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DIRETTIVE La direttiva ped, per le apparecchiature in pressione Obblighi e implicazioni per la manutenzione Andrea Maciga, MTM Metodi e Tecniche di Manutenzione srl., Milano Carlo Fossati, CONCERT Ispettorato degli Utilizzatori ENEL, Segrate (MI) La direttiva PED, entrata in vigore nel 2002, non è stata ancora completamente recepita da tutti gli «attori» del mercato italiano. Anche le organizzazioni coinvolte nella manutenzione, dalle più grandi alle più piccole, incluse le artigianali, sono sempre più spesso chiamate a ottemperare ai requisiti della Direttiva. La conoscenza precisa degli obblighi introdotti dalla PED diventa pertanto un requisito indispensabile per operare in accordo alle leggi vigenti. Come, in questo nuovo regime normativo, un Azienda, dotata di una visione imprenditoriale, può trasformare gli oneri derivanti da tali obblighi in un «vantaggio competitivo strategico». La situazione italiana dopo l entrata in vigore della direttiva PED La Direttiva 97/23/CE «per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di attrezzature a pressione», più comunemente conosciuta come PED, è entrata definitivamente in vigore il 29 maggio 2002; dopo più di un anno dall entrata in vigore cogente dovrebbe quindi aver superato la fase di rodaggio ed essere entrata nella prassi quotidiana di chi ne è coinvolto sia come fabbricante, sia come utilizzatore. Usiamo il condizionale, in quanto purtroppo, (e questo purtroppo è riferito al sistema industriale italiano che ha mostrato di non sapersi velocemente adeguare ai cambiamenti imposti dall Europa) tutto ciò non è avvenuto. I grandi costruttori di attrezzature a pressione con riluttanza e, diciamolo pure, con difficoltà si sono o si stanno adeguando, ma sono pochi; tutti gli altri, salvo alcune rare eccezioni, considerano la nuova normativa come qualcosa di opzionale, come un onere aggiuntivo che ricade sui costi di produzione o, nei casi estremi, come qualcosa Fig. 1 che non li riguarda. Lo stesso problema, ovviamente in modo anche più drammatico per via delle loro dimensioni e «core competence», investe le Società e Organizzazioni di manutenzione in caso d interventi di modifiche agli impianti, anch essi soggetti a nuove verifiche di conformità. Le ragioni, ma si dovrebbe dire le colpe, di questa situazione sono numerose e coinvolgono tutti i livelli del «sistema Italia»: le istituzioni preposte che non hanno ancora completato la modifica del quadro legislativo nazionale sulle attrezzature a pressione gli attuali organi di controllo che, forse non conoscendo a fondo la nuova legge, hanno diffuso informazioni sbagliate gli Organismi Notificati che, nella stragrande maggioranza dei casi, vedendo unicamente il «business», si guardano bene dallo svolgere anche una funzione di formazione del cliente e, troppo spesso, fanno a gara nel dimostrarsi il più accondiscendenti possibile (i nostri vecchi saggiamente però dicevano che il medico pietoso fa la piaga cancrenosa) le associazioni di categoria che hanno ritenuto che qualche giornata divulgativa (spesso trasformatasi in fonte di dubbi più che di chiarimenti) fosse sufficiente a chiarire a tutti il problema le aziende costruttrici interessate che, frastornate da voci e informazioni contraddittorie, non hanno ritenuto necessario dedicare risorse per approfondire il problema le aziende utilizzatrici delle attrezzature a pressione che, nella quasi totalità, ancora oggi non sono consce che la nuova normativa le coinvolge pesantemente. Parte di linea di vapore risurriscaldato freddo (VRF) di una centrale termica esplosa a causa di un difetto strutturale Tutto ciò in un quadro legislativo mutato che, in base ai principi della Re- MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004 15

Fig. 2 sponsabilità da Prodotto ormai universalmente adottati in tutta Europa, investe il fabbricante rispetto al passato di maggiori responsabilità dal punto di vista sia civile che penale. Se a ciò si aggiunge il fatto che la nuova Direttiva rappresenta, soprattutto per le Piccole & Medie Imprese interessate, un modo per accrescere la propria professionalità e di conseguenza anche la propria competitività, risulta veramente triste prendere atto della situazione italiana ed osservare come tale situazione non consentirà a molte aziende di sfruttare a pieno, su tutto il mercato europeo, la ripresa economica nel momento in cui finalmente partirà. La direttiva PED Nel seguito tracceremo brevemente una sintesi degli elementi caratterizzanti la nuova direttiva mettendoli a confronto con la precedente normativa. Non è, né vuole e può esserlo data la sede e la natura di questo articolo, un trattato esauriente ma vorremmo divenisse l occasione per una presa di coscienza: esiste un problema, non è un problema insormontabile, è un problema che, mal gestito, può causare danni all azienda, ben gestito, può trasformarsi in un opportunità. Parte di linea di vapore rissurriscaldato caldo (VRC) in una centrale termina e 400 m di distanza. La Direttiva è un legge. Quando si parla della Direttiva 97/23/CE, più comunemente citata come PED, si tende spesso a equivocare sul suo significato e scopo all interno della Comunità Europea. Molto spesso, anzi troppo spesso, si tende, anche da parte degli addetti ai lavori, ad attribuire a questa Direttiva un ruolo molto prossimo a quello di codice di progettazione e fabbricazione delle attrezzature a pressione: ciò è assolutamente sbagliato e fuorviante. La PED è una legge europea, relativa alla sicurezza delle attrezzature a pressione, che si sostituisce alle leggi nazionali dei singoli paesi della Comunità. Ciò è chiaramente espresso nei «considerando» che precedono il testo della direttiva stessa e che, in tutte le leggi, costituiscono la base e le premesse su cui la legge stessa trova motivazione e legittimazione. Nel decreto attuativo emanato dall Italia in recepimento della Direttiva (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n 93) tali premesse non sono state riportate e probabilmente è questo il motivo per cui pochi, almeno in Italia, le conoscono. Rimandando chi fosse interessato alla consultazione del testo integrale della Direttiva, qui riportiamo una traduzione italiana dei primi «considerando» che forniscono un chiaro quadro di riferimento per la Direttiva: IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA omissis.. 1. Considerando che ii mercato interno è un area senza frontiere interne in cui è assicurata la libera circolazioni di merci, presone, servizi e capitali; 2. Considerando che vi sono differenze tra i contenuti e gli scopi di leggi, regolamenti e prescrizioni amministrative in vigore negli Stati Membri che si riferiscono alla sicurezza e protezione della salute di persone e, dove appropriato, di animali domestici o proprietà, per quanto riguarda le attrezzature a pressione non coperte dalla legislazione Comunitaria attuale; dal momento che le procedure di certificazione e controllo per tali attrezzature differiscono da uno Stato Membro ad un altro; considerando che tali differenze possono costituire barriere al commercio all interno della Comunità; 3. Considerando che l armonizzazione della legislazione è il solo mezzo di rimuovere tali barriere al libero commercio; considerando che questi obiettivi non possono essere conseguiti in modo soddisfacente dai singoli Stati Membri; considerando che questa Direttiva riporta unicamente le prescrizioni indispensabili per la libera circolazione delle attrezzature a cui è applicabile; 4. Considerando che (omissis); 5. Considerando che questa Direttiva si riferisce anche agli insiemi composti di diverse attrezzature a pressione assiemati al fine di costituire un tutt uno integrato e funzionale; considerando che questi insiemi possono spaziare da insiemi semplici come le pentole a pressione a insiemi complessi come le caldaie a tubi d acqua; considerando che se il fabbricante di un insieme intende che lo stesso sia collocato sul mercato e messo in servizio come insieme - e non come singoli componenti dello stesso non assemblati questo insieme deve rispettare la Direttiva; (omissis); 6. Considerando che questa Direttiva armonizza le prescrizioni nazionali sui pericoli dovuti alla pressione; considerando che gli altri pericoli che l attrezzatura può presentare possono ricadere nello scopo di altre Direttive che si riferiscono a tali pericoli; considerando però che le attrezzature a pressione possono essere incluse tra prodotti coperti da altre Direttive basate sull art. 100 a) del Trattato; considerando che le prescrizioni contenute in 16 MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004

DIRETTIVE alcune di queste Direttive riguardano i pericoli dovuti alla pressione; considerando che queste prescrizioni sono considerate adeguate a fornire una protezione adeguata dove il pericolo dovuto alla pressione e relativo a queste attrezzature rimane piccolo; (omissis); La Direttiva è quindi una legge europea sulla sicurezza e, come tale, riporta i criteri che la Comunità Europea considera minimi ed essenziali per considerare «sicura» un attrezzatura e permetterne quindi la libera circolazione al proprio interno. E come tutte le leggi, specie quelle complesse, la Direttiva richiede circolari esplicative per una sua corretta interpretazione ed applicazione a casi specifici: le Linee Guida emesse dal Gruppo di lavoro «Pressione» della Comunità, costituiscono queste circolari esplicative; non sono legge nel vero senso della parola ma, come più volte ricordato, da rappresentanti della Comunità, ne costituiscono l interpretazione autentica. Esaminiamo infine il ruolo delle Norme Armonizzate di prodotto (che sono l equivalente delle vecchie Raccolte VSG, VSR, M, E della passata legislazione nazionale). Esse sono i codici di progettazione e fabbricazione nel caso di applicazione pratica della Direttiva ad uno specifico tipo di attrezzatura (così come le Raccolte VSG, VSR, M, E lo erano nella passata legislazione nazionale). Questo concetto è chiaramente espresso dalla Direttiva all art. 5, secondo comma: «Le attrezzature a pressione e gli insiemi conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali di cui all articolo 3.» L Allegato ZA, presente in tutte le Norme EN che in qualche modo interagiscono con la Direttiva, riporta in modo esplicito la correlazione tra i paragrafi della Norma e le prescrizioni dell Allegato I della Direttiva stessa. Esistono quindi due strade per chiarire l intenzione del legislatore laddove la Direttiva risulti di dubbia interpretazione: le Linee Guida e le norme armonizzate di prodotto che, fortunatamente, sono ormai quasi tutte disponibili o come standard ufficiale EN o come documento in fase finale di stesura (pren). Prima di passare ad analizzare i punti caratterizzanti la Direttiva ed i cambiamenti rispetto alla passata legislazione italiana, riteniamo opportuno fornire una serie di definizioni riportate nell articolo 1 della Direttiva stessa ed indispensabili per chiarire quanto di seguito riportato. MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004 17

Definizioni tratte dall Articolo 1 (Campo di applicazione e definizioni) Attrezzature a pressione: I recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate quali flangie, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili. Recipiente: Un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere. Tubazioni: I componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione...(omissis). Accessori di sicurezza: I dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. (omissis). Accessori a pressione: I dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione. Pressione massima ammissibile (PS): La pressione massima per la quale l attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. (omissis). Insiemi: Varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale. Fluidi: I gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi. Immissione sui mercato: La prima messa a disposizione sui mercato dell Unione europea di una attrezzatura o di un insieme di cui all articolo 1, comma 1, a titolo oneroso o gratuito, ai fini della commercializzazione o dell utilizzazione. Fabbricante: Il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome. Cosa prevede la Direttiva 1. La Direttiva si applica a tutte le attrezzature ed insiemi a pressione per i quali la pressione massima ammissibile PS definita dal fabbricante superi di 0.5 bar la pressione atmosferica. 2. Ogni attrezzatura o insieme (salvo quelle escluse dall articolo 3) deve essere sottoposto, prima della immissione sul mercato, ad una verifica di conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall Allegato 1 della Direttiva con diversi gradi di severità in 18 MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004

funzione del possibile rischio ai fini della sicurezza. 3. Ogni attrezzatura o insieme deve essere dotato di manuale d istruzioni d uso ove il fabbricante indica i rischi potenziali del proprio prodotto, mette l utilizzatore al corrente delle eventuali precauzioni da prendere, indica quali controlli e manutenzioni fare e con quale cadenza per mantenere sicuro nel tempo il prodotto stesso. 4. Le attrezzature o insiemi sono classificati in classi di rischio definite in base alla pressione, al volume (o diametro nel caso di tubazioni) ed al tipo di fluido contenuto. 5. Iniziando dalle attrezzature «meno rischiose» la direttiva prevede: Attrezzature a bassissimo rischio. Vi appartengono attrezzature ed insiemi citati dall articolo 3.3. Non è richiesta una valutazione formale di conformità ai requisiti minimi di sicurezza (il fabbricante è comunque responsabile della sicurezza del proprio prodotto) ma devono comunque essere progettate e fabbricate secondo una buona pratica ingegneristica, devono essere corredate di adeguate istruzioni per l uso e riportare in modo chiaro l identificazione del fabbricante. Attrezzature di Categoria I. Vi appartengono attrezzature ed insiemi a basso rischio. La valutazione formale di conformità alla direttiva, è effettuata dal fabbricante stesso che al termine sottoscrive una Dichiarazione di conformità (a disposizione del cliente) ed appone sull attrezzatura o insieme il marchio CE. Devono essere progettati e fabbricati conformemente ai requisiti minimi di sicurezza della Direttiva, devono essere corredati di adeguate istruzioni per l uso e riportare una targa di riconoscimento con i dati previsti dalla Direttiva stessa. Attrezzature di Categoria da II a IV. Vi appartengono attrezzature ed insiemi a rischio crescente. La valutazione formale di conformità alla direttiva è effettuata da un Organismo Notificato o da un Ispettorato degli Utilizzatori che, al termine, rilascia al fabbricante un Attestato di conformità e lo autorizza ad apporre il marchio CE. Il fabbricante, ottenuto l attestato, sottoscrive una Dichiarazione di conformità (a disposizione del cliente) ed appone sull attrezzatura o insieme il marchio CE. Devono essere progettati e fabbricati conformemente ai requisiti minimi di sicurezza della Direttiva, devono essere corredati di adeguate istruzioni per l uso e riportare una targa di riconoscimento con i dati previsti dalla Direttiva stessa. 6. Nel caso di insiemi la valutazione di conformità è effettuata sia sulle singole attrezzature che compongono l insieme (ciascuna secondo la propria categoria), sia sull insieme in quanto tale. La categoria di un insieme è la massima tra quella delle singole attrezzature che lo compongono. DIRETTIVE Cosa è cambiato rispetto al passato Dal punto di vista strettamente tecnico è corretto affermare che praticamente nulla è cambiato con l avvento della nuova legislazione: i criteri di corretta progettazione e fabbricazione di un attrezzatura a pressione sono rimasti pressoché gli stessi in quanto non è una legge che può cambiare la buona ingegneria. È invece cambiato moltissimo, specialmente in Italia ove la passata legislazione risaliva di fatto al 1927, per tutto ciò che riguarda le responsabilità del fabbricante e l approccio metodologico alla progettazione e fabbricazione: a) Sono aumentate le attrezzature coperte dalla nuova legislazione. Con la nuova legislazione rientrano negli obblighi della direttiva molte attrezzature che in passato erano totalmente escluse dalla omologazione: recipienti per liquidi piccoli recipienti per gas o vapori fino a 25 litri di volume valvole di intercettazione valvole di sicurezza (in passato la verifica ISPESL era limitata alla capacità di sfiato) tubazioni che, in funzione della pressione, del diametro e del fluido contenuto, possono facilmente raggiungere la Categoria III b) Come per tutti i prodotti immessi sul mercato il responsabile di un attrezzatura è il fabbricante che ne risponde in toto: è del fabbricante l analisi preliminare dei rischi connessi alla propria attrezzatura/insieme: ALLEGATO I alla Direttiva 1. NORME Dl CARATTERE GENERALE 1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell ordine qui indicato: eliminazione o riduzione dei rischi, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non possono essere eliminati informazione degli utilizzatori circa rischi residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l installazione e/o l utilizzazione. 1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di uso scorretto, l attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare pericoli derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un avvertenza adeguata che ne sconsigli l uso scorretto. È del fabbricante la responsabilità che il manuale d istruzioni d uso sia esauriente. MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004 19

ALLEGATO I alla Direttiva 3.1. Istruzioni operative 1) al momento della commercializzazione le attrezzature a pressione devono essere accompagnale, per quanto occorra, da un foglio illustrativo destinato all utilizzatore contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda: il montaggio, compreso l assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione la messa in servizio l impiego la manutenzione e i controlli da parte dell utilizzatore. 2) ii foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l identificazione della serie, e deve essere corredato, all occorrenza, della documentazione tecnica nonché dai disegni e dagli schemi necessari ad una piena comprensione di tali istruzioni. 3) ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l attenzione sui pericoli di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3. È del fabbricante, almeno in prima istanza, la responsabilità della correttezza del progetto (che in passato cadeva direttamente sul progettista abilitato). c) È stato introdotto il concetto di insieme che rivoluziona in Italia la figura di molti assemblatori e manutentori. La legislazione italiana ante PED non ha mai considerato gli insiemi. Solo nel caso dei generatori di vapore (che costituiscono un tipico esempio di insieme per la Direttiva) la vecchia legge prevedeva una omologazione unica ma limitatamente a tutto ciò legato alla produzione diretta del vapore e trascurando parti importanti quali preriscaldatori, degasatori, ecc. o tubazioni esterne di caldaia considerando, i primi, recipienti a pressione a sé stanti ed ignorando totalmente le seconde. Oggi qualsiasi insieme a pressione ricade sotto la PED e chi lo fabbrica e vende con il proprio nome ne assume la figura di fabbricante ed i relativi oneri. Il fatto poi che l insieme assuma la massima categoria dei propri componenti fa sì che sia molto facile trovarsi in presenza di insiemi di Categoria IV, la massima di rischio, con tutto ciò che ne consegue. Rimandando ad un paragrafo successivo alcuni esempi, si vuole solo ricordare che un normale serbatoio di aria compressa da 250 litri e 15 bar (prodotto Pressione x Volume maggiore di 3000) è di Categoria IV e quindi un insieme che lo contenga risulta della stessa categoria. Risulta quindi chiaro come molte aziende che assemblano singole attrezzature fabbricate da altri fornendo unicamente le tubazioni di connessione siano diventati fabbricanti ai sensi della Direttiva e debbano quindi soddisfare tutte le prescrizioni della nuova legge. Non si tratta di un aspetto marginale, in quanto la nuova legislazione prevede sanzioni pesanti per un fabbricante inadempiente e ciò a prescindere dal fatto che l insieme possa causare o abbia causato danni a persone, animali o cose. Art. 18 (Sanzioni) 1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all Allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie è punito: se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l arresto sino a sei mesi o con l ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l arresto da sei mesi a un anno o con l ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l arresto da nove mesi a tre anni e con l ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni. 2. Le pene di cui il comma 1 sono aumentate da un terzo alla metà se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all articolo 15 o della dichiarazione CE di conformità di cui all Allegato VII. 3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto dalle norme di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e 13 si considerano incaricate di un pubblico servizio. 5. Per l applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è competente il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato. Ma la PED è anche una grande opportunità Solo problemi ed oneri dunque con l avvento della PED? Assolutamente no; anzi, la nuova Direttiva potrebbe creare, anche e forse soprattutto in Italia, notevoli occasioni di mercato proprio per quelle aziende medio piccole che sembrano oggi più colpite dal cambiamento: basta individuarle e coglierle in tempo. Proviamo di seguito ad illustrarne alcune che riteniamo le più significative. Crescita tecnologica. La Direttiva obbliga il fabbricante ad esaminare a fondo il proprio prodotto. Questo richiede uno sforzo ed un onere iniziali che in alcuni casi non veniva prima richiesto. Ma questo handicap potrebbe risolversi in un vantaggio se opportunamente 20 MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004

DIRETTIVE sfruttato. Innanzi tutto consente di individuare i punti deboli e di valutare la convenienza di un miglioramento; in secondo luogo consente di evidenziare i punti di forza e di documentarli nel manuale d istruzioni per l uso. Al momento gli utilizzatori, specie in Italia, non sono abituati a considerare il manuale d uso come una pagella del prodotto, ma tenuto conto che le prescrizioni in esso contenute, ivi compresi tipo e periodicità di manutenzioni e controlli, diventeranno cogenti ai sensi della sicurezza, ciò non durerà a lungo. Tenuto conto per altro che, se l utilizzatore può dimostrare di aver seguito le prescrizioni del fabbricante contenute nel manuale d uso, eventuali incidenti e danni relativi potranno essere addebitati al fabbricante, è chiaro come il manuale d uso debba contenere informazioni reali che vengono a definire in modo pressoché univoco la qualità del prodotto. Mercato europeo. La possibilità di realizzare prodotti che, una volta superata la valutazione di conformità da parte di un Organismo Notificato, non necessitino di approvazione alcuna da parte di organismi di controllo nazionali apre di fatto nuove prospettive anche ad aziende di taglia medio piccola che siano in grado di fornire un prodotto tecnicamente valido. È vero che il protezionismo dei vari stati stenta a scomparire in Europa e si estrinseca sotto varie forme che vanno da una maggior severità (non ufficiale ma di fatto) degli enti nazionali preposti alle verifiche in esercizio nei riguardi dei prodotti stranieri, alla diffidenza verso prodotti non certificati da organismi nazionali. Ma è altrettanto vero che un buon prodotto a livello tecnico con un adeguata documentazione a corredo non può certo temere qualsiasi tipo di controllo in fase di esercizio. Ed un manuale d istruzioni d uso chiaro, completo ed esauriente (non i foglietti penosi che si incontrano in questo periodo) potrebbe essere un buon mezzo per marcare la differenza. Mercato italiano. Il mercato nazionale non si differenzia in modo sensibile, per quanto riguarda le nuove attrezzature a pressione in regime PED, dal mercato europeo. È però molto probabile che, per coloro che saranno pronti e disposti a coglierla, si presenterà una notevole opportunità che scaturisce dalla particolare situazione italiana e deriva dalla precedente legislazione. Prima di parlare di questa possibile opportunità è quindi necessario fare una breve digressione su tale situazione. La legislazione italiana precedente la Direttiva e sue conseguenze sulla situazione attuale. Innanzi MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004 21

tutto giova sottolineare che la vecchia legislazione italiana si basa su una legge del 1927; nel corso degli anni sono state apportate modifiche parziali cercando di renderla più aderente allo sviluppo tecnico ma si è sempre trattato di interventi parziali che non ne hanno modificato la filosofia di base. Agli inizi del 900 l industria siderurgica e la tecnologia in generale erano ben lungi da quelle che oggi conosciamo: le lamiere avevano dimensioni e spessori limitati, le giunzioni tra lamiere erano ottenute tramite chiodatura in quanto la saldatura non era così diffusa (e sicura). I recipienti a pressione (destinati a contenere nella stragrande maggioranza dei casi vapor d acqua usato come forza motrice) erano dei veri capolavori di carpenteria ma erano anche di precaria stabilità: è vero che le pressioni in gioco erano molto più basse delle attuali, ma è anche vero che la stabilità dei recipienti era limitata. Per altro, proprio la bassa pressione e le portate limitate richieste consentivano di utilizzare tubazioni di piccolo diametro, non necessariamente ottenute per chiodatura, e quindi di gran lunga meno pericolose dei recipienti. Per regolamentare questo campo, e garantire un livello minimo di sicurezza, venne emanato nel 1927 il Regio Decreto n 824 che, coerentemente con lo stato della tecnologia di allora, fissava la sua attenzione unicamente su recipienti a pressione e su generatori di vapore 1 considerati allora (a pieno diritto come sopra detto) oggetti pericolosi. Per tante ragioni che sarebbe qui lungo e fuori luogo ricordare, la filosofia di quel decreto non fu più modificata e, sino all avvento della PED, non solo tubazioni o recipienti contenenti liquidi non sono mai esistiti per la legge italiana, ma non sono mai stati presi in considerazione gli insiemi 2 che in campo industriale rappresentano, di fatto, la quasi totalità delle attrezzature a pressione. Anche se la cosa risulta apparentemente strana, è facile darne una spiegazione razionale ed accettabile proprio alla luce della filosofia di base del Regio Decreto n 824 del 1927. Se riprendiamo le considerazioni fatte poco sopra sullo stato della tecnologia nel 1927 non è difficile concordare che il punto debole degli impianti di allora erano i recipienti e le caldaie, o generatori di vapore con termine più tecnico: una chiodatura mal fatta, una lamiera deteriorata e il collasso era pressoché sicuro. Il processo logico alla base del Regio Decreto era semplice, logico, e per quei tempi assolutamente corretto: in un impianto (o insieme con terminologia PED) gli elementi critici sono gli apparecchi a pressione le tubazioni sono sicuramente di gran lunga più sicure e non sono in grado di causare problemi 22 MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004

DIRETTIVE se mi garantisco nella fase di progetto e di fabbricazione degli apparecchi e proteggo ciascun apparecchio con una valvola di sicurezza in grado di garantire che la pressione non superi in nessun caso quella di progetto, l impianto è sicuro. Su tale ragionamento, venne quindi emanata una legge focalizzata unicamente sugli apparecchi a pressione e che prescriveva, per ogni apparecchio, una protezione tramite una valvola di sicurezza tarata alla pressione massima di progetto ed in grado di scaricare tutta la portata di gas o vapore entrante o prodotta nell apparecchio stesso. E ciò ha determinato una situazione comune a tutti gli impianti industriali italiani: gli insiemi, le tubazioni ed i recipienti per liquidi a pressione, non sono mai stati «omologati», per utilizzare il termine della vecchia legge, e non sono mai stati soggetti a verifiche periodiche da parte delle ASL. Assistiamo così a situazioni assolutamente assurde quali una linea del vapore principale in un impianto termoelettrico o una tubazione di un impianto chimico o petrolchimico soggette a precise prescrizioni di legge per quanto riguarda progettazione, fabbricazione, esercizio sin tanto che sono all interno della parete della caldaia o del reattore ove avviene il processo e assolutamente ignorate per tutto il resto del tragitto (spesso lungo percorsi ove è normale la presenza di persone) sino alla turbina o al recipiente di raccolta. La nuova situazione. Il quadro normativo descritto al paragrafo precedente è stato totalmente modificato dall entrata in vigore della PED e verrà ulteriormente modificato dall emanando decreto di regolamentazione delle verifiche in esercizio di tutte le attrezzature a pressione. Tale decreto regolamenta sia le verifiche periodiche, sia quelle in occasione di riparazione, per le attrezzature costruite in regime PED, ed estende tali verifiche anche a tutte le vecchie attrezzature già in esercizio che dovranno essere ricatalogate in funzione delle nuove categorie di rischio previste dalla Direttiva. Le implicazioni di tale «rivoluzione» sono molteplici ed è opportuno esaminarle sinteticamente per fornire al lettore una visione globale della prossima evoluzione del mercato della manutenzione degli impianti industriali. Le prescrizioni della Direttiva per i possibili interventi su di una attrezzatura/insieme esistente sono riassunte nella Linea Guida 1/3: la sostituzione completa di una parte di un attrezzatura con una nuova è coperta dalla PED le riparazioni non sono coperte dalla PED ma dalle leggi nazionali le attrezzature a pressione che sono state soggette ad Note 1 È ancora possibile vedere qualcuno di questi generatori, ormai cimeli storici. E guardandoli, è facile immaginare il conduttore intento ad alimentarli a carbone, controllando e regolando a mano la pressione tramite valvole a volantino, curando visivamente che il livello dell acqua non scendesse sotto il minimo: una distrazione, una manovra ritardata e la pressione poteva salire oltre i massimi previsti o poteva venire a mancare l acqua e le parti soggette alla fiamma subire pesanti surriscaldamenti. 2 Gli unici insiemi contemplati dalla vecchia legge italiana sono i generatori di vapore che per altro venivano considerati e trattati come un singolo apparecchio. importanti modifiche che cambiano le caratteristiche originali, la destinazione e/o la tipologia dopo essere state poste in servizio devono essere considerate come un nuovo prodotto coperto dalla direttiva. Ciò deve essere verificato caso per caso. In definitiva la situazione può essere così sintetizzata: Nuovi insiemi. I nuovi insiemi dovranno seguire la Direttiva e pertanto dovranno essere sottoposti ad una valutazione di conformità alla stessa e recare il marchio CE. Chi costruisce e vende tali insiemi è il fabbricante, ai sensi della direttiva, e pertanto ha tutti gli obblighi dalla stessa stabiliti. Insiemi preesistenti che non necessitano di alcun intervento. Tali insiemi potranno continuare ad essere eserciti senza altri oneri per l utilizzatore tranne la ricatalogazione in funzione delle nuove categorie di rischio previste dalla direttiva e, per quelle categorie che la legge prevedrà, l effettuazione di una serie di controlli per definirne lo stato di conservazione. Insiemi preesistenti soggetti a modifica. La direttiva prevede che, a seguito di una modifica l attrezzatura debba essere sottoposta ad una nuova verifica di conformità; pertanto il soggetto incaricato di tale modifica (salvo il caso in cui l utilizzatore dell impianto se ne assuma la piena responsabilità) diventerà il fabbricante, ai sensi della direttiva, di tale insieme con tutti gli obblighi conseguenti. Insiemi preesistenti soggetti a sostituzione di un componente. Sarà la situazione più comune e la più complessa. Fermo restando il fatto che il componente sostituito dovrà essere marcato CE, il problema è rappresentato dall inserimento di tale componente nell insieme. Se l utilizzatore non se ne assume la piena responsabilità, il soggetto incaricato della sostituzione è obbligato dalla direttiva ad operare secondo la direttiva stessa e pertanto si troverà di fronte a due possibilità: o marcare CE tutto l insieme (come nel caso di una modifica) o marcare CE la sola sostituzione. In quest ultimo caso dovrà tuttavia fornire all organismo notificato incaricato una adeguata documentazione tecnica attestante il fatto che la parte preesistente e la parte sostituita sono tra loro compatibili; ciò come minimo richiederà un analisi dei rischi allagata a tutto l insieme. La scelta di quale strada intraprendere dipenderà dal caso specifico e la decisione dovrà essere presa necessariamente in accordo con l utilizzatore dell insieme. Insiemi preesistenti soggetti a riparazione. Coerentemente al fatto che la direttiva considera gli insiemi come la riunione di più attrezzature, la riparazione può unicamente riguardare il singolo componente e pertanto non si può parlare, in ambito PED, di riparazione di un insieme. Esempi Vogliamo ora fornire alcuni esempi pratici unitamente ad un confronto con quanto previsto dalla PED e dalla vecchia legislazione italiana. MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004 23

Recipienti a pressione È cambiato solo il modo di certificazione. La vecchia omologazione ISPESL è stata sostituita dall attestato di conformità alla PED rilasciato da un Organismo Notificato o da un Ispettorato degli Utilizzatori. Di seguito riportiamo il confronto fra la documentazione richiesta dall attuale legislazione (direttiva PED) e dalla vecchia (omologazione ISPESL). Direttiva PED Analisi dei rischi Calcoli di progetto Istruzioni per l uso Certificazione dei materiali Qualifica PED dei procedimenti di saldatura Qualifica PED dei saldatori Qualifica PED del personale addetto ai CND Ispezioni in fabbricazione e certificati dei CND Prova idraulica Verifica degli accessori di sicurezza Per i recipienti della Categoria I le verifiche sono a carico del fabbricante Per i recipienti delle Categorie II, III, IV le verifiche sono a carico di un Organismo Notificato Vecchia Legislazione Non Richiesta () Calcoli di progetto Certificazione dei materiali Qualifica ISPESL dei procedimenti di saldatura Qualifica ISPESL dei saldatori Qualifica Cicpnd (o equivalente) del personale addetto ai CND Ispezioni in fabbricazione e certificati dei CND Prova idraulica Verifica di primo impianto Verifiche a carico ISPESL tranne che per le attrezzature esonerate. Sistema oleodinamico Consideriamo un sistema composto da: pompa con pressione massima di 100 bar completa di serbatoio olio (atmosferico) polmone smorzatore da 50 litri tubazioni da 1/2 attuatore oleodinamico ollegamenti tramite raccordi filettati valvole di intercettazione da 1/2 valvole di sicurezza Direttiva PED Polmone smorzatore marcato CE (Categoria IV) Valvole di intercettazione non marcate CE in quanto escluse come la tubazione da 1 / 2 Valvole di sicurezza marcate CE Pompa ed attuatore esclusi dalla direttiva PED ma marcati CE come macchine Tubazioni escluse ai sensi dell articolo 3.3 della direttiva. Il fabbricante è responsabile della loro fabbricazione secondo la buona prassi ingegneristica Documentazione richiesta per l insieme Analisi dei rischi Calcoli di progetto Dichiarazione di conformità del polmone Istruzioni per l uso (contenenti anche le istruzioni d uso del polmone) Prova idraulica Verifica degli accessori di sicurezza L insieme risulta di Categoria IV e pertanto deve essere sottoposto a verifica di conformità da parte di un Organismo Notificato o Ispettorato degli Utilizzatori Vecchia Legislazione Polmone smorzatore omologato ISPESL Verifica da parte ISPESL della sola capacità di scarico Verifica di primo impianto limitata al polmone 24 MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004

Sistema aria compressa DIRETTIVE Consideriamo un sistema composto da: compressore da 30 bar n 3 serbatoi da 5000 litri tratto tubazioni da tubazioni da 1 con valvole d intercettazione e raccordi filettati tratto tubazioni da 3 con valvole d intercettazione e raccordi filettati tratto tubazioni da 6 con valvole d intercettazione e raccordi saldati valvole di sicurezza Direttiva PED Compressore escluso dalla direttiva PED ma marcato CE come macchina Serbatoi marcati CE (Categoria IV) Valvole di sicurezza marcate CE Tubazioni e valvole di intercettazione da 1 escluse ai sensi dell articolo 3.3 della direttiva. Il fabbricante è responsabile della loro fabbricazione secondo la buona prassi ingegneristica Tubazioni e valvole di intercettazione da 3 marcate CE (Categoria I). Il fabbricante effettua la verifica di conformità ed appone il marchio CE. Tubazioni e valvole di intercettazione da 6 marcate CE (Categoria II). La verifica di conformità è effettuata da un Organismo Notificato e da un Ispettorato degli Utilizzatori. Documentazione richiesta per l insieme Analisi dei rischi Calcoli di progetto Dichiarazione di conformità dei serbatoi Dichiarazione di conformità delle tubazioni da 3 e 6 e delle valvole di intercettazione Dichiarazione di conformità delle valvole di sicurezza Istruzioni per l uso (contenenti anche le istruzioni d uso dei serbatoi, delle tubazioni e delle valvole) Qualifica PED dei procedimenti di saldatura Qualifica PED dei saldatori Prova idraulica Verifica degli accessori di sicurezza L insieme risulta di Categoria IV e pertanto deve essere sottoposto a verifica di conformità da parte di un Organismo Notificato o Ispettorato degli Utilizzatori Vecchia Legislazione Serbatoi omologati ISPESL Verifica da parte ISPESL della sola capacità di scarico Verifica di primo impianto limitata ai serbatoi Conclusioni L entrata in vigore della Direttiva PED ha senz altro comportato nuovi oneri per le Aziende fabbricanti di manufatti in pressione. Da tali implicazioni non sono escluse le attività di manutenzione, che anche se condotte da Aziende medio piccole (o artigianali), a cui il Cliente intende imporre il ruolo di fabbricante, richiedono comunque il soddisfacimento di tutti i requisiti di legge. Dunque solo nuove preoccupazioni o anche nuove opportunità per le aziende che operano nel campo dell assemblaggio e manutenzione degli insiemi? Come sempre nel caso di sensibili cambiamenti delle prassi consolidate, ci troviamo in un momento in cui la conoscenza delle nuove disposizioni è limitata e quasi tutti, soprattutto gli utilizzatori, si trovano di fronte a situazioni nuove che devono comunque essere gestite al meglio MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004 25

Linea di vapore da una caldaia a una utenza generica pressione del vapore da 30 bar diametro tubazione 200 mm temperatura vapore 360 C valvole di intercettazione valvole di sicurezza su caldaia. Anche se in considerazione del diametro, la tubazione dovrebbe essere di Categoria II, la stessa risulta di III categoria in quanto la temperatura supera 350 C. Direttiva PED Valvole di intercettazione marcate CE Tubazione marcata CE (Categoria III). La verifica di conformità è effettuata da un Organismo Notificato e da un Ispettorato degli Utilizzatori. Documentazione richiesta per l insieme Analisi dei rischi Calcoli di progetto Dichiarazione di conformità delle valvole Istruzioni per l uso (contenenti anche le istruzioni d uso delle valvole). Nelle istruzioni deve essere chiaramente indicato che è responsabilità dell utilizzatore garantire che pressione e temperatura in ingresso non superino i dati di targa. Qualifica PED dei procedimenti di saldatura Qualifica PED dei saldatori Qualifica PED del personale addetto ai CND Verifiche in fase di fabbricazione e certificati CND Prova idraulica Verifica degli accessori di sicurezza L insieme risulta di Categoria III e pertanto deve essere sottoposto a verifica di conformità da parte di un Organismo Notificato o Ispettorato degli Utilizzatori Vecchia Legislazione per evitare poi problemi nell ambito degli obblighi previsti dalle leggi sulla sicurezza dei posti di lavoro (legge 626 e successive integrazioni e modifiche). In questo quadro la possibilità di offrire al mercato un servizio «chiavi in mano» che garantisca all utilizzatore il pieno rispetto della nuova legge e contemporaneamente lo aiuti a muoversi correttamente costituisce certamente il presupposto per aumentare il proprio mercato. Per offrire questo servizio alla propria clientela cosa è richiesto? Dal punto di vista tecnico nulla di particolare in quanto la buona ingegneria non è stata modificata dalla direttiva. Sono richieste invece un adeguata conoscenza della direttiva, una certa capacità di progettazione e l adozione di una serie di regole di comportamento e documentazione della propria attività. Ciò può richiedere risorse non disponibili all interno dell azienda, specie se quest ultima è piccola, ma sono risorse limitate che possono essere attinte all esterno utilizzando collaboratori esterni o consulenti così come spesso viene fatto con i commercialisti in campo amministrativo e fiscale. Andrea Maciga. Titolare della società di consulenza MTM di Milano, che si occupa principalmente di manutenzione, sicurezza e applicazione delle direttive europee. Laureato in ingegneria nucleare, presso l Università di Bologna ha Carlo Fossati. Dirigente in CONCERT, Società del Gruppo ENEL che comprende l Ispettorato degli Utilizzatori ENEL e l Organismo Notificato n 1129; è Direttore Tecnico dell Ispettorato e sovrintende alla certificazione PED di tutte le attrezzature a pressione destinate agli impianti del Gruppo. Laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano si è sempre occupato delle problematiche relative all impiego dei materiali strutturali negli impianti industriali acquisendo una pluriennale esperienza nel campo della stabilità di componenti eserciti. È autore di gli Autori sviluppato una profonda esperienza nelle tecniche diagnostiche e nei processi manutentivi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti industriali e delle infrastrutture in genere. È autore di numerose pubblicazioni tecniche e scientifiche. numerose pubblicazioni tecniche e scientifiche. 26 MANUTENZIONE, Tecnica e Management - GENNAIO 2004