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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Guida al modello Iva (9) 26 Febbraio 2004 La compilazione dei quadri VL e VX Quadro VL Il quadro VL - liquidazione dell'imposta annuale - richiede l'indicazione degli importi a debito e a credito emergenti dai vari quadri compilati dal contribuente, al fine di determinare il conguaglio d'imposta relativo all'anno oggetto della dichiarazione. Il quadro è costituito da due sezioni. In particolare, la sezione 1 deve essere compilata in ciascuno dei moduli di cui si compone la dichiarazione (come si verifica, ad esempio, nell'ipotesi di esercizio di più attività gestite con contabilità separata a seguito di opzione o per obbligo di legge); la sezione 2, invece, riepilogativa di tutte le attività esercitate dal contribuente, deve essere compilata esclusivamente nel modulo n. 01 ovvero nel primo dei moduli relativi al soggetto incorporato, scisso, cedente, eccetera, nelle particolari ipotesi di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui sono intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. Sezione 1 La sezione in esame, quest'anno, è costituita da cinque righi. A seguito dell'istituzione del quadro VJ, infatti, sono stati soppressi i precedenti righi VL2 e VL3, previsti per l'indicazione dell'iva relativa alle operazioni che costituivano il contenuto dei righi VA4, VA5 e VA6 del modello Iva/2003, ed è stato previsto unicamente il rigo VL2 riservato all'indicazione dell'imposta emergente dal predetto quadro VJ. Inoltre, lo spostamento nel quadro VG del dato relativo alla cosiddetta Iva teorica delle imprese agricole, ha comportato la soppressione del rigo VL6. Nell'ambito della sezione 1 del quadro VL, deve essere effettuato il calcolo dell'iva dovuta o a credito, che si ottiene confrontando l'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate e 1 di 6

l'imposta a credito relativa agli acquisti registrati. Il rigo VL1 deve essere compilato indicando il totale dell'iva a debito che è stato evidenziato nel rigo VE41. Per quanto riguarda, invece, i contribuenti cosiddetti minimi di cui all'articolo 3, commi da 171 a 176, della legge n. 662/1996, tenuti a compilare il quadro VB per la determinazione dell'imposta dovuta in base all'applicazione delle percentuali di forfetizzazione, l'importo da indicare è quello esposto al rigo VB4. Nel rigo VL2 è prevista l'indicazione dell'imposta dovuta in relazione alle particolari operazioni, da quest'anno, esposte nel quadro VJ (operazioni con applicazione del meccanismo del reverse charge, e cioè acquisti intracomunitari, acquisti da operatori sammarinesi, acquisti di oro, argento puro, rottami, eccetera). L'importo da indicare è quello evidenziato nel rigo VJ12. Il totale dell'iva a debito, costituito dalla somma degli importi riportati nei precedenti righi VL1 e VL2, deve essere indicato nel rigo VL3. Il rigo VL4, invece, corrisponde all'importo dell'iva ammessa in detrazione. Tale dato deve essere desunto dal rigo VG71, la cui compilazione, si ricorda, è richiesta a tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale, a prescindere dall'applicazione da parte degli stessi di uno dei regimi speciali previsti dalla normativa Iva e che richiedono la compilazione di una delle sezioni da 1 a 5 dello stesso quadro VG. I contribuenti che compilano il quadro VB, ai quali non è consentito operare la detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti effettuati, non devono compilare il presente rigo. Nel rigo VL5 deve essere calcolata la differenza tra l'iva a debito e l'iva detraibile che determina un'imposta dovuta o un'imposta a credito da riportare, rispettivamente, nella colonna 1 o nella colonna 2. Sezione 2 Nella sezione 2 del quadro VL, sono riepilogati tutti i dati che consentono di pervenire al risultato finale dell'iva da versare o del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel rigo VL20 deve essere indicato l'importo complessivo dei rimborsi infrannuali richiesti dal contribuente nel corso dell'anno d'imposta. L'articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972, infatti, consente ad alcune categorie di contribuenti di recuperare il credito risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate per ciascuno dei primi tre trimestri solari, presentando la richiesta di rimborso per periodi inferiori all'anno, in presenza di determinati presupposti. Il rigo VL21 è riservato agli enti e alle società che hanno aderito alla particolare procedura dell'iva 2 di 6

di gruppo prevista dall'articolo 73 del Dpr n. 633/1972, i quali devono indicare le risultanze a credito delle proprie liquidazioni periodiche trasferite all'ente o società controllante. Nel rigo VL22 i contribuenti, che hanno utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2002, devono indicare l'ammontare di tale credito utilizzato, fino alla data di presentazione della dichiarazione, per non versare altri tributi, contributi e Iva. Il predetto ammontare corrisponde, in sostanza, alla somma degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24 e contraddistinti dal codice tributo "6099". Il rigo VL23 deve essere compilato indicando l'ammontare dei crediti infrannuali relativi ai primi tre trimestri dell'anno d'imposta, che i contribuenti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972 per chiedere il rimborso hanno, invece, utilizzato in compensazione nel modello F24. Pertanto, deve essere riportata la somma degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24 e contraddistinti dai codici tributo 6036, 6037 e 6038. I contribuenti, che hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del Dpr n. 542/1999, devono indicare nel rigo VL24 l'ammontare degli interessi dovuti, nella misura dell'1 per cento, in relazione alle liquidazioni dei primi tre trimestri dell'anno d'imposta. Nel rigo VL25, invece, deve essere evidenziato l'ammontare degli interessi moratori versati a seguito di ravvedimento operoso, effettuato per regolarizzare violazioni commesse nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione. Il credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2002, non chiesto a rimborso ma computato in detrazione o in compensazione nell'anno 2003 (indicato nel rigo VX4 della dichiarazione Iva/2003 da chi ha presentato la dichiarazione in via autonoma o nel corrispondente rigo del quadro RX da chi ha presentato il modello Unico/2003), deve essere indicato per il suo intero ammontare nel rigo VL26. L'importo del rimborso richiesto in anni precedenti e negato dall'ufficio per mancanza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del Dpr n. 633/1972, invece, deve essere indicato nel rigo VL27. Come previsto dal Dpr n. 443/1997, infatti, a seguito del provvedimento di diniego emesso dall'ufficio, che ha comunque riconosciuto la sussistenza del credito, il contribuente può computare in detrazione tale importo. 3 di 6

Il rigo VL28 è riservato all'indicazione degli speciali crediti d'imposta, riconosciuti a particolari categorie di contribuenti, utilizzati in sede di effettuazione delle liquidazioni periodiche per diminuire o coprire il debito d'imposta dalle stesse emerso. Gli enti e le società cessionari di società di gestione del risparmio, inoltre, devono indicare i crediti utilizzati nel corso dell'anno 2003. Nel rigo non devono essere indicati i crediti d'imposta utilizzati direttamente nel modello di pagamento F24. L'importo da esporre nel rigo VL29 è costituito dalla somma dei versamenti d'imposta che il contribuente ha eseguito a seguito delle liquidazioni periodiche relative all'anno oggetto della dichiarazione. Nel rigo devono essere compresi anche gli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'articolo 7 del Dpr n. 542/1999 (trimestrali su opzione), gli interessi e l'imposta versati a seguito di ravvedimento operoso, nonché il versamento dell'acconto relativo all'ultima liquidazione dell'anno (dicembre per i contribuenti mensili, quarto trimestre per i contribuenti trimestrali). Il rigo VL30 è riservato agli enti e alle società che hanno aderito alla particolare procedura dell'iva di gruppo di cui all'articolo 73 del Dpr n. 633/1972, che devono indicare le risultanze a debito delle proprie liquidazioni periodiche trasferite all'ente o società controllante. L'ammontare dei versamenti relativi all'anno 2003, effettuati a seguito di verbali relativi a operazioni già annotate nei registri Iva, deve essere indicato, escludendo le somme pagate a titolo di interessi e sanzioni, nel rigo VL31. Conclusa l'esposizione degli importi a debito (righi da VL20 a VL25) e degli importi a credito (righi da VL26 a VL31), si procede alla determinazione dell'iva a credito ovvero dell'iva a debito per il periodo d'imposta. Qualora la somma degli importi evidenziati nella colonna dei crediti risulti superiore alla somma degli importi della colonna debiti, l'importo risultante, che costituisce il totale dell'iva a credito, deve essere indicato nel rigo VL32. Se, invece, la somma degli importi a debito risulta superiore alla somma degli importi a credito, il risultato, che rappresenta il totale dell'iva a debito, deve essere indicato nel rigo VL33. I righi VL34, VL35 e VL36 sono destinati ai contribuenti che, evidenziando un debito d'imposta, hanno utilizzato, per diminuire o azzerare il predetto debito, speciali crediti d'imposta (rigo VL34), crediti ricevuti da società di gestione del risparmio (rigo VL35) ovvero sono tenuti a corrispondere gli interessi dell'1 per cento anche sul saldo annuale, in quanto contribuenti trimestrali a seguito di opzione (rigo VL36). 4 di 6

Nel rigo VL37, le società di gestione del risparmio devono indicare l'importo del credito emergente dal rigo VL32, ceduto (tutto o parte) agli enti e alle altre società facenti parte dello stesso gruppo, ai sensi dell'articolo 43-ter del Dpr n. 602/1973. L'unica novità contenuta nella sezione 2 del quadro in esame è rappresentata dall'istituzione dei righi VL38 e VL39. In particolare, nel rigo VL38 i contribuenti che hanno compilato il rigo VL33 devono indicare il totale dell'iva dovuta, al netto degli eventuali crediti d'imposta (rigo VL34) o crediti ricevuti dalle società di gestione del risparmio(rigo VL35) utilizzati in sede di dichiarazione annuale, maggiorata degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrale su opzione (rigo VL36). Il totale dell'iva a credito, invece, dai contribuenti che hanno compilato il rigo VL32 deve essere indicato nel rigo VL39, al netto dell'importo eventualmente ceduto dalle società di gestione del risparmio, evidenziato nel rigo VL37. Quadro VX Il quadro VX - Iva da versare o a credito - è finalizzato a evidenziare il risultato del conguaglio annuale dell'imposta che risulta dal quadro VL. Il quadro, si ricorda, deve essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma. I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione Iva nell'ambito della dichiarazione unificata devono, infatti, utilizzare il quadro RX del modello Unico, dove sono previsti righi di contenuto analogo a quelli presenti nel quadro VX. Attesa la natura riepilogativa, il quadro in esame deve essere compilato unicamente nel modulo n. 01 e ciò anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che richiedono la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL. In tal caso, devono essere indicati gli importi complessivi dell'iva da versare o a credito derivanti da ogni sezione 2 compilata. Quest'anno il quadro si compone di cinque righi, a seguito dello spostamento del campo 2 del rigo VX1 del modello dello scorso anno, in un rigo apposito (rigo VX3). Nel rigo VX1 deve essere indicato l'importo dell'iva da versare. Si evidenzia che da quest'anno, anche per l'iva, l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta se d'importo pari o inferiore a 10,00 euro. Conseguentemente, il rigo VX1 non deve essere compilato. L'eccedenza annuale d'imposta detraibile, invece, deve essere indicata nel rigo VX2. Il rigo VX3 è riservato ai contribuenti che riscontrano di aver effettuato un versamento in eccesso rispetto a quanto realmente dovuto come conguaglio annuale. L'indicazione dell'importo versato in eccesso nel presente rigo ne consente il recupero. I righi VX4 e VX5, infine, devono essere compilati per indicare l'utilizzo che il contribuente intende 5 di 6

fare dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale. In particolare, nel rigo VX4 deve essere evidenziato l'importo che il contribuente intende chiedere a rimborso, in presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 30 del Dpr n. 633/1972, invece, nel rigo VX5 deve essere esposto l'importo che si intende riportare in detrazione o in compensazione nell'anno d'imposta successivo. di Carla Pappalardo URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/guida-al-modello-iva-9 6 di 6