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Civile Sent. Sez. L Num. 16690 Anno 2015 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: D'ANTONIO ENRICA Data pubblicazione: 11/08/2015 SENTENZA sul ricorso 9930-2009 proposto da: BRAMBILLA BARBARA C.F. BRMBBR68R46F704E, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO FRANCESCO DELLA SCIUCCA, GUIDO TRIONI, giusta delega in atti; 2015 2208 contro - ricorrente - COVIDIEN ITALIA S.P.A. (già TYCO HEALTHCARE ITALIA S.P.A.) c.f. 08641790152; - intimata -

Nonché da: COVIDIEN ITALIA S.P.A. (già TYCO HEALTHCARE ITALIA S.P.A.) c.f. 08641790152, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio degli avvocati GALLETTI MARIA ROSA, ANDREA LAZZARETTI, (STUDIO LEGALE RINALDI E ASSOCOCIATI) che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro BRAMBILLA BARBARA C.F. BRMBBR68R46F704E, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO FRANCESCO DELLA SCIUCCA, GUIDO TRIONI, giusta delega in atti; - controri corrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 466/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2008 R.G.N. 1806/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO; udito l'avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA per delega DELLA SCIUCCA ANTONINO; udito l'avvocato LAZZARETTI ANDREA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

R.G 9930/2009 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la soc Tyco Healthcare Italia, ora Covidien Italia, a pagare a Barbara Brambilla, dipendente della società come area manager, 6850,00 per danno alla salute, 3980,00 per indennità di preavviso nonché a restituire 3.980,19 trattenute per preavviso. La Corte ha, in primo luogo, rigettato la domanda della Brambilla volta ad ottenere il pagamento di provvigioni, in relazione ad un precedente rapporto di agenzia, per rinnovi o proroghe o nuove forniture di clienti da essa procurati. L'Q'tssoiretto La Corte territoriale ha, poi, accertato l'esistenza di una situazione di conflitto tra la lavoratrice e la società determinato dal comportamento vessatorio del superiore della Brambilla tendente a provocarne le dimissionimche la soc. non avendo ottenuto le dimissioni aveva proposto alla lavoratrice un nuovo incarico di/product support managehn ordine al quale, secondo la Corte, non vi erano elementi per affermare che fosse dequalificante i ma l'azienda non ne aveva facilitato l'inserimento e la lavoratrice lo aveva vissuto negativamente considerato il comportamento vessatorio subito fino a quel momento ; che, la Brambilla,dopo un periodo di malattia, si era dimessa e che le dimissioni erano avvenute, non già perché aveva trovato altro lavoro, bensì per giusta causa. All'esito di una CTU la Corte ha accertato che la Brambilla aveva subito un danno biologico derivante dalla situazione conflittuale esistente con l'azienda ; che aveva diritto all'indennità di preavviso e alla restituzione dell'importo trattenuto dalla società allo stesso titolo. La Corte d'appello ha invece rigettato la domanda di risarcimento per danno morale, all'immagine e alla professionalità in difetto di allegazioni e prova. Avverso la sentenza ricorre la Brambilla formulando 4 motivi. Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale.la ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Il Collegio ha e' autorizzato la motivazione semplificata. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione. Censura la sentenza per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno alla dignità e all'immagine in difetto di allegazioni e prova sebbene la Corte avesse riconosciuto i comportamenti illeciti della società e l'idoneità delle condotte vessatorie ad integrare una giusta causa di dimissioni. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art 2729 cc lamentando che la Corte territoriale avrebbe potuto fondare il proprio convincimento sulla base di presunzioni.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte non aveva valutato che -dalle dimissioni e fino al giugno 2007 la lavoratrice aveva trovato altro lavoro,meno rilevante rispetto al lavoro presso la Tyco - Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento di provvigioni per consegne successive alla cessazione del rapporto di agenzia ma in esecuzione di contratti stipulati tramite la ricorrente in costanza di rapporto di agenzia e non ancora scaduti, prorogati automaticamente senza ulteriore attività promozionale da parte della mandante. Con il ricorso incidentale la società denuncia vizio di motivazione circa la sussistenza del mobbing ed il nesso causale tra la condotta datoriale e i disturbi lamentati dalla ricorrente. Entrambi i ricorsi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati. Circa la sussistenza del mobbing ed il nesso causale con i danni lamentati dalla Brambilla, oggetto del ricorso incidentale e da esaminarsi per primt in considerazione della loro priorità logica, deve rilevarsi che non sussiste il vizio di motivazione denunciato. Premesso che questo può rilevare solo nei limiti in cui l'apprezzamento delle prove - liberamente valutabili dal giudice di merito, costituendo giudizio di fatto - si sia tradotto in un iter formativo di convincimento affetto da vizi logici o giuridici, restando altrimenti insindacabile, deve rilevarsi che la Corte di appello ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo. Ha richiamato le dichiarazioni testimoniali ritenute rilevanti ai fini della decisione ed a fronte della completa esposizione degli elementi probatori posti a base del convincimento della Corte territoriale, il ricorso incidentale si limita ad opporre un'altra soluzione interpretativa, basata su una diversa ricostruzione fattuale, all'evidenza inammissibile. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a 2

fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto (v. Cass. n. 3161/2002). Anche con riferimento al nesso esistente tra il comportamento datoriale ed i danni denunciati non sussiste il vizio denunciato in quanto la Corte territoriale ha valutato le risultanze della CTU, la gravità dei comportamenti posti in essere dal superiore della Brambilla ( frasi denigratorie, minacce, pressioni per farla dimettere), 1' assenza di prova di inadempienze della lavoratrice idonee a giustificare il trattamento punitivo riservatole, concludendo per la sussistenza del nesso con il danno biologico,sia pure di durata temporanea, lamentato. Quanto alle censure contenute nei motivi 1,2 e 3 del ricorso principale la Corte ha rigettato la domanda rilevando la mancanza di allegazione e prova circa il danno morale, all'immagine ed alla professionalità. Non sussiste alcuna contraddittorietà della decisione della Corte che, pur avendo riconosciuto il "mobbing ", ha negato la sussistenza della lesione ai diritti della personalità motivando le ragioni di tale rigetto. In particolare circa il danno alla professionalità, che sembra essere l'unico sul quale si sono appuntate le censure della ricorrente, la Corte d'appello mostra di aver valutato che,dopo le dimissioni, la Brambilla si era collocata prima su una posizione di lavoro poco soddisfacente e successivamente su un'altra con trattamento economico e livello di inquadramento definitivo non deteriore rispetto a quelli goduti presso la società. La Corte ha dunque escluso un danno alla professionalità apprezzabile stante il nuovo lavoro del tutto adeguato alla professionalità della lavoratrice reperito già nel febbraio 2003,nonché la percezione dell'indennità di preavviso. Le censure della ricorrente non sono idonee, pertanto, ad invalidare la decisione impugnata con conseguente rigetto del vizio denunciato. Infine, risulta, infondato anche il quarto motivo del ricorso principale circa il mancato riconoscimento delle provvigioni per il pregresso rapporto di agenzia avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dell' art 1748 cc. La Corte, infatti, ha escluso che sussistessero le specifiche condizioni per il riconoscimento delle provvigioni in relazione ad affari conclusi dopo la cessazione del rapporto. Nella pronunzia impugnata è stato idoneamente evidenziato che l'obbligo di corrispondere le provvigioni in relazione a contratti conclusi molto tempo prima della risoluzione, era stato già assolto durante il rapporto di agenzia e che,dopo la risoluzione, non sussistevano le condizioni previste dall'art 1748, 3 0 comma, cc sottolineando che l'agente ha diritto alla provvigione se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione sia da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta. 3

Nella specie la Corte d'appello ha rilevato, con giudizio di merito non censurabile in Cassazione, che in caso di contratto prorogato o rinnovato con formule di stile, o in caso di ordini di nuove forniture, non poteva ritenersi che ciò fosse avvenuto per la remota attività dell'agente e non già per l'attività di promozione di altri agenti presso gli stessi clienti, immagini e presenza del preponente sul mercato, nuove trattative del prezzo. La Corte d'appello ha osservato che "il rinnovo e la proroga o la richiesta di forniture dipendono, infatti, da numerosi fattori:qualità del servizio reso in adempimento del contratto, bontà e prezzo del prodotto", attività di promozione di altri agenti presso gli stessi clienti, immagini e presenza del preponente sul mercato, nuove trattative del prezzo...". In sostanza la Corte ha sottolineato che la provvigione deve essere legata all'attività dell'agente. Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi vanno rigettati con spese compensate stante la reciproca soccombenza. PQM Rigetta entrambi i ricorsi, spese compensate. Roma 19/5/2015 L'estensore Il Presid nte Enri ntonio Luigi acioce