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Transcript:

N. 165 del 6 Novembre 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi POS obbligatorio per esercenti di attività di vendita di prodotti e servizi, anche professionali (Articolo 15 commi 4 e 5 DL n. 179/2012) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l articolo 15 commi 4 e 5 del DL n. 179/2012 il legislatore, con l intento di ridurre l uso del contante, ha previsto l obbligo in capo ai soggetti esercenti l attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi (carrozzieri, barbieri, pubblici esercizi ecc.), anche professionali (avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro ecc.), di accettare pagamenti anche tramite carte di credito. L obbligo in parola decorre dal 01.01.2014 ma ad oggi non è ancora stato emanato il decreto di attuazione, che potrebbe prevedere importi minimi od estendere l obbligo ad altri strumenti di pagamento elettronici. Sempre l articolo 15 del decreto legge n. 179/2012 ha previsto l obbligo di utilizzo di carte di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili nei confronti delle PA a prescindere dall importo dell operazione a partire dallo scorso 01.06.2013. Premessa Secondo quanto previsto dall articolo 15 del DL n. 179/2012, a partire dal 01.01.2014 i soggetti che esercitano attività di vendita di beni e servizi ivi compresi anche i professionisti saranno soggetti ad un nuovo obbligo. Per ridurre nella maggiore misura possibile l uso del contante in favore di strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità delle somme utilizzate, infatti, viene imposto l obbligo a partire dalla predetta data di accettare pagamenti anche tramite carte di debito. 1

Il quadro normativo, in ogni caso, è ad oggi ancora incompleto: manca all appello il decreto attuativo che preveda somme minime e l eventuale estensione degli obblighi ad altri strumenti di pagamento. Di seguito forniamo alcune utili indicazioni in riferimento al nuovo obbligo introdotto con decorrenza primo gennaio 2014. La natura dell obbligo Secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell articolo 15 DL n. 179/2013 ( pagamenti elettronici ): comma 4: a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ; comma 5: con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. La disposizione (estremamente sintetica) stabilisce quindi che a partire dal 01.01.2014 sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito: soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti; soggetti che effettuano attività di prestazione di servizi; (tra questi anche quelli professionali). Per effetto di tale disposizione commercianti e prestatori di servizi quali pubblici esercizi, saloni di bellezza, società di servizi, e tra i professionisti ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, geometri, saranno tenuti,entro la predetta data, ad organizzare il servizio di pagamento tramite carte di debito. Viene prevista, inoltre, la possibilità da parte del Ministero dello Sviluppo di: introdurre una disciplina degli importi minimi; definire le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni in materia di obbligo di accettazione di pagamento tramite carte di debito; ampliare l obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche attraverso tecnologie mobili. 2

Va evidenziato che in molti esercizi commerciali l utilizzo degli strumenti in esame è già consolidato. La novità riguarda l estensione generalizzata ai soggetti che prestano servizi ed in particolare ai professionisti ai quali vengono quindi addossati i relativi oneri di gestione. Ciò non si traduce comunque nell obbligo di ricevere il pagamento della prestazione con il bancomat, ma soltanto di avere a disposizione il POS nel caso in cui il cliente decida di utilizzare tale canale. L OBBLIGO Quando? A partire dal 01.01.2014. Chi? Soggetti che esercitano attività di vendita. Soggetti che esercitano attività di prestazione di servizi (compresi professionisti). Cosa? I soggetti sono obbligati ad accettare pagamenti con carte di debito. I soggetti NON sono obbligati ad accettare pagamenti SOLO con carte di debito, bensì a fornire la possibilità di pagare ANCHE attraverso tale strumento. Attuazione Il MISE con uno o più decreti fornirà alcune indicazioni attuative. OSSERVA Per l operatività dell obbligo in esame appare quindi necessario attendere l emanazione del suddetto Decreto attuativo. È auspicabile che il Ministero dello Sviluppo economico e il MEF tengano conto delle particolari peculiarità di esercizio delle attività professionali (sopra descritte) al fine di evitare inutili costi collegati a tale adempimento. Va, infine, segnalato che il Legislatore non ha previsto alcun tipo di sanzione in capo ai soggetti che omettono di dotarsi del POS. Pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 15 del DL n. 179/2012, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti tramite carte di credito, prepagato o strumenti di pagamento elettronico disponibili a partire dallo scorso 01.06.2013. A tal fine, le pubbliche amministrazioni: sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 3

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Divieto uso contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro Le modifiche legislative sopra riassunte sono state introdotte per effetto del divieto introdotto con l articolo 12 del DL n. 201/2011. La citata disposizione, infatti, ha imposto il divieto di pagamento tramite contanti per operazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro. Va da sé che le modifiche in materia di servizi di pagamento sia sostanzialmente strumentali al favorire la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici o tracciabili a fronte del divieto d uso del contante per importi pari o superiori a 1.000 euro. OSSERVA Nel dettaglio, il DL n. 201/2011 ha disposto che: gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore ad Euro 1.000,00; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ad Euro 1.000,00; i libretti con saldo pari o superiore ad Euro 1.000,00 dovevano essere estinti ovvero, il loro saldo doveva essere ridotto ad un importo inferiore ad Euro 1.000,00, entro il 31 dicembre 2011. 4

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5