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COMUNE DI ARCOLA Provincia della Spezia COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 del 29-01-2018 Oggetto : PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 L anno duemiladiciotto questo giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 20:15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nella forma di legge. Presiede l adunanza la Dott.ssa ORLANDI EMILIANA in qualità di SINDACO, con l assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa MARINA DEL RY. Sono presenti e assenti i seguenti Assessori: 1) ORLANDI EMILIANA SINDACO P 2) FONTANA ENRICO VICESINDACO P 3) BERNABO' ENZO ASSESSORE P 4) SPINETTI ANDREA ASSESSORE A 5) TINFENA GIANLUCA ASSESSORE P 6) SACCHI LAURA ASSESSORE P Totali: presenti 5 ed assenti 1 Pres./Ass. IL SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - l art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; - l art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; - l art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. - l art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale nel caso di mancato adempimento a quanto previsto dal medesimo articolo le pubbliche amministrazioni non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette - l art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; - la legge n. 448/2001, ed in particolare l art. 19, comma 8, che ha introdotto, a far data dall anno 2002, l obbligo per gli organi di revisione contabile di accertare che gli stessi documenti di programmazione rispettino il principio di riduzione complessiva della spesa di personale; - l art. 1, commi 557, 577 bis e 557 ter, L. n. 296/2006 che stabiliscono che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale e che in caso di mancato rispetto di tale principio è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative; Preso atto che il conto consuntivo 2017 non è stato ancora approvato ed anche i bilanci delle Società partecipate; Preso atto che l art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Dato atto che l Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa stabilito dall art. 1 comma 557 557 bis e 557 quater della legge 27/12/2006, n. 296, come introdotto dall art. 3, comma 5 bis, legge 114/2014; Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo e dell art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato da ultimo con la L. n. 183/2011 (ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono annualmente adempiere ad una ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria), nel Comune di Arcola non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti in eccedenza dal punto di vista funzionale e finanziario e che, pertanto, l ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero; Dato atto che, ai fini delle assunzioni obbligatorie, questo ente, in base all ultimo prospetto informativo aggiornato al 31/12/2017, risulta non avere scoperture di unità di personale rispetto alla quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999; Visto l art. 3 del DL 90/2014, convertito con L. 114/2014 come modificato dall articolo 4 comma 3 della Legge 125/2015 di conversione del decreto legge 78/2015 prevedendo: che negli anni 2014 e 2015, gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno possano procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell anno precedente. La percentuale è incrementata all 80% per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018 (comma5), che gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere all 01/01/2014 nel limite dell 80% delle spese relative al personale di ruolo cessato dal servizio nell anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall anno 2015 (comma 5 quater). che il limite di cui all art. 3 del DL 90/2014 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d obbligo (comma 69); che gli Enti sono tenuti a verificare l esaurimento delle graduatorie prima di avviare procedure concorsuali (comma 5 ter); Visto l articolo 1 comma 228 della Legge 208/2015 il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; Visti gli articoli 1 comma 228 secondo periodo della Legge 208/2015 come modificato dall articolo 22 comma 2 D.L. 50/2017 e articolo 1 comma 479 lettera d della Legge 232/2016 come modificato dall articolo 22 comma 3 del D.L. 50/2017 che stabiliscono che qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale è innalzata al 75 per cento per gli anni 2017 e 2018.

Visto l art. 4 del DL78/2015 che ha modificato l art. 3, comma.5, DL 90/2014 prevedendo che anche gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno possano utilizzare i cosiddetti resti derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate negli anni precedenti. Il nuovo testo del comma 5, prevede: A decorrere dall anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ; Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso; Viste le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 26 del 20/07/2015 e la n. 28 del 14/09/2015 nelle quali la Corte ha affermato che gli Enti Locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai resti relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall art. 3, comma 3 del DL 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale). Preso atto che alla data odierna risulta in essere un comando per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo categoria D assegnato all Area LL.PP. stipulato ai sensi dell articolo 30 comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 con scadenza 31/08/2018; Considerato che alla data odierna questa amministrazione sta valutando la procedura da seguire alla scadenza naturale del suddetto comando e a tal fine ritiene necessario accantonare in apposito capitolo la spesa annuale per la copertura del suddetto posto; Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; Considerato che sono in corso di realizzazione alcuni progetti di edilizia pubblica di rilevante importanza per l ente che, nella loro ultimazione, necessitano di essere seguiti ed istruiti da personale tecnico specializzato; Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad un assunzione per mesi 8 di una unità di personale, Istruttore Tecnico Cat. C, a tempo determinato, da assegnare all Area LL.PP., utilizzando la graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per l assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttori tecnici, Cat. C, pos. econ. C1, da assegnare all Area Tecnica ed alla Struttura RUP, approvata con determinazione n. 158 del 28/10/2010, che, secondo quanto previsto dalla legge 205/2017comma 1148 è stata prorogata al 31.12.2018; Dato atto che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il costo per l assunzione di un tempo determinato cat C, di cui sopra, non potrà superare il 100% del costo sostenuto nel 2009 per l assunzione di personale a tempo determinato e, pertanto, non potrà superare la somma di 23.000,00, sebbene il costo annuale per una categoria C ammonti complessivamente ad 29.866,10 annui,;

Ritenuto, pertanto, di approvare il programma annuale del fabbisogno del personale 2018 nonché il programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, così come allegati al presente atto; Viste le capacità assunzionali dell Ente sia in termini di risorse finanziarie che di rispetto del limite di spesa per il personale dipendente; Visto il bilancio di previsione 2018 in fase di approvazione; Verificato che sono stati rispettati i limiti di spesa del personale per l anno 2017 e che nell anno 2017 è stato rispettato il patto di stabilità; Viste: - la dotazione organica rideterminata ai sensi della L. 311 del 30/12/2004 e del DPCM 15/2/2006 approvata con G.C. n. 19 del 29/01/2018; - il Piano delle azioni positive per le pari opportunità fra uomo e donna triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 29/01/2018; Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate ; Visto l allegato parere favorevole espresso dall Organo di Revisione Contabile sulla presente deliberazione; Acquisito sulla presente deliberazione: il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dott.ssa Giannarelli Alessia, Capo area contabilità, ai sensi dell art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267; Con votazione unanime favorevole e palese, DELIBERA 1. Per le ragioni ed i motivi esposti in premessa da intendersi qui integralmente trascritti, di approvare il programma annuale del fabbisogno del personale 2018 (allegato1) nonché approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 (allegato 3), così come allegati al presente atto;

2. Di avviare le procedure di reclutamento del personale, secondo le modalità previste nel fabbisogno del personale dipendente e la normativa vigente in materia, incaricando della stessa i responsabili interessati che provvederanno all adozione di tutti gli atti conseguenti; 3. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale. 4. Di informare dell adozione del presente provvedimento i Capi Area, le OO.SS. e la RSU. Con separata successiva votazione unanime, favorevole, palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto: SINDACO F.to Dott.ssa EMILIANA ORLANDI SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa MARINA DEL RY RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02-02-2018 SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa MARINA DEL RY COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO La presente delibera, in conformità al disposto di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo Pretorio Comunale, con nota del 02-02-2018 Prot. 2513 SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa MARINA DEL RY ESECUTIVITA' La presente deliberazione diventa esecutiva dal 29-01-2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa MARINA DEL RY