TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI



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TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI SCUOLA FORENSE MILANO, 7 MARZO 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com

Il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa 1. Il trasferimento 2. La trasferta 3. Il distacco 2

Il trasferimento del lavoratore Art. 2103 c.c. - Il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. ( unità produttiva : articolazione autonoma dell impresa avente idoneità ad esplicare in tutto o in parte l attività di produzione di beni o servizi) -Per trasferimento deve intendersi il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. 3

Le ragioni tecniche, organizzative e produttive - devono sussistere al momento del trasferimento; - il controllo giudiziale sul potere datoriale di mutare il luogo della prestazione di lavoro: deve accertare se tale potere è stato esercitato o meno in relazione alle esigenze oggettive dell impresa; non può sindacare l opportunità del trasferimento. 4

Forma e contenuto del provvedimento di trasferimento - Il trasferimento può essere comunicato anche oralmente, salvo che il contratto collettivo non prescriva la forma scritta. - Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le ragioni che giustificano il trasferimento, ma se il lavoratore ne fa richiesta deve provare l esistenza e la fondatezza di tali ragioni. 5

L opposizione del lavoratore al trasferimento 1. Se il trasferimento è legittimo (sussistono cioè le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) In caso di rifiuto del lavoratore non motivato da valide ragioni, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. (Cass. 13 maggio 2013, n. 11414, Cass. 22 novembre 2012, n. 20614; Cass. 24 marzo 2010, n.7045; Cass. 15 dicembre 2005, n. 27679. Nel merito, C. App. Firenze 2 aprile 2013, n. 305; Trib. Milano 5 ottobre 2000). 6

segue L opposizione del lavoratore al trasferimento 2. Se il trasferimento è illegittimo (non sussistono, cioè, le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) - è valido il rifiuto del lavoratore e - in caso di licenziamento - quest ultimo è illegittimo; - il lavoratore ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui, rifiutando il trasferimento, sia rimasto a disposizione del datore di lavoro senza essere riammesso in servizio presso la sede originaria. (Cass. 27 ottobre 2010, n. 21967; Cass. 10 novembre 2008, n.26920; Cass. 25 maggio 2004, n.10047) 7

La trasferta Si configura quando il lavoratore viene dislocato temporaneamente fuori dal luogo normale di lavoro. La disciplina della trasferta è contenuta nei contratti collettivi, i quali possono tra l altro prevedere una specifica indennità (cd. diaria) legata in parte alle spese sostenute e in parte connessa al maggior disagio causato al lavoratore e/o un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal lavoratore nell interesse dell azienda. 8

Il distacco Si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (che deve sussistere per l intera durata del distacco), pone temporaneamente (ossia in maniera non definitiva, indipendentemente dalla durata del periodo di distacco, purché quest ultima sia connessa alla persistenza dell interesse del distaccante) il lavoratore a disposizione di altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa. 9

segue Il distacco Il caso particolare del contratto di rete di imprese Il contratto di rete: è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a: collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie attività; ovvero scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è disciplinato dall art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche In materia di distacco Il cd. Decreto del Fare ha introdotto il comma 4-ter all art. 30 della Legge Biagi, prevedendo che: qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. Legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013 10

segue Il distacco - Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore. - Se il distacco comporta mutamento di mansioni, è necessario il consenso del lavoratore. - Se il distacco comporta trasferimento in unità produttiva distante più di 50 Km da quella a cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 11

Termini di impugnazione introdotti dalla legge 183/2010 (cd. Collegato Lavoro ) Termini per proporre l azione volta ad impugnare il trasferimento e l azione volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al distaccatario in caso di distacco impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione del trasferimento o dalla cessazione del distacco entro 180 giorni stragiudiziale dalla impugnazione richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato deposito del ricorso giudiziale entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo: deposito del ricorso giudiziale 12

Il mutamento delle mansioni Art. 2103 c.c. Il prestatore di lavoro deve essere adibito - alle mansioni per le quali è stato assunto; o - a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita; ovvero - a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione di retribuzione. Ogni patto contrario è nullo. 13

segue Il mutamento delle mansioni L art. 2103 c.c., dunque, vieta l assegnazione a mansioni inferiori o comunque non equivalenti a quelle previste nel contratto d assunzione o alle ultime effettivamente svolte Il mutamento delle mansioni è giustificato nei limiti del positivo giudizio di equivalenza 14

segue Il mutamento delle mansioni può avvenire Con il consenso del lavoratore Per decisione unilaterale del datore di lavoro (cd. ius variandi) I limiti al mutamento delle mansioni Equivalenza delle nuove mansioni con le ultime effettivamente svolte (senza diminuzione della retribuzione). Solo in casi eccezionali è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori. 15

segue L equivalenza delle mansioni Mansioni che consentono al lavoratore l utilizzo ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto di lavoro. Tutela della professionalità del lavoratore «Il divieto di variazione in pejus opera pur nella formale equivalenza delle mansioni precedenti con quelle successivamente assegnate di talché ai fini del giudizio di equivalenza occorre verificare in concreto se sia tutelato anche nelle mansioni di nuova assegnazione il livello professionale raggiunto e la utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.» Cass. 11 settembre 2013, n. 20829. 16

segue Deroghe al divieto di demansionamento Ammesse solo in ipotesi eccezionali previste Dalla legge nei casi di crisi aziendale, al fine di evitare la cessazione del rapporto di lavoro (art. 4 L. n. 223/1991) in caso di inidoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente e di impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 43 D.lgs. n. 81/2008) Dalla giurisprudenza nei casi di mansioni inferiori marginali e accessorie (Trib. Milano, 26 febbraio 2013) ; nei casi di adibizione temporanea (Cass. 1 marzo 2001 n. 2948); nei casi di inidoneità sopravvenuta (Cass. 10 ottobre 2005, n.19686); quale extrema ratio, unica alternativa per evitare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. giurisprudenza del male minore ) 17

Le possibili conseguenze di un illegittimo demansionamento a) L autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione; b) la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte; c) le dimissioni per giusta causa; d) il risarcimento del danno. 18

segue Le possibili conseguenze di un illegittimo demansionamento a) L autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria ( ). Tuttavia non può rifiutarsi l esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. 19

b) La reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte Il giudice può condannare il datore di lavoro al ripristino della situazione originaria (mediante ordine di reintegrare il lavoratore nella precedente posizione o in altra equivalente) c) Le dimissioni per giusta causa Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. d) Il risarcimento del danno Dall illegittimo demansionamento può derivare al lavoratore un danno patrimoniale e non patrimoniale. 20

Mansioni superiori Assegnazione definitiva e cd. promozione automatica (ovverosia quando l assegnazione temporanea si protrae oltre i limiti di legge o di contratto) Assegnazione temporanea (per esempio nel caso in cui il datore di lavoro debba sostituire taluni lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) Promozione e diritto al trattamento complessivo corrispondente alla nuova attività. 21

Domande? 22