I contratti di finanziamento: Il Factoring Definizione,fonti e disciplina del rapporto pagina 1
Aspetti definitori Il Factoring E un contratto atipico (socialmente tipico) nato per soddisfare una specifica esigenza delle imprese: cedere i propri crediti ad un soggetto giuridico (Factor) allo scopo accedere, dietro corrispettivo, a servizi amministrativi, finanziari ed assicurativi E, come il Leasing, una combinazioni di istituti tipici (cessione del credito, finanziamento bancario mutuo etc) pagina 2
Aspetti definitori (2) Il contratto di Factoring, che viene stipulato tra cedente e Factor, assolve, anche alternativamente, diverse funzioni a seconda del disposto contrattuale stabilito dalle parti: Gestione dei crediti: laddove il Factor abbia assunto unicamente un obbligo gestorio Di finanziamento puro: laddove il Factor si sia impegnato ad anticipare l importo dei crediti acquistati Di assicurazione: nel caso di cessione pro soluto (con rischio cioè a proprio carico) pagina 3
Obblighi delle parti Per il fornitore: di comunicazione, di invio documenti, di collaborazione e di pagamento del corrispettivo. Dal rapporto discendono una serie di obblighi Del Factor: Assistenza Consulenza Informazione e rendiconto Corretta esecuzione dei servizi pattuiti Riservatezza pagina 4
Fonti normative Artt.1260 c.c. e s.s. (cessione del credito) Il Factoring, al pari del Leasing, è, ad oggi privo di disciplina legale organica tuttavia ha raggiunto un elevato grado di standardizzazione anche attraverso alcune norme speciali Queste le fonti normative Disciplina speciale costituita dalla L.n.52 del 1991 e dalle norme del T.U.B. relative alla trasparenza pagina 5
Fonti normative (2) La leggen. 52 del 1991 haprevistol'istituzionediunalbodelle imprese che praticano la cessione dei crediti d'impresa. Tuttavia non ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina giuridica del factoring, che perciò continua ad essere considerato un contratto atipico, ma si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione dei crediti, ovviando alle problematiche (seguenti) legate alla disciplina codicistica della cessione dei crediti (Artt. 1260 e ss. Cdo.Civ.): cessione di crediti futuri (ammessa anche in massa purchè sia indicato il debitore ceduto e sempre che sorgano nel limite massimo di 24 mesi dalla cessione); notifica al debitore ceduto ai fini dell'opponibilità; pagina 6
Fonti normative (3) La citata Legge, pur non disciplinando specificamente la componente finanziaria dell operazione, impone che il cessionario sia una BANCA o un INTERMEDIARIO FINANZIARIO disciplinato dal testo unico in materia bancaria (D.Lgs. 230 del 1993), il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa. Le norme della legge n. 52 del 1991 si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni: che il cedente sia un imprenditore; che i crediti ceduti siano pecuniari e siano imputabili a contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale; pagina 7
Gli Obblighi di trasparenza I contratti stipulati dalle società di Factoring, essendo queste ricomprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e di finanziamento, sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie Da ciò discendono gli obblighi di natura pre contrattuale e contrattuale previsti da tale normativa pagina 8
Disciplina del rapporto Il Factor, a seconda del disposto contrattuale, può assumere nei confronti del fornitore, obblighi di diversa natura Tenuta della contabilità debitori Gestione dell incasso dei crediti e dell eventuale contenzioso Eventuale concessione di anticipazioni sui crediti ceduti (di solito pro solvendo in quanto il cedente garantisce sull adempimento del ceduto) Nel caso di cessione pro soluto il Factor pone a proprio carico il rischio di insolvenza del debitore ceduto pagina 9
Remunerazione del Factor La remunerazione del Factor avviene attraverso Commissioni quali corrispettivo delle operazioni di gestione Interessi sulle somme anticipate a titolo di finanziamento garantito dalla cessione del credito pagina 10