A cura di Debhorah Di Rosa Sanzioni lavoro irregolare: calcolo, maggiorazione e casi di esclusione Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Varie Con la Legge di Bilancio 2019 è stato previsto l incremento mirato delle sanzioni relative ad alcune condotte illecite che, per gli effetti prodotti, risultano essere particolarmente insidiose. A partire da quest anno, infatti, sono aumentate del 20 per cento le sanzioni dovute per l impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l impiego, per la mancata comunicazione del distacco estero, per la somministrazione irregolare di lavoro e in caso di inosservanza alle norme relative all orario di lavoro. Quali sono i casi in cui si applica? Quali esenzioni sono previste? Di cosa si tratta? Premessa... 2 Disciplina regionale... 2 Individuazione della recidiva... 3 Diffidabilità delle sanzioni... 3 Casi di esclusione... 4 Distacco transnazionale... 5 Riferimenti normativi... 6 Allegato 1 L Esperto risponde... 7 1
Premessa La legge di Bilancio 2019, per reprimere le condotte lesive con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso, dell interposizione di manodopera, del distacco transnazionale, nonché alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha aumentato le sanzioni da applicare alle aziende non in regola e raddoppiato le maggiorazioni per i datori di lavoro recidivi. Disciplina regionale L impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, comporta, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l'applicazione altresì di una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli importi della sanzione, a decorrere dal 1 gennaio 2019, sono aumentati del 20% e sono così determinati: a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. NOTA BENE - Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa. La medesima aggravante trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il lavoratore "in nero" sia beneficiario del Reddito di Cittadinanza nonché qualora lo stesso, pur non essendo il diretto richiedente, appartenga comunque al nucleo familiare destinatario del beneficio. OSSERVA - In forza del principio "tempus regit actum", le nuove maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa, pertanto, ad es. il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il 30% dei suddetti importi delle sanzioni 2
amministrative, nonché il 30% delle somme aggiuntive versate per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sono versati ad un apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato: - al Fondo sociale per occupazione e formazione; - ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Individuazione della recidiva Le maggiorazioni indicate saranno raddoppiate nel caso in cui il datore di lavoro nei 3 anni precedenti è stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Pertanto, in caso di impiego di lavoratori irregolari, le sanzioni stabilite per fasce, che tengono conto della durata della violazione, saranno aumentate del 20 per cento alla prima contestazione di irregolarità, del 40 per cento in caso di recidiva nel triennio precedente l infrazione: Lavoro nero Sanzione vigente Con aumento del 20% Con aumento del 40% Fino a 30 giorni Da 1.500 a 9.000 Da 1.800 a 10.800 Da 2.100 a 12.600 Da 31 a 60 giorni Da 3.000 a 18.000 Da 3.600 a 21.600 Da 4.200 a 25.200 Oltre 60 giorni Da 6.000 a 36.000 Da 7.200 a 43.200 Da 8.400 a 50.400 Sono da considerarsi ostative all'applicazione dell'aumento per la prevista recidiva le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto: il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981; il pagamento nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, a seguito della regolarizzazione, su diffida, delle inosservanze comunque materialmente sanabili. Diffidabilità delle sanzioni Per l applicabilità della diffida, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro, fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo 3
successivo, è necessaria la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. Nel caso in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato "in nero", la diffida non avrà ad oggetto la stipulazione del contratto, né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per tre mesi, ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in "nero". Di conseguenza, il datore di lavoro, nell'ordinario termine di 45 giorni dalla notifica della diffida, dovrà dare dimostrazione della "copertura" del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo "in nero". NOTA BENE - Il personale ispettivo ammette direttamente il trasgressore al pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo edittale (c.d. diffida ora per allora) nel caso in cui, prima della redazione del verbale, questi abbia già documentato gli adempimenti sopra indicati (regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in "nero", stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma, mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi e cioè almeno 90 giorni), ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi. La prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, è fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale. Non si applica la maxi-sanzione: Casi di esclusione se risultano instaurati regolarmente, sul piano formale, rapporti di lavoro non subordinati che vengono fatti oggetto di differente qualificazione in chiave subordinata; nel caso in cui il datore di lavoro che, prima di qualsiasi intervento ispettivo, ha regolarizzato spontaneamente e integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro privo di preventiva comunicazione; se, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga (giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto) il datore di lavoro, in assenza di verifiche o controlli, denuncia spontaneamente la propria situazione debitoria e versa gli importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia, pagando la sanzione civile prevista e comunicando al Centro per l'impiego la data di effettiva instaurazione del rapporto. Si può tener conto della sola documentazione comprovante l'assolvimento 4
degli obblighi di natura contributiva (DM10, Emens, UniEmens) anche per gestioni previdenziali diverse dal Fondo lavoratori dipendenti, prima dell'intervento ispettivo; nei casi di ferie o chiusura dei professionisti o degli altri soggetti abilitati cui il datore di lavoro si è affidato per le comunicazioni di assunzione, se provvede ad inviare la comunicazione preventiva a mezzo fax con modello "UniURG". In caso di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all'inps/inail, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate non viene applicata la maxi sanzione, in virtù dell'avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti, resta applicabile la trasformazione del rapporto in quello di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione. Distacco transnazionale L Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 7964 dell 11 settembre 2019 con la quale fornisce chiarimenti riguardo l applicazione della maggiorazione applicabile alla maxisanzione per lavoro irregolare nell ipotesi di impiego di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza. In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, alla luce delle modifiche apportate dal decreto Crescita 2019, la maxi-sanzione è aumentata del 20% se sono impiegati: - lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato; - minori in età non lavorativa; - impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza. In questi casi la maxi-sanzione è pari ad un importo che va: a) da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo; b) da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo; c) da 8.640 euro a 51.840 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni. 5
OSSERVA - L Ispettorato chiarisce che la maggiorazione si applica non solo nell ipotesi in cui il lavoratore in nero sia l effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso appartenga comunque al nucleo familiare beneficiario. L ipotesi di reato è configurabile: a carico del richiedente, nel caso in cui lo stesso soggetto, o un altro componente del nucleo familiare, abbia fornito informazioni non vere all atto della presentazione della domanda e non abbia integrato, entro 30 giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello RdC Com ridotto. Ciò in caso di attività lavorativa in nero svolta prima della presentazione della domanda di RDC da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all INPS attraverso il modello RDC Com ridotto; a carico del lavoratore, anche se diverso dal richiedente, se l attività lavorativa in nero è iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito e la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello RdC - Com esteso. Riferimenti normativi - art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002; - D.Lgs. n. 151/2015; - L. n. 145/2018; - INL circ. n. 2/2019; - ML nota n. 1148/2019; - INL nota n. 7964/2019. 6
Allegato 1 L Esperto risponde Oggetto: Sanzioni distacco irregolare QUESITO? Quali sanzioni sono applicabili in caso di distacco non regolare? SOLUZIONE! In attuazione della Direttiva n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014, il Governo italiano ha disciplinato, con il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. In presenza di un distacco transnazionale privo degli elementi previsti, si applica, tanto al pseudo-distaccante quanto al pseudo-distaccatario, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di illecita occupazione (la sanzione applicata non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro). Qualora il distacco non genuino coinvolga lavoratori minori, la violazione diviene penalmente rilevante giacché è prevista l applicazione a carico dei contravventori della pena l arresto fino a 18 mesi e l ammenda aumentata fino ad euro 300 per ogni giornata di illecito distacco e per ciascun lavoratore. La Legge n. 145/2018, difatti, ha previsto specificamente l incremento del 20% degli importi delle sanzioni per le violazioni degli obblighi amministrativi di seguito indicati. 1) Violazione degli obblighi di comunicare il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all inizio del distacco stesso. Sanzione amministrativa da 150 (+ 30 di magg.) a 500 euro (+ 100 di magg.) per ogni lavoratore interessato; 2) Autotrasporto: violazione dell obbligo di circolazione con la documentazione prevista, ovvero con documentazione non conforme. Sanzione amministrativa da 1.000 (+ 200 di magg.) a 10.000 euro (+ 2.000 di magg.); 3) Violazione degli obblighi di predisporre in lingua italiana e conservare: il contratto di lavoro, i prospetti paga, il calendario delle presenze, le quietanze di pagamento delle retrib., la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il mod. A1. Sanzione amministrativa da 500 (+ 100 di magg.) a 3.000 euro (+ 600 di magg.) per ogni lavoratore interessato; 4) Violazione dell obbligo di designare il referente nazionale incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Sanzione amministrativa da 2.000 (+ 400 di magg.) a 6.000 euro (+ 1.200 di magg.). 7