I patti di famiglia per il passaggio generazionale dell impresa



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I patti di famiglia per il passaggio generazionale dell impresa 1 PREMESSA La regolamentazione della successione nell impresa rappresenta da tempo una problematica ricca di interesse ed ha, per questo, suscitato l attenzione e stimolato dibattiti tra gli operatori del settore. L impresa costituisce, infatti, un ambito in cui le regole successorie sono venute a scontrarsi con le esigenze della gestione, determinando una situazione difficile soprattutto nel campo delle imprese a gestione familiare. In Italia, ove la presenza di piccole e medie imprese familiari è massiccia, meno di un terzo delle imprese familiari sopravvive alla seconda generazione e solo il 15% la supera (estratto dal Rapporto ISAE Priorità nazionali: dimensioni aziendali, competitività, regolamentazione, aprile 2004, reperibile sul sito internet www.isae.it). Questi dati dimostrano come il passaggio generazionale nell impresa costituisca un momento estremamente delicato per le piccole e medie imprese familiari, a causa di alcuni principi, come il divieto di patti successori, che appaiono incompatibili con le esigenze dell impresa. La nuova disciplina permette all imprenditore, attraverso la stipula di un contratto, detto patto di famiglia, di trasferire, mentre è ancora in vita, la sua azienda al discendente che ritenga più adatto ad assumere la leadership dell impresa, prevedendo conguagli a favore degli altri discendenti e di coloro che sarebbero eredi legittimari ove, in quel momento, si aprisse la successione dell imprenditore. A tale fine, la L. 14.2.2006 n. 55 è intervenuta: introducendo un nuovo capo (V-bis, che va dall art. 768-bis all art. 768-octies) rubricato Del patto di famiglia, nel libro II, titolo IV del codice civile; modificando l art. 458 c.c., al fine di esplicitare che il divieto dei c.d. patti successori ivi sancito non opera con riferimento al disposto dagli articoli 768-bis e seguenti. La nuova legge, dunque, delinea i patti di famiglia come un eccezione al divieto di patti successori. 2 NATURA GIURIDICA L art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Si tratta, nello specifico, di un atto negoziale di autonomia privata, plurilaterale, la cui peculiarità consiste nell andare ad incidere sulla successione del disponente, allo scopo di regolamentare il passaggio generazionale nell impresa. Esso risulta dunque sottoposto alla generale disciplina del contratto, compatibilmente con la disciplina prevista dalle norme sull impresa familiare (artt. 230-bis e ss. c.c.) e dal diritto societario. 3 OGGETTO Oggetto del contratto è il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni societarie, unito alle eventuali compensazioni in denaro o in natura a favore dei soggetti non destinatari dell azienda. Il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni, salve diverse disposizioni contenute nel regolamento contrattuale, avviene al momento della stipula del patto e, quindi, durante la vita dell imprenditore. La norma non fa alcun riferimento al tipo di diritto che può essere trasferito. Via dei Bossi, 7 20121 Milano Telefono 02.8807791 Fax 02.8056069 E - Mail sorefisa.spa@sorefisa.it Aut. Dec. Min. N 240826 del 30/05/75 Sede Legale: Via Nirone, 8 20123 Milano Cap. Soc. 260.000 i.v. Società per Azioni Registro Imprese Milano 160808 R.E.A. Milano 876598 Partita IVA IT 02311190157 Represented through Alliott Group, a worldwide network of independent firms

SOREFISA 2 Sulla base di quanto affermato dalla dottrina prevalente dovrebbero poter essere oggetto del trasferimento: il diritto di proprietà; il diritto di usufrutto; la nuda proprietà. Oltre che il trasferimento di complessi aziendali, oggetto del contratto può essere il trasferimento di partecipazioni societarie. Da un interpretazione letterale dell art. 768-bis c.c. potrebbe desumersi che il legislatore abbia inteso contemplare anche il passaggio da padre a figlio di qualsiasi pacchetto di partecipazioni, come, ad esempio, un pacchetto di azioni di una società quotata, acquistato per mere finalità di investimento o di speculazione. Tuttavia, tale estensione dell oggetto del patto di famiglia, oltre a discostarsi dalla ratio della disciplina dei patti, si presterebbe ad operazioni elusive (sarebbe facile, infatti, nascondere sotto la veste del patto di famiglia qualsiasi trasmissione patrimoniale). Esemplificando: Tizio, titolare di denaro e immobili, volendoli sottrarre alle norme in tema di successione necessaria, potrebbe semplicemente conferirli in una società non operativa e trasferirne, poi, le quote tramite un patto di famiglia. Aderendo all impostazione maggioritaria, sembra corretto ritenere che le partecipazioni societarie possono costituire oggetto di un patto di famiglia soltanto se sono espressione di attività imprenditoriale del loro titolare, escludendosi, in tal modo, dall oggetto del patto, le partecipazioni che rappresentino un mero investimento. 4 CONTRAENTI Il patto di famiglia coinvolge diversi soggetti, che possono mutare, a seconda della consistenza della famiglia e che assumono ruoli differenti: il disponente (o cedente), ovvero colui che dispone della propria azienda (o delle proprie partecipazioni societarie), trasferendone, a titolo gratuito, la proprietà; il soggetto (o i soggetti) a cui la proprietà dell azienda viene trasferita, ovvero l erede scelto dall imprenditore per proseguire la gestione dell impresa; esso, nella L. 55/2006, viene indicato con la dizione di assegnatario ; il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione, che debbono partecipare alla stipula del contratto, per ragioni di pubblicità e garanzia; questi ultimi sono identificati dall art. 768-quater c.c. come partecipanti non assegnatari dell azienda. 5 FORMA Il contratto deve esser redatto per atto pubblico a pena di nullità. La forma solenne viene richiesta allo scopo di tutelare maggiormente gli interessi coinvolti. 6 OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE Una volta garantita all imprenditore la possibilità di trasferire l azienda al discendente prescelto, il legislatore si preoccupa di garantire una quota dei beni dell imprenditore, pari a quella che la legge attribuirebbe loro ai sensi degli artt. 536 e ss. c.c. anche: agli altri discendenti, agli altri potenziali legittimari, ai legittimari sopravvenuti al momento dell apertura della successione. 6.1 Importo della compensazione L art. 768-quater co. 2 c.c. dispone che la compensazione deve avvenire secondo le regole della legittima, attraverso le quali il legislatore garantisce ai parenti più prossimi una quota minima di eredità, che non può essere intaccata dalla volontà del de cuius. Tale limite è stato ripreso dalla norma sui patti di famiglia, ma esso non costituisce altro che una soglia minima: l autonomia contrattuale delle parti ben potrebbe individuare compensazioni di valore più elevato. Si supponga, a titolo esemplificativo, che l imprenditore voglia trasferire ad uno dei due figli (in assenza di coniuge) l azienda per un valore di 1500. Al figlio non assegnatario spetterebbe, in base alla legittima, una compensazione minima di 500; pare, invece, verosimile che il patto attribuisca a tale soggetto una compensazione prossima alla metà del valore dell azienda.

SOREFISA 3 6.2 Calcolo delle compensazioni La compensazione riguarda soltanto l azienda o le partecipazioni societarie assegnate e non l intero asse ereditario ipotetico. Allo scopo di quantificare la somma dovuta in compensazione, occorre valutare l ammontare dell azienda ovvero delle partecipazioni al momento del patto, poiché sulla base di esso andranno calcolate le quote di legittima spettanti ad ognuno. La norma, infatti, cristallizza al momento della stipulazione del patto di famiglia il valore dell azienda o delle partecipazioni trasferite, introducendo, in tal modo, una deroga (rispetto alle norme successorie) sia nei confronti dei legittimari liquidati nel patto che dei legittimari sopravvenuti a cui verrà attribuita una quota di legittima calcolata non in base ai valori riferiti all apertura della successione, ma al momento della stipula del patto. Per questo, è opportuno il ricorso ad una perizia che determini tali valori al fine di dirimere eventuali discordie su di essi, ovvero di prevenire future impugnazioni dovute proprio a questi elementi. 6.3 Oneri a carico dell assegnatario L art. 768-quater co. 2 stabilisce che, nel caso in cui l imprenditore disponga semplicemente il trasferimento dell azienda ad uno dei suoi figli e non attribuisca nulla agli altri partecipanti al contratto, questi ultimi hanno diritto di ottenere dall assegnatario una somma di denaro o di beni di valore non inferiore al valore delle quote di legittima loro spettanti ai sensi dell art. 536 e ss. c.c. Essi possono, comunque, rinunciare, in tutto o in parte, a tali attribuzioni. In base al disposto dell art. 768-quater co. 3, inoltre, il patto di famiglia stesso può prevedere l attribuzione di alcuni beni ad altri contraenti, diversi dall assegnatario dell azienda o delle partecipazioni. In questo caso, i beni trasferiti devono essere imputati alle quote di legittima spettanti ai partecipanti. L assegnazione di beni agli altri discendenti o potenziali legittimari può anche avvenire per mezzo di un successivo contratto, purché collegato al primo ed a cui devono obbligatoriamente partecipare tutti i contraenti del patto originario. Si rileva che la norma di cui all art. 768 quater co. 3, viene interpretata come se facesse riferimento anche alla possibilità che l imprenditore stesso (e non solo l assegnatario) trasferisca beni agli altri contraenti attraverso il patto. Infatti, l assegnatario potrebbe incontrare gravi difficoltà ove fosse l unico soggetto onerato di effettuare le compensazioni a favore degli altri legittimari. 6.4 Oneri a carico dei beneficiari del patto Un diverso obbligo di compensazione si pone nel caso previsto dall art. 768-sexies c.c. Tale disposizione fa riferimento all eventualità che, al momento dell apertura della successione, vi siano legittimari che sono rimasti esclusi dal patto di famiglia. La nuova norma prevede che il coniuge ed i legittimari sopravvenuti possano chiedere ai beneficiari del patto (assegnatari e non) il pagamento di una somma corrispondente alla propria quota di legittima aumentata degli interessi legali. In primo luogo, bisogna evidenziare che il legislatore sembra fare riferimento ad una mera facoltà dei legittimari sopravvenuti, poiché usa l espressione possono chiedere e non sembra, dunque, enucleare un loro diritto ad ottenere tali somme, se non nel caso in cui ne facciano richiesta. In secondo luogo, va rilevato che l obbligo di compensazione previsto dall art. 768-sexies c.c. è posto a carico non degli assegnatari (come la compensazione di cui all art. 768-quater c.c.), bensì a carico di tutti i beneficiari del patto di famiglia. Ciò significa che sia gli assegnatari dell azienda o delle partecipazioni, sia i non assegnatari (che da essi abbiano ricevuto i conguagli previsti dall art. 768-quater c.c.) dovrebbero essere obbligati in solido a liquidare la somma prevista dall art. 768-sexies c.c. ai legittimari sopravvenuti. 7 COLLAZIONE E RIDUZIONE L ultimo comma dell art. 768-quater c.c. statuisce che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione. La disposizione contenuta nella nuova disciplina, che esclude l applicabilità di collazione e riduzione costituisce un importante deroga alle norme successorie vigenti nel nostro ordinamento. I patti di famiglia, in effetti, consentono di realizzare con atto tra vivi ciò che era già consentito fare con atto mortis causa, salvo per il fatto che, nel caso di patto di famiglia, è esclusa l esperibilità dell azione di riduzione.

SOREFISA 4 La deroga non è di poco conto. Anche con testamento, infatti, si potrebbe, in astratto, trasferire la propria azienda ad un discendente, ma a condizione di non ledere la quota di eredità che la legge riserva agli altri eredi necessari. Se ciò accadesse, costoro avrebbero a disposizione il rimedio della riduzione per reintegrare la propria quota di eredità. Lo stesso non accade nel campo dei patti di famiglia poiché qui collazione e riduzione non operano ed i diritti dei legittimari vengono liquidati con le modalità precisate dagli artt. 768-quater e 768-sexies c.c. In pratica, ciò significa che: ciascun assegnatario, contraente del patto di famiglia, perde la possibilità di ottenere giudizialmente (attraverso l azione di riduzione) la reintegrazione della propria quota di legittima, mediante la riduzione delle attribuzioni, eccedenti la quota disponibile, operate dal patto di famiglia; i contraenti non sono assoggettati all obbligo (collazione) di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario quanto ricevuto, in seguito al patto, dal defunto. 8 INVALIDITÀ In virtù della qualificazione del patto di famiglia come contratto, ad esso sono applicabili le norme generali in tema di invalidità del contratto, di cui agli artt. 1418-1440 c.c., salve le deroghe previste dalla L. 55/2006. 8.1 Annullabilità La L. 55/2006, all art. 768-quinquies c.c., prescrive che il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. In deroga alle regole generali in tema di annullabilità del contratto, l art. 768-quinquies c.c. stabilisce che l azione di annullabilità del patto di famiglia per vizi del consenso si prescrive in un anno (anziché nei cinque anni previsti per l azione generale di annullamento del contratto). 8.2 Nullità Premesso che l assenza della forma solenne dell atto pubblico costituisce causa di nullità del contratto, secondo quanto stabilito dall art. 768-ter c.c., è bene ricordare che è causa di nullità del contratto la mancanza della partecipazione, al patto di famiglia, dei soggetti di cui all art. 768-quater c.c., poiché la legge impone che al contratto devono partecipare determinati soggetti e la loro assenza costituirebbe, perciò violazione di una norma imperativa e, dunque, causa di nullità del contratto (art. 1418 c.c.). Su questo punto non tutti gli Autori concordano. Alcuni, infatti, ritengono eccessiva la sanzione della nullità, tenuto conto che potrebbe facilmente verificarsi il caso di un legittimario che si rifiuti di partecipare all atto, ovvero si trovi all estero, o, ancora, in condizioni di salute che gli impediscono di partecipare. In questi casi, sarebbe eccessivo dover rinunciare alla possibilità di regolare la successione con il patto e, dunque, sarebbe meglio ritenere che la presenza di tutti i legittimari sia una condizione di vincolatività del patto nei confronti dei legittimari. Secondo questa impostazione, dunque, ove alla stipula del patto un legittimario fosse assente, il contratto non sarebbe nullo, ma non sarebbe opponibile al legittimario assente, con la conseguenza che egli potrebbe esperire l azione di riduzione. 9 SCIOGLIMENTO L art. 768-septies c.c. detta la disciplina per lo scioglimento o la modifica del contratto e prevede due diverse modalità di realizzazione. 9.1 Diverso contratto Le stesse parti che avevano partecipato all originario patto di famiglia possono scioglierlo o modificarlo stipulando un nuovo contratto che abbia le medesime caratteristiche ed i medesimi presupposti richiesti per il patto originario. Si tratta della causa di scioglimento del vincolo contrattuale detta mutuo dissenso, contemplata dall art. 1372 c.c.

SOREFISA 5 È, dunque, richiesta la partecipazione al diverso contratto di tutte le parti che avevano sottoscritto il primo patto, motivo per cui si può escludere che tale contratto possa attuarsi oltre l apertura della successione, poiché, verrebbe a mancare uno dei soggetti indispensabili. 9.2 Recesso Ove il contratto originario lo preveda, poi, il patto di famiglia può essere sciolto anche attraverso l esercizio del proprio potere individuale di recesso, ovvero mediante comunicazione, agli altri contraenti, della propria volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. Tale comunicazione, a norma dell art. 768-septies c.c., deve essere certificata da un notaio. In conformità alle previsioni generali in tema di recesso contrattuale, di cui all art. 1373 c.c., la facoltà di recesso deve essere espressamente prevista dal patto di famiglia. È da notare che, in deroga a quanto previsto dall art. 1373 c.c., la L. 55/2006 consente che il recesso sia esercitato anche dopo che il patto abbia avuto un principio di esecuzione, nonostante il patto di famiglia non sia un contratto ad esecuzione continuata o periodica. 10 RIFLESSI FISCALI Nel disciplinare i patti di famiglia, il legislatore non è intervenuto direttamente sulle disposizioni di natura fiscale. Ne consegue che, ai fini dell individuazione degli effetti tributari del nuovo istituto, occorre fare riferimento alla disciplina ordinaria in materia di imposizione diretta e indiretta. In tale prospettiva, può essere utile analizzare separatamente: l attribuzione dell azienda all assegnatario; l attribuzione delle partecipazioni all assegnatario; le assegnazioni fatte ai restanti legittimari a titolo di compensazione.