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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, 13 marzo 2012, n. 3969 A cura di Michelangelo Principe In tema di appello incidentale tardivo e di impugnazione del chiamato in garanzia impropria 1. - LA FATTISPECIE SOTTOPOSTA ALLA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE La questione all esame della Terza Sezione Civile della Suprema Corte concerneva un preliminare di compravendita, del quale una parte chiedeva la risoluzione, essendo divenuta impossibile la stipula del relativo contratto definitivo a causa della pendenza di un giudizio di divisione ereditaria concernente il suolo su cui l immobile promesso in vendita era stato costruito. La controparte, cui era stato ovviamente richiesto anche il risarcimento del danno, proponeva chiamata di terzo nei confronti dei propri danti causa, nonché del Notaio che aveva rogato l atto con cui egli aveva illo tempore acquistato l immobile, oggetto del preliminare di causa; il Notaio medesimo, poi, chiamava in causa, a propria volta, la Compagnia Assicuratrice con cui aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale. Il Tribunale di Torre Annunziata condannava il convenuto alla restituzione, in favore di parte attrice, della parte di compenso della compravendita già versata, e l attrice stessa veniva a sua volta condannata alla restituzione dell immobile. Il Notaio, in solido con i danti causa del convenuto, veniva a propria volta condannato alla manleva in favore del convenuto medesimo, e dunque al rimborso della somma che quest ultimo era tenuto a restituire all attrice. Infine, la Compagnia veniva condannata a tenere indenne il Notaio anzidetto, nel rispetto della polizza assicurativa stipulata. La Compagnia stessa proponeva appello avverso la sentenza, deducendo sia l inoperatività della polizza anzidetta, sia l errore del Giudice di prime cure nella condanna del Notaio al rimborso in favore del convenuto; mentre il Notaio stesso proponeva appello incidentale tardivo adesivo, ovvero chiedendo, per quanto di ragione (cioè in relazione alle doglianze circa la propria condanna al rimborso), che la Corte accogliesse l appello della Compagnia. La Corte d Appello di Napoli, però, dichiarava inammissibile l appello principale della Compagnia, relativo al capo di pronunzia di primo grado concernente la condanna del Notaio al rimborso in favore del convenuto delle somme da questi 1

dovute alla parte attrice, respingendolo nel resto; e dichiarava pertanto inefficace l appello incidentale tardivo proposto dal Notaio stesso, proprio per la tardività del medesimo. Secondo la Corte napoletana, infatti, la chiamata in causa, effettuata dal Notaio nei confronti della Compagnia in forza della polizza, costituiva chiamata in garanzia impropria, ovvero fondata su un titolo del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della domanda principale (nel caso di specie, la manleva richiesta dal convenuto nei confronti del Notaio); pertanto, sempre secondo l impostazione della pronunzia d appello, il garante, chiamato in causa, non avrebbe potuto proporre impugnazione in relazione al rapporto principale, essendo detto garante estraneo a tale ultimo rapporto, ed essendo pertanto passata in giudicato la statuizione del Giudice di prime cure inerente al rapporto principale stesso, per mancata impugnazione tempestiva da parte dell interessato (i.e. il Notaio). Avverso tale pronunzia di appello proponeva ricorso per Cassazione la Compagnia Assicuratrice, la quale invocava il proprio buon diritto di contestare non solo il fondamento della chiamata in garanzia, spiegata nei suoi confronti dal Notaio, ma anche quello della domanda principale (oggetto, invero, della prima ed antecedente chiamata in causa), spiegata dalla parte convenuta in giudizio in primo grado nei confronti del Notaio stesso; la Compagnia, inoltre, invocava comunque la tempestività del proprio appello, e dunque l erroneità della decisione della Corte laddove essa riteneva passata in giudicato, anche nei confronti della ricorrente, la statuizione del Giudice di primo grado. 2. LA NORMATIVA RILEVANTE La fattispecie in esame rileva ai fini di due problematiche decisamente complesse, oggetto di differenti interpretazioni da parte della stessa giurisprudenza di legittimità e di non poche confusioni nella quotidiana pratica forense. Da un lato, vi è la questione relativa alla proponibilità o meno di impugnazione incidentale tardiva (ovvero successiva allo spirare del termine di legge), ai sensi dell art. 334 Cod. Proc. Civ., da parte di chi è destinatario di un impugnazione principale, o comunque è chiamato ad integrare il contraddittorio nel giudizio di impugnazione stessa. Dall altro lato, circoscritta nell ambito della detta problematica, vi è l ulteriore questione della possibilità, in capo al terzo chiamato in causa, ove la causa stessa sia di natura scindibile, e siano pertanto distinti i rapporti principale e di garanzia, di contestare il rapporto principale stesso, al quale egli sia formalmente estraneo, al fine di contestare non solo la fondatezza della chiamata in causa, ma anche quella dell invocata responsabilità del proprio chiamante. 2

La normativa di riferimento è contenuta negli artt. 331, 332 e 334 del Codice di Procedura Civile. I primi due citati articoli chiariscono le definizioni e le discipline delle cause c.d. inscindibili e scindibili, in relazione ai termini per la notifica dell impugnazione nelle cause medesime. Come noto, sono inscindibili le cause nelle quali la pluralità di parti nel giudizio deriva da rapporti i quali, vuoi per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, vuoi per motivi sopravvenuti, come la successione nel processo, vuoi comunque per la dipendenza di una causa dall altra, impongono che la impugnazione si svolga necessariamente nel contraddittorio delle stesse molteplici parti anzidette. Sono invece scindibili le cause in cui la pluralità di parti nel giudizio non deve necessariamente proseguire anche in sede di impugnazione, in quanto i rapporti alla base della pluralità di parti stessa sono distinti ed autonomi, così rendendo, appunto, concettualmente scindibili le cause stesse, trattate unitamente per ragioni di opportunità ma non di necessità, e non ravvisandosi, dunque, rischi di contrasti tra giudicati. Gli artt. 331 e 332 Cod. Proc. Civ. prevedono, appunto, norme comprensibilmente ed opportunamente diverse per i casi di mancata notificazione dell impugnazione a tutte le parti del giudizio a quo, laddove ciò avvenga per le cause inscindibili (art. 331 Cod. Proc. Civ.: integrazione del contraddittorio a pena di inammissibilità) e per quelle scindibili (art. 332 Cod. Proc. Civ.: eventuale sospensione del giudizio sino al decorso del termine di impugnazione). L art. 334 Cod. Proc. Civ., con una norma la cui interpretazione giurisprudenziale è stata, come accennato sopra, particolarmente controversa, prevede la proponibilità di impugnazione incidentale tardiva per le parti contro le quali è stata proposta impugnazione o chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell art. 331, anche se per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. La lettera della legge, pertanto, sembrerebbe consentire l impugnazione incidentale tardiva (ovvero scaturente dalla decisione di altra parte di impugnare una sentenza a lei sfavorevole), in caso di pluralità di parti, solo nell ipotesi di cause inscindibili. La giurisprudenza, come vedremo, ha ampiamente integrato, ove non decisamente corretto e stravolto, detto apparente principio di diritto. 3. I MOTIVI ALLA BASE DELLA PRONUNZIA DI LEGITTIMITA 3

Esaminati i presupposti di fatto e di diritto, sarà opportuno anticipare che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Compagnia Assicuratrice, ma solo ed esclusivamente per motivi contingenti, riguardanti la tipologia di contestazioni che la difesa della Compagnia stessa aveva mosso nei confronti della sentenza di appello (ed anche di primo grado); contestazioni che alla fine tutte si risolvevano, al di là della invocata inoperatività della garanzia assicurativa, nella tesi secondo cui al Notaio garantito dalla polizza in questione non poteva essere chiesto di rimborsare un importo (quello anticipato dalla parte attrice per la compravendita immobiliare poi mai perfezionatasi) che il Notaio stesso non aveva mai concretamente ricevuto, avendolo ovviamente recepito il solo convenuto (il quale, a sua volta, come sappiamo, aveva chiamato in garanzia il Notaio medesimo). Tale tesi è stata sconfessata dalla Cassazione, la quale ha chiarito e non poteva fare altrimenti, verrebbe spontaneo aggiungere che la condanna alla restituzione di un importo altro non è che una forma di risarcimento del danno, la quale, semplicemente, viene parametrata, nel quantum, sulla base dell obbligo restitutorio gravante sul convenuto (nel nostro caso, il promissario venditore che aveva chiamato in garanzia il Notaio, oltre che i suoi danti causa). Al di là di questo aspetto, evidentemente legato alla sola fattispecie concreta esaminata dalla Corte, i Supremi Giudici hanno completamente rivisitato, per non dire del tutto sovvertito, i principi di diritto posti alla base della decisione della Corte di Appello di Napoli (e la compensazione delle spese del terzo grado ne è l evidente corollario), cui non hanno lesinato giustificatissime critiche. Vediamo come la Corte ha affrontato le due sopra citate problematiche. i) L ammissibilità dell appello incidentale tardivo in caso di cause scindibili Anzitutto, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che la natura scindibile delle cause, tipica della chiamata in garanzia impropria, con le relative conseguenze di cui al richiamato art. 334 Cod. Proc. Civ., è fortemente mitigata dalla ormai riconosciuta ammissibilità dell impugnazione incidentale tardiva, come ricostruita dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Vale la pena, al proposito, di ripercorrere brevemente gli arresti della giurisprudenza di legittimità medesima sul punto, partendo da una risalente interpretazione estremamente restrittiva per arrivare a quella, decisamente di più ampio respiro, ormai pacifica. In un primo momento, l impugnazione tardiva, negli stretti limiti di cui all art. 334 Cod. Proc. Civ., veniva considerata ammissibile solo avverso il capo di sentenza oggetto dell impugnazione principale, mentre, a partire dalla fondamentale sentenza delle SS.UU. n. 4640 del 7.11.1989, è stato affermato il principio secondo cui le parti, contro cui veniva proposta impugnazione, o quelle 4

chiamate ad integrare il contraddittorio, potessero proporre impugnazione incidentale avverso qualsiasi capo della sentenza impugnata. In seguito, si è anche superato l ulteriore limite, per il quale veniva inizialmente riconosciuta l ammissibilità dell impugnazione incidentale tardiva solo se concepita come contro-impugnazione, ovvero proposta contro la medesima parte impugnante principale; si è pertanto stabilita la proponibilità dell impugnazione incidentale tardiva medesima, anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l impugnazione principale, anche in via adesiva a quest ultima (Cass. n. 12714 del 25.5.2010) La chiave di volta dell evoluzione giurisprudenziale in materia, sulla scorta della quale i limiti anzidetti sono stati certamente accantonati, è data, però, da un altra pronunzia, sempre delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la n. 24627 del 27.11.2007. Le SS.UU., con la citata sentenza, hanno chiarito che il concetto in base al quale deve essere riconosciuta l ammissibilità o meno dell appello incidentale tardivo è quello dell interesse all impugnazione: questo viene ravvisato tutte le volte che, anche nelle cause scindibili, esso sorga dall impugnazione di uno solo dei coobbligati soccombenti, in considerazione del fatto che tale impugnazione, se accolta, comporterebbe una modifica dell assetto delle situazioni giuridiche accettato dall altro coobbligato, rimasto inerte, poiché darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile, tenuto conto dell onere economico e della durata del giudizio di impugnazione. In sostanza, secondo i supremi Giudici, qualsiasi parte che, rimasta quiescente nei confronti di una sentenza che la vedeva soccombente, per aver ritenuto accettabili le conseguenze della soccombenza medesima, veda poi detta sentenza messa in discussione da un impugnazione proveniente da altro litisconsorte, deve necessariamente poter usufruire della possibilità di contraddire, tramite impugnazione incidentale tardiva, laddove l assetto di interessi, costituito in base alla sentenza anzidetta, venga o possa comunque venire stravolto dall esercizio di un impugnazione tempestiva da parte dell altro soggetto medesimo. E evidente la portata fondamentale del passaggio della sentenza che recita anche in cause scindibili, in quanto esso permette di superare l ultimo e più resistente ostacolo posto dall art. 334 Cod. Proc. Civ. all ammissibilità dell impugnazione incidentale tardiva. Addirittura, nell esemplificare un caso concreto relativo al detto principio di diritto, la sentenza in questione delle SS.UU. indica proprio le fattispecie di garanzia impropria, analoghe a quella di cui alla pronunzia in commento. 5

In questi casi, ove la sentenza che abbia accolto come nel nostro caso, ancora una volta sia la domanda principale che quella di rivalsa, venga impugnata dal terzo chiamato in garanzia (ed appunto, nella fattispecie in esame, dalla Compagnia), ciò comporta necessariamente il risorgere dell interesse del convenuto ad impugnare a sua volta la sentenza, in quanto l impugnazione del terzo rende incerto, in tutto o in parte, l esercizio del diritto di rivalsa spiegato nei confronti del terzo garante. Le Sezioni Unite concludono ribadendo che, in siffatte ipotesi, l impugnazione incidentale tardiva è ammissibile sia quando rivesta le forme della controimpugnazione che quando rivesta, invece, quelle dell impugnazione adesiva, rivolta contro la parte investita dell impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, e ciò proprio alla luce della modifica dell assetto di interessi che l impugnante incidentale aveva deciso, in un primo momento, di accettare, ma che vengono posti in discussione dalla proposizione dell impugnazione principale (assolutamente conforme, da ultimo, Cass. n. 9308 del 22.4.2011). Nella fattispecie in esame, peraltro, la Suprema Corte ha tenuto a precisare come non vi fossero stati problemi di integrazione del contraddittorio essendo presenti in giudizio tanto il Notaio chiamante quanto la Compagnia chiamata ma ha fortemente sottolineato il principio di diritto in esame, alla luce delle errate motivazioni della sentenza della Corte d Appello di Napoli, anche in relazione all appello incidentale adesivo spiegato dal Notaio. ii) L impugnabilità da parte del terzo chiamato delle statuizioni relative al rapporto principale Ricostruito come sopra il contesto processuale di riferimento, la Suprema Corte ha poi esaminato l aspetto relativo all ammissibilità dell impugnazione, proposta dal terzo chiamato, avverso le statuizioni di sentenza relative al rapporto principale, rapporto a lui estraneo nei casi di chiamata in garanzia impropria, e quindi, come detto, di cause scindibili. A tale proposito, la sentenza in commento espressamente afferma che la Compagnia ricorrente aveva tutte le ragioni di invocare l ammissibilità del proprio appello, laddove quest ultimo contestava le statuizioni della sentenza di prime cure relativa al rapporto principale (ovvero quello tra il Notaio chiamante ed il convenuto principale, promittente venditore). Viene richiamato in tal senso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale qualora sia mancata da parte del convenuto (nel nostro caso, invero, il Notaio chiamato dal convenuto, ed a sua volta chiamante la Compagnia), rimasto soccombente, la impugnazione della pronuncia sulla causa 6

principale, il giudicato che sulla stessa si forma non estende i suoi effetti nei confronti dei chiamati in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante ed i chiamati possono impugnare la statuizione sul rapporto principale nell ambito del rapporto dipendente e per i riflessi che la decisione può avere su di esso (Cass. n. 1077 del 24.1.2003; del tutto conformi Cass. n. 577/1987 e, più recentemente, Cass. n. 2557/2010). Ciò significa, evidentemente, che il terzo chiamato può ben svolgere le proprie difese, sin dal giudizio di primo grado e dunque poi anche in sede di impugnazione non solo al fine di contrastare direttamente la domanda di manleva contro di lui proposta, ma anche sul terreno dell obbligazione principale, sia pure, come correttamente specifica la sentenza in commento, al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione avrà sul rapporto di garanzia. Nella fattispecie in esame, pertanto, la Compagnia Assicuratrice aveva buon diritto di contestare la debenza, da parte del Notaio, delle restituzioni a quest ultimo imputate dalla sentenza di prime cure, in quanto, indipendentemente dall operatività della garanzia assicurativa (pure contestata dalla Compagnia medesima), l accertamento di tale debenza o meno avrebbe avuto, come ovvio, immediato effetto di consequenzialità sulla manleva per la quale la Compagnia stessa era stata chiamata in causa. Che le contestazioni della Compagnia siano poi state, nel merito, disattese dalla Suprema Corte, per i motivi sopra già spiegati, resta un dettaglio del tutto irrilevante ai fini del nostro esame, e dell applicabilità del principio di diritto operante nel caso di specie. 7