IFRS 16 - Leasing. D.M. del 5 agosto 2019: coordinamento del principio contabile con le norme fiscali

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IFRS 16 - Leasing D.M. del 5 agosto 2019: coordinamento del principio contabile con le norme fiscali

Indice 1. Definizioni 2. La deduzione dell ammortamento del ROU 3. Modifiche successive al ROU 4. Lease back 5. First Time Adoption (FTA) 6. Set documentale da predisporre Appendice: il D.M. del 5 agosto 2019 www.claconsulting.it 2

1. Definizioni www.claconsulting.it 3

Definizioni principali ROU (Right of Use): diritto di utilizzo dell attività sottostante il leasing, rilevato dal locatario a fronte di una passività Leasing traslativo: prevede il trasferimento della proprietà dell attività al locatario al termine della durata del leasing o il costo del ROU riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto Leasing non traslativo: non prevede il trasferimento della proprietà dell attività al locatario al termine della durata del leasing o il costo del ROU non riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto www.claconsulting.it 4

2. La deduzione dell ammortamento del ROU www.claconsulting.it 5

Ammortamento ROU - leasing traslativo AMMORTAMENTO CONTABILE AMMORTAMENTO FISCALE Periodo di ammortamento: dalla data di decorrenza fino alla fine della vita utile dell attività sottostante (par. 32) Assimilazione tra ROU e attività sottostante (art. 1, cm 1, D.M. 5/08/19) Deducibilità ammortamento secondo le regole del TUIR relative all attività sottostante (art. 102, 102-bis, 103 TUIR) - Rilevanza dell incremento del valore contabile del ROU per i costi di smantellamento e ripristino dell attività sottostante in conformità alle condizioni previste dal leasing; - Qualora l attività sottostante al ROU sia un attività materiale le spese di manutenzione ad essa relativi saranno deducibili nei limiti previsti dall articolo 102, comma 6, TUIR. A tal fine il ROU dovrà essere incluso nel registro dei beni ammortizzabili e concorrerà alla formazione del relativo plafond; - Applicazione delle limitazioni di deducibilità previste dal TUIR o da altre disposizioni di legge per i componenti negativi di reddito relativi a determinate tipologie di beni (es.art.164 del TUIR per mezzi di trasporto, art. 102, comma 9 per i telefoni, indeducibilità del costo delle aree sottostanti i fabbricati etc.); - Cessione del contratto di leasing = cessione attività sottostante disciplinata dall art. 86 TUIR in materia di plusvalenze; www.claconsulting.it 6

Ammortamento ROU - leasing non traslativo AMMORTAMENTO CONTABILE AMMORTAMENTO FISCALE Periodo di ammortamento: dalla data di decorrenza alla fine della vita utile dell attività sottostante o se anteriore al termine della durata del leasing (par. 32) Art. 103, comma 2 TUIR: ammortamento deducibile per la durata di utilizzazione prevista dal contratto (pari alla durata determinata ai fini contabili applicando le pertinenti disposizioni dell IFRS 16- paragrafi 18-21 (art. 1, cm 2, D.M. 5/08/19) Si applicano i limiti di deducibilità previsti per l attività sottostante. Con specifico riferimento all articolo 164 del TUIR in materia di autovetture si deve tener conto non solo dei limiti percentuali ivi previsti, ma anche dei limiti quantitativi di valore assoluto previsti per i costi di locazione e noleggio www.claconsulting.it 7

Altre osservazioni IRAP Rilevanza delle quote di ammortamento imputate a bilancio ALTRI COSTI Costi imputati a conto economico non inclusi nella valutazione della passività e del ROU (es. «non lease components», le tasse e imposte tra cui l Iva non detraibile) sono deducibili nell esercizio di imputazione, fermo restando l applicabilità di eventuali limiti specifici (es. limiti per l Iva indetraibile afferente i mezzi di trasporti ex articolo 164 del TUIR) PORTAFOGLIO LEASING (art. 4 D.M. 5/08/19) ROU espressione di più contratti di leasing Ammortamento deducibile nel limite della somma degli ammortamenti deducibili per singolo contratto www.claconsulting.it 8

3. Modifiche successive al ROU 9 www.claconsulting.it 9

Rideterminazione della passività (Par. 39 IFRS 16) RIDETERMINAZIONE PASSIVITÀ (PAR. 39 IFRS 16) Variazione della passività i. Rilevanza fiscale Ires e Irap ii. Valore fiscale = valore contabile iii.rilevanza fiscale componenti positivi e negativi di reddito Variazione del ROU i. Rilevanza fiscale valore ROU Ires e Irap ii. Rilevanza fiscale componenti positivi e negativi iii.modifica costo ammortizzabile ROU; iv.rilevanza fiscale nell esercizio di rilevazione del componente positivo di reddito contabilizzato ai sensi del paragrafo 39 dell IFRS16 quando l ammontare della riduzione di valore contabile della passività eccede il valore contabile residuo del ROU www.claconsulting.it 10

Altre rivalutazioni / svalutazioni SVALUTAZIONI DA IMPAIRMENT TEST (IAS 36) Irrilevanti fiscalmente RIVALUTAZIONI / SVALUTAZIONI DA MODELLO DI RIDETERMINAZIONE VALORE Irrilevanti fiscalmente RIVALUTAZIONI / SVALUTAZIONI DA MODELLO FAIR VALUE PER INVESTIMENTI IMMOBILIARI - IAS 40 Rilevanti fiscalmente, se leasing non traslativo www.claconsulting.it 11

4. Lease - back 12 www.claconsulting.it 12

Lease - back PLUS / MINUS Contabilizzata per i diritti trasferiti al locatore acquirente Rilevante fiscalmente VALORE ROU Valore attribuito al ROU derivante dalla retrolocazione Riconosciuto fiscalmente www.claconsulting.it 13

5. First Time Adoption (FTA) 14 www.claconsulting.it 14

FTA fiscale FTA FISCALE INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREGRESSE i. Operazioni qualificate, classificate ed imputate temporalmente in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione ed imputazione prevista dalla norma fiscale vigente al momento in cui sono state realizzate ii. Continuano a produrre effetti fiscali e patrimoniali rilevanti nei periodi d imposta successivi iii. I predetti effetti fiscali e reddituali producono effetti di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione/tassazione) www.claconsulting.it 15

FTA neutralità fiscale REGIME TRANSITORIO NEUTRALITÀ FISCALE DOPPIO BINARIO CIVILISTICO FISCALE (Art. 13 D.Lgs. 38/2005, Art.15, CM1, D.L. 185/2008, Art 5, CM2, DM 48/2009, e DM 30/07/2009) i. Si seguono le regole fiscali previgenti (considerando la vecchia impostazione contabile), nonostante il mutamento delle regole contabili; ii. Gestione del doppio binario civilistico fiscale iii.i componenti reddituali sono assunti ai fini fiscali secondo la rappresentazione contabile del precedente IAS 17 ALTERNATIVA RIALLINEAMENTO DELLE DIFFERENZE (Art. 15, cm 8 e DM 30/07/2009) www.claconsulting.it 16

FTA opzione per il riallineamento RIALLINEAMENTO DELLE DIFFERENZE DA FTA PER SINGOLA FATTISPECIE * Rilevanza ai fini IRES ed IRAP Opzione in Mod. Redditi 2019 (FY 2018) Versamento dell imposta sostitutiva 16% * E prevista anche l opzione per il Riallineamento globale, in questa sede non trattata in quanto applicabile solo se in sede di prima adozione IAS il contribuente ha già effettuato il riallineamento globale (art. 11,CM2, DM 8/06/2011), eliminando la totalità delle differenze positive e negative. www.claconsulting.it 17

6. Set documentale da predisporre 18 www.claconsulting.it 18

Set documentale da predisporre 1. Per ogni fattispecie il contratto ed ogni altro elemento giuridico/formale utilizzato per la qualificazione del leasing come traslativo o non traslativo. Per il leasing non traslativo la modalità in cui è stata determinata la c.d «durata contabile» in conformità all IFRS16, paragrafi 18-21. 2. Dettaglio dei conteggi effettuati per ogni contratto di leasing. Inoltre per i contratti ante 2019 confronto tra l ammontare del canone di locazione e gli ammontari determinati in conformità all IFRS 16. 3. Riconciliazione con i dati di bilancio. 4. Riprese fiscali Ires e Irap www.claconsulting.it 19

Appendice: il D.M. 5 agosto 2019 www.claconsulting.it 20

D.M. 5 agosto 2019 Art. 1 Deducibilità dell'ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo 1. Se l'attività consistente nel diritto d'utilizzo (di seguito ROU) è ammortizzata in conformità al primo periodo del paragrafo 32 dell'ifrs 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal TUIR e da altre disposizioni di legge con riguardo all'attività materiale o immateriale sottostante. 2. Se il ROU è ammortizzato in conformità al secondo periodo del paragrafo 32 dell'ifrs 16, le quote di ammortamento deducibili sono determinate applicando l'art. 103, comma 2, del TUIR e assumendo, a tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell'ifrs 16. Le quote di ammortamento del ROU sono, comunque, deducibili in misura non superiore a quanto stabilito, con riferimento all'attività sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; relativamente all'art. 164 del TUIR si applicano, inoltre, i limiti di rilevanza del costo disposti per la locazione e il noleggio. 3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le modifiche successive del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2, comma 1. Art. 2 Rilevanza delle valutazioni dell'attività consistente nel diritto di utilizzo 1. Non assumono rilevanza, ai fini IRES e IRAP, le svalutazioni del ROU operate a norma del paragrafo 33 dell'ifrs 16 né le rivalutazioni e le svalutazioni del ROU derivanti dall'applicazione, ai sensi del paragrafo 35 dell'ifrs 16, del modello della rideterminazione del valore. 2. Per i leasing che non trasferiscono la proprietà dell'attività sottostante al termine della durata del contratto e per i leasing in cui il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo non riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, se all'attività consistente nel diritto d'utilizzo è applicato, in conformità al paragrafo 34 dell'ifrs 16, il modello del fair value di cui allo IAS 40, assumono rilievo nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES, e del valore della produzione netta, ai fini IRAP, le svalutazioni e le rivalutazioni imputate a conto economico. www.claconsulting.it 21

D.M. 5 agosto 2019 Art. 3 Operazioni di vendita a retrolocazione 1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione rilevate ai sensi dei paragrafi 100-102 dell'ifrs 16 in capo al locatario venditore assumono rilevanza fiscale: a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente e riferiti ai diritti trasferiti al locatore acquirente; b) il valore attribuito al ROU derivante dalla retrolocazione, corrispondente alla percentuale del precedente valore contabile del ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario venditore. Art. 4 Raggruppamenti di contratti e portafogli 1. Nel caso di contabilizzazione di più contratti di leasing, a norma dei paragrafi B1 e B2 dell'ifrs 16, l'ammortamento contabile del ROU è deducibile nel limite della somma degli ammortamenti deducibili determinati applicando i precedenti articoli ai singoli contratti di leasing. Art. 5. Decorrenza delle disposizioni del presente decreto 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal periodo d imposta relativo al primo esercizio di adozione dell'ifrs 16. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. www.claconsulting.it 22

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