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DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento ACRED681 del 26/02/2018 1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI FEBBRAIO 2018 1.1) Ccnl TURISMO (contratti 003 / 008 / 009) In data 08/02/2018 è stato rinnovato il contratto del Turismo, per quanto riguarda i seguenti settori: pubblici esercizi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, alberghi diurni. Precisiamo che il rinnovo è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio e da altre organizzazioni, mentre non è stato sottoscritto da Confesercenti. Il suddetto rinnovo viene applicato automaticamente sui contratti 003 Pubblici Esercizi e 008 Stabilimenti Balneari. Nel caso in cui, sui contratti in questione, NON si intenda applicare tale rinnovo (ad esempio per le aziende aderenti a Confesercenti o ad altre organizzazioni non firmatarie), occorre procedere come indicato nella successiva NOTA 1. Per quanto riguarda il contratto 009 Alberghi Diurni, ricordiamo che era stata prevista la possibilità di applicare il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). Per applicare il rinnovo del 08/02/2018 sul contratto 009, occorre procedere come indicato nella successiva NOTA 2. Gli aumenti previsti dal rinnovo del 08/02/2018 sono riportati sulle seguenti tabelle retributive: - 1003 Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari A - 1 e 2 categoria - 1353 Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari B - 3 e 4 categoria - 1403 Pubblici Esercizi dipendenti extra Le retribuzioni sono state aggiornate alle seguenti decorrenze: febbraio 2018 / gennaio 2019 / febbraio 2020 / marzo 2021 / dicembre 2021. Segnaliamo che, sulle tabelle sopra elencate, le retribuzioni comprensive degli aumenti sono riportate sulla terza e quarta colonna ( Paga Base Fipe e Contingenza Fipe ). E opportuno accertarsi che le tabelle in questione risultino agganciate alle aziende interessate, verificando tramite il servizio Accessori Aggancio Tabelle (ricordiamo che la tabella 1353 viene proposta automaticamente attraverso il contratto e deve essere sostituita dalla tabella 1003 per le aziende di 1 e 2 categoria). Gli aumenti hanno effetto dal mese di gennaio 2018: con la busta paga relativa al mese di febbraio, quindi, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati relativi al mese precedente. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) del mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr. Sulla base del suddetto accordo, a partire dall anno 2018 gli scatti di anzianità diventano quadriennali. Precisiamo che gli scatti già maturati e lo scatto in corso di maturazione al 31/12/2017 restano triennali. Il calcolo su base triennale (per lo scatto in corso) o quadriennale (per gli scatti successivi) viene effettuato in automatico (voce 003). Come previsto nell accordo, gli scatti di anzianità vengono esclusi dalla base di calcolo della 14 mensilità e del Tfr. Pagina 1 di 6

Sempre sulla base del suddetto accordo, inoltre, è stata modificata la maturazione dei permessi, per quanto riguarda i dipendenti assunti a partire dal 1/01/2018. Col presente aggiornamento, per i dipendenti in questione viene automaticamente bloccata la maturazione dei permessi per riduzione orario nei primi 24 mesi del rapporto di lavoro, nei successivi 24 mesi maturano 36 ore per i pubblici esercizi e 38 ore per gli stabilimenti balneari, mentre a partire dal 4 anno la maturazione avviene in misura intera. Infine, come indicato nel suddetto accordo, a partire dal mese di febbraio 2018 è stato aumentato di E. 1,00 il contributo a carico del datore di lavoro, dovuto al Fondo EST (assistenza sanitaria integrativa). Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 578, dal mese di gennaio corrisponde ad E. 11,00 mensili. Nel caso in cui un azienda non aderisca al Fondo EST, è prevista l erogazione di un elemento distinto della retribuzione (EDR), corrispondente ad E. 16,00 mensili per 14 mensilità. Per erogare tale elemento, occorre impostare la voce 01B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella Estesa a tutti i dipendenti (elenco voci fisse, punto 1.1 Elementi della retribuzione ). NOTA 1: Contratti 003 / 008 - Aziende che NON applicano il rinnovo del 08/02/2018 Nei casi in cui non si deve applicare il suddetto rinnovo (ad esempio per le aziende aderenti a Confesercenti o ad altre organizzazioni non firmatarie), è sufficiente impostare la voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale 1 nel campo Importo Unitario (la voce può essere selezionata dall elenco delle voci fisse al punto 1.2 Retribuzione complessiva ). La voce in questione inibisce tutte le modifiche previste dal rinnovo: viene considerata la retribuzione in vigore prima del suddetto accordo e gli scatti di anzianità, i permessi per riduzione orario ed il fondo assistenza sanitaria vengono calcolati secondo i criteri adottati in precedenza. Per non applicare il suddetto accordo, quindi, non è necessario intervenire sul servizio Aggancio Tabelle. NOTA 2: Contratto 009 Alberghi Diurni Le aziende inquadrate nel contratto 009, possono aver applicato il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio, effettuando quanto indicato nell aggiornamento di febbraio 2014 Acred526. Nel caso in cui tali aziende intendano continuare ad applicare l accordo del 18/01/2014, non occorre effettuare alcuna operazione. Per applicare, invece, l accordo del 08/02/2018 sulle aziende inquadrate nel contratto 009, occorre effettuare quanto segue: impostare la voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale 2 nel campo Importo Unitario (selezionarla dall elenco delle voci fisse al punto 1.2 Retribuzione complessiva ) ed agganciare le tabelle 1003 (1 e 2 categoria) o 1353 (3 e 4 categoria) sul servizio Aggancio Tabelle. 1.2) Ccnl AZIENDE TERMALI (016) Con la busta paga relativa al mese di febbraio 2018, viene erogata la prima tranche dell indennità Una-tantum prevista nell accordo di rinnovo del 24/01/2018, a copertura del periodo da luglio 2011 a novembre 2017. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L importo complessivo dell indennità è visibile sulla tabella 8016, agganciata automaticamente sul servizio Accessori Aggancio Tabelle. La somma da erogare è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. 1.3) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043) Sulla base del verbale di accordo del 31/01/2018, l intera contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa è stata posta a carico dell azienda. A partire dal mese di febbraio 2018, quindi, non viene più elaborata automaticamente la voce 57G, corrispondente alla quota a carico del dipendente, mentre la voce 578, corrispondente alla quota a carico dell azienda, viene riportata al valore di E. 10,00 mensili. L accordo prevede che la quota a carico dipendente dovrà essere versata a partire dal mese di luglio 2018. Inoltre, sulla base di alcuni approfondimenti, a partire dal mese di febbraio 2018 il valore dell EDR (voce 014) viene rapportato alla percentuale di apprendistato. Pagina 2 di 6

1.4) Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048) Dal mese di febbraio 2018 decorre l aumento retributivo previsto nell accordo di rinnovo del 3/12/2017. Ricordiamo che l aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l aggiornamento di dicembre 2017 Acred674. Sempre con effetto dal mese di febbraio 2018, è stata modificata la denominazione di alcuni livelli retributivi (senza alcun effetto sulla retribuzione); di seguito, è riportata la corrispondenza tra i livelli preesistenti e quelli attuali: - 3 Junior (codice 05) è diventato 3 Livello - 4 Super (codice 06) è diventato 4 Livello - 6 Super (codice 08) è diventato 6 Livello 1.5) Ccnl LEGNO INDUSTRIA (051) A seguito delle segnalazioni pervenuteci, è stata modificata la gestione automatica della malattia per gli impiegati e gli apprendisti impiegati: per tali categorie, il periodo di carenza viene sempre retribuito al 100%. Ricordiamo che, con l aggiornamento di gennaio 2017 Acred632, la gestione della carenza era stata modificata per tutte le categorie di dipendenti: tali modifiche riguardavano invece soltanto gli operai e gli apprendisti operai. Con il presente aggiornamento, quindi, è stata ripristinata la gestione della carenza precedentemente prevista per gli impiegati. 1.6) Ccnl SCUOLE PRIVATE AGIDAE (081) Segnaliamo che, in data 6/02/2018, è stato sottoscritto l accordo relativo alla disciplina dell apprendistato: la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura risulta conforme alle disposizioni presenti nel suddetto accordo. 1.7) Ccnl STUDI PROFESSIONALI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (121) Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e febbraio 2016 Acred601, è stata rilasciata la gestione automatica dei contributi dovuti all Ente Bilaterale. Con il presente aggiornamento, i suddetti contributi sono stati modificati sulla base di quanto stabilito dal protocollo d intesa del 22/12/2017: in particolare, il contributo Gestione Speciale a carico del datore di lavoro, relativo ai dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti, part-time e contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, passa da E. 16,50 mensili ad E. 14,00 mensili. Precisiamo che la variazione decorre dal mese di gennaio 2018 (eventualmente, è possibile rielaborare le buste paga di gennaio, per rettificare gli importi dovuti). 1.8) Ccnl ISTITUTI INVESTIGATIVI E AGENZIE DI SICUREZZA (128) Sulla base del rinnovo contrattuale del 15/12/2017, è stato aggiunto il nuovo livello 7, da agganciare ai dipendenti interessati. Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/02/2018; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare il nuovo livello. Sulla base del suddetto accordo, è stata aggiornata la tabella retributiva 1128, alle seguenti decorrenze: febbraio 2018 (solo a causa del nuovo livello) / gennaio 2019 / gennaio 2020. Inoltre, è stato modificato il numero massimo di scatti di anzianità: in precedenza, il valore massimo corrispondeva a 8 scatti triennali mentre sulla base del rinnovo contrattuale il valore massimo di scatti corrisponde a 10. Il rinnovo ha previsto anche nuove percentuali retributive relative agli apprendisti: per applicarle, occorre agganciare la nuova tabella 5128, operando sul servizio Accessori Aggancio Tabelle a livello di ditta (se le nuove percentuali devono essere applicate a tutti gli apprendisti in forza) oppure a livello di dipendente (se occorre applicarle soltanto ad alcuni apprendisti tra quelli in forza, oppure soltanto ai nuovi assunti). Con effetto dal mese di febbraio 2018, è stato modificato il trattamento di malattia e infortunio a carico dell'azienda, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale. Pagina 3 di 6

Segnaliamo che è stato modificato anche l orario settimanale a livello di contratto, passato da 40 a 45 ore settimanali: a tale riguardo, consigliamo di controllare l orario a livello di ditta o di dipendente, tramite il servizio Accessori Orario Settimanale, intervenendo (se necessario) per impostare l orario effettivamente applicato. 1.9) Ccnl ENTI LOCALI (130) Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, sono state effettuate alcune variazioni, con effetto dal mese di febbraio 2018: è stato modificato il calcolo degli straordinari: la quota oraria viene adesso maggiorata del rateo di tredicesima; è stata aggiornata la gestione automatica della malattia, a carico ditta, per gli impiegati; è stato corretto il calcolo della maturazione dei permessi spettanti (4 giornate di riposo). 1.10) Ccnl GRAFICI CONFAPI (149) Con la busta paga relativa al mese di mese di febbraio 2018, è possibile erogare l elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell accordo di rinnovo del 16/09/2010. Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con l aggiornamento di gennaio 2018 Acred677. 2) ALTRE VARIAZIONI 2.1) EDILIZIA CONTRIBUTO APE A decorrere dal mese di febbraio 2018, è stata modificata la gestione del contributo APE, sulla base di quanto indicato nell accordo nazionale del 31/01/2018 e nella comunicazione CNCE n. 630 del 7/02/2018. Il valore minimo del contributo APE, in precedenza fissato ad E. 35,00 (aggiornamento di maggio 2016 Acred612), adesso risulta variabile in base all aliquota prevista per il corrispondente contributo. E stata predisposta una gestione automatica del nuovo criterio di calcolo: a tale scopo, i valori del contributo minimo e le corrispondenti aliquote (stabiliti dall accordo nazionale) sono riportati sulla nuova tabella 17401; precisiamo che la nuova tabella risulta agganciata in automatico su tutti i soggetti interessati. Se necessario, il valore minimo del contributo APE può essere indicato sulle tabelle personalizzate relative alle Casse Edili territoriali, riportandolo nel nuovo campo Contributo Ape minimo (vedere successivo punto 2.2). Sempre secondo il suddetto accordo nazionale, sono variati i casi in cui non deve essere applicato il valore minimo del contributo APE: assunzione successiva al giorno 13 del mese, cessazione antecedente al giorno 19 del mese, assenze complessive non inferiori a 60 ore nel mese, dovute a CIG / malattia / infortunio / ferie / permessi retribuiti. Le situazioni sopra descritte vengono controllate automaticamente al momento dell elaborazione delle buste paga. 2.2) EDILIZIA TABELLE CASSE EDILI Sono state predisposte alcune nuove caselle sulle tabelle personalizzate relative alle Casse Edili. Le nuove caselle sono riportate sulle ultime righe della tabella, identificate dalla seguente descrizione: Accantonamento lordo su ferie e permessi: da utilizzare nel caso in cui la percentuale dell accantonamento lordo relativo alle ore di ferie e permessi retribuite dal datore di lavoro (voce 140 e voce 160) debba essere diversa dall accantonamento lordo sulle ore lavorate; se compilato, viene elaborata la nuova voce 466, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino. Pagina 4 di 6

Accantonamento netto su ferie e permessi: da utilizzare nel caso in cui la percentuale dell accantonamento netto relativo alle ore di ferie e permessi retribuite dal datore di lavoro (voce 140 e voce 160) debba essere diversa dall accantonamento netto sulle ore lavorate; se compilato, viene elaborata la nuova voce 782, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino. Festività 4 novembre inclusa: da utilizzare nel caso in cui la festività del 4/11 debba essere gestita come tutte le festività (quindi inclusa negli imponibili relativi ai contributi Cassa Edile, agli accantonamenti e alla maggiorazione sostitutiva dei permessi); per attivare il suddetto criterio di calcolo, occorre indicare il valore convenzionale 1. Contributo APE minimo: da utilizzare nel caso in cui occorra differenziare il contributo minimo APE, rispetto ai valori calcolati in automatico (tabella 17401 vedere precedente punto 2.1). Nel caso in cui si abbia necessità di compilare le nuove caselle sopra descritte, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/02/2018 o successiva (non è necessario storicizzare le tabelle personalizzate, se non si ha necessità di utilizzare le nuove caselle). 2.3) CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO Sulla base del messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018, è stata predisposta un ulteriore opzione, utilizzabile a partire dal mese di febbraio 2018, che permette di moltiplicare per 6 l importo del contributo di licenziamento. Ricordiamo che, con l aggiornamento di gennaio 2018 Acred677, è stata rilasciata l opzione per raddoppiare o triplicare l importo del suddetto contributo. Ricordiamo che, per attivare il contributo di licenziamento, occorre inserire sulle Variazioni Mensili una delle voci previste a tale scopo (52F / 52H / 52L), selezionandole dall elenco delle voci disponibili al punto 5.2 Contributi Inps. Nel caso in cui si debba moltiplicare per 6 il valore del contributo, occorre selezionare la corrispondente opzione sulla voce prescelta (viene riportato il valore 6 nel campo Importo Unitario). Sempre sulla base del messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018, a partire dal mese di gennaio 2018, l importo del contributo è riportato sulla denuncia UniEmens individuale, con le seguenti causali: - M400 (preesistente) se si applica il contributo in misura singola (41% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità) - M501 se si applica il contributo in misura doppia (82% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità) - M503 se si applica il contributo in misura tripla (3 volte 41% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità) - M502 se si applica il contributo in misura sestupla (3 volte 82% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità) Nel caso in cui, nel mese di gennaio 2018, sia stata utilizzata l opzione per raddoppiare o triplicare il valore del contributo (aggiornamento Acred677), è possibile ottenere l indicazione della nuova causale prevista rigenerando i dati Uniemens. In alternativa, rimane possibile modificare manualmente il codice della causale, intervenendo sul servizio Uniemens Dati Particolari). In ogni caso, le denunce individuali di gennaio 2018, che fossero interessate dalle nuove causali ( M501 / M502 / M503 ), devono essere reinviate. Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, le specifiche dell Uniemens (Allegato Tecnico versione 4.0.1 del 25/01/2018) non prevedono ancora le nuove causali sopra indicate. Pagina 5 di 6

2.4) NUOVE VOCI DISPONIBILI Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto due nuove voci che consentono indicare, sulla busta paga, il contributo ente bilaterale e/o il contributo contrattuale, per la parte a carico del datore di lavoro. Nel caso in cui si intenda attivare l indicazione, in busta paga, dei suddetti contributi, è sufficiente inserire: - la voce D50 per il contributo ente bilaterale a carico ditta (voci 78A / 78C / 78S / 78W); - la voce D51 per il contributo contrattuale a carico ditta (voce 860). Le voci in questione possono essere inserite sul servizio Voci Fisse (eventualmente a livello generale), selezionandole dall elenco al punto 2.4 Indicazioni sul cedolino. L utilizzo delle nuove voci è ovviamente facoltativo. 2.5) STAMPE ACCESSORIE STATISTICA CEDOLINI Sul programma CEDELABO, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 Controlli e statistiche ), è stata predisposta una nuova opzione che consente di considerare, nella statistica prodotta, i cedolini dei collaboratori / amministratori anche nel caso in cui vengano elaborati in assenza di compenso. Pagina 6 di 6