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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 10/05/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Il ricorrente, subentrato con altri nel rapporto di deposito sottoscritto dalla madre in seguito al decesso della stessa, lamenta un comportamento non corretto dell intermediario nella gestione della pratica successoria in esito alla quale questi non ha tuttora provveduto alla restituzione delle somme dovute adducendo l incompletezza della documentazione presentata. In particolare il ricorrente precisa: - che il contratto di deposito fu sottoscritto dalla propria madre in qualità di consumatore; - che in seguito al decesso della stessa il 23.05.2009, in data 30.10.2009 il ricorrente presentava alla competente sede dell Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione (modello 4); Pag. 2/10

- che, successivamente (in data 22.05.2010), il ricorrente presentava dichiarazione di successione integrativa, a mezzo di raccomandata a.r., che recava l indicazione - tra gli altri - del credito presente sul libretto oggetto di lite; - che l intermediario resistente esigeva la contestuale presenza di tutti i coeredi sia per presentare la richiesta di liquidazione sia per la successiva restituzione del credito; - che in data 21.02.2012, essendo presenti tutti e tre i coeredi (marito e figli della de cuius), richiedeva la liquidazione del credito in saldo (depositato sul libretto); - che veniva presentata copiosa documentazione contenente tra gli altri: 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante varie circostanze, sottoscritta dal padre del ricorrente il 1 giugno 2009 e autenticata dal funzionario del Comune di residenza, con attestazione dell assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale; 2) fotocopia del modello 4 e cioè della dichiarazione di successione, della dichiarazione di successione integrativa e della relativa copia della ricevuta di spedizione della raccomandata del 22 maggio 2010 con avviso di ricevimento da parte dell Agenzia delle Entrate; 3) stampa della ricevuta telematica dell Agenzia delle Entrate di presentazione della dichiarazione di successione del 22 maggio 2010; 4) dichiarazione (sottoscritta al momento stesso in presenza della funzionaria dell intermediario resistente) con la quale gli altri due eredi (padre e fratello del ricorrente) della de cuius (madre del ricorrente) non residenti nel medesimo Comune delegavano il ricorrente per l incasso del credito residuo pari ad euro 861,22 al 23 maggio 2009; - che, a fronte della presentazione dell intera documentazione, l ufficio postale suindicato non rilasciava alcuna ricevuta; - che la richiesta di liquidazione del credito veniva presentata in ritardo rispetto alla dichiarazione di successione (soltanto il 21 febbraio 2012) perché l intermediario esigeva la contestuale presenza di tutti i coeredi (sia per la presentazione delle richiesta sia per la riscossione della stessa), e gli altri coeredi erano (e sono) residenti in altro Comune diverso e distante da quello del ricorrente (ove peraltro risultava attivo il libretto di deposito oggetto di successione ereditaria); - che soltanto dopo due mesi dalla richiesta, il 16.04.2012, un funzionario dell Ufficio incaricato della pratica contattava telefonicamente il ricorrente per informarlo che la dichiarazione sostitutiva presentava dei difetti ; - che il ricorrente richiedeva ed otteneva per iscritto e via fax in pari data una richiesta per la integrazione della documentazione con la quale veniva invitato a produrre: Pag. 3/10

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma del richiedente autenticata da pubblico ufficiale, la stessa deve contenere l esatta indicazione di quanto in allegato 1; 2) mod. 4 Agenzia delle Entrate in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale o mod. 240; - che in pari data (16.04.2012) avendo preso contezza della richiesta, il ricorrente presentava formale reclamo; - che il 28.05.2012, non essendo pervenuta risposta entro i termini, il ricorrente reiterava le proprie istanze con un nuovo invio; - che, non avendo l intermediario dato riscontro ai reclami, presentava ricorso all ABF. Il ricorrente formula una serie di richieste che mirano ad accertare il comportamento dell intermediario non conforme ai precetti di buona fede e correttezza, oltre che di diligenza professionale; in particolare il ricorso mira ad accertare e dichiarare: a) che l intermediario non ha risposto nei termini ai reclami presentati; b) il diritto del ricorrente ad ottenere una ricevuta dettagliata dei documenti prodotti; c) che l intermediario, una volta ottenuta la delega alla riscossione conferita da tutti gli eredi a uno di essi, non può rifiutarsi di liquidare al delegato le somme in saldo; d) che l intermediario non può pretendere, al fine della mera presentazione della richiesta di liquidazione di un rapporto intestato a un defunto, la contestuale presenza di tutti gli eredi. L intermediario resiste e deduce quanto segue: - il 20.10.2006, la madre del ricorrente sottoscriveva contratto di libretto di deposito; - in data 23.05.2009 la stessa decedeva; - all inizio del 2012 gli eredi aprivano pratica di successione presso la filiale competente; - in data 21.02.2012, il ricorrente presentava documentazione che non risultava conforme a quanto era stato richiesto, con riferimento sia alla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ( sulla quale il ricorrente disponeva arbitrariamente un aggiunta manuale di dati al momento della consegna invalidando il documento ) sia al modello 4 dell Agenzia delle Entrate che non era né in originale né in copia conforme; - in tale occasione il direttore della filiale invitava il ricorrente a produrre la documentazione con le opportune sistemazioni ; Pag. 4/10

- non avendo il ricorrente provveduto ad integrare la documentazione, in data 16.04.2012 veniva sollecitato tramite fax. L intermediario, appurata l impossibilità di procedere alla chiusura del rapporto, si dichiara disponibile alla immediata definizione della vicenda, al ricevimento della prevista e obbligatoria documentazione. Chiede, pertanto, al Collegio di respingere il ricorso. Il ricorrente nel replicare alle controdeduzioni, deduce che: - l affermazione di parte resistente, circa l aggiunta manuale ad opera del ricorrente disposta sulla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, è falsa; - la natura calunniosa di tale affermazione sarebbe confermata sia dalla genericità della contestazione sia dalla mancata produzione di copia del documento; - le contestazioni mosse dall intermediario sono vaghe e indeterminate in quanto, nelle controdeduzioni, il resistente invita il ricorrente a presentare la documentazione con le opportune sistemazioni ; - affermando il falso, l intermediario dimostra mancanza di buona fede nella gestione dei rapporti con la clientela; - parte resistente ammette esplicitamente la contestuale presenza, presso la filiale competente di tutti gli eredi al momento della richiesta di liquidazione del saldo del libretto di deposito; - la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive confermerebbe la validità del ricorso presentato. Per tale ragione insiste per l accoglimento del ricorso. DIRITTO La questione sottoposta all esame di questo Collegio attiene principalmente alla verifica del rispetto da parte dell intermediario delle regole di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto con il ricorrente quale coerede della originaria titolare di un libretto di deposito. All esito di due richieste istruttorie, il 5 maggio 2013, il resistente produceva la documentazione necessaria che veniva portata all esame del Collegio nella riunione del 10 maggio 2013 al fine di pervenire alla decisione della controversia. Alla luce della documentazione prodotta e della ricostruzione dei fatti emersa nel contraddittorio delle parti appare possibile ricostruire l iter nella gestione della pratica successoria che risulta tuttora sospesa in ragione dell addotta e contestata incompletezza documentale. Il ricorrente, subentrato quale coerede nel rapporto di deposito sottoscritto Pag. 5/10

dalla deceduta, lamenta il comportamento dell intermediario, che non avrebbe disposto la restituzione delle somme per incompletezza della documentazione presentata. Al riguardo lamenta la illegittimità nella richiesta di comportamenti e documenti che ritiene non dovuti ai fini della liquidazione della somma depositata sul libretto. Di contro, l intermediario eccepisce l incompletezza della documentazione prodotta rilevando che occorrerebbe procedere ad una integrazione rispetto alla quale il ricorrente ha ritenuto di presentare dapprima reclamo (rimasto senza esito) e poi ricorso all ABF proprio per stabilire se tali richieste apparivano legittime. Ciò premesso, il Collegio rileva come, in linea generale, l intermediario abbia adottato un comportamento non collaborativo con gli eredi della cliente deceduta, avendo preteso per il semplice avvio della pratica successoria la presenza contestuale di tutti i coeredi eredi, benché due di questi risiedessero in altra città. Tale richiesta ha ritardato ingiustificatamente e reso più complesso l iter necessario per risolvere la pratica ai fini della riscossione dell importo depositato sul libretto. Appare altresì censurabile il mancato riscontro a due reclami e la mancata iniziale produzione dinanzi a questo Collegio della documentazione relativa alla controversia, rendendo necessario adottare provvedimenti istruttori. Quanto alla riscossione della somma appare necessario richiamare l orientamento giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con pronuncia n. 24657 del 28/11/2007 al quale si è costantemente conformato l orientamento di questo Collegio (Coll. Roma, dec. nn. 952/2011, 2089/2011, 1548/2012) secondo il quale i crediti caduti in successione non si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, come accade invece per i debiti, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, alla cui divisione può pervenirsi solo con il consenso di tutti gli aventi diritto o con la loro partecipazione al relativo giudizio (art. 784 c.p.c.). Tale soluzione consente di garantire l integrità dell asse ereditario e di evitare che singole iniziative compromettano l esito dello scioglimento della comunione. Occorre precisare che la citata sentenza distingue il profilo della partecipazione di tutti i coeredi all azione promossa nei confronti del debitore, statuendo che ciascuno dei partecipanti [ ] può agire singolarmente per far valere l intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi ; tuttavia la partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito. Pag. 6/10

Per cui ai fini della riscossione l intermediario potrà richiedere la presenza congiunta di tutti gli eredi al fine di tutelare anche la propria posizione a fronte di eventuali successive pretese vantate dagli altri coeredi. Rispetto ad una simile richiesta i coeredi potranno con apposita procura delegare la riscossione ad un coerede o anche ad altro soggetto ovvero autorizzare la riscossione pro-quota liberando l intermediario da ogni responsabilità. Fatte queste premesse, si passa all esame delle richieste espressamente formulate dall intermediario con il fax del 16.09.2012 relative all asserita necessità di ulteriore documentazione qui di seguito indicata: 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma del richiedente autenticata da pubblico ufficiale, la stessa deve contenere l esatta indicazione di quanto in allegato 1; 2) mod. 4 Agenzia delle Entrate in originale o copia autenticata da pubblico ufficiale o mod. 240. In relazione al primo punto, a tergo della comunicazione in questione viene riportato il paragrafo C1 della comunicazione interna dell intermediario del 2 aprile 2007 che contiene la Disposizione di servizio n. 36 recante la nuova normativa sulle successioni relativa ai decessi avvenuti dal 3.10.2006 dalla quale si evince che lo stesso prevede strumenti di semplificazione per la documentazione da acquisire per le pratiche di successione, in linea con le regole di cui al D.P.R. 445/2000 relativo alla semplificazione della documentazione amministrativa (l art. 2 rende applicabile il D.P.R. 445/2000 anche ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono). Ed infatti, il primo problema posto sulla documentazione prodotta dal ricorrente presso l intermediario ai fini della pratica successoria attiene proprio ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (a firma del padre del ricorrente) recante l autentica del funzionario comunale in data 01.06.2009 in calce alla quale, di seguito all autentica della firma, il medesimo dichiarante ha rilasciato un altra dichiarazione integrativa autografa (relativa alla capacità di intendere e di volere degli eredi e relativa alla circostanza della insussistenza di altri eredi rispetto a quelli indicati nella rilasciata dichiarazione). In proposito, l intermediario afferma che si tratterebbe di una arbitraria aggiunta manuale di dati da parte del ricorrente e non del dichiarante, Ma tale circostanza, specificamente contestata dal ricorrente, non risulta provata dall intermediario convenuto e d altra parte le sottoscrizioni apposte sul documento risultano apparentemente conformi. Deve quindi ritenersi, in mancanza di prova contraria, che la dichiarazione sostitutiva sia idonea ai fini richiesti. Pag. 7/10

Peraltro effettuando un analitico riscontro emerge che tra le dichiarazioni richieste dall intermediario (che si evincono dalla lettura del paragrafo C1 delle Disposizioni interne) e non contenute tra tutte quelle rese dal coerede manca la dichiarazione attinente all assenza o meno tra la de cuius e il dichiarante di una (eventuale) sentenza di separazione e/o di divorzio passata in giudicato. Tale dichiarazione tuttavia deve ritenersi superflua in presenza di una dichiarazione sostitutiva in cui il dichiarante autocertifica che la defunta è sua moglie e inoltre in presenza di una dichiarazione di successione su mod.4 dell Agenzia delle entrate in cui il dichiarante figura come erede. Sulla questione tuttavia occorre osservare che non risulta che l intermediario abbia precisato, con riferimento ai contenuti, quale dichiarazione effettivamente mancasse omettendo di dare risposta puntuale e circostanziata ad una espressa e più volte reiterata richiesta del ricorrente. Ulteriore carenza del profilo formale della dichiarazione atterrebbe poi alla mancata autenticazione della (seconda) firma da parte di un pubblico ufficiale. Ed allora, occorre ricordare come l intermediario in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 richieda nelle sue disposizioni interne il semplice rilascio di un atto notorio o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, quindi, priva della firma autenticata da un pubblico ufficiale. Orbene, la dichiarazione richiesta al coerede poteva essere redatta perciò nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000. In virtù del richiamo contenuto nel comma 1 della citata disposizione all art. 38, comma 3, risulta a tal fine sufficiente la sottoscrizione dell interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità. Inoltre, posto che, come si è già rilevato, l intermediario ha opportunamente aderito al sistema di semplificazione di cui al D.P.R. 445/2000 (ex art. 2, in quanto privato che vi ha consentito, avendo ritenuto sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), ben avrebbe potuto, per agevolare l attività dei dichiaranti, ai quali come nel caso di specie può risultare difficile cogliere la molteplicità dei contenuti delle dichiarazioni da effettuarsi, predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive (art. 48, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ciò significa che se l intermediario avesse dato attuazione a tale ultima norma (che può ritenersi operante in via integrativa anche solo in attuazione delle norme generali di buona fede e correttezza), il giorno 21 febbraio 2012, data nella quale tutti i coeredi si Pag. 8/10

sono recati presso gli uffici dell intermediario, avrebbe ben potuto raccogliere le dichiarazioni ritenute necessarie attraverso il modulo predisposto e all uopo reso disponibile, risolvendo ipso facto ogni ulteriore problematica. L adozione di tale modalità operativa risulterebbe estremamente utile anche a semplificare le attività di raccolta dei dati e di verifica degli stessi per l intermediario rendendo più celere ed efficace la sua azione. Appare quindi ancor più singolare che l intermediario insista poi nel richiedere la dichiarazione di successione in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale. Secondo quanto dichiarato e comprovato dal ricorrente la dichiarazione di successione in originale è stata consegnata ed è in possesso dell Agenzia delle Entrate e, quindi, la richiesta appare assolutamente priva di fondamento. Quanto alla copia autenticata dal pubblico ufficiale sarà sufficiente anche qui richiamare il D.P.R. 445/2000 che all art. 19 consente che la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà possa riguardare anche il fatto che la copia di un documento conservato dalla pubblica amministrazione sia conforme all originale. Peraltro, anche le disposizioni di servizio sopra richiamate, al capo C) n. 2, precisano che occorre copia conforme all originale della dichiarazione di successione (Mod. 4) recante la dichiarazione per ricevuta dell Agenzia delle Entrate ovvero, qualora gli eredi abbiano presentato la domanda tramite canale postale, copia conforme all originale della dichiarazione di successione corredata della copia conforme della ricevuta della raccomandata rilasciata dall Ufficio postale di accettazione. Anche le disposizioni interne del resistente perciò non richiedono copia autenticata dal pubblico ufficiale della dichiarazione di successione. Nella fattispecie pur essendovi copia della dichiarazione di successione (sia quella originaria, sia quella integrativa con le relative ricevute della raccomandata di spedizione oltre che della stampa della ricevuta telematica dell Agenzia delle Entrate di presentazione della dichiarazione di successione) manca la dichiarazione di conformità del ricorrente resa nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 in quanto l intermediario ostinatamente richiede l autentica del pubblico ufficiale senza informare il ricorrente di come sia sufficiente tale sua dichiarazione (rispetto alla quale dovrebbe potergli fornire anche la relativa modulistica) per risolvere ogni problema. In conclusione, questo Collegio non può non rilevare un comportamento dell intermediario ostinatamente non collaborativo nei confronti del ricorrente, oltre che dilatorio e non trasparente, in violazione delle regole di correttezza e buona fede oltre che Pag. 9/10

dei richiamati princìpi normativi che attengono alla semplificazione della documentazione pur attuati dalle disposizioni interne. Per quanto sopra esposto il ricorso merita di essere accolto nei limiti di cui sopra, dovendosi ritenere che la documentazione presentata dagli interessati sia sufficiente ai fini dello sblocco del saldo del libretto di deposito, fermo restando che l erogazione delle somme potrà essere effettuata a favore di tutti gli eredi o di un loro rappresentante munito di procura. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 10/10