anche quando l operazione straordinaria coinvolge società aderenti a un consolidato nazionale che non si interrompe. L indeducibilità entra, quindi, nel gruppo delle società. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12.04.2011. Pertanto, secondo il parere della Entrate anche se la fusione o la scissione tra società fiscalmente consolidate non comporta l interruzione della tassazione di gruppo, si applicano agli interessi passivi indeducibili, non dedotti in anni precedenti, le limitazioni solitamente riferite al riporto delle cosiddette bare fiscali. La risoluzione ritiene operanti le disposizioni in materia di riporto di interessi passivi indeducibili (arti. 172, comma 7, del Tuir), anche in ipotesi di operazioni di aggregazioni aziendale che coinvolgono società che partecipanti al consolidato nazionale, non interrompono la tassazione di gruppo. La norma antielusiva contenuta nell art. 172 del Tuir Per arginare il commercio delle cosiddette bare fiscali, l art. 172, comma 7, del Tuir (e, per rinvio, l art. 173, comma 10, nel caso delle scissioni) subordina il riporto delle perdite delle società che partecipano alla fusione prima di tutto al superamento del 5

test di vitalità (purché dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori). Soddisfatto tale vincolo, l ammontare riportabile non può superare il patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio della società in perdita o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale imposta dall art. 2501-quater c.c., senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti nei 24 mesi ante-bilancio o ante-situazione patrimoniale. Gli stessi limiti sono fissati anche agli interessi indeducibili, oggetto di riporto in avanti, negli esercizi di Rol capiente (ai sensi dell art. 96, comma 4 del Tuir, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza). 3) Moratoria leasing: implicazioni contabili nel bilancio del locatario La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n. 102: Le implicazioni contabili nel bilancio 6

del locatario. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato ieri un documento specifico su tale tema, peraltro, accompagnato da un caso pratico e dalla nota metodologica: Il tutto è disponibile sul sito www.cndcec.it. Finalità del documento del CNDCEC In particolare, viene ricordato, nella premessa di tale documento, che il 03.08.2009, il Ministero dell Economia e delle Finanze, l Associazione Bancaria Italiana (ABI) e gli altri rappresentanti delle associazioni imprenditoriali hanno siglato un accordo (Avviso comune) secondo il quale gli istituti di credito si impegnano a garantire, tramite l adozione di alcuni provvedimenti di natura straordinaria, un efficace sostegno alle piccole e medie imprese che, a seguito dell attuale congiuntura sfavorevole, presentano temporanee difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria per la realizzazione degli obiettivi aziendali pur mantenendo adeguate prospettive reddituali. La convenzione prevede il congelamento per un periodo di tempo limitato (sei mesi o un anno) del pagamento delle quote capitale di determinate tipologie di finanziamenti a medio lungo termine (mutui passivi, operazioni di locazione finanziaria) nonché l allungamento delle scadenze del credito a breve termine (anticipi su fatture, factoring pro-solvendo). Il Documento, dopo aver delineato i punti principali dell Avviso comune e delle correlate circolari emanate dall ABI, prende in esame gli effetti contabili relativi alla 7

sospensione del pagamento delle quote capitale implicite nei canoni di leasing finanziario. Suddetta tematica assume particolare rilievo ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio poiché la moratoria leasing comporta, a fronte di maggiori oneri a carico del locatario, un allungamento della vita del contratto con la conseguente postergazione dell esercizio dell opzione di riscatto. Ne deriva la necessità di determinare in modo corretto l importo dei canoni di leasing da imputare in conto economico lungo la durata residua del finanziamento. Il Documento espone le principali soluzioni suggerite dalla dottrina e dalla prassi professionale al riguardo per poi indicare l impostazione contabile ritenuta preferibile sulla base della vigente disciplina codicistica del bilancio. Viene, infine, precisato che l analisi è limitata alla sola impresa utilizzatrice non IAS nell ipotesi che la sospensione del pagamento delle quote capitale venga concessa in piena conformità al disposto dell Avviso comune e delle indicazioni fornite dall ABI. 4) Recupero spese sui veicoli confiscati: istituito codice tributo per pagare con Modello F23 8

L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 44/E del 13.04.2011, ha istituito il codice tributo AD7T, denominato Recupero delle spese connesse alla gestione dei veicoli, con cui si potranno versare all Agenzia del Demanio, tramite F23, le somme per la custodia e la giacenza dei mezzi sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo (misure cautelari disciplinate dagli artt. 213 e 214 del D.Lgs. n. 285/1992). Gli importi saranno, così, distinti, da quelli versati per il Recupero spese contrattuali, di notifica ed altro identificati con il codice AD1T (risoluzione 84/2005). Nel modello F23, campo 6 va indicato il codice ufficio del Demanio territorialmente competente, mentre nel campo 9 la causale EP (entrate patrimoniali) ovvero ED (entrate demaniali), infine nel campo 10 gli estremi dell atto per cui si richiede il pagamento. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 44/E del 13.04.2011) 5) Istituito codice ente, da utilizzare nel Modello F23: identifica l Ente parco dei Nebrodi Introdotto nel Modello di pagamento F23 un codice a sostegno della riserva naturale dei Nebrodi in Sicilia che consente di indirizzare le somme dovute, in seguito a 9

violazioni delle regole di rispetto paesaggistico e ambientale, all Ente di gestione del parco. I particolare, il codice ente 9NE è stato istituito dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 13.04.2011. La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come modificata dalla leggi regionali 9 agosto 1988, n. 14 e 3 ottobre 1995, n. 71, ha previsto, nell ambito del territorio della Regione Siciliana, l istituzione di parchi e riserve naturali nel rispetto dell interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, per la salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell ambiente naturale. Con decreto dell Assessore del territorio e dell ambiente, della Regione Siciliana, n. 560/11 del 4 agosto 1993 è stato istituito l Ente parco dei Nebrodi dotato, tra l altro, di un proprio corpo di vigilanza tra le cui competenze rientra quella relativa alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L articolo 23, comma 6, della suddetta legge regionale n. 98 del 1981, prevede che alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla luce di ciò, per consentire l esatta individuazione del suddetto ente, l Agenzia delle Entrate ha istituito il codice 9NE denominato Ente Parco dei Nebrodi da inserire nel campo 6 codice ufficio o ente, della sezione DATI DEL VERSAMENTO 10

del modello di versamento F23, unitamente all indicazione nel campo 7 codice territoriale del codice catastale del Comune in cui operano gli agenti addetti alla vigilanza del parco. Inoltre, nella stessa sezione del modello, nel campo 9 causale è indicata la causale PA, nel campo 10 estremi dell atto o del documento sono indicati gli estremi dell atto con il quale si richiede il pagamento e nel campo 11 codice tributo è indicato l apposito codice tributo per il versamento delle sanzioni contestate. Vincenzo D Andò 11