I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011)



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I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011) by Redazione - Tuesday, February 03, 2015 http://www.ascheri.net/2015/02/03/principali-reati-tributari-normativa-vigore-dal-1792011/ Attenzione Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, Dlgs 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000) Dichiarazione omessa (art. 5, Dlgs 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Dlgs 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Dlgs 74/2000) Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, Dlgs 74/2000) Omesso versamento di Iva (art. 10-ter, Dlgs 74/2000) Indebita compensazione 8 (art. 10-quater, Dlgs 74/2000) Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1) Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2) Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2) Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo n. 74/2000, l istituto della sospensione condizionale della pena non trova applicazione quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l ammontare dell imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari b) l ammontare dell imposta evasa è superiore a tre milioni di euro. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 sono elevati di un terzo. Le pene previste sono diminuite fino a un terzo e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili in base all'articolo 19 (se, un comportamento che costituisce reato è punito anche con una sanzione 1 / 7

amministrativa, si applica la norma speciale). Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Questi comportamenti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000) Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione di euro. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). II fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti sopra indicati non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili: le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione 2 / 7

contabile (art. 7, comma 1) le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1) in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Di questi importi, compresi in tale percentuale, non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2). Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000) Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: 50. a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte 51. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Reclusione da 1 a 3 anni. Il delitto non è punibile a titolo di tentativo art. 6). Non rilevano penalmente: le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2) degli importi compresi in questa percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate). Dichiarazione omessa (art. 5, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. 3 / 7

Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'articolo 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a). Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Dlgs 74/2000) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Reclusione da 6 mesi a 5 anni. Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. 4 / 7

Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. Omesso versamento di Iva (art. 10-ter, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi l imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si configura se il totale relativo all Iva dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. Indebita compensazione (art. 10-quater, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta. Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1) Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Reclusione da 1 anno a 6 anni se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200mila euro 5 / 7

È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2) Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro. Reclusione da 6 mesi a 4 anni. È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2) Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro. Reclusione da 1 anno a 6 anni. È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. Attenzione la condanna per i reati descritti comporta queste pene accessorie: 1. a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni 2. b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni 3. c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni 6 / 7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I principali reati tributari (normativa in vigore dal 17/9/2011) - 02-03-2015 4. d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria 5. e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Fonte: Agenzia delle Entrate PDF generated from Ascheri & Partners at: www.ascheri.net 7 / 7