La perizia contrattuale nella prospettiva del giurista



Documenti analoghi
Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

Circolare n. 10/2010 del 22 novembre 2010 * LE NOVITA DEL COLLEGATO LAVORO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

La Polizza Condominiale SICUREZZA E CONDOMINIO. Corso formazione

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

Il rapporto di lavoro dirigenziale ed il mandato di amministratore Profili giuslavoristici, previdenziali e societari.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

Mediazione. Cos'è. Come fare

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il procedimento di mediazione

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi


(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

Guida pratica BOZZA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COPYRIGHT BANCARIA EDITRICE

Amministrazione e Contabilità

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

POLIZZA FIDEIUSSORIA

CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)

Il Contratto di Assicurazione

L arbitrato internazionale: perchè e come

Art. 54 decreto legge

ESAMI AGENTI D AFFARI IN MEDIAZIONE

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

Roma, 09 settembre 2003

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

Deliberazione N.: 4 del: 21/01/2015

PREMESSE Art. 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Nota di approfondimento

Politica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale

DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività medica. Art. 1 Responsabilità per danni da attività medica

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario ,00

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 Lazzaro Spallanzani

Le polizze assicurative in ambito odontoiatrico. Roberto Musso

IL PROBLEMA ASSICURATIVO

CAPITOLATO DI ONERI Timbro e firma per accettazione del legale rappresentante del concorrente

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

VENEZIA Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 9 luglio 2011

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

Modello di convenzione programmatica convenzione ai sensi dell art.11 (commi 1, 2 e 4) Legge 68/99. Il giorno presso. Tra LA PROVINCIA DI

Con D.D. n. 632 del è stato approvato lo Schema tipo di convenzione attuativa ai sensi dell art. 3 del citato Accordo quadro;

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

S.I.S.Di.C. - Commissione Responsabilità civile DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività sanitaria

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno Ing. Luciano Brusaferro

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Allegato 1 FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. (Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

ALLEGATO 5-BIS SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

Città di Ispica Prov. di Ragusa

RENO DE MEDICI S.p.A.

GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII

CLAIM INFORMATION FORM

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI Approvato con Delibera C.C. 43/01 ART. 1 ART. 2 ART. 3

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto Direzione Centrale Normativa

La disciplina della Consulenza Finanziaria nella Mifid 2

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Cancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali

In relazione alle singole richieste pervenute, si dà completa conferma del contenuto dei documenti tecnici allegati agli atti di gara.

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

L Innovazione nella Tutela Giudiziaria

LA SURROGA DELL ASSICURATORE

Transcript:

La perizia contrattuale nella prospettiva del giurista Avv. Andrea La Mattina Professore a contratto nell Università di Genova Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo

Definizione Con la stipulazione di un patto per perizia contrattuale, le parti affidano a terzi (in genere, un perito per parte) la risoluzione di una questione rilevante nell ambito di una controversia relativa a un rapporto tra loro intercorrente; questione per la cui soluzione sono necessarie, essenzialmente, conoscenze non giuridiche, legate a una certa scienza.

Distinzione da istituti affini La perizia contrattuale si distingue: dall arbitrato rituale e irrituale poiché l oggetto della perizia contrattuale consiste nella formulazione di un apprezzamento tecnico e non nella soluzione di una controversia giuridica (cfr. Cass. 22.6.2005, n. 13436) e dall arbitraggio poiché mentre il perito è chiamato, in virtù di un contratto già perfetto in tutti i suoi elementi, ad applicare criteri scientifici per formulare un apprezzamento tecnico; l arbitratore è chiamato, in virtù di un contratto incompleto nei propri elementi, ad applicare il criterio dell equità mercantile per identificare l oggetto del contratto stesso (cfr. Cass. 30.6.2005, n. 13954).

Tutela del contraente debole La clausola peritale non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario (sul punto v. però slide successiva), per cui non rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a pena di nullità a norma dell art. 1341, comma 2, c.c. (cfr. Cass. 11.5.2011, n. 10332). Clausola peritale: vessatoria ai sensi del codice del consumo? No, perché (i) ha solo l effetto di demandare, preventivamente, al terzo unicamente un accertamento valutativo di tipo tecnico; (ii) non comporta rinuncia alla competenza del giudice ordinario ma solamente una temporanea improponibilità della domanda risarcitoria (cfr. Trib. Firenze, 16.2.2006 e v. infra); Si, perché (i) la distinzione tra l apprezzamento tecnico e la valutazione giuridica non è quasi mai netta; (ii) si tratta di una clausola (predisposta unilateralmente dalla compagnia di assicurazione) idonea a creare un significativo squilibrio contrattuale (cfr. Trib. Venezia 19.7.2008).

Improcedibilità della domanda giudiziale Le parti non possono adire l autorità giudiziaria prima della conclusione della perizia (cfr. Cass. 9.4.2009, n. 8674). Tale improcedibilità deve essere dichiarata relativamente a qualsiasi domanda giudiziale fondata sul contratto di assicurazione? Sì, sia nell ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l accertamento della misura dell indennizzo, sia nell ipotesi in cui essa riguardi l operatività della polizza (cfr. Cass. 22.5.2007, n. 11876); No, la clausola peritale non impedisce il promovimento di domande giudiziali aventi ad oggetto questioni diverse dalla stima dell indennizzo, quali - ad esempio - quelle di annullamento del contratto per dolo precontrattuale, oppure quelle attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, e in generale tutte quelle che vertono sull an debeatur (cfr. Cass. 13.3.2012, n. 3961)

Prescrizione del diritto all indennizzo da parte della compagnia Ai sensi dell art. 2952, comma 2, c.c., il diritto all indennizzo si prescrive in due anni; tale termine di prescrizione: secondo l orientamento maggioritario, resta sospeso per la durata della procedura peritale e, pertanto, (ri)decorre dalla conclusione della stessa, salvo che (i) l assicurato non abbia denunciato il sinistro all assicuratore nel termine di due anni (cfr. Cass. 13.3.2012, n. 3961) e/o (ii) l assicuratore abbia espressamente contestato l operatività della garanzia (cfr. Cass. 30.9.2011, n. 19998). Nei casi sub «i» e «ii» la prescrizione decorre dalla data del sinistro; secondo l orientamento minoritario, in mancanza di una volontà novativa delle parti, decorre in ogni caso dalla data del sinistro, ma viene interrotto per effetto dell atto di nomina dei periti (costituzione in mora) (cfr. Cass. 10.7.1996, n. 6299).

Esecuzione della determinazione peritale Il processo verbale di perizia non equivale al lodo arbitrale e non può avere autonoma forza esecutiva (cfr. Trib. Bari 7.2.2011)

Impugnazione della perizia La perizia contrattuale può essere impugnata mediante le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione dei contratti (cfr. Cass. 16.3.2005, n. 5678). La perizia contrattuale non può essere impugnata mediante l azione di nullità del lodo arbitrale ex art. 828 c.p.c. (cfr. Cass. 18.5.2004, n. 9392) l azione di nullità della determinazione dell arbitratore per manifesta iniquità ex art. 1349 c.c. (cfr. Cass. 30.6.2005, n. 13954)

Il perito: diritto al compenso e profili di responsabilità Il compenso del perito non è tutelato nelle forme previste dall art. 814, comma 2, c.p.c. per il compenso degli arbitri. In altri termini, in caso di contestazione, il perito non può ricorrere allo speciale procedimento di liquidazione degli onorari dovuti da parte del Presidente del Tribunale (cfr. Cass. 20.11.1993, n. 11489). Il perito che sia ingiustificatamente receduto dal contratto in base al quale egli si è obbligato a compiere le operazioni peritali è tenuto a risarcire le parti secondo lo schema della responsabilità del mandatario (cfr. Cass. 24.5.2004, n. 9996). Tale principio, ovviamente, non è applicabile né in caso di risoluzione del mandato per mutuo consenso, né in caso di non esecuzione dello stesso per volontà delle parti.