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CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI Luglio 2013 Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli REV6 IST/BOLL/1

1. Premessa LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI Dal 25 ottobre 2001 (legge n. 383 del 24 ottobre 2001) è stato soppresso l obbligo della bollatura di molte scritture contabili e registri, anche se rimane confermato l obbligo della numerazione progressiva delle pagine. Per arrivare a questo, il provvedimento legislativo riscrive sostanzialmente tre norme: l articolo 2215 del Codice Civile; il 1^ comma dell articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972, concernente l istituzione e la disciplina dell imposta sul valore aggiunto; il 1^ comma dell articolo 22, del D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento sulle imposte dei redditi. 2. Numerazione e bollatura Per quanto riguarda la numerazione e la bollatura, vengono fissati tre principi: 1. i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente; 2. nel caso sia previsto l obbligo della bollatura o della vidimazione, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, dovranno essere bollati su ogni foglio dall Ufficio del Registro delle Imprese o da un Notaio, dichiarando nell ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono; 3. il libro giornale e il libro degli inventari dovranno essere solo numerati progressivamente in ogni pagina e non saranno più soggetti ad alcuna bollatura o vidimazione. 3. Disciplina Civilistica L articolo 8, comma 1, della legge n. 383/2001, prevede la soppressione dell obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori. In particolare, per quanto riguarda il libro giornale ed il libro degli inventari è stata stabilita l abrogazione espressa dell obbligo di vidimazione iniziale mentre viene confermato l obbligo di numerazione. Non viene proposta alcuna modifica riguardante l articolo 2421 del Codice Civile, relativo ai libri sociali. Pertanto, continueranno ad essere numerati e bollati tutti i libri previsti dagli artt. 2421 e 2478 C.C. Dal 30 marzo 2009 è stato soppresso il libro dei soci per le società a responsabilità limitata, in seguito all abrogazione del numero1) del primo comma dell art.2478 c.c., contenuta nell art.16 co.12 septies L.28 gennaio 2009, n.2: pertanto da tale data per le società a responsabilità limitata e per le società consortili a responsabilità limitata non sussiste più l obbligo di tenere, quindi di vidimare il libro dei soci. Ai libri sopra riportati dovranno essere aggiunti tutti quei libri o registri che, per disposizione di leggi speciali, siano soggetti, oltre che alla numerazione, anche alla bollatura.

In sostanza continuerà ad esistere l obbligo della numerazione e bollatura per tutti quei libri o registri per i quali tale obbligo viene previsto da una norma speciale. 3.1. I libri sociali obbligatori previsti dalla riforma del diritto societario 3.1.1. Libri sociali obbligatori per le S.p.a. e per le Società Cooperative Secondo quanto stabilito nel nuovo articolo 2421, oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la Società per azioni e le Società cooperative (per il richiamo fatto all art. 2519 C.C.) devono tenere i seguenti libri obbligatori: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se nominato; 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni; 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447- sexies 3.1.2. Libri sociali obbligatori per le S.r.l. Secondo quanto stabilito nel nuovo articolo 2478 c.c. (come modificato dall art.16 co.12 septies L.2009/2), oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società a responsabilità limitata deve tenere i seguenti libri obbligatori: 1) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società; 2) il libro delle decisioni degli amministratori; 3) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477. 3.1.3 I libri sociali obbligatori per i Consorzi di garanzia collettiva Fidi Secondo quanto stabilito dall art. 13, comma 36 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, i consorzi di garanzia collettiva Fidi, con attività esterna, oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria, devono tenere: 1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se previsto; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se previsto. 4. Disciplina Fiscale 4.1. Libri I.V.A. Il nuovo articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l abrogazione dell obbligo di bollatura per tutti i registri tenuti agli effetti dell IVA. Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell articolo 39, del D.P.R. n. 633/1972: viene soppresso l obbligo di bollatura di tutti i registri IVA; permane l obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine; permane l esenzione dall imposta di bollo; In particolare, i seguenti registri - registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti - non sono più soggetti a bollatura e possono ritenersi regolarmente tenuti se numerati progressivamente in ogni pagina. 4.2. Registri tenuti ai fini delle Imposte sui Redditi Il nuovo articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede espressamente l eliminazione dell obbligo di bollatura per tutti quei libri e registri richiamati dalle disposizioni precedenti al citato articolo 22, con due eccezioni: scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; scritture ausiliarie di magazzino, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali (Cfr. art. 14, lettere c) e d), D.P.R. n. 600/1973). Questi due registri continueranno ad essere soggetti a numerazione e a bollatura. Dunque, secondo la nuova formulazione del comma 1, dell articolo 22, del D.P.R. n. 600/1973: viene soppresso l obbligo di bollatura di quasi tutte le scritture contabili previste dal citato decreto (ad eccezione di quelle sopra indicate); permane l obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine; permane l esenzione dall imposta di bollo, 5. La competenza in materia di Bollatura La bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell Ufficio del Registro delle Imprese o dei Notai. 5.1. La richiesta di bollatura presso il Registro delle Imprese La richiesta di bollatura dei libri e delle scritture contabili al Registro delle Imprese va effettuata facendo uso dell apposito modello L2, nel quale andranno indicati i dati

completi dell impresa per la quale si richiede la bollatura, compreso il numero di posizione REA. Il modello L2 potrà essere sottoscritto, oltre che dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, anche dalla persona dello Studio o dell Agenzia che procede direttamente alla richiesta. Dovrà essere presentata la prova dell avvenuto pagamento della T.C.G., che potrà essere o l attestazione del versamento effettuato sul CCP n. 6007 o le apposite marche di T.C.G.. Nel caso di società di capitali dovrà essere esibita la copia del Mod. F24, attestante il pagamento della tassa forfetaria annuale (vedi 7.2.) 6. Imposta di bollo A seguito delle modifiche apportate all articolo 16 della Tariffa, Parte prima, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono state introdotte le seguenti novità: per i libri soggetti alla numerazione e alla bollatura, è dovuta l imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni 100 pagine; per il libro giornale e il libro degli inventari, tenuti dai soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell articolo 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, sarà dovuta una imposta di bollo di Euro 29,24 per ogni 100 pagine; per il libro dei soci delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata, la cui tenuta diventa facoltativa dal 30 marzo 2009, nel caso di vidimazione, sarà dovuta l imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni 100 pagine. Dunque: 1. Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da: gli imprenditori commerciali individuali, le società di persone, le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo); le mutue assicuratrici; i consorzi. dovrà essere applicata una marca da bollo da Euro 29,24 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. 2. Sul libro giornale e sul libro degli inventari tenuti da: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società consortili a responsabilità limitata continuerà ad essere applicata una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

3. Su tutti gli altri libri soggetti a numerazione e bollatura, continuerà ad applicarsi una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni 100 pagine e frazione di 100 pagine. L incremento dell imposta di bollo non riguarderà, infatti, i libri sociali non rientranti nell articolo 2214 del Codice Civile. 6.1 Modalita di pagamento dell imposta di bollo Tale tributo potrà essere assolto nelle seguenti modalità: applicazione di speciali marche da bollo o bollo a punzone; versamento presso gli sportelli bancari, postale o dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi effettuando il versamento con il modello F23. In quest ultimo caso, gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati dall addetto al Registro delle Imprese su ciascun libro o registro. Con la Risoluzione n. 174/E del 31 ottobre 2001, l Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell imposta di bollo su libri e registri.tale codice è il seguente: 458T Imposta di bollo su libri e registri. 7. Tasse di concessione governativa 7.1. Il pagamento della tassa di concessione governativa E necessario distinguere il caso delle società di capitali da quello di tutte le altre imprese (individuali, società di persone, cooperative, ecc.). Per quanto attiene alle società di capitali, si tratta di una tassa annuale, stabilita in una misura fissa indipendentemente dal numero dei libri o registri tenuti. Inoltre, l obbligo di pagamento non è correlato solo alla bollatura dei registri, ma anche alla numerazione delle pagine degli stessi. L abrogazione dell obbligo di bollatura, quindi, non determina alcun effetto sull obbligo di pagamento della tassa in questione. In altre parole, continuerà ad esistere l obbligo di pagamento della tassa in questione (di Euro 309,87 o di Euro 516,46), correlato, in questo caso, all obbligo di numerazione progressiva delle pagine. Le società cooperative e le società di mutua assicurazione non sono tenute all obbligo del versamento della tassa di concessione governativa relativamente al libro giornale ed al libro inventari. Tale obbligo continua a sussistere per i libri sociali. Le cooperative edilizie pagano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta a ¼ pari a Euro 16,75. Per quanto riguarda le altre imprese, essendo stato soppresso l obbligo di bollatura viene meno anche l obbligo di versare la tassa di concessione governativa. Tuttavia, in caso di richiesta facoltativa di bollatura le imprese dovranno assolvere anche al pagamento della tassa di concessione governativa. In conclusione: saranno esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa (di Euro 67,00): gli imprenditori commerciali individuali, le società di persone,

le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), per quello che attiene al libro giornale ed al libro inventari; le mutue assicuratrici, per quello che attiene al libro giornale ed al libro inventari; i consorzi ; continueranno a pagare la tassa forfetaria (di Euro 309,87 o di Euro 516,46): le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società consortili a responsabilità limitata; le aziende speciali ed i Consorzi tra Enti territoriali. 7.2. Modalità di versamento Società di Capitali di nuova costituzione: devono effettuare il versamento sul c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara- Bollatura e numerazione libri sociali. Per gli anni successivi tali soggetti devono effettuare il pagamento in misura forfettaria, entro il termine di versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta per l anno precedente (di norma il 16 marzo), mediante delega bancaria utilizzando il modello di delega Mod. F24 codice tributo 7085. Tale modello deve essere esibito al dipendente che provvederà ad annotare gli estremi del versamento nella dichiarazione di bollatura in calce al libro contabile Nel caso di richiesta di bollatura di scritture contabili prima del 16 marzo si richiederà l esibizione dell attestazione di versamento della tassa relativa all anno precedente, mentre per le richieste successive si richiederà quella relativa all anno in corso. 8. Diritti di segreteria Per quanto riguarda i diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, per ogni libro o registro di cui si chiede la bollatura presso l Ufficio del Registro delle Imprese, sarà dovuto un diritto di segreteria di Euro 25,00. Livorno, 15.07.2013 Il Conservatore R.I. (Dott. Pierluigi Giuntoli)

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI Tipo di libro Libro giornale, Libro inventari di imprese individuali, Snc, Sas, Coop., Consorzi Numerazione Bollatura SI NO Imposta di bollo 29,24 Euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine T.C.G. NO Diritti di segreteria o speciali NO Libro giornale, 16,00 Euro Libro inventari di ogni 100 Spa, Sapa, Srl e SI NO pagine o SI NO Soc. cons. a r.l., frazione di 100 pagine Aziende speciali e Consorzi tra Enti territoriali Libro soci ** SI SI SI SI SI Adunanze assemblea SI SI SI SI SI Libro adunanze organo SI SI SI SI SI amministrativo Libro adunanze organo di controllo SI SI SI SI SI Libro adunanze Comitato esecutivo SI SI SI SI SI Libro delle SI SI SI SI SI obbligazioni Libro adunanze obbligazionisti SI SI SI SI SI Registri IVA SI NO NO NO NO Libri IRPEF SI NO NO NO NO Registro Giornale SI SI SI NO SI tenuto dalle agenzie di pratiche automobilistiche Registro di carico e scarico rifiuti * SI SI NO NO SI Note: per le imprese di nuova costituzione, non ancora iscritte al R.I. occorre presentare certificazione notarile, in originale o copia, dalla quale risulti l evento; Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali definite ONLUS, sono agevolate fiscalmente ai fini della vidimazione, se dimostrano l esenzione in base alle normative vigenti; Le cooperative edilizie pagano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta a ¼ pari a Euro 16,75. * Con l entrata in vigore dell art.36 co 24bis del Dlgs.4/2008, a far data dal 13 febbraio 2008, la competenza alla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è stata trasferita alle Camere di Commercio.

** ad eccezione delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata, per le quali è stato soppresso il libro dei soci a far data dal 30.03.2009. Società per Azioni e Società Cooperative ANTE RIFORMA DAL 1.1.2004 1. Libro dei soci 1. Libro dei soci 2. Libro delle adunanze e delle 2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell assemblea deliberazioni dell assemblea 3. Libro delle adunanze e delle 3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di deliberazioni del consiglio di amministrazione amministrazione 4. Libro delle adunanze e delle 4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale deliberazioni del collegio sindacale 5. Libro delle adunanze e delle 5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deliberazioni del comitato esecutivo 6. Libro delle obbligazioni 6. Libro delle obbligazioni 7. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti 7. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti 8. Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell articolo 2447-sexies 9. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione (Sistema Dualistico) 10. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza (Sistema Dualistico) 11. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione (Sistema Monistico) Società a Responsabilità Limitata ANTE RIFORMA DAL 1.1.2004 1. Libro dei soci 1. Libro dei soci (fino al 30.03.2009) * 2. Libro delle adunanze e delle 2. Libro delle decisioni dei soci deliberazioni dell assemblea 3. Libro delle adunanze e delle 3. Libro delle decisioni degli deliberazioni del consiglio di amministratori amministrazione 4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale 4. Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore * Le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata che, a partire dal 30 marzo 2009, richiederanno la vidimazione del libro dei soci dovranno corrispondere i diritti di segreteria pari ad 25.00; sul libro stesso sarà

apposta una marca da bollo da 16,00 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine; il pagamento della tassa di concessione governativa sarà assolto mediante pagamento della tassa forfetaria annuale (di Euro 309,87 o di Euro 516,46).