leveraged buy-out: chiarimenti dalla dottrina e problematiche connesse

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Transcript:

Novità fiscali del 9 luglio 2009: liquidazione ordinaria e fallimento: nuovi termini di presentazione e per il modello Unico; con le compensazioni svincolata la dichiarazione Iva dal modello Unico; Equitalia: rateazione bis possibile; ICI pertinenze prima casa: limiti illegittimi; leveraged buy-out: chiarimenti dalla dottrina e problematiche connesse Pubblicato il 9 luglio 2009 liquidazione ordinaria e fallimento: nuovi termini di presentazione e per il modello Unico; con le compensazioni svincolata la dichiarazione Iva dal modello Unico; Equitalia: rateazione bis possibile; ICI pertinenze prima casa: limiti illegittimi; leveraged buy-out: chiarimenti dalla dottrina e problematiche connesse Indice: 1) Liquidazione ordinaria e fallimento: Nuovi termini di presentazione e per il modello Unico 2) Con le compensazioni svincolata la dichiarazione Iva dal Modello Unico 3) Equitalia: Rateazione bis possibile 4) ICI pertinenze prima casa: Limiti illegittimi 5) Leveraged buyout: chiarimenti dalla Dottrina e problematiche connesse 1) Liquidazione ordinaria e fallimento: Nuovi termini di presentazione e per 1

il modello Unico I nuovi termini di presentazione del modello unico sono stati stabiliti, in via generalizzata non solo per i soggetti in normale attività, ma anche nell ipotesi di procedure ed operazioni straordinarie previste dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 (soggetti in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione). Infatti, a tal fine, è intervenuto il comma 7-ter dell art. 42 del D.L. 207/2008 (c.d. milleproroghe ), convertito con modifiche dalla L. 14/2009 (entrata in vigore il 01.03.2009). E stato, quindi, previsto un unico termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche se unificate, che prescinde dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto. In base a tali modifiche: La presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in forma telematica, entro l ultimo giorno del 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, o dell evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione; il termine di presentazione è unico (per le persone fisiche la scadenza telematica viene prevista entro il 30.09.2009); per i soggetti IRES non è possibile (salvo applicazioni di sanzioni) la presentazione in formato cartaceo presso banche o uffici postali. Data di chiusura del periodo d imposta Ai fini della determinazione del termine di presentazione della dichiarazione, occorre fare riferimento alla data di chiusura del periodo d imposta; a tale proposito, in Dottrina, è stato ricordato che il periodo d imposta è costituito dall esercizio o periodo di gestione della società o dell ente, determinato dalla legge o dall atto costitutivo. 2

Se la durata dell esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall atto costitutivo o è determinata in due o più anni, il periodo d imposta è costituito dall anno solare (art. 76, comma 2 del TUIR). Soggetti con esercizio coincidente con l anno solare (1 gennaio 2008 31 dicembre 2008) Invio telematico: entro il 30.09.2009 Soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare Invio telematico: entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta. Società in liquidazione In virtù dell art. 5 del n. D.P.R. 322/98 sono stati delineati i seguenti termini di presentazione: La dichiarazione dei redditi relativa al periodo intercorrente tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione; la dichiarazione dei redditi relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione, va presentata, esclusivamente in forma telematica, entro il 9 mese successivo alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale. Liquidazione oltre l esercizio in cui ha avuto inizio Nell ipotesi in cui la liquidazione si protragga oltre l esercizio in cui ha avuto inizio (al massimo per 5 esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio), il liquidatore dovrà presentare per ogni periodo d imposta successivo, distinte dichiarazioni entro i termini ordinari di presentazione (art. 182, comma 3, TUIR). Termini di presentazione delle dichiarazioni intermedie 3

Anche le dichiarazioni dei periodi successivi a quello in cui la società è stata messa in liquidazione devono essere presentate con le modalità e i termini ordinari di presentazione, ossia in forma telematica entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla fine del periodo d imposta. Fallimento e liquidazione coatta amministrativa E stato, inoltre, rilevato in Dottrina che nelle procedure concorsuali di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa ai fini delle imposte sui redditi, pur dovendosi considerare (art. 183 del TUIR), come un unico periodo d imposta l intero arco temporale intercorrente tra la data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) e la data della chiusura della procedura stessa, sul curatore fallimentare (ed al commissario liquidatore) compete l obbligo di presentare le dichiarazioni in relazione ai seguenti distinti periodi d imposta: inizio del periodo d imposta e data sentenza di fallimento; apertura e chiusura di fallimento. In tali ipotesi l art. 5 del D.P.R. n. 322/98 prevede che sia la dichiarazione relativa alla frazione del periodo d imposta che precede l avvio della procedura concorsuale (inizio esercizio dichiarazione di fallimento/emanazione provvedimento che ordina la liquidazione), sia la dichiarazione relativa al periodo che riguarda l intera procedura (inizio procedura chiusura procedura) vadano presentate esclusivamente in via telematica, rispettivamente entro le seguenti scadenze: Entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla nomina del curatore o del commissario liquidatore; entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla data di chiusura del fallimento o della liquidazione. 4

2) Con le compensazioni svincolata la dichiarazione Iva dal Modello Unico I contribuenti che vorranno utilizzare in compensazione o chiederanno il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA potranno non comprendere la medesima nel Modello unico, che, quindi, dopo l uscita dallo stesso della dichiarazione IRAP, comprenderà, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA emerga un credito che si intende compensare o chiedere a rimborso, solo la dichiarazione dei redditi. Saranno, inoltre, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale IVA quei contribuenti che presenteranno entro il mese di febbraio la dichiarazione IVA. Ciò è quanto emerso in Dottrina (Massimo Gabelli e Roberta De Pirro in Ipsoa di Luglio). Come è noto, per contrastare abusi nelle compensazioni dei crediti IVA, il decreto legge contenente la c.d. Manovra d estate ha in gran parte ridisegnato il sistema delle compensazioni fiscali dei crediti IVA. Coloro che intendono realizzare il credito IVA annuale o infrannuale mediante lo strumento della compensazione dovranno fare i conti con le nuove disposizioni di cui all art. 10 del D.L. 78/2009. Secondo le nuove disposizioni, per ottenere la compensazione del Credito IVA, sarà necessario procedere alla presentazione preventiva delle relative dichiarazioni anche in via autonoma e fuori dal modello UNICO. Per potere fruire dell utilizzo dei crediti IVA in compensazione, per importi superiore ad 10.000,00 annui, sarà necessaria, inoltre, l apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalla quali derivano tali crediti IVA. Inoltre, i contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale in via autonoma entro il 28 febbraio di ciascun anno saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione IVA (co. 2, art. 8-bis del DPR 322/1998). Sono questi gli effetti principali delle nuove disposizioni in materia di compensazione 5

orizzontale dei crediti IVA e delle modifiche apportate all art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 e al DPR 322/1998. L Agenzia delle Entrate, ha precisato che le nuove disposizioni assumono efficacia a decorrere e con riferimento alle compensazioni che saranno effettuate dal 1 gennaio 2010. Nuova compensazione del Credito IVA L art. 10 del D.L. n. 78/2009 prevede che, la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all anno, per importi superiori ad 10.000,00 Euro annui, potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell istanza di compensazione dell IVA trimestrale, dal quale emerge tale credito. L adempimento, della preventiva presentazione delle dichiarazioni, sarà dovuto se e solo se le compensazione dei crediti IVA annuali e infrannuale superano l importo di 10.000,00 con riferimento ad un anno solare. Crediti Iva: Entro fine luglio le istanze I contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate nell art. 38-bis, secondo comma, del DPR n. 633/72 possono presentare, entro il 31 luglio 2009, l istanza di rimborso/compensazione del credito Iva, relativo al secondo trimestre 2009. La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica ed utilizzando il modello TR nell ultima versione approvata dall Agenzia delle entrate il 19.03.2009. Sono interessati alla richiesta del rimborso del credito del secondo trimestre, purchè di importo superiore a 2.582,28 euro, oppure alla compensazione, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1) contribuenti che hanno effettuato operazioni soggette a Iva la cui aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulti inferiore a quella sulle operazioni passive; 6

2) contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate; 3) contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a 2/3 di tutti gli acquisti imponibili; 4) soggetti non residenti che si sono identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale. Si tratta di una scadenza che non è, quindi, interessata dalle suddette novità in materia di compensazione introdotta dal D.L. n. 78/2009, poiché si applicheranno solo dal 2010 anche per i crediti infrannuali. 3) Equitalia: Rateazione bis possibile Il contribuente che ha in corso una rateazione può richiedere la dilazione anche per le cartelle di pagamento ricevute in seguito. Lo ha precisato Equitalia con la direttiva DSR/MR/2009/03 del 08.07.2009. Peraltro, tale documento contiene le modalità che consentono di fruire della seconda rateazione e di calcolare il numero e l importo delle rate. Ciò è in funzione del debito complessivo (costituito dalla somma di quello della prima rateazione non ancora saldato e del nuovo) a seconda se supera o meno il limite di 5.000,00. 4) ICI pertinenze prima casa: Limiti illegittimi Secondo la Commissione Tributaria provinciale di Bologna (sentenza 76/12/09 del 01 luglio 2009) sono illegittimi i regolamenti Ici dei comuni che limitano il numero delle pertinenze, per cui i posti auto di pertinenza dell abitazione principale fruiscono 7

dell aliquota ridotto fino al 2007 e dell esenzione da Ici dal 2008. 5) Leveraged buyout: chiarimenti dalla Dottrina e problematiche Con la riforma del diritto societario è stato introdotto nell ordinamento giuridico italiano una disciplina positiva: si tratta dell art. 2501 bis c.c., il quale regola il leveraged buyout attuato attraverso la fusione per incorporazione (cd. merger leveraged buyout). A tal fine, l Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con circolare n. 8/2009 ha approfondito i principali profili giuridici di problematicità di tale operazione, sia da un punto di vista civilistico, che da un punto di vista tributario. Il leveraged buyout è una tecnica di acquisizione della partecipazione totalitaria o di controllo di una società di capitali (generalmente, una società per azioni), da parte di altra società di capitali, effettuata mediante il ricorso al capitale di prestito. Su tale disciplina è stata rilevata l erroneità dell interpretazione accolta dal Fisco, secondo la quale in riferimento all operazione di merger leveraged buyout: a) non è disapplicabile la disciplina di cui all art. 172, comma 7, TUIR, giacché mancano i dati di raffronto, relativi ai precedenti periodi d imposta, al fine di procedere al test di vitalità ; b) non sono riscontrabili valide ragioni economiche (l unica finalità, infatti, secondo l Amministrazione finanziaria sarebbe quella di consentire la spendita delle perdite); c) i risultati ottenibili dall operazione stessa potrebbero essere in ogni caso raggiunti in maniera più lineare e diretta attraverso la liquidazione della newco. 8

A cura di Vincenzo D Andò 9