I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE INTRODUZIONE I contribuenti che effettuano comportamenti "illeciti" da un punto di vista tributario devono conoscere le conseguenze non solo amministrative, ma spesso anche penali di tali comportamenti. La disciplina dei reati penali in materia tributaria, in particolare in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è contenuta nel Decreto legislativo n. 74 del 10.03.2000. Il decreto disciplina i seguenti tipi di reati tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1e 2, D.Lgs. n. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000); dichiarazione omessa (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000); omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000); omesso versamento dell'iva (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000); pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, comma 1); pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. n.74/2000, comma 2). INDICE DELLE DOMANDE 1. Commette reato di dichiarazione fraudolenta chi usa fatture o altri documenti per operazioni inesistenti? 2. Commette reato di dichiarazione fraudolenta chi indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo? 3. Quando si ha reato di dichiarazione infedele? 4. Quando si ha il reato penale della dichiarazione omessa?
5. Chi emette fatture per operazioni inesistenti commette reato penale? 6. Come è punito l'occultamento o la distruzione di documenti contabili? 7. Come è punito penalmente l'omesso versamento di ritenute certificate? 8. Come è punito penalmente l'omesso versamento dell'iva? 9. Come è punita penalmente l'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti? 10. Come è punita penalmente la condotta di chi compie atti fraudolenti per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva? 11. Come è punita penalmente la condotta di chi indica elementi fittizi in una transazione fiscale per ottenere un pagamento parziale dei tributi? 12. Per i reati tributari, oltre alla reclusione, sono previste anche pene accessorie? DOMANDE E RISPOSTE D.1. COMMETTE REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CHI USA FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI? R.1. Sì. Il reato penale di dichiarazione fraudolenta mediante l uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall art. 2, D. Lgs. n. 74/2000. In particolare, commette reato di dichiarazione fraudolenta chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell amministrazione finanziaria. Il reato comporta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Il delitto non è comunque punibile a titolo di tentativo (art. 6, D. Lgs. n. 74/2000). Chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2 per dichiarazione fraudolenta mediante l uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.
D.2. COMMETTE REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CHI INDICA ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO? R.2. Sì. Ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, commette reato penale di dichiarazione fraudolenta chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l'iva, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento. Il reato si configura, in particolare, se congiuntamente: l'imposta evasa è superiore a 30.000 (con riferimento a ciascuna delle singole imposte); l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1 milione di euro. Il reato comporta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Il delitto non è comunque punibile a titolo di tentativo (art. 6, D. Lgs. n. 74/2000). Non danno luogo a fatti punibili: le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio; le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nella disposizione stessa, non si tiene conto degli importi compresi in tale percentuale. D.3. QUANDO SI HA REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE? R.3. Ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. n. 74/2000, commette reato penale di dichiarazione infedele chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l'iva, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente, se congiuntamente: l'imposta evasa è superiore a 50.000 (con riferimento a ciascuna delle singole imposte);
l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Il reato comporta la reclusione da 1 a 3 anni. Il delitto non è comunque punibile a titolo di tentativo (art. 6, D. Lgs. n. 74/2000). Non danno luogo a fatti punibili: le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio; le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nella disposizione stessa, non si tiene conto degli importi compresi in tale percentuale. D.4. QUANDO SI HA IL REATO PENALE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA? R.4. Commette il reato penale di dichiarazione omessa chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. In tal caso, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000). Si precisa che non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato. D.5. CHI EMETTE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI COMMETTE REATO PENALE? R.5. Sì. Commette reato penale chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'iva, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. In tal caso, l'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato. In deroga all'articolo 110 del Codice Penale, chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti. D.6. COME È PUNITO L'OCCULTAMENTO O LA DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI? R.6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000). D.7. COME È PUNITO PENALMENTE L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE? R.7. Il reato penale di omesso versamento di ritenute certificate si configura se l'importo dovuto e non versato supera 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. In particolare, il sostituto d'imposta che non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-bis, D. Lgs. n. 74/2000). D.8. COME È PUNITO PENALMENTE L'OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA? R.8. Il reato penale di omesso versamento dell'iva si configura se l'importo dovuto e non versato supera 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. In particolare, il contribuente soggetto passiva IVA, che non versi l'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000).
D.9. COME È PUNITA PENALMENTE L'INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI O INESISTENTI? R.9. Il reato penale di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti si configura se il totale dei crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. In tal caso, è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000). D.10. COME È PUNITA PENALMENTE LA CONDOTTA DI CHI COMPIE ATTI FRAUDOLENTI PER RENDERE INEFFICACE LA PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA? R.10. Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni "idonei" a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000, si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni (art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000). È un reato di pericolo: perché esso si configuri, è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. D.11. COME È PUNITA PENALMENTE LA CONDOTTA DI CHI INDICA ELEMENTI FITTIZI IN UNA TRANSAZIONE FISCALE PER OTTENERE UN PAGAMENTO PARZIALE DEI TRIBUTI? R.11. Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 74/2000). Se l'ammontare è superiore a 200.000, si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni. È un reato di pericolo: perché esso si configuri, è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
D.12. PER I REATI TRIBUTARI, OLTRE ALLA RECLUSIONE, SONO PREVISTE ANCHE PENE ACCESSORIE? R.12. La condanna per i reati tributari di cui agli articoli da 2 a 11 del D. Lgs. n. 74/2000, oltre alla reclusione, comporta le seguenti pene accessorie: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni; l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni; l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 8 (emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni. Come stabilito dall'art. 12 del D. Lgs. n. 74/2000, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10, l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari; l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro. Le pene previste per i delitti di cui al D. Lgs. n. 74/2000 sono diminuite fino a 1/3 e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1. 22 novembre 2013