CLUB PREVIDENZA 12 MAGGIO 2015. Ilaria Fadda Area Relazioni Industriali Servizio Previdenziale Confindustria Genova.



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CLUB PREVIDENZA 12 MAGGIO 2015. Ilaria Fadda Area Relazioni Industriali Servizio Previdenziale Confindustria Genova. 1) Recenti misure a sostegno della genitorialità: a) Legge di stabilità 2015. C.d. Bonus Bebè. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2015 del Dpcm 27.02.2015, sono finalmente operative le disposizioni per ottenere l assegno cosiddetto bonus bebè riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. A chi spetta l assegno L assegno è riconosciuto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superiore a 25.000 euro annui al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell assegno. Misura e durata dell assegno L assegno è fissato in un importo di: 1.920 annui, pari a 160 mensili, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore ha un Isee non superiore a 7.000 960 annui pari a 80 mensili se il nucleo familiare di appartenenza del genitore ha un Isee superiore a 7.000 e fino a 25.000 Viene corrisposto dall Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile ed è concesso dal giorno della di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell adozione e fino al compimento del terzo anno di età o fino al terzo anno dall ingresso nel nucleo familiare. Come ottenere l assegno La domanda per l assegno deve essere presentata all Inps in via telematica da un genitore convivente con il figlio, secondo modelli che verranno predisposti dall Istituto entro il 25 aprile 2015. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita del figlio o dal suo ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione; affinché l assegno decorra da tale data, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell evento ovvero entro i 90 giorni successivi all entrata in vigore del Dpcm. Poiché il Dpcm entra in vigore il 25 aprile 2015 (15 giorni dalla sua pubblicazione), in sede di prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno da tale data e termineranno quindi il 24 luglio 2015. Se la domanda viene presentata oltre questi termini, l assegno inizia a decorre dal mese di presentazione della domanda. La richiesta deve essere fatta, una sola volta per ciascun figlio, sarà l INPS a verificare che

la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) a fini Isee sia stata aggiornata alla scadenza annuale e che non vengano meno, nel corso della corresponsione dell assegno i requisiti di reddito. Nel caso in cui il genitore sia incapace di agire la domanda è presentata dal suo legale rappresentante. Decadenza dal beneficio Il nucleo familiare beneficiario decade dall assegno qualora si verifichi: il venir meno delle condizioni reddituali previste ai fini Isee; il decesso del figlio; la revoca dell adozione; la decadenza dall esercizio della responsabilità genitoriale; l affidamento del figlio a terzi; l affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda L Inps interrompe l erogazione dell assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza dal beneficio. b) Jobs Act: conciliazione esigenze di cura, vita e di lavoro. Molte conferme ed alcune sorprese nello schema di decreto legislativo contenente norme per la tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio e che verrà sottoposto alle Camere per il loro parere. Le norme hanno natura sperimentale e per ciò stesso potenzialmente transitorie. Viene estesa la tutela della genitorialità ed introdotta una nuova forma di tutela per le vittime della violenza di genere. Mancano, però, le attese norme attuative per l introduzione del tax credit per le lavoratrici con figli minori o disabili non autosufficienti e con redditi inferiori ad una determinata soglia di reddito individuale complessivo. Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 201 ha approvato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega, conferita al Governo dall art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 183/2014, per dettare norme in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro. Lo schema verrà trasmesso alle Camere per l avvio dell iter, previsto dalla L. 183/14, finalizzato all acquisizione dei pareri, obbligatori ma non vincolanti dei due rami del Parlamento: pareri che dovranno comunque essere resi entro 30 giorni dall avvio dell iter. Allo stato, può peraltro dirsi che il Governo non ha dato concretizzazione ad almeno due rilevanti criteri direttivi: l introduzione del tax credit per le lavoratrici, con figli minori o disabili non autosufficienti, con redditi inferiori ad una determinata soglia di reddito individuale complessivo; l integrazione dell offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative.

Per altro verso, dovrà invece attendersi l esito dell esame delle norme in materia di riforma della PA, per verificare se l assenza nello schema in commento - di disposizioni, previste dalla legge delega, per l estensione dei suoi princìpi ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA, troverà (o meno) una sede normativa in altri, futuri, provvedimenti legislativi. Vediamo, di seguito, il contenuto della norma delegata, sottolineando, peraltro, come lo schema affermi esplicitamente che le sue norme contengono misure di natura esclusivamente sperimentale (e, perciò, potenzialmente transitorie). Lo schema contiene prevalentemente norme di modifica del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di seguito, TU), di cui al D. Lgs. 151/01. Le principali sono le seguenti: Astensione obbligatoria della madre modifiche alla norma sull astensione obbligatoria per il periodo successivo al parto, che dispongono che tale astensione spetta durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di astensione obbligatoria superi il limite complessivo di cinque mesi. l introduzione, nel TU, dell articolo 16-bis, in forza del quale - in caso di ricovero del neonato - la madre potrà chiedere la sospensione del periodo di congedo e di goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto potrà essere esercitato una sola volta per ogni figlio. Indennità di maternità: prolungamento del diritto alla corresponsione in modifica dell articolo 24.1 del TU, si dispone che l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi nei quali, ai sensi dell art. 54.3, lettere da a) a c) del TU, è consentita la risoluzione del rapporto di lavoro, se si verifichino durante i periodi di astensione obbligatoria di cui agli articoli 16 e 17 del TU stesso Congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento l articolo 26 del TU viene integrato con l esplicita previsione dell estensione, a tale fattispecie, delle norme sopra menzionate, in materia di rinvio e sospensione del congedo (il futuro art. 16 bis del TU) Congedo di paternità questa tipologia di congedo (art. 28 TU), viene estesa al caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto alla fruizione dell indennità di maternità di cui all art. 66 del TU Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento

il decreto modificherà l art. 31 del TU, disponendo che il congedo per l adozione all estero (articolo 26.4 del TU) spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice Congedo parentale viene estesa, sino ai dodici anni di età della prole (in luogo degli odierni otto) la possibilità di fruire di tale congedo, anche per lo specifico caso del minore con handicap in assenza di disciplina contrattuale collettiva delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore potrà scegliere tra fruizione giornaliera e oraria. Quest ultima sarà consentita per il 50% dell orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello di inizio del congedo. Viene tuttavia esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi disciplinati dal TU quanto al trattamento economico e normativo, è estesa sino al sesto anno di vita del bambino (in luogo degli odierni 3) la possibilità di fruire dell indennità di cui all art. 34 TU e viene abrogato il comma 3 di tale ultimo articolo che individuava un requisito reddituale massimo per poter fruire dell indennità stessa Congedo parentale nei casi di adozione e affidamento anche in questo caso la fruibilità del congedo viene estesa sino ai 12 anni del bambino l indennità prevista dal TU, viene posta come percepibile entro 6 mesi dall ingresso in famiglia del bambino Lavoro notturno non potrà essere obbligata al lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il suo dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa Dimissioni in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento (art. 54 TU), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Al contempo, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettano nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS 1) in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta un indennità per i cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore in famiglia; 2) viene estesa agli iscritti alla G. S. INPS il principio di automaticità

dell indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del committente Indennità di paternità per i lavoratori autonomi viene previsto che tale indennità spetti al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre Indennità di paternità per i liberi professionisti viene estesa ai padri liberi professionisti la possibilità di fruire dell indennità di maternità a carico delle Casse di previdenza professionale, per il solo periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre Indennità di paternità per i liberi professionisti in caso di adozione e affidamento viene estesa ai padri liberi professionisti la possibilità di fruire di tale indennità nei termini di cui all art. 26 TU come novellato dal decreto stesso. Lo schema prevede, poi, due ulteriori disposizioni: 1) l art. 22 dispone con norma generica che i datori di lavoro privati che utilizzino il telelavoro per motivi legati ad esigenze di cure parentali in forza di accordi collettivi, beneficieranno dell esclusione dei relativi lavoratori dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti 2) viene introdotto un nuovo ed articolato regime agevolativo per le donne inserite in percorsi di protezione in quanto vittime di violenza di genere articolato in: a) diritto ad un periodo specifico di astensione retribuita dal lavoro (in forma di congedo) per un periodo massimo di 3 mesi. Tale periodo è utile a tutti gli effetti (di anzianità di servizio, per la maturazione delle ferie e del TFR e della 13ª mensilità). Tale congedo è fruibile sia su base giornaliera che oraria nell arco temporale di 3 mesi. La lavoratrice in questione ha altresì il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part time con diritto al ritorno a tempo pieno a mera domanda; b) diritto, per le co.co.pro. alla sospensione del contratto eventualmente in corso per un massimo di 3 mesi; Infine, l articolo 24 del decreto dispone, in via sperimentale, che per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10% del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sia destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro.

Il predetto decreto definirà ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e privata, anche attraverso l adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. 2) Indirizzi Commissione Provinciale cigo. La cassa integrazione è una forma assicurativa che ha l obiettivo di tutelare il reddito dei lavoratori interessati da una temporanea sospensione dell attività o riduzione dell orario di lavoro con un integrazione salariale. Accanto alla cassa integrazione guadagni ordinaria esiste una disciplina speciale per l edilizia e l agricoltura in funzione delle particolari esigenze dei settori. Per completare le tutele anche nei settori non coperti da cigo e da cigs sono stati introdotti la cig in deroga ed i fondi di solidarietà. La disciplina per la Cigo, Cigs e fondi subirà, tuttavia, una revisione nell ambito della delega conferita dal Governo con legge 183/2014. Destinatari degli interventi ordinari di cassa integrazione sono operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere e delle società cooperative di produzione lavoro esercenti attività industriale (compresi i soci lavoratori), senza limiti dimensionali. Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. E possibile ricorrere alla Cigo nel caso in cui si verifichi una riduzione o sospensione delle attività produttive a causa di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non impitabili all imprenditore o ai dipendenti (eventi metereologici, guasti ai macchinari) o situazioni temporanee di mercato (mancanza commesse, materie prime o energia), rispetto alle quali è certa la ripresa della normale attività produttiva. La transitorietà e la non imputabilità degli eventi all imprenditore o ai lavoratori sono quindi elementi essenziali per la concessione del trattamento integrativo. La Cigo è concessa per un massimo di 13 settimane, ma può essere prorogata fino a 12 mesi (periodi consecutivi). Invece, l integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare, complessivamente, la durata di 12 mesi in un biennio. Le limitazioni si applicano nei casi d intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili. Superati i limiti è tuttavia possibile ottenere il passaggio alla cassa integrazione straordinaria secondo una nozione assai ampia di straordinarietà di fatto coincidente con l eccezionale situazione di crisi in atto (Nota del Ministero del Lavoro 5251/2009). La richiesta per la Cigo deve essere preceduta da una procedura di consultazione sindacale. Per gli eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione dell attività, l imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alla rappresentanze sindacali la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero di lavoratori interessati. In questo caso non è richiesta una comunicazione

preventiva. Qualora la sospensione dei lavori sia superiore alle 16 ore settimanali si procederà, a richiesta dell imprenditore o della parte sindacale, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. Invece, per gli altri casi di contrazione o sospensione dell attività, l impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o riduzione di orario di lavoro, l entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Alla comunicazione inviata dovrà seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell impresa. La procedura di consultazione si deve esaurire entro 25 giorni dalla data di richiesta (termine ridotto a 10 giorni per le Aziende fino a 50 dipendenti). In entrambi i casi, la procedura deve concludersi con un accordo. L impresa potrà presentare lo stesso la richiesta di cassa integrazione allegando il relativo verbale. Terminata la fase di consultazione l impresa deve presentare, mediante utilizzo del canale telematico, all Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell orario di lavoro nell unità produttiva. L integrazione salariale è poi disposta dalla sede provinciale Inps, previa conforme deliberazione della commissione provinciale. Per finanziare l onere derivante dalla richiesta di intervento ordinario di cassa integrazione è stata introdotta un aliquota contributiva, interamente a carico del datore di lavoro, che è calcolata sulla retribuzione imponibile del lavoratore. A questo contributo di natura ordinaria è aggiunto un contributo addizionale che è calcolato sull integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (non dovuto per eventi oggettivamente non evitabili). L ammontare dell integrazione salariale riconosciuta ai lavoratori corrisponde all 80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore non lavorate (comprese tra il limite dell orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali) ed entro un limite massimale mensile. La Circolare Inps n. 39/2015 ha previsto, per l anno 2015, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 427/1980 e succ. modifiche e dell articolo 1, comma 17 della legge 247/2007, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall art. 26 L. 41/1986 che attualmente è pari al 5,84%. Per retribuzioni pari od inferiori ad Euro 2102,24 l importo lordo sarà pari ad Euro 971,71 e l importo netto ad Euro 914,96 l importo netto. Per retribuzioni superiori ad Euro 2102, 24

l importo erogato a titolo di integrazione salariale sarà pari ad Euro 1167,91 e l importo netto pari ad Euro 1099,70. La Commissione Provinciale Cigo, come affermato dalla circolare Inps n. 130 del 14.7.2003 impronta il proprio giudizio quale risultato di un apprezzamento sia delle particolari negative congiunture riguardanti le singole imprese, che dal contesto economico produttivo in cui le medesime di trovano ad operate, entrambi riferiti all epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute al termine del periodo per il quale è stata chiesta l integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell attività dell impresa se non quale conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell intervento previdenziale. L art. 6 della Legge 164/1976, al comma q, espressamente stabilisce che l integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente art. 1 è corrisposta, fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. In base al successivo comma 3 del medesimo art. 6, qualora l impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l integrazione è stata concessa. Quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Dal testo normativo sopra riportato appare evidente che nessuna ripresa dell attività lavorativa può essere imposta all impresa nell ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO, fermo restando ovviamente la sussistenza in capo all impresa dei requisiti per accedere all intervento medesimo. La ripresa dell attività è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria. Per i casi in cui ad un periodo di CIGO segua immediatamente una richiesta di CIGS si chiarisce, che l intervento ordinario di integrazione salariale e quello straordinario si basano su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione andranno valutati nel momento dell inizio della relativa sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere dalla successiva richiesta della cassa integrazione straordinaria, al un elemento per un eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità. Pertanto, nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l istanza di CIGO, o ritenere legittima l autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi etc) relative a quest ultima. L istruttoria della domanda di ammissione al trattamento integrativo deve essere, pertanto, fondata sulla documentazione fornita dall Azienda e, qualora mancante, venga richiesta in

fase istruttoria, al fine di poter formulare un favorevole giudizio previsionale di ripresa attività.