Si illustrano di seguito alcune delle principali novità della Legge Finanziaria 2006.



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STUDIO DE ALEXANDRIS Monza Via Manzoni N 37 Circolare Studio Prot. N 03/06 del 19/01/2006 Monza, lì 19/01/2006 MD/lg A Tutti i C l i e n t i LORO SEDI OGGETTO: PRINCIPALI NOVITA DELLA FINANZIARIA 2006 E DECRETI COLLEGATI. RIFERIMENTI: - Art. 1 Legge del 23.12.05 n. 266, pubblicata nel in G.U. n. 302 del 29.12.05, S.O. n. 211; - D.L. del 30/09/2005 n. 203 convertito in Legge n. 248 del 02/12/2005. Si illustrano di seguito alcune delle principali novità della Legge Finanziaria 2006. VERSAMENTO MINIMO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI A decorrere dall 1.01.2006, in sede di dichiarazione dei redditi e in riferimento alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d imposta se l importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se il modello 730 è comunque presentato non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato ai soggetti che prestano assistenza fiscale. ADDIZIONALI ALL IRPEF Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente deliberati. E consentito l aumento dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all IRPEF ai soli enti che, alla data dell 1/1/2005, non si erano ancora avvalsi della facoltà di aumentare tale addizionale. L aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%. 5 PER MILLE DESTINATO ALLA RICERCA E AL TERZO SETTORE Fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di Imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a. sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all art. 10, c. 1, lett. a) D. Lgs. 4.12.1997, n. 460; b. finanziamento della ricerca scientifica e dell università; c. finanziamento della ricerca sanitaria; d. attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Resta fermo il meccanismo dell 8 per mille.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31.12.2002 ovvero quelle in vigore al 31.12.2004, se più favorevoli. PARTICIPATION EXEMPTION (Pex) L'art. 5 del collegato alla Finanziaria (DL. n. 203/2005) interviene a modificare l'art. 87 e l art. 64 del TUIR riguardante la Pex. In particolare In particolare, sono state introdotte le seguenti modificazioni: Plusvalenze - Riduzione dal 100% al 91% della quota di plusvalenza che non concorre alla formazione del reddito imponibile per i soggetti IRES. Tale quota si ridurrà all'84% a decorrere dal 2007. Inoltre, è stato prolungato da 12 a 18 mesi il periodo di possesso azionario che dà diritto all'esenzione. Dunque, l'esenzione è subordinata al possesso ininterrotto dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. Minusvalenze - Restano indeducibili al 100% per i soggetti IRES (art. 101 del D.P.R. n. 917/86) ed al 60% per i soggetti IRPEF (art. 64 del D.P.R. n. 917/86), le minusvalenze realizzate oltre il dodicesimo mese successivo all'acquisizione delle azioni o quote. Per le minusvalenze, dunque, non sono stati modificati i criteri sia con riferimento alla quantificazione della quota indeducibile sia con riguardo al periodo di possesso, delineando un sistema asimmetrico per i soggetti IRES, in quanto non è consentita una deduzione limitata del 9% delle minusvalenze a fronte della corrispondente tassazione di tale quota. La medesima asimmetria si rileva con riferimento al periodo di possesso. Infatti, mentre per le plusvalenze occorre un periodo minimo di 18 mesi per beneficiare dell'esenzione, restano comunque indeducibili le minusvalenze realizzate successivamente al dodicesimo mese di possesso. ONERI DEDUCIBILI PER LA RICERCA Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti Ires in favore di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, ivi compresi l ISS e l ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito sopra citati sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi delle precedenti disposizioni sono ridotti del 90%. IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DEGLI IMMOBILI In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate si applica un imposta sostituiva dell imposta sul reddito del 12,50%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all applicazione e al versamento dell imposta sostitutiva della plusvalenza di cui sopra, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia. AMMORTAMENTO DELL AVVIAMENTO L avviamento iscritto in bilancio deve essere ammortizzato a partire dal 2005 nella nuova misura di 1/18, anziché del 5% (misura prevista dal D.L. 203/2005) o del 10% (misura precedentemente fissata). La

modifica dell aliquota si applica anche con riferimento alle residue quote d ammortamento del valore dell avviamento iscritto in periodi d imposta precedenti. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI SUL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DELLE PERSONE FISICHE In deroga alla disciplina ordinaria ai fini dell imposta di registro, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell immobile determinato attraverso gli appositi coefficienti, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20%. APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO Previste novità in tema di apparecchi da intrattenimento utilizzabili per il gioco lecito, di cui all art. 110, c. 6 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Si sintetizzano i punti essenziali: a. interventi su aspetti specifici del funzionamento dei predetti apparecchi, quali, ad esempio, l aumento del costo massimo della singola partita a 1 euro, l innalzamento a 100 euro del limite di vincita massima, la riduzione del Prelievo unico erariale (Preu) al 12% - con decorrenza dall 1.07.2006; b. disciplinata una nuova categoria di apparecchi per il gioco lecito, i cosiddetti VLT (Video Lottery Terminal), che funzioneranno mediante il collegamento ai sistemi di elaborazione dei Concessionari affidatari della rete telematica. La percentuale prevista per il Preu riferibile a quest ultima categoria di apparecchi da intrattenimento sarà fissata fra l'8% e il 12% degli importi giocati; c. inasprimento delle sanzioni, in conseguenza dell introduzione di ulteriori fattispecie di illecito. SOSTEGNI ALLA FAMIGLIA PER NEONATI Per ogni figlio nato ovvero adottato nell anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000. Il medesimo assegno è concesso per ogni figlio nato nell anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato. Il Ministero dell Economia e delle Finanze comunica, entro il 15.01.2006, la sede dell ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all assegno di cui all anno 2005 e, previa verifica dell ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all assegno per l anno 2006. DETRAZIONE FISCALE PER RETTE DEGLI ASILI NIDO Limitatamente al periodo d imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall imposta lorda nella misura del 19%. ATTI DI COMPRAVENDITA DI VEICOLI L autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata gratuitamente dai dirigenti del Comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall Automobile Club d Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell automobilista. Diversamente, è possibile rivolgersi ad un notaio.

BONUS ASSUNZIONI Al fine di rendere più efficiente l utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni è previsto che le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi sono utilizzate dall Agenzia delle Entrate per accogliere le richieste di ammissione all agevolazione, secondo l ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità. Ove il datore di lavoro presenti l istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione dell accoglimento dell istanza da parte dell Agenzia delle entrate. In tal caso l istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell identificativo del lavoratore, entro i successivi 30 giorni. FERMO AMMINISTRATIVO Il decreto n. 203 del 2005 (collegato alla Finanziaria 2006) convertito in legge n. 248/2005 ha riattivato il fermo amministrativo dei veicoli iscritti in pubblici registri. In termini operativi, quindi, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può disporre, direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione, il fermo amministrativo sui veicoli a motore del contribuente moroso. Ciò nel rispetto del regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 503/1998, relativamente alle disposizioni che riguardano l'iscrizione, la cancellazione e gli effetti del fermo amministrativo. L iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico è preceduto da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. REGIME FORFETARIO Fra le modifiche abrogative introdotte dall articolo 5, comma 2, del dl n. 203/2005, modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2 dicembre 2005, compare anche la soppressione, a decorrere dall anno 2007, del regime forfetario in vigore dal 1997. Trattasi del regime previsto dalla legge n. 662/96 per i cosiddetti soggetti minimi, ovvero per gli imprenditori ed i professionisti che nell anno precedente: non abbiano registrato un volume d affari superiore ad 10.329,14 (eventualmente ragguagliati ad anno), né abbiano utilizzato beni ammortizzabili di costo complessivamente superiore al suddetto limite, né infine abbiano elargito retribuzioni ai dipendenti superiori al 70% dei ricavi registrati o dei compensi conseguiti e non abbiano effettuato cessioni all esportazione. Si tratta, per questi soggetti, del regime naturale ed automatico, dal quale si può uscire soltanto per il tramite di apposita opzione. DURATA CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE La modifica sostanzialmente innalza, ai fini della deducibilità fiscale, la durata dei contratti di locazione finanziaria passando dagli otto anni ai quindici anni. La disposizione in esame prevede che per i contratti di leasing immobiliare la durata deve essere pari alla metà del periodo d'ammortamento, ma non deve essere inferiore agli otto anni e non superiore ai quindici anni. Se si ipotizza un coefficiente di ammortamento pari al 3%, la metà della durata dell'ammortamento è pari a 16 anni e otto mesi, quindi la durata dovrà essere di quindici anni; nel caso in cui il coefficiente di ammortamento è pari al 4%, la metà della durata dell'ammortamento è pari a dodici anni e sei mesi e tale durata è ricompresa tra il minimo di 8 anni e il massimo di 15, pertanto la durata del contratto di leasing può essere fissata in tale termine. La nuova disposizione si applica a partire dai contratti stipulati successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 203/2005 (ossia dal 04 dicembre 2005). RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PRIVATI Nella rivalutazione delle partecipazioni detenute da privati, l efficacia fiscale dei nuovi valori è immediata. E opportuno ricordare le caratteristiche della rivalutazione delle partecipazione. 1) Condizioni: a) detenzione alla data del 1 gennaio 2005; b) perizia asseverata e versamento (unica soluzione o prima rata) al 30 giugno 2006; 2) Effetto: rivalutazione del costo della partecipazione ai soli

fini del Capital gain; 3) Imposta sostitutiva: a) 2% per le partecipazioni non qualificate; b) 4% per le partecipazioni qualificate, sull intero nuovo valore della partecipazione posseduta entro il 30 giugno 2006. E possibile rideterminare il valore anche di una partecipazione già in precedenza oggetto di una rivalutazione. REDDITO IMMOBILI NON STRUMENTALI DELLE IMPRESE È stata modificata la determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa, concessi in locazione. In particolare, non spetta più la deduzione forfetaria nella misura del 15% del canone di locazione, ma spetta una deduzione pari alle spese di manutenzione ordinaria sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un massimo del 15% del canone di locazione. La modifica si applica già dal periodo di imposta 2005. Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento precisandovi nel contempo che non mancheremo di aggiornarvi su ulteriori argomenti specifici di particolare interesse (IVA / Rivalutazione beni / Pianificazione fiscale / etc.) introdotti dalla legge Finanziaria e dai Decreti di Fine Anno, nonché con eventuali approfondimenti sugli argomenti affrontati nella presente circolare. Studio De Alexandris