Regolamento della Facoltà di Economia dell Università di Brescia



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Università degli Studi di Brescia Facoltà di Economia Regolamento della Facoltà di Economia dell Università di Brescia Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI...2 Art. 1 - Ambito di applicazione...2 Art. 2 - La struttura didattica...2 Art. 3 - Finalità e compiti...3 Titolo II - ORGANI DELLA FACOLTA...4 Art. 4 - Gli organi della Facoltà...4 Art. 5 - Il Preside...4 Art. 6 - Il Consiglio di Facoltà...5 Art. 7 - I Consigli di Corso di studio ed i Consigli di Corso di studio aggregati (CCSA)...6 Art. 8 Competenze ed organizzazione interna dei Consigli di Corso di studio e dei CCSA...8 Titolo III - REGOLAMENTO DIDATTICO 10 Art. 9 - Crediti Formativi Universitari (CFU)....10 Art. 10 - Organizzazione delle attività didattiche.....10 Art. 11 - Iscrizioni ai Corsi di laurea ed agli insegnamenti.11 Art. 12 - Il Manifesto annuale degli studi..13 Art. 13 - Servizi didattici integrativi e di orientamento..13 Art. 14 - La valutazione della qualità della didattica...14 Art. 15 - La verifica del profitto....15 Art. 16 - La prova finale..16 Art. 17 - Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori. 17

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione 1. II presente Regolamento disciplina la struttura, le modalità di funzionamento e l organizzazione didattica della Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Brescia, di seguito denominata Facoltà, nel rispetto della normativa di legge, dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo. 2. Il Titolo III del presente Regolamento costituisce il Regolamento didattico della Facoltà di Economia, ai sensi dell art. 3 del Regolamento didattico d Ateneo. Fanno parte integrante del Regolamento didattico di Facoltà gli allegati Ordinamenti didattici dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea specialistica. Art. 2 - La struttura didattica 1. La Facoltà è preposta all organizzazione ed alla gestione delle attività didattiche per il conseguimento dei seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea specialistica, Master universitario (di primo e di secondo livello), Laurea dell'ordinamento universitario antecedente il D.M. 509/99. 2. La Facoltà promuove inoltre altre iniziative didattiche, culturali e formative (inclusi corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale) nelle aree scientificodisciplinari di sua competenza, anche congiuntamente con altre Facoltà e con altri enti pubblici o privati. La Facoltà sostiene, in particolare, i corsi di Dottorato di ricerca. 3. La soppressione o modifica dei Corsi di laurea di cui all Allegato A, come pure l attivazione di nuovi, comporta l automatica revisione del presente Regolamento. Pag. 2 di 18

Art. 3 - Finalità e compiti 1. La Facoltà ha come finalità principale quella di offrire una formazione culturale di elevata qualità. A tal fine, la Facoltà assume come proprio compito primario quello di programmare, organizzare e coordinare l attività didattica. 2. La Facoltà, in collaborazione con il mondo del lavoro e dell'impresa, promuove occasioni di dibattito e di elaborazione congiunta di progetti formativi. La Facoltà promuove altresì altre attività culturali e attività di orientamento rivolte agli studenti. 3. La Facoltà ha compiti di programmazione, destinazione ed utilizzo delle risorse didattico-scientifiche, economiche e di personale, finalizzate agli scopi precedentemente enunciati. 4. La Facoltà, oltre ad avvalersi delle risorse messe a disposizione dall Ateneo per il suo funzionamento, può utilizzare finanziamenti e contributi provenienti da altri enti pubblici e privati, inclusi quelli finalizzati ad attività specifiche. 5. Le iniziative che coinvolgono l attività istituzionale della Facoltà devono essere comunicate agli organi competenti e per quanto di competenza autorizzate. 6. La Facoltà svolge inoltre tutti i compiti previsti dallo Statuto. Pag. 3 di 18

Titolo II - ORGANI DELLA FACOLTA Art. 4 - Gli organi della Facoltà 1. Sono organi della Facoltà: il Preside; il Consiglio di Facoltà; i Consigli di Corso di Studio (CCS) e/o i Consigli di Corso di Studio Aggregati (CCSA). Art. 5 - Il Preside 1. Il Preside svolge le funzioni previste dallo Statuto e in particolare: a) rappresenta la Facoltà; b) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni; c) svolge i compiti delegati dal Consiglio di Facoltà; d) vigila sull organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento delle attività didattiche; e) coordina le risorse didattiche. 2. Il Preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà un Vice Preside, che lo supplisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza ed al quale può affidare specifiche deleghe. 3. In caso di necessità ed urgenza, il Preside può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Facoltà, immediatamente esecutivi, sulle materie di cui all art. 30, comma 2, lett. b) e c) dello Statuto. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica del Consiglio. Pag. 4 di 18

Art. 6 - Il Consiglio di Facoltà 1. II Consiglio di Facoltà è l'organo deliberativo che disciplina l'attività della Facoltà. 2. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dallo Statuto e tenuto conto che la Facoltà si articola in più Corsi di studio: a) i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, della Facoltà; b) rappresentanze dei ricercatori e degli studenti. 3. Il Consiglio è convocato dal Preside quando sia necessario oppure a seguito di richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del Consiglio di Facoltà, con la specificazione dell ordine del giorno, deve essere inviata almeno sette giorni prima della data di effettuazione (tre giorni se si tratta di una convocazione d urgenza). Di norma l approvazione del verbale del Consiglio di Facoltà viene posta all ordine del giorno entro la successiva riunione del Consiglio. 4. La seduta del Consiglio di Facoltà è valida se interviene la maggioranza dei componenti dello stesso: nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati. Ove non disciplinato diversamente, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 5. II Consiglio di Facoltà può delegare al Preside alcune delle proprie funzioni. Il Consiglio di Facoltà può altresì affidare temporaneamente l istruttoria di materie specifiche ad apposite Commissioni che riferiranno periodicamente circa l attività svolta. 6. Il Consiglio di Facoltà svolge i seguenti compiti: a) delinea la prevista evoluzione dell'offerta didattica programmata e determina le risorse necessarie; b) decide, per quanto di competenza, sull'attivazione o sulla disattivazione di Corsi di studio; c) propone l attivazione di corsi di Master universitari e la composizione dei relativi Consigli direttivi; d) promuove altre iniziative formative; e) propone al Senato accademico che, allorché ritenuto opportuno, più Corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio (CCSA); f) esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività didattiche, anche tra i diversi Corsi di studio; Pag. 5 di 18

g) attiva nuovi insegnamenti, anche su proposta dei Consigli di Corso di studio (o dei CCSA); h) promuove iniziative didattiche di sostegno e di approfondimento; i) promuove attività di orientamento; j) delibera in merito alle coperture degli insegnamenti; k) detta le norme per lo svolgimento dell'attività didattica della Facoltà; in particolare definisce il calendario didattico, fissa le sessioni di esami di profitto e di laurea; l) approva il Manifesto annuale degli studi (di cui all Art. 12 di questo Regolamento); m) determina la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori ed autorizza gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca; n) provvede alla destinazione dei fondi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori ed ai relativi bandi; o) provvede alla chiamata dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori, dopo aver sentito il Dipartimento interessato; p) definisce i criteri per l'impiego di personale esterno per attività didattiche, tramite contratti di diritto privato; q) nomina i cultori della materia; r) definisce le linee di valutazione delle attività didattiche; s) definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio accademici e dei crediti didattici conseguiti da parte degli studenti; t) fissa i criteri di valutazione della prova finale dei Corsi di studio; u) predispone e delibera il proprio Regolamento, da sottoporre al Senato accademico per il parere di conformità; v) esercita ogni altra funzione prevista dallo Statuto. Art. 7 - I Consigli di Corso di studio ed i Consigli di Corso di studio aggregati (CCSA) (già approvato come stralcio) 1. Le attività didattiche relative a un Corso di studio sono organizzate e gestite: (i) da un Consiglio di Corso di studio, o (ii) da un Consiglio di Corso di studio aggregato (CCSA) che regge più Corsi di studio anche di diversi livelli, o (iii) dal Consiglio di Facoltà. Pag. 6 di 18

2. I Consigli di Corso di studio aggregati (CCSA) possono aggregare più Corsi di studio, anche appartenenti a diversi livelli di studio (lauree e lauree specialistiche) ed a classi diverse, purché appartenenti ad una comune area scientifico-culturale. La costituzione dei Consigli di Corso di studio aggregati è disposta dal Senato Accademico su proposta della Facoltà. 3. Laddove le attività didattiche relative a un Corso di studio non siano organizzate e gestite da alcun Consiglio di Corso di studio o CCSA, queste sono organizzate e gestite dal Consiglio di Facoltà. 4. Sono membri del Consiglio di Corso di studio o del CCSA: a) i Professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi di studio interessati; b) un rappresentante dei Ricercatori della Facoltà ai quali non sia affidato alcun insegnamento all interno di alcun Corso di studio; rappresentanti degli studenti; un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Tali rappresentanze sono individuate ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo. 5. Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, l afferenza principale è riconosciuta ai Professori di ruolo ai quali sia attribuita la responsabilità didattica prevalente di insegnamenti afferenti al Corso di studio ed ai Ricercatori confermati della Facoltà che siano titolari per affidamento di un insegnamento nel Corso di studio. Nell ipotesi in cui sorgano dubbi sulla c.d. prevalenza didattica in capo ai singoli docenti, che tengano insegnamenti su più Corsi di studio, il Preside della Facoltà invita il docente interessato ad optare per uno dei Corsi di studio ai soli fini di fare valere l afferenza principale. 6. La maggioranza richiesta per garantire la validità delle sedute dei Consigli di Corso di studio si calcola tenendo esclusivamente in considerazione coloro i quali hanno dichiarato l afferenza principale a quel Corso di studio. Nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In ogni caso, ai fini della validità delle deliberazioni, i voti favorevoli espressi dai presenti alla seduta devono essere almeno pari al 15% dei componenti. 7. Ogni Consiglio elegge un Presidente tra i professori di prima fascia con afferenza principale. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni accademici. Pag. 7 di 18

Art. 8 Competenze ed organizzazione interna dei Consigli di Corso di studio e dei CCSA 1. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio o di CCSA sovrintende e coordina le attività del o dei Corsi di studio di competenza del Consiglio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; trasmette al Preside i verbali delle riunioni del Consiglio; vigila sulle attività didattiche, coerentemente con le indicazioni provenienti dalla Facoltà. 2. Ogni Consiglio ha la responsabilità primaria di organizzare e coordinare le attività didattiche per il conseguimento dei titoli di sua competenza. In particolare, nel rispetto delle indicazioni del Consiglio di Facoltà, esso deve: a) coordinare i contenuti degli insegnamenti; b) valutare i risultati didattici raggiunti, anche con riferimento agli esiti delle prove d esame, e, se necessario, proporre alla Facoltà gli interventi ritenuti opportuni, anche in vista di eventuali attività di recupero e di assistenza didattica; c) proporre alla Facoltà l attivazione, la disattivazione, la fusione e quanto attenga ai singoli Corsi di studio ed agli insegnamenti ivi previsti; d) collaborare alla redazione della Guida dello Studente ed alla predisposizione ed aggiornamento delle informazioni sul sito web della Facoltà; e) proporre alla Facoltà iniziative di informazione e orientamento; f) esaminare e approvare, ove richiesto, i piani di studio degli studenti, definendo altresì il riconoscimento dei crediti maturati o dei risultati acquisiti, sia da parte delle matricole, sia nell'ambito di altre attività formative svolte dai propri studenti in Italia o all estero; esaminare e approvare le pratiche di trasferimento degli studenti; g) determinare le modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, in base ai criteri generali fissati dalla Facoltà e dagli specifici Ordinamenti didattici. 3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano, ai sensi dell Art. 12 comma 2 del D.M. 3.11.1999 n. 509, l elenco degli insegnamenti; gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità; i curricula offerti agli studenti; la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 4. Ai sensi dell Art. 12 comma 3 del D.M. 3.11.1999 n. 509, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di studio o dei CCSA. Le disposizioni dei Regolamenti didattici Pag. 8 di 18

concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate previo parere favorevole della Commissione per la valutazione della didattica. Pag. 9 di 18

Titolo III REGOLAMENTO DIDATTICO Art. 9 - Crediti Formativi Universitari (CFU) 1. Il Credito Formativo Universitario (CFU) ed il numero di CFU necessari a conseguire i titoli di studio sono fissati dalle norme di legge. 2. A norma di legge, un credito equivale a 25 ore di impegno complessivo da parte degli studenti, incluso lo studio individuale. Di norma gli studenti debbono conseguire 60 crediti per ciascun anno del Corso di laurea. 3. Gli insegnamenti della Facoltà valgono normalmente 5 crediti oppure 10 crediti, a cui corrispondono rispettivamente 30 ore e 60 ore di lezione. Le lezioni possono essere affiancate, dove opportuno, da esercitazioni, per un numero massimo di ore di norma pari alla metà del numero di ore di lezione. Per ciascun insegnamento, è assicurata la coerenza tra i carichi didattici ed i crediti assegnati. 4. La durata normale dei Corsi di studio è stabilita nei relativi ordinamenti didattici. La Facoltà può prevedere un impegno a tempo parziale da parte degli studenti. Qualora la Facoltà offra tale possibilità, lo studente che opti per un impegno a tempo parziale si iscrive all inizio dell anno ad insegnamenti equivalenti ad un numero totale di crediti stabilito dal Consiglio di Facoltà; la durata del Corso di studi risulta per questi studenti a tempo parziale proporzionalmente allungata. Di norma ogni studente è considerato come impegnato a tempo pieno. 5. Decorsi otto anni dall ultimo momento in cui sono stati acquisiti CFU, la convalida dei CFU acquisiti in precedenza è subordinata alla verifica da parte dei Consigli di Corso di studio o dei CCSA, nel rispetto di indicazioni di carattere comune emanate dal Consiglio di Facoltà. Art. 10 - Organizzazione delle attività didattiche 1. I Corsi di studio della Facoltà offrono agli studenti le seguenti principali forme di attività didattiche: lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari, attività di laboratorio, visite guidate. Pag. 10 di 18

2. Gli insegnamenti dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea specialistica sono articolati in due periodi didattici quadrimestrali, ciascuno organizzato in due periodi bimestrali; un ulteriore periodo bimestrale, collocato nel periodo estivo, è dedicato ad attività di recupero e di approfondimento. Il calendario delle relative attività è stabilito annualmente dalla Facoltà. 3. La Facoltà dispone per ogni anno accademico l istituzione di almeno tre sessioni d esame, sia per gli esami di profitto, una collocata al termine dell insegnamento e due sessioni di recupero di norma collocate a luglio e a settembre, sia per il conseguimento della laurea o della laurea specialistica. 4. I periodi destinati agli esami e alle eventuali prove di verifica in itinere sono deliberati dal Consiglio di Facoltà. In aggiunta ai predetti periodi, possono essere istituite ulteriori sessioni di esame riservate a studenti che, avendo già preso l iscrizione a tutti gli insegnamenti previsti per i Corsi di laurea e/o di laurea specialistica, sono in difetto solo dei relativi esami. Art. 11 - Iscrizioni ai Corsi di laurea ed agli insegnamenti 1. Per l ammissione ai Corsi di laurea e di laurea specialistica della Facoltà, il Consiglio di Facoltà può deliberare una prova d ingresso obbligatoria. Al momento dell iscrizione ad un determinato Corso di laurea, lo studente deve scegliere uno degli eventuali curricula previsti. 2. Il Consiglio di Facoltà individua annualmente i requisiti per l ammissione ai Corsi di studio. Agli studenti in difetto di tali requisiti può essere attribuito un debito formativo da assolvere nel primo anno di corso. La Facoltà può deliberare eventuali attività finalizzate al recupero del debito formativo. 3. Possono iscriversi sotto condizione ai corsi di laurea specialistica anche gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell Università degli studi di Brescia che non abbiano ancora conseguito il titolo di laurea previsto per l iscrizione ai suddetti corsi, purché: (i) (ii) abbiano acquisito nel corso di laurea di primo livello l ammontare minimo di 155 crediti; conseguano il titolo nelle sessioni che si svolgono entro il 31 marzo, considerate a tal fine sessioni straordinarie dell anno accademico precedente. Pag. 11 di 18

L iscrizione agli insegnamenti potrà essere effettuata per un ammontare massimo di 80 crediti nell anno, comprensivi di quelli non ancora acquisiti nel curriculum triennale. 4. All atto dell immatricolazione ad un Corso di laurea, sia gli studenti a tempo pieno sia gli studenti a tempo parziale sono automaticamente iscritti agli insegnamenti del primo anno, definiti nel Manifesto degli studi. Negli anni successivi, gli studenti a tempo pieno hanno la possibilità di iscriversi ad insegnamenti pari ad un massimo di 80 CFU, ivi inclusi quelli a cui erano iscritti nell'anno accademico precedente e che non hanno ancora acquisito. 5. Il Consiglio di Facoltà assicura e disciplina la possibilità, per gli studenti iscritti alle lauree dell'ordinamento universitario antecedente il D.M. 509/99, di optare per l iscrizione ai nuovi Corsi di laurea e di laurea specialistica. 6 Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, i possessori di titoli universitari possono essere ammessi a seguire singoli corsi di insegnamento attivati presso la Facoltà e a sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione. Gli interessati possono iscriversi per le seguenti motivazioni: a) aggiornamento culturale o ad integrazione delle proprie competenze professionali; in questo caso l iscrizione ai corsi singoli non è consentita per più di due insegnamenti o più di 20 crediti in ciascun anno accademico; b) frequentare i corsi e superare i relativi esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l ammissione a concorsi pubblici o per l accesso a laurea specialistica o a scuole di specializzazione; in tali casi il numero di crediti non è soggetto a limitazioni. 7. La Facoltà promuove accordi, coerentemente con le proprie finalità, con altre Facoltà anche di altri Atenei, italiani e stranieri. Nell ambito di tali accordi, può essere consentito a studenti iscritti presso altre Università seguire singoli insegnamenti attivati presso la Facoltà e sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, con l indicazione dei CFU conseguiti. 8. Ai sensi del Regolamento didattico d Ateneo, il Consiglio di Facoltà delibera in merito ai casi di mancato rinnovo dell iscrizione, ai trasferimenti e passaggi tra Corsi di laurea, anche di Facoltà o Atenei diversi, al riconoscimento di studi compiuti all estero. Pag. 12 di 18

Art. 12 - Il Manifesto annuale degli studi 1. Il Manifesto annuale degli studi contiene l offerta didattica complessiva della Facoltà, che comprende tutti gli insegnamenti attivi, articolati secondo Corsi di studio e curricula. Il Manifesto riporta anche i vincoli di propedeuticità eventualmente stabiliti. 2. Il Manifesto annuale degli studi definisce l elenco degli insegnamenti per gli studenti, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, iscritti al primo anno dei Corsi di laurea. Art. 13 - Servizi didattici integrativi e di orientamento 1. La Facoltà organizza, in collaborazione con i servizi di Ateneo, un servizio di tutorato, che fornisce assistenza agli studenti per la partecipazione a tutte le attività didattiche, per l'organizzazione dell attività di studio, per la compilazione del piano di studi e più in generale per promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. L attività dei tutor può riguardare anche le attività di orientamento e di accoglienza delle matricole. 2. La Facoltà organizza, in collaborazione con i servizi di Ateneo, un servizio di orientamento, rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, al fine di dare informazioni sull offerta didattica e sui servizi della Facoltà, di offrire un aiuto nella scelta del percorso di studi. La Facoltà può organizzare incontri di presentazione presso le scuole superiori, visite guidate nelle sedi universitarie o altre attività utili agli scopi indicati. 3. La Facoltà organizza i seguenti servizi integrativi della didattica: a) recupero di debiti formativi pregressi, destinati agli studenti del primo anno; b) recupero e assistenza, di norma collocati nel bimestre estivo, rivolti agli studenti che non abbiano superato uno o più esami in corso d anno; c) occasioni di approfondimento, quali seminari e corsi integrativi; d) supporto ai tesisti, sia attraverso i servizi offerti dalla Biblioteca centrale interfacoltà, sia per mezzo dei laboratori appositamente costituiti presso i Dipartimenti; e) supporto alla formazione linguistica e informatica, anche attraverso la promozione di certificazioni; f) supporto alle attività di orientamento e tutorato, anche attraverso il sito web di Facoltà; Pag. 13 di 18

g) promozione dell e-learning, anche in collaborazione con i servizi di Ateneo. Art. 14 - La valutazione della qualità della didattica 1. Ai sensi dell Art. 38 dello Statuto, è istituita la Commissione osservatorio e valutazione della didattica di Facoltà, composta da un eguale numero di Professori e di studenti della Facoltà, al fine di contribuire al miglioramento del livello qualitativo delle attività didattiche della Facoltà (tale commissione è nel seguito denominata Commissione per la valutazione della didattica). 2. La Commissione per la valutazione della didattica è nominata dal Consiglio di Facoltà ed è costituita da un Coordinatore nominato dal Preside, da un Professore nominato dal Consiglio di Facoltà per ciascun Consiglio di Corso di studi o CCSA attivato (su indicazioni dei Consigli di Corso di studi o CCSA), da uno studente nominato dal Consiglio di Facoltà (su indicazione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso), e da uno studente per ciascun Consiglio di Corso di studi o CCSA attivato nominato dal Consiglio di Facoltà (su indicazione dei Rappresentanti degli studenti dei Consigli di Corso di studi o CCSA). 3. La Commissione per la valutazione della didattica ha il compito di promuovere e, per quanto di competenza, organizzare e gestire l attività di valutazione. La valutazione deve includere la verifica periodica della funzionalità, dell efficacia e della rispondenza agli obiettivi dell attività didattica. 4. La Commissione per la valutazione della didattica presenta all inizio di ogni anno accademico una relazione al Consiglio di Facoltà sull attività svolta, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Pag. 14 di 18

Art. 15 - La verifica del profitto 1. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, gli esami di profitto possono venire svolti in forma scritta e/o orale. Devono essere garantite la pubblicità delle prove orali e la verificabilità delle prove scritte. 2. Gli appelli d esame e le altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data resa pubblica. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi devono essere autorizzate dal Preside. In nessun caso la data d inizio di un appello può essere anticipata. 3. Le Commissioni d esame sono composte dal Professore ufficiale dell insegnamento, con funzioni di Presidente, e da uno o più membri scelti fra gli altri Professori ufficiali o Ricercatori (dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine) e i cultori della materia dello stesso settore scientifico-disciplinare. 4. Le Commissioni d esame sono nominate dal Preside e aggiornate periodicamente, su proposta del Professore ufficiale dell insegnamento. In caso di impedimento del Presidente, il Preside nomina temporaneamente un suo sostituto. 5. L eventuale ripartizione del lavoro di una Commissione d esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione del Presidente. 6. La seduta d esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri fra cui il Presidente. 7. L esame è verbalizzato su un registro-verbale nel quale vanno apposte le firme dei candidati ed indicati i voti finali. Per ciascun candidato sono apposte le firme del Presidente e di almeno un Commissario. Il registro-verbale può essere predisposto e compilato anche con mezzi informatici. Pag. 15 di 18

Art. 16 La prova finale 1. La prova finale consiste nella discussione di una relazione finale per la laurea triennale e di una tesi per la laurea specialistica. I contenuti e le caratteristiche della prova finale, come pure i CFU a cui dà diritto, ai fini del conseguimento del titolo di laurea e di laurea specialistica, sono specificati negli ordinamenti didattici dei rispettivi Corsi di studi. 2. Per i Corsi di laurea, la relazione finale, della lunghezza orientativa di 50 cartelle, può riferirsi, a seconda di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, all attività di tirocinio presso imprese o enti; alla partecipazione a specifici progetti formativi promossi all interno o all esterno dell ateneo; o più in generale al Corso di studi del candidato. Gli studenti che abbiano acquisito i crediti previsti dagli ordinamenti didattici del Corso di laurea, al netto di quelli attribuiti dai medesimi ordinamenti alla prova finale, debbono presentare alla segreteria studenti, almeno un mese prima della seduta di discussione, domanda di laurea. La domanda deve indicare il titolo della relazione finale e deve essere controfirmata da un supervisore, docente ufficiale o ricercatore della Facoltà. 3. Per i Corsi di laurea specialistica, la tesi si riferisce, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad un progetto di ricerca. Gli studenti debbono depositare presso la segreteria studenti, almeno quattro mesi prima della seduta di discussione, il titolo provvisorio della tesi. La domanda di laurea deve essere presentata un mese prima, deve indicare il titolo della tesi e deve essere controfirmata dal relatore e dal correlatore. 4. Per i Corsi di laurea e per i Corsi di laurea specialistica, la relazione finale e la tesi, rispettivamente, devono essere consegnate a cura dello studente laureando alla segreteria studenti e al supervisore/relatore almeno 15 giorni prima della seduta di laurea. Alla segreteria studenti deve essere consegnata una copia a stampa opportunamente rilegata e una versione su supporto digitale nei formati che verranno indicati dalla segreteria studenti. La copia per il supervisore/relatore può anche essere presentata in uno di tali formati elettronici, preventivamente concordato. 5. La commissione della prova finale, ai sensi dell art. 13 del Regolamento didattico di ateneo, è composta da almeno cinque membri per i Corsi di laurea e da almeno sette membri per i Corsi di laurea specialistica, tra cui il supervisore/relatore, e viene nominata e convocata dal Magnifico Rettore su indicazione del Preside di Facoltà. Nella composizione della medesima deve essere in ogni modo garantita la maggioranza di professori di ruolo ai sensi del comma 2 del succitato art. 13. La commissione è presieduta dal professore di grado superiore e con maggiore anzianità di ruolo, il quale provvede in apertura di seduta a nominare un segretario. Pag. 16 di 18

6. La commissione si riunisce in seduta pubblica ai sensi del comma 7 dell articolo 13 del Regolamento didattico di ateneo. Preso atto del giudizio del supervisore/relatore, procede alla discussione col candidato, sul contenuto della relazione finale o della tesi presentata. La commissione deve accertare il livello di maturità complessiva raggiunta dal candidato ai fini della valutazione finale. Può essere invitato a partecipare a tale discussione, su proposta del supervisore, l eventuale tutor aziendale. 7. Per i Corsi di laurea, la votazione finale è espressa in centodecimi e la lode è attribuita all unanimità. Tale votazione è calcolata come somma di: a. la media dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti dal candidato. Questa media è calcolata ponderando i voti per il numero di crediti attribuiti all insegnamento a cui l esame si riferisce ed espressa in centodecimi, esclusi gli insegnamenti con votazione più bassa fino a 20 crediti. Eventuali debiti formativi o i crediti riconosciuti senza voto non entrano a far parte della media finale; b. la valutazione conclusiva compiuta dalla commissione fino ad un massimo di 10 punti; tale valutazione terrà conto della relazione presentata, della discussione e dell intera carriera dello studente. 8. Per i Corsi di laurea specialistica, la votazione finale è espressa in centodecimi e la lode è attribuita all unanimità. Tale votazione è calcolata come somma di: a. la media delle votazioni riportate negli esami di profitto relativi ai 120 crediti della laurea specialistica, esclusi quelli relativi alla prova finale. Questa media è calcolata ponderando i voti per il numero di crediti attribuiti all insegnamento a cui l esame si riferisce ed espressa in centodecimi. Eventuali debiti formativi o i crediti riconosciuti senza voto non entrano a far parte della media finale; b. la valutazione conclusiva compiuta dalla commissione di laurea, fino ad un massimo di 11 punti. 9. L esito della prova finale e la votazione finale sono comunicati al candidato in sede di proclamazione. 10. Della seduta viene tenuto apposito verbale, firmato da tutti i componenti la commissione e trasmesso a cura del segretario della seduta. Art. 17 - Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori 1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, i professori di prima e seconda fascia, sia a tempo pieno sia a tempo definito, debbono svolgere un minimo di ore Pag. 17 di 18

annue di insegnamento frontale, determinato dal Senato accademico. L assolvimento di tale impegno didattico costituisce condizione necessaria per la remunerazione di eventuali impegni didattici aggiuntivi. Ogni anno accademico i compiti didattici dei ricercatori sono determinati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Dipartimenti di afferenza, sentiti i ricercatori interessati. 2. I docenti titolari di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a loro assegnati dalla Facoltà; eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi debbono essere autorizzate dal Preside. Ogni docente può comunque invitare esperti per tenere, in sua presenza, lezioni o seminari su argomenti specifici facenti parte del suo insegnamento. Tutte le lezioni, con i relativi argomenti svolti, debbono essere annotate nel Registro delle lezioni. 3. Il ricevimento degli studenti deve essere assicurato con regolare cadenza settimanale nel corso dell anno accademico secondo un calendario predefinito. I professori supplenti ed a contratto debbono garantire assistenza continuativa agli studenti nel corso dell anno accademico. 4. La Facoltà, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di Corso di studio (o CCSA), sentiti gli interessati, può richiedere ai professori ordinari, associati e ricercatori altri compiti didattici ed organizzativi, che in via esemplificativa possono comprendere le attività di orientamento e di tutorato, la partecipazione alle Commissioni obbligatorie per gli esami di Stato, e simili. La Facoltà può stabilire criteri per la distribuzione dell impegno didattico relativo alle relazioni finali e alle tesi. Pag. 18 di 18