POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA

Documenti analoghi
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA

CAPITOLATO SPECIALE Affidamento polizze assicurative RCA veicoli del Comune di Salice Salentino per l anno 2015

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

ALLEGATO 7 POLIZZA DI ASSICURAZIONE R. C. AUTO LIBRO MATRICOLA

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA INCENDIO/ FURTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA - LIBRO MATRICOLA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

Si richiede di inserire (qualora non già previste) nel testo di polizza della Compagnia aggiudicataria le seguenti condizioni/definizioni DEFINIZIONI

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA (RCA VEICOLI) (Schema per gara d appalto) La presente polizza è stipulata tra

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA

Lotto 1. Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi. Autobus. Scheda di offerta tecnica

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

AVVISO OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA.

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA CIG :

CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTECICCARDO (PU)

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

Piazza del Popolo, Pesaro. P.Iva Lotto 4

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

Condizioni di assicurazione

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI TERNI LOTTO N

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA E RISCHI ACCESSORI CONTRAENTE: REGIONE CALABRIA

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DANNI ALLE AUTOVETTURE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI UTILIZZATE PER CAUSA DI SERVIZIO

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3

KASKO Danni accidentali ai veicoli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Domanda: C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

AZIENDA ULSS 20 VIA VALVERDE, VERONA (VR) C.F ANNUALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza CONVENZIONE TRA:

KASKO Danni accidentali ai veicoli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO n 3 CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO POLIZZA

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

COMUNE DI TODI. Capitolato tecnico polizza Inc./Furto/Kasko veicoli. Lotto n. 6

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

CONTRAENTE: COMUNE DI ARZACHENA via Firenze Arzachena DURATA: TRE ANNI DECORRENZA: ORE 24:00 DEL 31 DICEMBRE 2015

Responsabilità Civile Natanti a Motore

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA Policlinico "Gaetano Martino"

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A.

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I Tel. 075/ Fax

Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel Fax

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 -

POLIZZA INDIVIDUALE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010 N.180)

CSPT SpA in A.s. Piazza Matteo Luciani Salerno

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod Ed. 03/03

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO LOTTO N. 3

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

CAPITOLATO RESPONSABILITA CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

COMUNE DI MACERATA POLIZZA INCENDIO FURTO DANNI ACCIDENTALI (KASKO) VEICOLI A MOTORE - LOTTO 5 - Polizza I/Furto/Kasko Comune di Macerata 1

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

PROVINCIA DI FROSINONE

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI. Condizioni di Assicurazione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO SECONDO RISCHIO

Comune di Villa di Tirano

Responsabilità Civile Patrimoniale

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

Università degli Studi di Teramo Viale F. Crucioli Teramo

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Transcript:

Pag. n. 1 di 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI GROSSETO Piazza Duomo, 1 58100 Grosseto C.F./P.I 0008250537 e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore 24.00 del : 30.06.2008 Alle ore 24.00 del : 30.06.2011 Con scadenze dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati Alle ore 24 di ogni 30.06 31.12 1

Pag. n. 2 di 2 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: - per Legge: - per Regolamento: - per Società: - per Contraente: - per Assicurato: - il Broker: - per Polizza: - per Premio: - per Rischio: - per Ebbrezza: - per Attestazione sullo stato di rischio: - per Sinistro: - per Indennizzo: - per Risarcimento: la Legge 24 dicembre 1969, n, 990 sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche; il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni; la Compagnia Assicuratrice; il Comune di Grosseto il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per l esecuzione e la gestione della polizza e cioè la Aon S.p.A.; il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la probabilità che si verifichi il sinistro; uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche; il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; la somma dovuta dalla Società all assicurato o beneficiario in caso di sinistro; la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. 2

Pag. n. 3 di 3 SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERE 1.01 Buona Fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile. Tuttavia l omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell Assicurato. 1.02 - Modifica dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 1.03 Durata del contratto e proroga dell assicurazione Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. L Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello della Società. Qualora la Società non conceda il rinnovo, la stessa si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 31 giorni dall inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l organizzazione di nuova gara 1.04 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 31 giorni dalla decorrenza suddetta. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentunesimo giorno dopo quello della scadenza Si prende e si da' atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti alla Spettabile AON S.p.A. con sede in Firenze Via Fra Bartolommeo 16. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto entro il 10 del mese successivo all incasso medesimo, previa trattenuta del compenso provvigionale previsto in sede di gara. La società accorda al contraente la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna. La facilitazione accordata non libera il Contraente dall obbligo di corrispondere l intera annualità di premio. 1.05 Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l ufficio competente ne è venuto a conoscenza con l indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. 1.06 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o dal rifiuto all indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, a decorrere dalla prima scadenza annuale, con preavviso di almeno 3 mesi da darsi con lettera raccomandata. 1.07 Recesso annuale del Contratto 3

Pag. n. 4 di 4 E facoltà del Contraente / Società recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, al termine di ogni anno, con preavviso di 90 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. 1. 08 - Gestione delle vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiamenti. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. 1.09 Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 1.10 Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano sbarrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta dell Assicurato senza sovrappremio. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi l applicazione l art. 1901, 2 comma C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. 1.11 Interpretazione del contratto Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente. 1.12 - Oneri Fiscali Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico dell Ente anche se il pagamento sia stato in qualsiasi modo anticipato. 1.13 - Foro Competente Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede l Assicurato. 1.14 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (telex, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker e viceversa. 1.15 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge. 4

Pag. n. 5 di 5 1.16 - Coassicurazione e delega L'asicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. 1.17 - Clausola Broker A) Gestione della polizza Broker incaricato La gestione e l esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker del Comune di Grosseto. iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell art.109,d.lgs 209/2005 e s.m.i. Il contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del suddetto servizio, nonché le condizioni praticate da quest ultimo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi B) Gestione della polizza Corrispondente /Coverholder ( clausola valevole in caso di aggiudicazione ai Lloyd s of London ) L Assicurato/Contraente conferisce, con la sottoscrizione della presente polizza mandato alla Società di brokeraggio Aon S.p.A ( di seguito denominata Broker ) di rappresentarlo ai fini della presente polizza, compreso l incasso dei premi. Pertanto : a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata al Contraente /Assicurato. b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dal Contraente /Assicurato stesso. Gli assicuratori conferiscono mandato alla Società ( di seguito nominata Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s ) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l incasso dei premi. Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata agli Assicuratori; b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente /Coverholder dei Lloyd s si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker ed il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd s sono autorizzati ad incassare i premi.. 5

Pag. n. 6 di 6 1.18 Precisazione Resta fra le parti inteso che il presente capitolato annulla e sostituisce totalmente le condizioni di polizza a stampa. 6

Pag. n. 7 di 7 SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2.1 Oggetto dell assicurazione La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto. La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l Assicurato/Contraente debba rispondere. E inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta). Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante. Precisazioni Si considerano terzi anche il Sindaco, quali trasportati, gli Assessori, il Segretario Generale, i Consiglieri ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente. Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazione di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri. La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto. Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell Azienda nell organizzazione e nel controllo della propria attività. Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l ausilio di mezzi meccanici. La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale. Limitatamente ai mezzi ad uso pubblico, la Società assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario o del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati. Rimangono comunque esclusi: - denaro, preziosi, titoli; - bauli, valigie, colli e loro contenuto; - danni derivanti da incendio, furto o smarrimento. 2.2 Massimali 7

Pag. n. 8 di 8 Euro 5.000.000,00 per tutti i mezzi esclusi gli autobus e scuolabus Euro 10.000.000,00 per gli autobus e scuolabus 2.3 Libro Matricola L assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l esercizio delle sue attività istituzionali. Sono ammesse sostituzioni (intendendosi per sostituzione l esclusione e la contestuale inclusione) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato. Per le inclusione o le esclusione la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall invio dell atto di regolazione al Contraente. 2.4 Tipo di tariffa Applicazione di tariffa: Bonus/Malus per tutte le autovetture; Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli tariffa con franchigia fissa per gli autocarri e gli scuolabus di 516,00 Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli 2.5 Tariffa applicata nel corso di durata del contratto La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell appalto. 2.6 Rinuncia alla rivalsa L impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti: 1. dell ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato; a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti un materia; 8

Pag. n. 9 di 9 b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l influenza dell alcool) e 187 (guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche; c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo; d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente. 2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato: a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. 2.07 - Colpa grave A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui l Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge. 9

Pag. n. 10 di 10 SEZIONE 3 - RISCHI ACCESSORI (Valide per tutti i veicoli) Limitatamente ai veicoli indicati nell allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sottoindicati, fermo restando che le garanzie si intendono collegate alla R.C.A., affinché l immissione o l uscita nel libro matricola comportino automaticamente l inclusione o l esclusione delle stesse: 3 Ricorso Terzi da incendio La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall esplosione o scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di 300.000,00 per sinistro. Esclusioni La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni: - alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell assicurato; - da inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Obblighi successivi alla denuncia di sinistro. L assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa. Fermo il disposto dell art. 1917 3 comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell Assicurato: L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. 3.1. Rottura Cristalli L Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura degli stessi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti. 3.2. Imbrattamento della tappezzeria L impresa rimborsa le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne dei veicoli assicurati, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 250 per evento. Il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione. 3.3 CARICO E SCARICO (valida esclusivamente per autocarri ed autoveicoli speciali) L Impresa assicura la responsabilità civile dell Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, impegnandosi a corrispondere entro il limite di EURO 1.000.000,00 le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, effettuate con l impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. La garanzia non opera: Nei confronti del conducente, delle persone trasportate sul veicolo e per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico; Per i danni da inquinamento dell ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico, Per i danni ai mezzi sotto carico e scarico 10

Pag. n. 11 di 11 Per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell assicurato. 11

Pag. n. 12 di 12 SEZIONE 4 - GARANZIE ACCESSORIE: Valide soltanto per quei mezzi che nell allegato elenco le hanno espressamente richiamate e per i quali è stato indicato il valore da assicurare. Le seguenti garanzie accessorie si intendono collegate alla sezione R.C.A affinchè l inclusione e l esclusione nel libro matricola comporti automaticamente l inclusione o l esclusione delle stesse. 4.1 - INCENDIO E FURTO La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati ai veicoli assicurati da: Incendio, incendio doloso,scoppio, esplosione ed azione del fulmine; Disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo. Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie purché stabilmente installati (scoperto 10% minimo 250.00) Grandine, tempeste, uragani, trombe d aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane smottamenti ed eruzioni vulcaniche (scoperto 10% minimo 500.00) Furto o rapina consumati o tentati. (scoperto 10% minimo 500,00) L assicurazione è estesa : Alle attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; Agli accessori di serie compresi gli accessori fonoaudiovisivi e accessori aggiuntivi, purché stabilmente installati; Ai danni prodotti al veicolo durante l esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina La garanzia non comprende i danni: Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività. Provocati dolosamente dal proprietario, dal Conducente e/o dal Contraente/Assicurato Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; I danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo Causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma Agli accessori che non siano stabilmente installati 4.2 - SPESE PERITALI Si conviene tra le parti che la Società rimborserà all Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest ultimo sostenuti per il perito di parte fino ad un massimo di 5.000,00=. Quando è presente la garanzia incendio e/o incendio/furto deve intendersi automaticamente comprese le garanzie relative agli eventi socio politici e naturali. 12

Pag. n. 13 di 13 4.2 KASKO La garanzia si intende estesa ai danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza in conseguenza di collisione con veicoli non identificati, urto, ribaltamento, uscita di strada verificatasi durante la circolazione. Sono risarcibili i danni del veicolo derivanti da incendio sviluppatosi a seguito di collisione con veicolo non identificato, urto, ribaltamento o uscita di strada, oltre che a seguito di collisione con veicoli identificati. La garanzie è operante con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 250,00 ed il massimo di 3.000,00 che resterà a carico dell Assicurato. La garanzia è operante sempreché il veicolo venga assicurato per la prima volta entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione. La garanzia non comprende i danni: - verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ed allenamenti; - subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada; - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani trombe d aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o radioattività. - causati da cose o animali trasportati sul mezzo, nonché da operazioni di carico e scarico. - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d aria), se verificatisi non conseguentemente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza - verificatisi durante la guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92, n 258 e successive modifiche - Determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione o della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati Indicare separatamente i tassi lordi applicati per le garanzia Incendio Furto Kasko Eventi sociopolitici ed Eventi naturali - per ogni categoria di veicolo Tipo veicolo Incendio Furto Autovetture Autocarri ed Autov. Speciali Ciclomotori Motocicli Macc. operatrici Rimorchi Eventi Soc. & Naturali Kasko 13

Pag. n. 14 di 14 Allegato UNO Clausole Vessatorie: Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione: Norme che regolano l Assicurazione in generale Art. 1.01 Art. 1.06 Art. 1.10 Condizioni Generali di assicurazione Art. 2.3 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio (Buona Fede) Recesso per sinistro Estensione territoriale Libro Matricola L ASSICURATO 14