Visto conformità alla precompilata: i particolari per chi deve apporlo

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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Visto conformità alla precompilata: i particolari per chi deve apporlo 26 Febbraio 2015 Dall Agenzia il quadro sugli adempimenti a carico di Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale, alla luce delle modifiche introdotte dal Dl semplificazioni Modello 730 precompilato e visto di conformità. Con la circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 i chiarimenti sulla disciplina dell assistenza fiscale con particolare riguardo alla responsabilità degli intermediari, a seguito delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni in tema di sanzioni, garanzie e controlli formali delle dichiarazioni. Abilitazione dell intermediario e sanzioni La circolare dell Agenzia fa in primo luogo un quadro degli adempimenti posti a carico dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per poter rilasciare il visto di conformità. Tali soggetti devono presentare alla Dr competente territorialmente in base al loro domicilio fiscale, una comunicazione con i dati anagrafici il domicilio e la denominazione. La comunicazione deve includere anche copia della polizza assicurativa, la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall articolo 8, comma 1 del Dl 164/199 (fra cui, assenza di condanne, di procedimenti penali, di gravi violazioni, eccetera) e la dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di sospensione all ordine di appartenenza del professionista. Altro requisito che devono possedere i soggetti che prestano assistenza fiscale è l abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al riguardo l Agenzia precisa che l istanza di abilitazione non solleva il professionista dall obbligo della comunicazione, trattandosi di due oneri distinti. Per il rilascio del visto di conformità, inoltre, è necessaria l iscrizione agli albi professionali (dottori 1 di 5

commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, periti e esperti). Uno dei punti chiariti dalla circolare è quello che riguarda la decorrenza della facoltà di apporre il visto di conformità, che, con l introduzione della precompilata è stata modificata. Per l assistenza fiscale prestata nel 2015, infatti, il professionista deve avere l abilitazione dalla data di apertura del canale di trasmissione della precompilata, che sarà pubblicata sul sito dell Agenzia. E comunque non oltre il 7 luglio 2015, termine ultimo entro il quale presentare la dichiarazione con le integrazioni (prima del decreto semplificazioni l abilitazione doveva essere acquisita dal 30 giugno). In tema di sanzioni, l Agenzia può sospendere al professionista l autorizzazione al rilascio del visto di conformità per un periodo che va da tre a dodici mesi, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi. La circolare rileva, a titolo esemplificativo, che può essere considerata una grave inadempienza l apposizione del visto su una dichiarazione con dati palesemente difformi dalla relativa documentazione. Altre sanzioni sono applicate per l assenza dei requisiti obbligatori, come la copertura assicurativa o l iscrizione all albo. In tali casi Caf e professionisti sono inviati a sanare le irregolarità. La mancata regolarizzazione comporta la decadenza dall autorizzazione e la revoca dell abilitazione telematica. Anche il venir meno dei requisiti richiesti dall articolo 8, comma 1 Dl 164/199 (assenza di condanne, di procedimenti penali) può portare all adozione di un provvedimento di sospensione cautelare. Cambiano le garanzie Ritoccate dal Dl semplificazioni le disposizioni sulla polizza assicurativa che devono stipulare Caf, e professionisti. La prima novità evidenziata nella circolare, è l innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale. La seconda riguarda l estensione della garanzia: gli intermediari, nel caso di visto infedele su un modello 730, sono tenuti al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente con il 36-ter. La polizza assicurativa della responsabilità civile per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. L Agenzia chiarisce che i professionisti che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Controlli 2 di 5

La circolare fornisce un quadro degli adempimenti cui sono tenuti i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, in riferimento ai diversi modelli dichiarativi. Riguardo il modello 730, l apposizione del visto comporta la verifica della corrispondenza formale: delle ritenute dei versamenti delle spese per oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione dei crediti d imposta delle eccedenze per le quali si è chiesto il riporto nella successiva dichiarazione. Il decreto semplificazioni ha espressamente escluso che i Caf e professionisti abilitati siano tenuti a verificare la veridicità dei documenti che incidono sulla determinazione del reddito o sulle imposte dovute. Anche le dichiarazioni Iva e la disciplina dei rimborsi, sono state ritoccate dal Dl semplificazioni, con la riformulazione dell articolo 38-bis del Dpr 633/1992. La nuova versione della norma prevede, tra l altro, la possibilità di ottenere i rimborsi Iva superiori a 15mila euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma. In tali casi, il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto anche a verificare la regolarità delle scritture contabili, la corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione con le scritture stesse e la corrispondenza dei dati indicati nei registri con la documentazione. Controlli dell Amministrazione Sotto la lente del Dl semplificazioni anche il controllo formale delle dichiarazione e il controllo sulla correttezza del visto, con l introduzione del comma 3-ter dell articolo 26 del Dl 164/1999. Tale comma prevede che la richiesta di chiarimenti o documenti da parte dell Agenzia viene inviata telematicamente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione oggetto di controllo. Altro elemento di novità è il destinatario della richiesta che non è più il contribuente, ma esclusivamente il Caf o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità, il quale è tenuto a trasmettere i documenti all Agenzia, entro sessanta giorni dalla richiesta (e non più entro trenta). Anche l esito del controllo deve essere comunicato al Caf o al professionista. La comunicazione deve contenere i motivi per i quali è avvenuta la rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione, al fine di consentire ai suddetti soggetti, entro i successivi sessanta giorni, di fornire ulteriori chiarimenti o documentazione. 3 di 5

Infine, il nuovo comma 3-quater dell articolo 26 del Dl 164/1999 prevede la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, tramite F24. Dichiarazione presentata dal contribuente senza modifiche Con l introduzione del modello 730 precompilato, il Dl semplificazioni distingue, ai fini dei controlli formali (articolo 36-ter, Dpr 600/1973) il caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione direttamente, o tramite il proprio sostituto d imposta che presta assistenza fiscale, dal caso in cui la presenta tramite Caf o professionista abilitato. Inoltre, la norma opera una distinzione nell ipotesi in cui il contribuente accetti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche, ovvero vi apporti modifiche o integrazioni. Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d imposta, senza modifiche, l articolo 5 del Dl semplificazioni esclude il controllo formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all Agenzia. Resta fermo, comunque, il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Scompare anche la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi over 4mila, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e eccedenze relative alla precedente dichiarazione (articolo 1, comma 586, legge 147/2013. Dichiarazione presentata dal contribuente con modifiche Se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o al sostituto d imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta, il controllo formale è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione. Dichiarazione presentata a un Caf o professionista abilitato In tele ipotesi, che siano state apportate o meno le modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all Agenzia da parte di terzi. In sostanza, se per la presentazione del modello 730 ci si avvale dei Caf o professionisti abilitati, il controllo formale viene eseguito nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione. Visto infedele Una novità sostanziale introdotta dal Dl semplificazioni, evidenziata dalla circolare in esame, è la responsabilità sugli errori commessi nell apposizione del visto di conformità. Caf e professionisti abilitati al visto, infatti, rispondono per l errato controllo dei dati documentali e sono 4 di 5

conseguentemente tenuti nei confronti dell erario o dell Ente impositore al pagamento di un importo corrispondente alla somma di imposta, interessi e sanzione, nella misura del 30% (che sarebbe stata chiesta al contribuente) a meno che l infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Le responsabilità per visto infedele possono essere limitate con l invio di una dichiarazione correttiva entro il termine del 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa. Il Caf e il professionista che comunicano i dati rettificati in tempo utile sono tenuti al pagamento dell importo della sola sanzione mentre l imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. In tale ipotesi, se la sanzione è versata entro il 10 novembre si applica la sanzione ridotta (un ottavo del minimo, come previsto dall articolo 13, comma 1, lettera b), Dlgs 472/1997). di Patrizia De Juliis URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/visto-conformita-alla-precompilata-particolari-chideve-apporlo 5 di 5