Scudo fiscale: alcune note in tema di redditi da lavoro dipendente per lavoratori residenti all'estero

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Scudo fiscale: alcune note in tema di redditi da lavoro dipendente per lavoratori residenti all'estero di Roberta De Marchi Pubblicato il 3 dicembre 2009 analisi delle istruzioni in merito fornite dalla Circolare Ministeriale 48E La recente ridefinizione della normativa volta a consentire l emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero da soggetti residenti in Italia (cosiddetto scudo fiscale ), introdotta con l art. 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, in sede di conversione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, rappresenta, per tutti coloro che hanno esportato o detenuto all estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari, l ultima occasione per regolarizzare la propria posizione fiscale. In particolare, le disposizioni sullo scudo fiscale si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto monitoraggio fiscale vale a dire dalle norme contenute nel decreto 1

legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, comprese quelle relative al trasporto al seguito ora contenute nell articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. In sostanza, attraverso il cosiddetto rimpatrio o la cosiddetta regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale. La regolarizzazione è tuttavia consentita esclusivamente nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi dell Unione Europea, nonché in Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. Fatta questa doverosa premessa, analizziamo le ultime indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 17 novembre 2009, che giungono dopo la pubblicazione del documento di prassi n. 43/E del 10 ottobre 2009, vero e proprio vademecum pronto all uso. La questione affrontata dall ultimo documento di prassi pubblicato investe i lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la propria attività lavorativa all estero. Si tratta, cioè, dei lavoratori dipendenti di ruolo pubblici in servizio all estero, dei lavoratori transfrontalieri e dei dipendenti di imprese multinazionali, che detengono all estero depositi e/o conti correnti ai fini dell accredito dello stipendio o degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta. 2

Tali soggetti, in quanto titolari di detti depositi e/o conti correnti esteri, hanno chiesto di conoscere se per tale motivo erano tenuti agli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale e se il mancato rispetto di tale adempimento debba essere sanato ricorrendo alla procedura di emersione. La circolare n. 48/2009 Gli estensori del documento di prassi ricordano che i destinatari delle disposizioni concernenti l emersione delle attività detenute all estero sono quelli interessati dalla normativa sul cosiddetto monitoraggio fiscale, ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell art. 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 3

In sostanza, sulla base di tale disposizione, il presupposto della residenza ricorre in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. iscrizione nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d imposta e, cioè, per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili); 2. domicilio nel territorio dello Stato, per il medesimo periodo, inteso come sede principale di affari ed interessi; 3. residenza nel territorio dello Stato, intesa come dimora abituale. Ovviamente precisa la circolare n. 48/2009 -, il primo dei requisiti non è posseduto da coloro che, per la maggior parte del periodo d imposta, siano iscritti all albo dei cittadini italiani residenti all estero (AIRE). In quest ultima ipotesi, occorre tuttavia valutare se permane la qualità di residente nel nostro paese in relazione agli altri predetti requisiti (qualora, ad esempio, la famiglia non abbia seguito il lavoratore all estero e questi abbia mantenuto in Italia, per la maggior parte del periodo d imposta, la sede principale dei propri affari e interessi). 4

Inoltre, così come previsto dal successivo comma 2-bis del medesimo art. 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o Territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze (fino all emanazione del citato decreto, si considerano residenti i cittadini emigrati in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 cd. black list ). Per le Entrate, ne consegue che, anche tali soggetti, ricorrendone i presupposti, rientrano nell ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in commento. In tal caso è necessario manifestare all intermediario il proprio status di residente italiano, rinunciando pertanto alla possibilità di fornire la prova contraria di cui al citato comma 2-bis dell art. 2 del TUIR. Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta dichiarazione riservata (2009). Per poter usufruire dell emersione delle attività detenute all estero, rimane fermo il presupposto del mancato adempimento delle disposizioni sul monitoraggio fiscale nei periodi d imposta nei quali essi erano residenti in Italia. Si ricorda che il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante la disciplina del cd. monitoraggio fiscale, impone alcuni obblighi a carico delle persone fisiche residenti in Italia in relazione ad operazioni transfrontaliere e ad investimenti detenuti all estero. Gli adempimenti più ricorrenti 5

sono così sintetizzati dalle Entrate: 1. indicazione nell apposito modulo RW (Sez. II), contenuto nella dichiarazione annuale dei redditi, degli investimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria, detenuti al termine del periodo d imposta per un ammontare superiore ad euro 10.000,00, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia; 2. indicazione nel medesimo modulo RW (Sez. III) dei trasferimenti da, verso e sull estero che hanno interessato tali investimenti ed attività finanziarie. In base alla suddetta normativa ed ai chiarimenti costantemente confermati nel tempo dall Amministrazione finanziaria, tra le attività estere di natura finanziaria di cui al primo punto rientrano sicuramente i depositi ed i conti correnti detenuti presso le banche estere, indipendentemente dalla fonte di produzione delle disponibilità finanziarie confluite in detti depositi e conti correnti. Pertanto, alla stregua di tali consolidati principi, anche i depositi ed i conti esteri nei quali vengono accreditati o comunque detenuti emolumenti erogati da 6

amministrazioni pubbliche o private italiane per il lavoro svolto all estero, nonché retribuzioni corrisposte da soggetti non residenti per attività svolte all estero sono, in linea di principio, soggetti alla normativa sul cosiddetto monitoraggio fiscale e dovrebbero, quindi, sempre essere indicati nel modulo RW, pena l applicazione di specifiche sanzioni, che il comma 7 dell art. 13-bis del decreto ha ulteriormente inasprito in un ottica di rafforzamento dell attività di contrasto all evasione fiscale. In particolare, le sanzioni amministrative di cui all art. 5, commi 4 e 5, del decreto legge n. 167 del 1990 sono state elevate nella misura che va dal 10 al 50 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati. Si tratta delle segnalazioni riguardanti: a) le consistenze degli investimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. II); b) i trasferimenti da, verso e sull estero degli investimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria (modulo RW, sez. III). 7

La violazione dell obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria è anche punita con la confisca di beni di corrispondente valore. In tale consolidato contesto normativo e di prassi applicativa, l amministrazione finanziaria ravvisa, tuttavia, la necessità di non penalizzare determinate fattispecie quali quelle dei lavoratori dipendenti in esame che si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all occultamento di disponibilità finanziarie all estero. Pertanto, le Entrate, forniscono le seguenti precisazioni. Distinzione tra i lavoratori la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di una presunzione assoluta che prescinde dalla ricorrenza o meno dei menzionati requisiti richiesti dall art. 2 del TUIR, e i lavoratori per i quali non opera tale presunzione. Per i primi, infatti, lo status di residente fiscale in Italia è stabilito indipendentemente dalla circostanza che nel territorio dello Stato il contribuente abbia mantenuto il 8

centro principale dei suoi affari ed interessi e dalla iscrizione all anagrafe dei cittadini italiani residenti all estero (AIRE).È il caso, ad esempio, dei dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all estero per motivi di lavoro, e che mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia non essendo iscritti all AIRE. Tali soggetti sono esonerati dagli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale limitatamente alle disponibilità detenute all estero mediante l accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative. Qualora tali disponibilità siano state impiegate per l acquisizione di altre attività finanziarie o per investimenti all estero attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia, resta fermo l obbligo di compilazione del modulo RW relativamente alle attività e agli investimenti stessi. L esonero permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all estero e viene meno al rientro in Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all estero. I lavoratori all estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione assoluta, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti. 9

Tuttavia, tali soggetti, qualora inadempienti, possono regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo d imposta 2008 ed indicando nel modulo RW, Sezione II, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno. Analogo adempimento può essere effettuato per la regolarizzazione dell ammontare dei contributi complessivamente versati a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, nonché dei diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari anche di natura non partecipativa. In tal caso, la rettifica in esame, operata dai lavoratori dipendenti con riferimento alle sole disponibilità, contributi e diritti sopra richiamati, può beneficiare di una attenuazione del trattamento sanzionatorio ordinariamente applicabile. In particolare, nel caso di specie, è applicabile la sola sanzione in misura fissa di cui all art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471/97 (da euro 258 ad euro 2.065), che punisce, tra l altro, la mancata indicazione in dichiarazione di qualsiasi elemento prescritto per il compimento dei controlli (cfr. risoluzione 17 gennaio 2006, n. 12). Inoltre, qualora la dichiarazione integrativa venga presentata nei termini di cui all art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/97 e non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite ll estero il contribuente può avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, pagando la predetta sanzione ridotta ad un decimo. 10

L attenuazione del trattamento sanzionatorio sopra descritto è altresì applicabile ai dipendenti pubblici che hanno prestato la propria attività lavorativa all estero e che sono rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2008, mantenendo le proprie disponibilità all estero. Peraltro, qualora non sia possibile avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, la sanzione potrà comunque essere definita in forma agevolata dal contribuente, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione. Al di fuori delle ipotesi sopra specificate, alle omissioni relative al monitoraggio fiscale continuano ad applicarsi le sanzioni precedentemente specificate, previste in via ordinaria dall art. 5, commi 4 e 5, del decreto legge n. 167 del 1990, così come le sanzioni relative all omessa e/o infedele dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività estere. Da ultimo l Agenzia delle Entrate ricorda che a decorrere dal periodo d imposta 2009, ricorrendone i presupposti, rimane fermo, per la tipologia di lavoratori esteri in esame, l obbligo di compilazione del modulo RW per la consistenza delle attività detenute all estero e dei relativi trasferimenti (Sez. II e Sez. III), nonché l obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività. Con specifico riferimento a questi ultimi, gli interessi derivanti dai conti correnti in 11

questione devono essere assoggettati ad imposizione in Italia nell ambito della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RM del modello Unico e liquidando l imposta sostitutiva nella stessa misura (27 per cento) della ritenuta alla fonte a titolo d imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (v. art. 18 del TUIR). In alternativa, il contribuente può dare disposizione all istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d ingresso ai sensi dell art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 (cfr. Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E). In questo caso, ai sensi dell art. 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste l obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l onere dichiarativo dei relativi redditi. Nel caso in cui i suddetti redditi non vengano sottoposti ad imposizione in Italia secondo le predette modalità, si presume, ai sensi dell art. 6 del medesimo decreto legge n. 167 del 1990, che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d imposta. A tale presunzione può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza. 12

Restano comunque impregiudicati gli ordinari poteri di accertamento dell Amministrazione finanziaria. 3 dicembre 2009 Roberta De Marchi 13