ditta: Provincia di Ancona - Comune di Jesi - Via Cannuccia SOCIETA' AGRICOLA FILENI S.r.l. UNIPERSONALE Sede Legale e Amm.va: Loc. Cerrete Collicelli, 8-62011 Cingoli (Mc) - P.I. e C.F. 001776160432 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO DI ALLEVAMENTO AVICOLO BIOLOGICO E CONVENZIONALE ALLEGATO OGGETTO: - Relazione di Ottemperanza alle Prescrizioni Impartite data: Marzo 2017 SCALA/E: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E/O SOSTITUTIVA IN OTTEMPERANZA ALLE NOTE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE il Committente come desunte dal VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 23/02/2017 Dr. Agr. Euro Buongarzone Via Francesco Crispi 78 62100 Macerata Tel. 333 7018451 euro.buongarzone@alice.it Ing. Giorgio Domizi Studio di ingegneria Domizi via Mameli, 13 62100 Macerata tel. 0733.264836 fax 0733.266923 Dott.R.Ricci - Dott.D.Stronati Via Acquasanta, 46 60030 San Marcello (AN) Tel.0731290041 Fax 0731290041 C.F. e P.Iva 01083980423 E-mail: ricci-stronati@libero.it Via dell'industria, 1 60027 Osimo (AN) Tel. 0717231280 Fax 0717235455 Email info@weplaningegneria.it C.F. e P.I. 02375280423 Dott. Daniele Stronati Dott. Ing. Michele Baleani tel. 0733 602592 fax. 0733 601077 Email roberto@studiorama.cloud p.i.v.a. 01073600437 Geom. Roberto Marchegiani Ing. Mauro Fabrizi
Società Agricola Fileni S.r.l. Unipersonale Studio di Impatto Amb., AIA e Proc.to Connessi Allevamento CANNUCCIA C.d.S. Conclusiva del 23/02/2017 Ottemperanza alle Prescrizioni Impartite
D.Lgs. 152/2006; L. 241/90 - Società Agricola Fileni S.r.l. - Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (compresa l'autorizzazione Integrata Ambientale nonché i procedimenti connessi) per intervento di riqualificazione sito produttivo agricolo nel Comune di Jesi (An), Località Cannuccia. PRECISAZIONI E OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI: La presente relazione espone le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di C.d.S. Conclusiva, tenutasi in data 23.02.2017, attraverso la risposta ai punti del verbale (riportati in rosso corsivo) della detta C.d.S. che ne presuppongono la necessità. Mariani:.omissis. Lo stesso comunica ai presenti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del 21/02/2017 la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che è disposto il riesame dell installazione nel suo complesso entro 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all attività principale. Chiede pertanto al proponente di verificare che il progetto sia conforme a quanto previsto alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 al fine di evitare il procedimento di riesame ed la successiva modifica dell installazione. Buongarzone dichiara che il progetto è conforme alla Decisione di Esecuzione. Alla richiesta si ottempera presentando la verifica di conformità alle BAT, per l allevamento convenzionale e per quello biologico, prendendo come riferimento quanto pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21/02/2017. Mariani dà lettura di tutti i pareri/contributi istruttori acquisiti, che saranno allegati al presente verbale. Premette che la Regione Marche P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro Urbino e Ancona nella persona del Dirigente Tibaldi Stefania con la nota prot. n. 792289 del 08/11/2016 rendeva noto che la D.G.R. 53/2014 non prevede in questa fase l esecuzione della verifica di compatibilità idraulica perché trattasi di intervento ad attuazione diretta conforme allo strumento urbanistico comunale vigente. La previsione di misure compensative volte al perseguimento dell invarianza idraulica per trasformazioni del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono essere accertate dall ente competente al rilascio del titolo abilitativo (doc. all. n. 2) La Regione Marche P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino con la nota prot. n. ID:10572450/14/11/2016/DDS nella persona del dirigente Marcello Principi comunicava che il progetto non ricade all interno di alcuna area a rischio frana o esondazione, individuata dal Piano stralcio di bacino per l assetto idrogeologico (PAI) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 116 del 21/01/2004 e pertanto non è sottoposto alle relative Norme di Attuazione (doc. all. n. 3). La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona con la nota acquisita al prot. n. 918967 del 27/12/2016 esprimeva parere favorevole in relazione all esecuzione dell intervento nel suo complesso limitatamente alla compatibilità con l interesse
paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico. Il parere prevede comunque delle prescrizioni. (doc. all. n. 4 e 5) ASUR Marche Area Vasta n. 2 Dipartimento di Prevenzione Jesi Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota acquisita al prot. n. 146929 del 22/02/2016 con il quale conferma quanto riportato nel parere acquisito al prot. n. 807443 del 14/11/2016 (doc. all. n. 6 e 7). ARPAM Direzione Tecnico Scientifica ha trasmesso per le vie brevi parere sul piano di monitoraggio e controllo dell autorizzazione integrata ambientale (doc. all. n. 8). Con riferimento alla precedente comunicazione ARPAM nella quale si indicava che - In riferimento alla vs. nota prot. 1 12 1 87 del 09.02.2017, acquisita al prot. ARPAM n. 4233 del 09.02.2017, la Direzione Tecnico Scientifica si esprime parere favorevole al documento presentato dalla ditta: Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato A6, settembre 2016) con le integrazioni e raccomandazioni proposte e specificate nell'allegato alla presente. Si evidenzia di aver ottemperato rielaborando il PMA sia per l allevamento convenzionale che per quello biologico. Il Comune di Jesi con PEC acquisita al prot. n. 149542 del 23/02/2017 ha inviato i pareri di competenza (doc. all. n. 10), consistenti in: parere urbanistico edilizio, prescrizioni del Sindaco ai sensi degli art. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e parere ambientale. I pareri e la dichiarazione del Sindaco sono positivi. Riteniamo che le precisazioni tecniche fornite in C.d.S. siano state esaustive e abbiano superato le tematiche affrontate. Mariani dà lettura del parere di ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona acquisito al prot. n. 150372 del 23/02/2017, che si allega al presente verbale (doc. all. n. 11). Riteniamo che le precisazioni tecniche fornite in C.d.S. e la rielaborazione del PMC di cui al punto che precede, siano state esaustive e abbiano superato le tematiche affrontate. Cino con riferimento alla comunicazione del Comune di Jesi afferma che per poter fare una verifica ai fini agricoli di queste strutture se ricadono all art. 8 o all art. 9 della L.R. 13/90, dovrebbe essere presente una ditta che abbia le caratteristiche di impresa agricola e possa sopperire a tutte le condizioni previste affinché le strutture richieste con indice di edificabilità di 0.03 mc/mq possano essere verificate. In merito alle attività di tipo industriale previste chiede che la gestione separata dei due tipi di attività sia verificata prima della conclusione del procedimento tramite l individuazione di due soggetti giuridici che dovranno rispettare quanto indicato all art. 9, commi 2 e 3 della L.R. 13/90. Fa inoltre presente, che in merito alla realizzazione delle strutture convenzionali l indice di edificabilità di 0,5 mc/mq dovrà essere rispettato in funzione delle superfici agricole che saranno in possesso della ditta che gestirà l attività prettamente convenzionale e che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo vincolativo previsto. Nella volumetria, sempre per l allevamento convenzionale, dovranno essere valutate anche eventuali altre strutture fisse volumetriche presenti nel progetto. Nel pieno rispetto della normativa vigente si attesta e documenta, attraverso le tavole allegate, la creazione di due impianti funzionalmente separati. Ciascuno di essi rispetta i limiti di legge e quelli specifici richiamati ex art.9, commi 2 e 3 L.R.13/90. Pertanto: 1. con riferimento alla parte di allevamento Convenzionale: la volumetria di nuova costruzione è ampiamente coperta dalle superfici di diretta pertinenza dell allevamento, il cui rapporto supera quello di 1:5 richiesto dalla lettera a del comma 2; rispetta tutti i distacchi ex lettera b dello stesso comma 2; si sviluppa su di un solo piano ai sensi della lettera c; rispetta l indice di 0.5 mc/mq ex lettera d, come verificato nelle tavole di progetto, pur inserendo nel calcolo i volumi dei silos (richiesti dal servizio agricoltura). Riteniamo però che, al solo fine di
avere migliore chiarimento sul tema, essendo i silos non già volumi di stoccaggio fine a se stesso o per finalità commerciali (che possono presupporre il deposito quale unico utilizzo del silos) ma serbatoi a diretto e continuativo servizio dell allevamento (riempimento e svuotamento continuo e vuoto totale nel periodo di fermo sanitario), costituiscono impianti, peraltro inaccessibili e non soggetti ad accogliere personale operante al loro interno, a bordo dell allevamento medesimo, che non dovrebbero generare volume urbanisticamente, o sotto altro profilo, rilevante. In ogni caso, data la richiesta, il progetto è stato adeguato. Si ribadisce infine, ai sensi del comma 3, che la struttura d allevamento non prevede lagoni di accumulo ma soli sacconi stagni per le acque di lavaggio e non per le lettiere esauste la cui gestione è già stata ampiamente descritta. In merito all allevamento biologico evidenzia il rispetto delle superfici agricole necessarie al fine di ottemperare la necessità del non superamento del limite dei 170 kg/ha di Azoto per le zone ZVN e per il rispetto delle superfici agricole necessarie per ottemperare le necessità di pascolamento degli animali allevati pari a 4 mq/capo. Le tavole di progetto allegate documentano la disponibilità delle aree necessarie al soddisfacimento dei rapporti di verifica dell azoto al campo, che per il biologico sono sempre e comunque fissati in 170 kg/n/ha/anno. E appena il caso di precisare che tale rapporto, continuamente verificato ed accertato, anno per anno, dall organismo certificatore che segue l allevatore, deve essere soddisfatto attraverso accordi tra allevatore e azienda biologica ricevente che, potenzialmente, utilizzi poi le lettiere biologiche esauste. Il contesto di progetto vedrà operative le seguenti società: SOCIETA AGRICOLA FILENI S.r.l. UNIPERSONALE Sede Legale e Amm.va: Loc. Cerrete Collicelli, 8 62011 Cingoli (Mc) P.I. e C.F. 01776160432 agrifil@pec.fileni.it per l allevamento di tipo convenzionale SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA S.r.l. Sede Legale Jesi (AN), via Martiri della Libertà 27 60035 JESI (AN) C.F. e P.I.V.A. 02550110429 biologica@pec.fileni.it per l allevamento di tipo biologico. Per quanto sopra, si attesta che le aree già oggi destinate alla conduzione biologica (tutte quelle trattate e qui assegnate alla copertura dei rapporti di 170 kg/n/ha/anno nella documentazione allegata lo sono già), come risulta agli atti del SIAR, sono nella disponibilità (in affitto o in diretta proprietà) della SOCIETA AGRICOLA FILENI S.r.l. UNIPERSONALE che, nella costituzione delle distinte unità di allevamento biologico in favore della SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA S.r.l. provvederà a rendere dette aree disponibili con regolari pattuizioni, che avranno effetto sia per i profili di carattere urbanistico che per quelli volti al rispetto della normativa sul biologico sia, infine, per la distinzione netta tra l attività di allevamento convenzionale e biologico. In questa sede (Tav. U.11.o) si allega tutta la documentazione tecnica atta all esperimento delle verifiche di rito, a seguito delle quali, prima della conclusione del procedimento, si provvederà alla definizione dei rapporti contrattuali definitivi tra i soggetti giuridici gestori delle singole attività convenzionali e biologiche. Si allega pertanto Dichiarazione Sostitutiva dell Atto di Notorietà con la quale il sig. Giovanni Fileni, rappresentante legale del soggetto Proponente, sottoscrive in digitale la fattibilità delle due unità di allevamento sulla base delle attuali disponibilità.
Con riferimento all allevamento di tipo biologico si attesta che i c.d. parchetti, e quindi le superfici di stabulazione all aperto che debbono soddisfare il rapporto di 4 mq/capo allevato, sono state indicate nelle tavole di progetto e presenti per ogni box di allevamento bio. Buongarzone dichiara che nel progetto è adottato un indice di edificabilità 0,03 mc/mq (e non 0,5 mc/mq) previsto per le aziende agricole e non industriali. Il progetto è conforme al PRG e prevede un potenziamento del verde e del corridoio ecologico. Precisa che la valutazione è stata fatta in base all art. 8 della L.R. 13/1990, che non tratta di impianti industriali. Orciani ribadisce di essersi ritrovato nella conferenza senza competenze dirette. In relazione alla questione della conformità al PTC la Provincia con apposita nota concordava con quanto già espresso dal Comune per la parte urbanistica, indicando di non avere pareri da esprimere sul progetto. Ritiene inoltre, che la questione sia stata impostata correttamente dal Comune. Conferma la prevalenza della norma del PTC sui PRG comunali per quanto concerne l indirizzo 1.V.7 del PTC. Buongarzone dichiara che il progetto è stato impostato per essere coerente con la fascia del corridoio ecologico, rafforzando la funzione ecologica di continuità naturalistica. Orciani dichiara che la Provincia con le limitazioni all applicazione dell art. 3 della L.R. 13/1990 voleva evitare che interventi più invasivi si insediassero su quelle zone. L accoglimento della prescrizione della C.d.S. di delocalizzare i quattro edifici previsti inizialmente quali edifici agricoli e non intensivi in ambito esterno alla FCN, ha di fatto superato le determinazioni di cui ai punti che precedono che, alla luce degli aggiornamenti progettuali allegati, non hanno più ragion d essere. Flamini dichiara di non aver nulla da rilevare, a parte qualche imprecisione. Marchegiani dichiara che dal punto di vista fiscale l attività è da considerarsi industriale. Mariani chiede la differenza tra allevamento bio e bioplus. Marchegiani risponde che la distinzione è stata introdotta dal punto di vista urbanistico-edilizio, per poter collocare i capannoni dell allevamento biologico nella fascia naturale di continuità. L accoglimento della prescrizione della C.d.S. di delocalizzare i quattro edifici previsti inizialmente quali edifici agricoli e non intensivi in ambito esterno alla FCN, ha di fatto superato le determinazioni di cui ai punti che precedono che, alla luce degli aggiornamenti progettuali allegati, non hanno più ragion d essere. Mariani cerca di riassumere la questione: da una parte i progettisti evidenziano un lavoro di tipo qualitativo sulla fascia naturalistica che ritengono di aver valorizzato, dall altra Orciani della Provincia afferma che il PTC ha previsto degli indirizzi ai quali si sono poi adeguati i comuni. Mariani inoltre, afferma che dal punto di vista dell AIA, gli allevamenti sono considerati un attività industriale. Buongarzone aggiunge che la Legge Merli n. 319/1976 ha introdotto la valutazione del carico sull ambiente dell attività, al fine di valutarne la compatibilità. Orciani afferma che la L.R. 13/1990 contiene delle norme di natura edilizia. Mariani propone di spostare i capannoni bio con la possibilità di ricollocare gli stessi fuori dall area di continuità naturalistica. Marchegiani risponde che è possibile spostare il capannone collocato al di là del fosso Strige, mentre vi sono notevoli difficoltà per ricollocare i rimanenti. Buongarzone afferma che la frammentazione dell intervento corrisponde a quanto richiesto dalla Soprintendenza ed inoltre, che il Comune ha dato un parere positivo circa la conformità urbanistica.
Moroni evidenzia che il parere del Ministero dello scorso anno ha già comportato il dimezzamento del numero dei capi previsti, per il settore biologico. Marchegiani dichiara che la ditta aderisce alla richiesta della delocalizzazione dei manufatti al di fuori della fascia di continuità naturalistica. L accoglimento della prescrizione della C.d.S. di delocalizzare i quattro edifici previsti inizialmente quali edifici agricoli e non intensivi in ambito esterno alla FCN, ha di fatto superato le determinazioni di cui ai punti che precedono che, alla luce degli aggiornamenti progettuali allegati, non hanno più ragion d essere. Cino evidenzia che avendo la ditta definito che escluderà la realizzazione di capannoni con indice di edificabilità 0,03 mc/mq non ritiene necessaria la verifica aziendale ai sensi dell art. 8 della L. r. 13/1990. Si conferma l esclusione della realizzazione di manufatti con indice di edificabilità pari a 0.03 mc/mq. In fede. Cingoli, giovedì 9 marzo 2017 geom. Roberto MARCHEGIANI Sottoscritto in DGT il proponente: SOCIETA AGRICOLA FILENI S.r.l. UNIPERSONALE Sede Legale e Amm.va: Loc. Cerrete Collicelli, 8 62011 Cingoli (Mc) P.I. e C.F. 01776160432 agrifil@pec.fileni.it Giovanni FILENI Sottoscritto in DGT