Linee guida per l interpretazione dell articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani



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Ordine degli Psicologi DELIBERA n G/75 della Toscana - Firenze adottata nella riunione del Consiglio dell Ordine il 11/12/2010 OGGETTO: approvazione linee guida per l interpretazione e l applicazione dell articolo 31 del Codice Deontologico degli psicologi Italiani Consiglieri presenti: Battaglini Irene Maria Pia P Fiorini Tania P Melli Gabriele P Puccioni Maurizio P Bavazzano Emanuela P Frizzi Leonardo P Pecchioli Simona P Romoli Denni P Chiodini Moira P Giorgi Gabriele P Pistolesi Viviana P Vannoni Sandra P Donati Fabio P Mattei Maurizio P Porciatti Claudio P Presidente:Sandra Vannoni Segretario: Tania Fiorini Il Consiglio dell Ordine degli Psicologi della Toscana constatato che numerosi esposti e conseguenti procedimenti disciplinari ineriscono l articolo 31 che si caratterizza per la sua difficile interpretabilità a causa dei contesti professionali complessi nei quali solitamente necessita di essere declinato; ritenendo necessario fornire più dettagliate indicazioni, anche alla luce dell esperienza disciplinare svolta in questi anni e in base alla revisione operata dall introduzione dell art. 155 c.c. e alla possibilità di ricorrere all autorità tutoria, revoca le linee di indirizzo relative a tale articolo in precedenza adottate con delibera n. G/607 del 13/10/07, APPROVA LE SEGUENTI Linee guida per l interpretazione dell articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani Il quadro normativo L art. 316 c.c. prevede che la potestà sul figlio di minore età sia esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, a prescindere dal fatto che siano o meno uniti in matrimonio, salva la possibilità di ricorrere al Giudice in casi di particolare importanza e di fronte a una situazione di mancato accordo tra i genitori, al fine di suggerire la soluzione più idonea a garantire l interesse del minore. L art. 317 aggiunge che, nell ipotesi di lontananza, incapacità o altro impedimento di uno dei genitori, questi non perda la titolarità della potestà, la quale però è esercitata in modo esclusivo dall altro genitore.

È necessario distinguere il tema dell affidamento dei minori da quello dell esercizio della potestà genitoriale, nel caso in cui i genitori uniti in matrimonio si separino o divorzino. Il testo dell articolo 155 c.c. (applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, in forza dell articolo 4 secondo comma della legge 54/2006) prevede che il giudice debba valutare principalmente la possibilità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso). L affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori è limitato all ipotesi in cui l affidamento all altro risulti contrario all interesse del minore (art. 155 co. 2 e 155 bis c.c.). In sintesi le opzioni di affidamento sono le seguenti: 1. Il minore può essere affidato a entrambi i genitori, i quali esercitano la potestà sia sulle questioni di maggiore importanza sia sulle questioni di ordinaria amministrazione 2. Il minore può essere affidato a entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente la potestà sulle questioni di maggior importanza, ma hanno esercizio disgiunto o differenziato della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione. 3. Il minore può essere affidato a uno dei due genitori. La potestà può essere esercitata da entrambi sulle questioni di maggiore importanza, ma con attribuzione esclusiva della potestà al genitore cui è stato affidato sulle questioni di ordinaria amministrazione. Al di là delle modalità di affidamento, la potestà è sempre esercitata da entrambi i genitori, salvo il caso in cui il Tribunale per i Minorenni sia intervenuto con un provvedimento ablativo o limitativo. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice con esclusivo riguardo all interesse morale e materiale del minore: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all istruzione, all educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (art. 155 co. 3 c.c.). Quindi, in estrema sintesi, è possibile individuare quale regime di affidamento generalmente ricorrente, tranne specifiche eccezioni, quello dell affidamento condiviso, quindi anche con il genitore con cui il minore non è prevalentemente convivente. Elementi di buona prassi professionale Ogni intervento deve tenere in considerazione le variabili contestuali relative al caso specifico; non è possibile declinare la buona prassi professionale in astratto, ma il singolo professionista deve sviluppare la necessaria flessibilità per adattare il proprio operato professionale alle situazioni che si presentano di volta in volta. Consenso dei genitori Innanzitutto, il professionista ha il dovere di fare tutto quanto è possibile per essere informato relativamente alla situazione giuridica parentale, attraverso l eventuale richiesta di certificati e 2

provvedimenti formulati dall Autorità Giudiziaria, relativi a separazioni, divorzi, limitazioni e decadenze della potestà genitoriale (è possibile inserire all interno del modulo del consenso informato gli estremi del provvedimento che disciplina la potestà genitoriale). E buona prassi che il consenso genitoriale sia espresso in forma scritta e non solo verbale, e avvenga alla presenza del professionista, al quale comunque spetta l onere della prova in caso di conflittualità. Qualora ciò non fosse possibile, è opportuno che il professionista contatti il genitore, richiedendo il consenso verbale al trattamento, con un successivo invio del documento relativo al consenso informato firmato e accompagnato da copia di un documento di identità. Tipologia della prestazione Nessun intervento psicologico e psicoterapeutico rientra nell ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere in assenza del consenso dell altro genitore, anche nel caso in cui il giudice abbia stabilito che ad uno dei genitori spetti l affidamento del figlio in via esclusiva. Ciò perché la consultazione psicologica/psicoterapeutica e ogni forma di psicodiagnosi, rientrando nell ambito della tutela della salute, richiedono il consenso di entrambi i genitori. A ciò non è possibile argomentare sottolineando l urgenza dell intervento, utilizzabile a volte in campo medico, poiché esistono fondati dubbi sulla reale urgenza dell intervento psicologico. Al fine di garantire la tutela del minore, è stata comunque prevista la possibilità di considerare intervento di ordinaria amministrazione una singola seduta di consulenza, la quale può essere svolta dal professionista anche in assenza del consenso di entrambi i genitori. Ciò al fine di poter comunque garantire l individuazione di situazioni gravemente pregiudizievoli per la salute psicologica del minore; al professionista si raccomanda altresì, nel caso in esame, di non procedere alla somministrazione di reattivi psicologici e di astenersi dal redigere relazioni in merito a quanto osservato. Per tali ragioni, in assenza di un consenso esplicito di entrambi i genitori, lo psicologo non può redigere una relazione scritta. Allo stesso modo costituisce violazione deontologica la stesura di relazioni, su richiesta di un solo genitore, relative a situazioni pregresse in assenza del consenso di entrambi i genitori. Non costituisce violazione deontologica l utilizzo in giudizio, da parte di un genitore, di una relazione redatta in precedenza con consenso di entrambi i genitori. Allo psicologo è consentito, laddove richiesto, rilasciare la mera certificazione della singola seduta di osservazione, in cui è da evitare la formulazione di pareri clinici, diagnosi e valutazioni di qualsiasi natura. Necessità della prestazione in assenza di consenso di entrambi i genitori Nel caso in cui, nella singola seduta di osservazione, si registri grave nocumento per la salute psicologica del minore e il professionista ritenga necessario perciò lo svolgimento di prestazioni psicologiche in suo favore, ma non disponga del consenso informato di entrambi i genitori, egli può informare l Autorità Tutoria competente (e cioè sia il Giudice Tutelare, presente presso tutte le sedi 3

ordinarie dei tribunali, sia il Presidente del Tribunale per i Minorenni, con sede unica regionale a Firenze, ad esclusione della provincia di Massa-Carrara, che fa riferimento invece al Tribunale per i Minorenni di Genova). Tale possibilità va ritenuta ad ogni modo residuale, da utilizzarsi adottando comunque un atteggiamento estremamente prudenziale. Nei casi in cui non si registri nel presente un evidente danno alla salute psicologica del minore, si suggerisce di sollecitare il genitore che richiede l intervento a rivolgersi al Giudice affinché questi possa indicare la soluzione più idonea per il minore stesso. Ciò poiché, in caso di insanabili divergenze su questioni di particolare importanza, ai sensi dell art. 316 c.c., ciascuno dei genitori può ricorrere al Giudice tramite la mediazione del proprio legale. Raccomandazioni Di seguito alcune raccomandazioni, riassunte in punti, relative al corretto agire professionale in caso di interventi a favore di minori: 1. lo psicologo deve fare tutto quanto è possibile per essere preventivamente informato sulla situazione giuridica dei genitori, richiedendo copia dei provvedimenti che regolano l affidamento del minore in caso di separazione, divorzio o non convivenza e l esercizio della potestà genitoriale; 2. al fine di garantire un reale ottenimento del consenso informato, è preferibile sempre la firma di entrambi i genitori alla presenza dello psicologo o quantomeno con le modalità sopracitate; 3. l intervento prestato in assenza del consenso di entrambi i genitori costituisce violazione deontologica poiché l intervento psicologico non rientra nell ordinaria amministrazione alla quale il singolo genitore può adempiere in assenza del consenso dell altro. E ben difficile ricorrere all argomento dell urgenza dell intervento, stante l estrema rarità di situazioni che come tali si prefigurano; 4. nel caso di genitori sposati, lo psicologo deve ottenere il consenso informato da entrambi i genitori; 5. nel caso di separazione, annullamento o divorzio dei genitori, anche nell eventualità in cui i figli minori siano affidati ad uno genitori, non cessa l esercizio comune della potestà genitoriale. In tal senso, lo psicologo dovrà anche in questo caso ottenere il consenso informato da parte di entrambi i genitori; 6. in caso di genitori naturali, anche alla luce dell art. 4, 2 comma, l. 64/2006, che ha sostanzialmente imposto un interpretazione adeguatrice ai nuovi principi dell art. 317 bis comma 2 c.c. : a. nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, ad esso spetta la titolarità e quindi l esercizio della potestà genitoriale. In tal senso, lo psicologo dovrà ottenere il consenso informato solo da tale genitore; 4

b. se il riconoscimento del figlio è stato fatto da ambedue i genitori, l esercizio della potestà genitoriale spetta ad entrambi. In tal caso, lo psicologo necessita del consenso informato di entrambi i genitori; c. da sottolineare che, in base alla legge n. 54 del 8/02/2006, i principi in materia di affido condiviso si applicano anche alle unioni di fatto. In tal caso, lo psicologo necessita del consenso informato di entrambi i genitori, siano essi conviventi o meno con il minore per il quale è richiesta prestazione professionale, a meno che non ricorrano le eccezioni sopra ricordate; 7. in sede di contatti preliminari, lo psicologo concorda gli obiettivi perseguibili e, qualora vi siano richieste o aspettative che ritiene in scienza e coscienza di non poter accogliere, lo esplicita; 8. costituisce violazione deontologica anche la stesura di relazioni su richiesta di un solo genitore in assenza del consenso informato di entrambi. Al contrario, è consentito l utilizzo in giudizio da parte di un genitore di una relazione redatta in passato con consenso informato di entrambi; 9. lo psicologo che ritenga indispensabili le prestazioni a favore del minore, ma non abbia il consenso informato di entrambi i genitori, deve informare tramite comunicazione scritta all Autorità Tutoria. 10. nei casi in cui non c è grave nocumento per il minore ed i genitori sono separati, potrebbe essere percorsa la strada di sollecitare il genitore a chiedere l intermediazione del proprio legale al fine di ottenere una decisione del Giudice. Ovviamente la richiesta di consulenza per un minore, proveniente dal legale del genitore, non esonera dall acquisizione del consenso informato di entrambi i genitori; PRESENTI: 15 VOTANTI: 15 FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI:0 Il Segretario (dr.ssa Tania Fiorini) La Presidente (dr.ssa Sandra Vannoni) La presente deliberazione G/72 del 11/12/2010 è composta di cinque pagine. 5