Comunicazione Black-list Criticità e soluzioni operative



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Comunicazione delle operazioni con Paesi black list.

Transcript:

Slides Videocircolare Comunicazione Black-list Dott. Stefano Setti

Riferimenti Comunicazione operazioni con soggetti stabiliti in Paesi Black list Art. 1, DL n. 40/2010 Paesi Black list - DM 4 maggio 1999 - DM 21 novembre 2001 Modello - Provv. direttoriale 28 maggio 2010 - DM 27 luglio 2010 Modalità attuative - DM 30 marzo 2010 - DM 5 agosto 2010 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2010, n. 121/E Agenzia delle Entrate, Circolare 28 ottobre 2010, n. 54/E Assonime, Circolare 27 ottobre 2010, n. 35 Agenzia delle Entrate, Circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E 2

Ambito soggettivo I soggetti obbligati alla comunicazione Black-list sono i soggetti passivi identificati ai fini IVA (imprese e professionisti art. 4 e 5 del DPR n. 633/1972) che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list (vale a dire i paradisi fiscali, individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001); la Circolare n. 53/E ha chiarito che: sono esclusi dal nuovo adempimento i contribuenti minimi e gli imprenditori/professionisti che hanno optato per il regime fiscale per le nuove iniziative produttive - articolo 13, legge 388/2000; in merito agli enti non commerciali rilevano unicamente le operazioni da essi effettuate nell ambito dell attività commerciale. Va da sé che rimangono escluse dall adempimento le operazioni riferibili all attività istituzionale; nel caso in cui il soggetto non residente sia identificato ai fini IVA in Italia (rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta) e lo stesso (mediante tale identificazione) realizzi operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato con operatori economici stabiliti in Paesi Black-list deve inviare il modello di comunicazione relativo a queste operazioni. Medesime considerazioni valgono nel caso in cui il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione in Italia. 3

Ambito territoriale I Paesi "black list" (aggiornati con il DM 27 luglio 2010) inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata su cui scatterà il monitoraggio Alderney Herm Oman Andorra Hong Kong Panama * Angola * Isola di Man Polinesia Francese Anguilla Isole Cayman Portorico* Antigua e Barbuda * Isole Cook Saint Kitts e Nevis Antille Olandesi Isole Marshall Saint Lucia Aruba Isole Turks e Caicos Saint Vincent e Grenadine Bahamas Isole Vergini Britanniche Salomone Bahrein * Isole Vergini Statunitensi Samoa Barbados Jersey San Marino Barbuda Kenya* Sant'Elena Belize Kiribati Sark Bermuda Libano Seychelles Brunei Liberia Singapore Costa Rica * Liechtenstein Svizzera * Dominica * Lussemburgo* Taiwan Ecuador * Macao Tonga Emirati Arabi Uniti * Malaysia Tuvalu Filippine Maldive Uruguay * Giamaica * Mauritius * Vanuatu Gibilterra Monaco Gibuti Montserrat Grenada Nauru Guatemala Niue Guernsey Nuova Caledonia * La lista del 21 novembre 2001 contiene delle deroghe 4

Ambito territoriale (segue) La Circolare n. 53/E ha chiarito che ai fini della sussistenza dell obbligo di comunicazione, l operatore economico deve avere sede, residenza o domicilio in un Paese Black-list contemplato anche da uno solo dei due DM del 1999 e del 2001, indipendentemente dalla natura giuridica e dall attività svolta; senza tener, peraltro, conto di eventuali limiti, soggettivi e oggettivi, di cui al DM 21 novembre 2001 5

Ambito oggettivo Nella comunicazione Black-list devono essere indicate: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese; gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute; le importazioni e le esportazioni. A decorrere dal 1 settembre 2010, devono essere inserite nella comunicazione anche le prestazioni di servizi da e verso operatori stabiliti in Paesi black list, ancorché non rilevanti ai fini IVA per mancanza del requisito della territorialità Dovrebbero rimanere escluse dall obbligo di comunicazione le cessioni/acquisti di beni estero su estero per le quali non si realizza il presupposto della territorialità in Italia Non devono essere segnalati gli acquisti di beni e servizi e le cessioni e prestazioni effettuate che siano considerate escluse per carenza del requisito soggettivo o di quello oggettivo ai fini IVA 6

Quesito 1 Alcuni miei clienti si recano per lavoro negli Emirati Arabi e ritornano con numerose ricevute di ristoranti, alberghi e taxi. Tali documenti, che non sono fatture, devono essere soggette a comunicazione Black-list? A decorrere dal 1 settembre 2010 all interno della comunicazione Black-list devono essere inserite le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori stabiliti in Paesi Black-list, fuori campo IVA secondo la regola generale della territorialità di cui all art. 7-ter del D.P.R. n 633/1972 (come ad esempio i trasporti di beni, le consulenze, le prestazioni di pubblicità, ecc.), nonché delle prestazioni, rese e ricevute (sempre con controparte operatori Blacklist), escluse da imposta in Italia secondo le regole della territorialità indicate negli articoli 7-quater (come ad esempio le prestazioni di ristorazione, alberghi, ecc.) e 7-quinques (ad esempio le perizie su beni immobili). Sulla base di quanto sopra si ritiene che le prestazioni oggetto di quesito rientrino all interno della comunicazione Black-list. Per completezza si rileva che nel caso in cui i documenti di spesa siano intestati a dipendenti/amministratori di società e gli stessi siano inclusi in nota spese, quindi, non direttamente intestati alla società di appartenenza, tali dati non dovrebbero essere oggetto di comunicazione Black-list. 7

Quesito 2 Con riferimento alle Black-list volevo sapere se la cessione gratuita di beni nei confronti di stati Black-list vada o meno comunicata all'interno delle comunicazioni. Considerato che l art. 1 del DM 30 marzo 2010 stabilisce che si devono indicare, ai fini della comunicazione Black-list, unicamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (sia di acquisto che di vendita) sembra che le operazioni carenti del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972 debbano essere escluse dalla comunicazione Black-list in quanto ai fini IVA non realizzano una cessione di beni o una prestazione di servizi. Sulla base di ciò si ritiene che debbano essere comunicate le cessioni gratuite di beni rilevanti ai fini IVA, e più precisamente: le cessioni gratuite di beni che rientrano nell attività di produzione o di commercio dell impresa di qualunque valore. Dovrebbero rimanere, invece, escluse le cessioni gratuite di beni fuori campo IVA, per meglio dire: le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; le cessioni gratuite di beni che non rientrano nell attività di produzione o di commercio dell impresa di qualunque valore; le cessioni gratuite di beni per i quali all atto dell acquisto o dell importazione non sia stata operata la detrazione dell imposta. 8

Ambito oggettivo (segue) Rientrano nella comunicazione anche le operazioni effettuate da un soggetto passivo d imposta italiano nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico stabilito in un paese Black-list, anche nel caso in cui il rappresentante del soggetto Black-list sia localizzato in un Paese non rientrante fra quelli a fiscalità privilegiata Rientrano nella comunicazione anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti Black-list dalle stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la stabile organizzazione sia situata, o meno, in un Paese Black-list Rientrano nella comunicazione anche le operazioni effettuate nei confronti di stabili organizzazioni in Italia o all'estero nel caso in cui la casa-madre sia stabilita in un Paese Black-list. Sarà pertanto necessario verificare i rapporti intrattenuti con le stabili organizzazioni per individuare quali di queste hanno la casamadre in un Paese Black-list 9

Quesito 3 Volevo sapere se gli acquisti effettuati presso un fornitore tedesco con rappresentante fiscale in Svizzera devono essere indicati nelle black list? Al riguardo si fa presente che la Circ. n. 53/E ha chiarito che le operazioni effettuate con i rappresentanti fiscali comunitari di soggetti Black-list devono essere oggetto di comunicazione, mentre non è stato specificato il contrario. Si ritiene, comunque, che l operazione in esame non debba essere inserita nella comunicazione Black-list, in considerazione del fatto che il rappresentante fiscale costituisce solo un istituto necessario per assolvere l IVA in un altro Stato, ferma restando la tassazione dei compensi nel Paese di stabilimento della casa madre; tale operazione non dovrebbe, quindi, comportare alcuna criticità ai fini della possibile realizzazione di frodi IVA. 10

Operazioni effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione Il criterio da seguire ai fini dell individuazione del periodo di riferimento non è dato dal momento di effettuazione (di cui all art. 6 del DPR n. 633/1972) dell operazione ma da quello della sua registrazione (nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie Circ. n. 53/E) Considerati i termini di registrazione previsti in via generale per la contabilizzazione e registrazione delle operazioni ricevute, la comunicazione delle operazioni stesse potrebbe essere quindi effettuata, sulla base dei chiarimenti della Circ. n. 53/E, anche con due mesi di ritardo, rispetto al momento di effettuazione (a puro titolo esemplificativo si pensi alle fatture di acquisto che ai fini dell IVA possono essere registrate entro il secondo anno successivo a quello in cui l operazione è stata effettuata per le quali, quindi, varrebbe il termine di registrazione di 60 giorni in contabilità generale) Ulteriore criticità attiene alle prestazioni di servizi attive ultimate dalle imprese, per le quali non si è ancora riscosso il corrispettivo. Ai fini IVA tali operazioni non si considerano ancora effettuate finché il prestatore non emette fattura o riceve il pagamento. Invece, ai fini contabili e delle imposte sui redditi la prestazione ultimata si considera effettuata, quindi, deve essere contabilizzata. 11

Quesito 4 Fattura di acquisto di beni dalla Svizzera (soggetti ad IVA). Al fine comunicazione Black-list, vale la data della bolletta doganale oppure la data della fattura per l acquisto di beni (Svizzera nel mio caso), ad indicare il momento in cui una FT rientra in un certo periodo per la comunicazione telematica Black-list (ad es. bolletta doganale di ottobre mentre FT di settembre)? Ancora, è preferibile/va indicato l imponibile presente nella FT di beni + IVA (integrata sull imponibile della FT) oppure ci si deve rifare agli importi della bolla doganale sia per l imponibile che per l IVA? La Circ. n. 53/E ha chiarito che per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare si deve prendere a riferimento la data di registrazione nei registri IVA, ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Secondo lo scrivente, appare poco sensata l indicazione dei dati della bolletta doganale, in considerazione del fatto che la stessa sovente arriva con ritardi superiori a 60 giorni (termine entro il quale si deve registrare il costo in contabilità generale - art. 22 del DPR n. 600/73) inoltre, la base imponibile ai fini doganali comprende importi che alternativamente non corrispondono ad operazioni da indicare nella comunicazione (ad es. dazi, trasporto, ecc.). Alla luce di ciò ed al fine di semplificare le modalità di compilazione l Agenzia dovrebbe prevedere che l importazione vada indicata tra gli acquisti non soggetti ad imposta, considerando il valore dell acquisto dei beni come risultante dalla contabilità generale. In tal caso andranno indicati i valori della fattura estera, utilizzando il cambio alla data dell operazione. Tutto ciò premesso, sulla base dei chiarimenti ad oggi pubblicati dall Agenzia (sempre che non vi dovessero essere ulteriori delucidazioni che sostengano quanto sopra riportato) si ritiene che nel caso prospettato dal lettore si dovrà prendere a riferimento, come momento di effettuazione ai fini Black-list la data di registrazione nei registri IVA o se precedente o alternativa quella di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie. Nel caso in cui la bolletta doganale sia registrata (nei registri IVA) precedentemente alla fattura (contabilità obbligatoria) si dovranno prendere a riferimento i dati della bolletta doganale avendo cura di non comprendere gli importi che non rientrano nella comunicazione (come ad es. i dazi, trasporti, ecc.). 12

Periodicità Ai sensi dell art. 2 del DM 30 marzo 2010 il modello di comunicazione (così come per gli elenchi INTRASTAT) va presentato: trimestralmente per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 Euro; mensilmente, per i soggetti che non si trovano nella suddetta condizione. Per tali soggetti, con l obbligo di presentazione mensile, il DM 5 agosto 2010 ha stabilito che, unicamente per i mesi di luglio ed agosto 2010, il termine di presentazione è prorogato al 2 novembre 2010. Il superamento del limite di 50.000 Euro nel trimestre per una qualsiasi delle quattro categorie di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e acquisti di servizi) comporta l obbligo della periodicità mensile. 13

Sanzioni L omissione, l incompletezza o la non veridicità della comunicazione sarà punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 elevata al doppio (quindi, da un minimo di 516 ad un massimo di 4.132 euro); in tale fattispecie non torna applicabile il principio del cumulo giuridico di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 bensì il cumulo materiale; se la correzione degli errori o delle omissioni avviene entro il termine della dichiarazione dell anno in cui è commessa la violazione (per il 2010, entro il 30 settembre 2011), si potrà ricorrere al ravvedimento operoso (ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997); con la Circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, l Agenzia delle Entrate ha previsto che in sede di primo invio dei modelli di comunicazione non saranno applicate sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione degli stessi sempre che le correzioni/integrazioni siano effettuate entro e non oltre il 31 gennaio del 2011 attraverso l invio di una comunicazione integrativa. 14

Quesito 5 Ho acquistato on line un accessorio informatico da un sito tedesco, quindi supponevo un acquisto in Germania. Dopo il pagamento mi stampo l ordine e scopro che l acquisto è dal Lussemburgo. Poco male, attendo la fattura per effettuare gli adempimenti necessari. La fattura non è mai pervenuta nonostante vari solleciti e richieste da parte mia, sulla ricevuta di pagamento ho solo un nome ed uno stato, non ho elementi identificativi per procedere. Non so come comportarmi, questa operazione è anche intracomunitaria per cui non riesco ad effettuare due dichiarazioni. Il quesito posto non può trovare una soluzione fin tanto che non si riescono ad ottenere i dati del prestatore stabilito in Lussemburgo. Sarà, comunque, opportuno procedere all emissione di apposita autofattura al fine di dimostrare la buona fede del committente soggetto passivo stabilito in Italia. Ancorché non si potrà procedere ad INTRASTAT e comunicazione Black-list. 15