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Presso il Ministero del Lavoro sarà istituito il, che raccoglierà tutte le informazioni relative agli enti iscritti. L obiettivo del legislatore è il superamento dell attuale molteplicità di registri, albi, anagrafi degli enti non profit. Il Registro unico consentirà ai donatori di sapere se l ente possiede le caratteristiche per fruire delle agevolazioni fiscali previste in relazione alle erogazioni liberali. L iscrizione nel Registro unico è obbligatoria per gli enti del terzo settore che intendano fruire dei regimi fiscali agevolati introdotti dal D.Lgs. 117/2017, nonché del 5 per mille dell Irpef. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO Accessibilità Art. 45 Struttura Art. 46 Iscrizione Art. 47 Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sarà istituito il. Operativamente sarà gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma che, a tal fine, individuerà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, la struttura competente. Il si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del terzo settore. Il Registro sarà pubblico. Sarà reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni, ad eccezione delle reti associative. Il Ministro del Lavoro può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti. La domanda di iscrizione nel è presentata dal rappresentante legale dell'ente (o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca) all'ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione apposita è presentata all'ufficio statale del. L'ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta. L'ufficio del, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può: a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la domanda di iscrizione s'intende accolta. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, iscrive l'ente nel Registro stesso. Ricorso Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio. Pagina 1 di 5

Dati dell ente Nel devono risultare, per ciascun ente, almeno le seguenti informazioni: - denominazione; - forma giuridica; - sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; - data di costituzione; - oggetto dell attività di interesse generale; - codice fiscale o partita IVA; - possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo; - generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; - generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. Contenuto Art. 48 Modifiche statutarie/ operazioni straordinarie Bilanci e rendicontazioni Nel Registro devono, inoltre, essere iscritte: - le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; - i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; - le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. I rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30.06 di ogni anno. Bilancio sociale Art. 14 Gli Enti del terzo settore (ETS) con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro devono depositare il bilancio sociale presso il. Estinzione o scioglimento dell ente Art. 49 Modifiche Amministratori Informativa antimafia Entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti richiesti, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore diffida l'ente del terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del Codice Civile. All'atto della registrazione di associazioni e fondazioni, l'ufficio del acquisisce la relativa informazione antimafia. L'ufficio del accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro. Pagina 2 di 5

Cancellazione Art. 50 Istanza Devoluzione del patrimonio Ricorso La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale del terzo settore avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di: - provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi; - scioglimento; - cessazione; - estinzione dell'ente; - carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del terzo settore. L'ente cancellato dal per mancanza dei requisiti, che vuole continuare a operare ai sensi del Codice Civile, deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del terzo settore, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio. Migrazione in altra sezione Art. 50 Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del terzo settore in una sezione del Registro, ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione, che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Revisione del registro Art. 51 Gli Uffici del provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso. Con cadenza triennale. Opponibilità ai terzi degli atti depositati Art. 52 Funzionamento Art. 53 Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero deposito presso il sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il 15 giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell impossibilità di averne conoscenza. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definirà, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle Imprese e il con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del terzo settore iscritti nel Registro delle Imprese. Le Regioni e le Province autonome, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, disciplineranno i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del terzo settore; entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica renderanno operativo il Registro. Pagina 3 di 5

Trasmigrazione dei registri esistenti Art. 54 Periodo transitorio Art. 101, cc. 2-4 Con il predetto decreto saranno disciplinate le modalità con le quali gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare, al, i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore. Gli uffici del, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del terzo settore entro il termine di 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. Fino al termine delle verifiche gli enti iscritti nei registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. Fino all operatività del, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 4.08.2017). Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Il requisito dell'iscrizione al, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'art. 41, c. 1, lett. b) e c. 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro. EFFETTI DELL ISCRIZIONE NEL REGISTRO Acquisto della personalità giuridica Art. 22 Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10.02.2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Agevolazioni fiscali Art. 104, c. 2 L iscrizione degli Enti del terzo settore (ETS) nel Registro unico consente di fruire di benefici fiscali: - regime forfettario degli ETS non commerciali [art. 80]; - social bonus per erogazioni liberali a enti non commerciali per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità [art. 81]; - agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali [art. 82]; - detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali [art. 83]. 5 per mille D.Lgs. 3.07.2017, n. 111 I beneficiari del 5 per mille sono individuati negli ETS iscritti nel. Pagina 4 di 5

Convenzioni con la Pubblica Amministrazione Art. 56 Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte dal almeno 6 mesi nel, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Perdita qualifica Onlus Art. 101, c. 8 Iscrizione per enti associativi Art. 101, c. 8 La perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, c. 1, lett. f), D.Lgs. 460/1997, e art. 4, c. 7, lett. b), del D.P.R. 633/1972 (obbligo di devolvere il patrimonio dell ente ed altre Onlus o a fini di pubblica utilità). Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal c. 8 dell'art. 148 del Tuir. La disposizione rileva anche qualora l iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore avvenga prima dell autorizzazione della Commissione Europea. Controlli sulle fondazioni Art. 90 I controlli e i poteri di cui all art. 25 (controllo sull amministrazione), art. 26 (coordinamento di attività e unificazione di amministrazione e art. 28 (trasformazione) del Codice Civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore. Controlli sugli enti Art. 93 L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita attività di controllo, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio. EDITORE E PROPRIETARIO: Srl Via Bonfiglio, 33-46042 Castel Goffredo MN SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Ponzoni, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon. COMITATO DI ESPERTI: O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni. DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail. SERVIZIO ABBONAMENTI: Srl Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00-14:30/18:30 L Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. Informativa Privacy - Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L informativa completa è disponibile all indirizzo www.ratio.it/privacy. Pagina 5 di 5